Ordinanza collegiale 22 marzo 2024
Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Decreto cautelare 4 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 27 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03353/2026REG.PROV.COLL.
N. 08304/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.8304/2024 R.G. proposto dall’Aero CL AL, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente pro tempore ; il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella persona del Ministro pro tempore ; il Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore ; il Ministero della Difesa, nella persona del Ministro pro tempore ; rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede della stessa;
nei confronti
del Comitato Olimpico Nazionale ALno, nella persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. I ter , 30 luglio 2024 n.15450, che ha pronunciato sul ricorso n. 10079/2022 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento:
(ricorso principale)
a) del decreto 16 maggio 2022, comunicato all’Aero CL d’AL il 9 giugno 2022, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l’arch. US LE quale Presidente dell'Aero CL d'AL stesso per il quadriennio olimpico 2021-2024;
b) della nota 5 ottobre 2021 prot. n.47782 del Ministero della difesa, ufficio legislativo;
c) del parere 5 gennaio 2022 dell'Avvocatura generale dello Stato;
di ogni ulteriore atto annesso, presupposto e conseguenziale e in particolare:
d) della nota 30 agosto 2021 prot. n.31572 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili;
(motivi aggiunti, depositati il 23 marzo ed il 21 aprile 2024)
e) della nota 15 febbraio 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport, Servizio I - Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza;
e di ogni atto connesso, antecedente ovvero conseguenziale.
In particolare, il T.a.r. ha in parte respinto il ricorso principale e nel resto ha dichiarato cessata la materia del contendere; ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. UI UR alla pubblica udienza del giorno 5 marzo 2026;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 10079 del 2022, successivamente integrato da motivi aggiunti, l’Aero CL d’AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2022, registrato con osservazioni dalla Corte dei conti in data 1° giugno 2022 e comunicato all’ente il 9 giugno 2022, recante la nomina dell’arch. US LE a Presidente dell’Aero CL d’AL per il quadriennio olimpico 2021-2024, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la nota del Ministero della difesa del 5 ottobre 2021, prot. n. 47782, il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 5 gennaio 2022 e ogni ulteriore atto annesso, presupposto e consequenziale, ivi inclusa la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 31572 del 30 agosto 2021.
1.1. Appare utile, al riguardo, premettere che:
- “quadriennio olimpico” è espressione che si ricava dalla Carta Olimpica, documento ufficiale, approvato dal Comitato Olimpico Internazionale, che contiene un insieme di regole e linee guida per l'organizzazione dei Giochi olimpici e il governo del movimento olimpico, codificandone i principi fondamentali; per la precisione, il By Law n.1 alla Rule 6 della Carta prevede che “ An Olympiad is a period of four consecutive calendar years, beginning on 1 January of the first year and ending on 31 December of the fourth year ”;
-di conseguenza, la nomina in questione deve intendersi dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024;
-il decreto 16 maggio 2022, come per legge, è stato registrato alla Corte dei conti e la registrazione reca la seguente clausola: “ Si registra il Dpcm di nomina dell'arch. US LE a presidente dell'Aero club AL per il quadriennio 2021-2024, rilevando l'esigenza che l'AECI modifichi il proprio statuto in aderenza a quanto prescritto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242/1999, come modificato dall'art. 2, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 8, con attivazione, in caso di persistente inadempimento, da parte del CONI, dei poteri sostitutivi (nomina di commissario ad acta ) indicati dalla riferita disposizione di legge ” (doc. 1 appellante, cit. p. 6);
-quanto sopra è avvenuto in base alle norme e agli atti istruttori di cui subito;
-la nomina del Presidente è avvenuta in base all’art. 21 comma 1 dello statuto dell’Aero CL d’AL, come approvato con d.P.R. 18 marzo 2013 n.53, secondo il quale: “ L’Assemblea ordinaria: 1) designa il Presidente dell’Aero CL d’AL, scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validità e che, inoltre, lo siano stati per almeno due anni nell’ultimo decennio per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, del Ministero dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ”;
-in proposito, il decreto 16 maggio 2022 dà atto che con nota 30 agosto 2021 prot. n.31572 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili è stata trasmessa la delibera assembleare di designazione dell’arch. LE;
-la durata della carica commisurata al quadriennio olimpico è stata determinata in base all’atto istruttorio nota 5 ottobre 2021 prot. n.47782 del Ministero della difesa, ufficio legislativo (doc. 2 appellante foliario 14 novembre 2024), secondo la quale in sintesi l’Aero CL d’AL sarebbe una federazione sportiva, come tale soggetta all’ordinamento sportivo internazionale fondato sulla sopra ricordata Carta Olimpica. Per le federazioni sportive, varrebbero poi i principi approvati con deliberazione del Comitato olimpico nazionale italiano- CONI 4 settembre 2018 e ratificati con D.P.C.M. 14 settembre 2018, sulla base dell’art. 5 comma 2 lettera b) del d. lgs. 23 luglio 1999 n.242, per cui il Consiglio nazionale del CONI appunto “ stabilisce i princìpi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali ”;
- i principi § 6.1.1 e § 7.1.1 prevedono appunto che il presidente di una federazione sia eletto dall’assemblea e che essa si debba svolgere “ entro il 15 marzo dell’anno successivo -alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi ” e quindi, secondo logica, che gli organi sociali eletti durino in carica per il quadriennio olimpico come sopra definito;
-al 16 maggio 2022, data del decreto, era poi vigente l’art. 16 comma 2 del d. lgs. 242/1999 nel testo anteriore alle modifiche legislative e alla sentenza costituzionale di cui subito, testo introdotto dalla l. 11 gennaio 2018 n.8, per cui nelle federazioni sportive “ Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati ”;
-la norma è stata giudicata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte 29 settembre 2023 n.184 e comunque è stata eliminata dall'articolo 39 bis , comma 1 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112;
-nell’immediato, comunque, la Presidenza del Consiglio ritenne di nominare ugualmente l’arch. LE in base alla norma transitoria dell’art. 6 comma 4 della citata l. 8/2018, secondo cui “ I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti ”;
-il decreto dà infatti atto che l’arch. LE era stato designato dal 57,5% dei votanti (doc. 1 appellante, cit. p. 4, circostanza incontestata);
-la rilevata presunta esigenza di modificare lo statuto deriva poi dal limite ai mandati introdotto dal testo modificato dell’art. 16 comma 2 d.lgs. 242/1999 allora vigente nei termini appena illustrati. In proposito, si era espressa l’Avvocatura di Stato, con un ulteriore atto istruttorio, il parere 5 gennaio 2022 di cui in epigrafe (doc. 3 appellante foliario 14 novembre 2024). Il parere, in sintesi estrema, esclude che l’art. 16 comma 2 in questione potesse operare una modifica automatica delle clausole presenti negli statuti delle varie federazioni e ritiene necessaria un’apposita procedura nel senso richiesto;
-da ultimo, il decreto 16 maggio 2022 dà atto di avere acquisito il parere favorevole delle commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia, evidenziando che il parere di quest’ultima considera corretto commisurare la durata del mandato al quadriennio olimpico (doc. ti 33 e 34 appellante foliario 14 novembre 2024);
-ciò, secondo logica, in applicazione della l. 24 gennaio 1978 n.14, per cui “ Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge ”;
2. Tanto premesso, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’ente ricorrente chiedeva altresì l’accertamento del proprio diritto ad avere un Presidente in carica per la durata di quattro anni ai sensi dell’art. 26 dello statuto, con decorrenza, in via principale, dal 9 giugno 2022, in via subordinata dal 1° giugno 2022 e, in via ulteriormente subordinata, dal 16 maggio 2022; domandava inoltre l’accertamento dell’assenza di un obbligo di adeguamento statutario ai sensi della legge n. 8 del 2018, nonché la condanna delle amministrazioni intimate all’adozione di un nuovo decreto di nomina dell’arch. US LE per il periodo quadriennale previsto dallo statuto, con esclusione tanto della necessità di adeguamento statutario quanto della soggezione dell’Aero CL d’AL all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999.
2.1. Esponeva il ricorrente che la controversia traeva origine dalla nomina dell’arch. US LE a Presidente dell’Aero CL d’AL, ente pubblico non economico a base associativa, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di plurimi Ministeri, nomina disposta con il citato D.P.C.M. del 16 maggio 2022 a seguito della designazione assembleare del 26 giugno 2021. Deduceva, in particolare, che il decreto impugnato aveva individuato la durata dell’incarico non in quattro anni decorrenti dalla nomina, come previsto dall’art. 26 dello statuto dell’ente, bensì con riferimento al quadriennio olimpico 2021-2024; inoltre, rilevava che, in sede di registrazione del decreto, era stata formulata l’osservazione secondo cui l’Aero CL d’AL avrebbe dovuto modificare il proprio statuto in conformità all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999, come modificato dalla legge n. 8 del 2018, con possibile attivazione dei poteri sostitutivi del CONI in caso di persistente inadempimento.
2.2. A sostegno delle proprie domande, l’Aero CL d’AL ricostruiva la posizione ordinamentale dell’ente e la vicenda relativa agli incarichi già ricoperti dall’arch. US LE, il quale aveva svolto la funzione di Presidente nei periodi 2005-2009 e 2013-2017 ed era stato, altresì, commissario straordinario dell’ente tra il dicembre 2010 e l’agosto 2012. L’ente richiamava, altresì, il percorso che aveva condotto all’adozione del nuovo statuto mediante delibera commissariale del 5 settembre 2012 e alla sua definitiva approvazione con d.P.R. 18 marzo 2013, n. 53, evidenziando come l’art. 26 di tale statuto disponesse che il Presidente durasse in carica quattro anni e potesse essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati.
3. Nel ricorso di primo grado l’Aero CL d’AL deduceva plurimi profili di illegittimità del decreto di nomina e degli atti connessi, lamentando, in sintesi, la violazione dell’art. 26 dello statuto dell’ente, l’erronea assimilazione della propria posizione a quella delle federazioni sportive nazionali di diritto privato, l’illegittimità dell’assoggettamento al potere sostitutivo del CONI, l’erroneità della nota del Ministero della difesa del 5 ottobre 2021, la violazione della legge n. 14 del 1978 in tema di parere parlamentare sulle nomine, nonché la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
3.1. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 marzo 2023, l’Aero CL d’AL impugnava anche la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 15 febbraio 2022, con la quale era stato richiesto alla Presidenza dell’ente di procedere con sollecitudine a quanto richiesto dalla Corte dei conti e di informare l’amministrazione sullo stato del procedimento, domandandone altresì la sospensione unitamente agli atti già gravati con il ricorso introduttivo. L’ente deduceva che tale nota fosse viziata in via derivata per le medesime ragioni già prospettate avverso gli atti principali.
3.2. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21 aprile 2023, l’Aero CL d’AL tornava a impugnare la medesima nota del 15 febbraio 2022, deducendone specificamente l’illegittimità per incompetenza e per violazione dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999, assumendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non avesse alcun potere di diffidare l’ente alla modifica statutaria e che l’atto costituisse il primo impulso verso un eventuale commissariamento reputato non consentito.
4. Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, resistendo al ricorso e ai motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.
4.1. Nel corso del giudizio di primo grado le parti depositavano memorie, repliche e documenti. Con ordinanza collegiale del 22 marzo 2024 il Tribunale amministrativo regionale disponeva un incombente istruttorio nei confronti del CONI, chiedendo una relazione sui seguenti profili: se l’Aero CL d’AL avesse diritto ad avere un Presidente in carica per quattro anni ai sensi dell’art. 26 dello statuto e con quale decorrenza; se fosse esclusa o meno la soggezione dell’ente all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999; se l’Aero CL dovesse adeguare il proprio statuto alla legge n. 8 del 2018 in relazione all’oggetto del contendere.
4.2. In esito all’istruttoria, il CONI depositava la richiesta relazione, osservando, tra l’altro, che l’Aero CL d’AL, pur avendo natura di ente pubblico, costituiva l’unica federazione sportiva del CONI per gli sport aeronautici, e che ad esso sembravano applicabili i principi valevoli per le federazioni sportive nazionali, salva l’eventuale operatività di un diverso regime speciale derivante dall’ordinamento comune.
4.3. Nelle more del giudizio intervenivano, inoltre, modifiche normative riguardanti l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999, dapprima ad opera della legge 10 agosto 2023, n. 112, di conversione del d.l. n. 75 del 2023, e poi ad opera del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. Veniva, altresì, richiamata nel corso del giudizio la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2023.
5. Con sentenza n. 15450, del 30 luglio 2024, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I ter , pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo ai motivi concernenti l’obbligo di adeguamento statutario e il potere del CONI di nominare un commissario ad acta, respingeva nel resto il ricorso ritenendo infondati i motivi residui e dichiarava inammissibili i due ricorsi per motivi aggiunti per carenza di interesse, compensando integralmente le spese di lite.
6. Avverso tale sentenza è stato proposto appello dall’Aero CL d’AL, che ne ha chiesto la riforma, riproponendo le censure già dedotte in primo grado avverso il decreto di nomina del 16 maggio 2022, gli atti presupposti e connessi e la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2022, e contestando le statuizioni con cui il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere su parte delle domande, respinto nel merito le restanti censure e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti.
7. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate, insistendo per il rigetto del gravame.
8. All’esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024, la Sezione riteneva che la domanda cautelare fosse infondata e andasse respinta per l’assenza del presupposto del fumus , ritenendo, sia pure ad un esame tipico della fase cautelare, plausibile la tesi della duplice natura, di ente pubblico e di federazione, dell’Aero CL condivisa dal Giudice di I grado, tesi dalla quale consegue l’applicazione della regola del quadriennio olimpico alla durata in carica del Presidente.
9. In data 17 ottobre 2025 la parte appellante ha presentato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, chiedendo, nondimeno, l’accertamento della soccombenza virtuale delle Amministrazioni appellate, ai fini quantomeno del rimborso dei contributi unificati versati.
9.1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota depositata in data, nel prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, si è opposta alla possibilità di accertamento della soccombenza virtuale in capo alle Amministrazioni appellate.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Tanto premesso, l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato « improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione » (comma 1, lett. c.).
Come noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (ex multis, cfr. Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto ( ex plurimis , cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 4204/2019; Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402).
11. La particolarità della questione, sulla quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.8304/2024 R.G.), lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE GA SP, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
UI UR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| UI UR | CE GA SP |
IL SEGRETARIO