Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5632/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5632/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(c.f. Parte_1
) in persona dei Curatori, Avv. Giancarlo Borriello e Dott. P.IVA_1
Giuseppe Savona, autorizzati, rappresentati e difesi, giusta procura e autorizzazione del G.D. del 19.5.2016 (in atti), dall'Avv. Nicola Rascio presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, via Monteoliveto n. 37
Attore
E partita Iva ) rapp.ta e difesa in virtù di procura CP_1 P.IVA_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta , dall'Avv. Pasquale Pisani presso il cui studio è elett.te dom.ta in Cosenza al Viale degli Alimena n. 99;
Convenuta
Conclusioni:
Parte attrice: “A) in primo luogo, si oppone all'approvazione del rendiconto presentato da B) e quindi insiste per l'accoglimento delle CP_1
seguenti domande: a) in via principale: - accertarsi e dichiararsi
Convenzione per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva della per le annualità 2010/2011 e, dunque, al pagamento in favore del CP_2
delle somme dalla Parte_1
stessa assunte in gestione e non incassate (allo stato quantificate in non meno di € 938.375,98) ovvero, in subordine, dalla stessa incassate e non riversate
(allo stato quantificate in non meno di € 78.819,07), oltre interessi ex art.
1284 c.c., co. 1, dal dovuto ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale, sino all'effettivo soddisfo;
b) in via subordinata: - accertarsi e dichiararsi l'inadempimento, da parte di delle obbligazioni CP_1
dalla stessa assunte in seno alla Convenzione per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva della per le annualità CP_2
2010/2011; || - per l'effetto, condannarsi al risarcimento dei CP_1
danni tutti patiti da e/o dal Parte_1 [...]
in conseguenza del predetto Parte_1
inadempimento e, dunque, al pagamento in favore del
[...]
delle somme dalla stessa assunte in gestione e non Parte_1 incassate (allo stato quantificate in non meno di € 938.375,98) ovvero, in subordine, dalla stessa incassate e non riversate (allo stato quantificate in non meno di € 78.819,07), oltre interessi ex art. 1284 c.c., co. 1, dal dì del dovuto ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale, sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
C) in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali e accessori come per legge”.
Parte convenuta: “In via preliminare rigettare la domanda di risarcimento del danno spiegata dal Parte_1
nei confronti di poiché inammissibile e comunque infondata stante CP_1
l'esatto adempimento contrattuale di - Accertare e dichiarare il CP_1
- 2 - corretto adempimento da parte di delle obbligazioni derivanti dalla CP_1
Convenzione per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva della per le annualità 2010/2011 e per l'effetto rigettare la domanda di CP_2
pagamento spiegata dal Parte_2 CP_1
poiché infondata in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese e competenze, oltre Iva, Cap e spese forfettarie come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione notificato in data 16.2.2019, il Fallimento attoreo conveniva in giudizio la società per sentire accogliere le conclusioni CP_1
di cui in epigrafe, deducendo che la società interamente Parte_1
partecipata dal NA (NA) - la cui attività aveva inter Controparte_3
alia ad oggetto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la disinfestazione e lo svolgimento di servizi di igiene urbana, nonché ogni attività inerente alla gestione e riscossione delle relative imposte, tasse, tributi, sanzioni amministrative, entrate comunali e tariffe di servizi, ivi compresa la c.d. T.I.A. (Tariffa di igiene ambientale) - deliberava, con riferimento al biennio 2010-2011, di conferire l'incarico di riscossione coattiva della CP_2
alla convenuta secondo i termini e le condizioni stabilite nella CP_1
“Convenzione per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva della per le annualità 2010/2011”; che, in particolare, con detta CP_2
Convenzione la società convenuta si obbligava a dar corso alla riscossione coattiva della relativa alle annualità 2010/2011 producendo, attivando e CP_2
postalizzando gli avvisi di riscossione, predisponendo e notificando ingiunzione di pagamento e riversando in favore di entro la decade Pt_1
- 3 - successiva al mese di incasso, le somme incamerate. Deduceva quindi che a seguito dell'intervenuto fallimento della dichiarato con sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli in data 5/6.3.2015, la Curatela esaminava la documentazione riferibile al rapporto con e rilevava plurime CP_1
irregolarità e inadempimenti, chiedendo alla con missiva del CP_1
16/19.3.2015, la trasmissione della documentazione attestante nel dettaglio i rapporti in essere con nonché i rendiconti comprovanti le relative Pt_1
modalità di svolgimento e intimando il pagamento di quanto dovuto;
che con missiva del 25.3.2015, respingeva ogni contestazione e si CP_1
impegnava a trasmettere al la documentazione richiesta e a versare Parte_1
a quest'ultimo quanto di spettanza;
che tuttavia tali impegni rimanevano senza seguito;
che con successiva missiva del 13/15.4.2015 il Parte_1
confermava le proprie doglianze e richiedeva alla di quantificare le CP_1
somme incassate dai soggetti passivi d'imposta e di precisare quanto percepito da e/o dal;
che, perdurando l'inerzia di Pt_1 Parte_1 CP_1
con ulteriore missiva del 16/18.6.2015 il comunicava, ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 72 l. fall., lo scioglimento dal contratto in essere, diffidando per l'ultima volta al versamento delle somme incassate e alla consegna CP_1
della documentazione;
che con missiva del 22.6.2015, riscontrava le CP_1
precedenti comunicazioni del respingendo ogni addebito e Parte_1
comunicando di aver assunto in carico, all'inizio del rapporto, un monte tributi complessivo pari ad € 938.375,98 del quale, al 21.4.2015, erano stati incassati € 78.819,07. Deduceva altresì che con ricorso del 7.9.2015, CP_1 presentava domanda d'insinuazione al passivo del per la
[...] Parte_1 somma di € 17.144,34 (dovuta a titolo di compensi e rimborso anticipazioni relativi all'attività asseritamente svolta in esecuzione della Convenzione) che, all'udienza di discussione dello stato passivo del 12.12.2017, veniva rigettata dal Giudice Delegato, in adesione alle proposte della Curatela, alla luce del difetto di prova del credito e della mancanza di data certa dell'azionata
Convenzione; che il relativo ricorso in opposizione della veniva CP_1
- 4 - rigettato con provvedimento n. 2024/2018, reso all'udienza del 4.7.2018. In diritto, la parte attrice rappresentava di aver introdotto il presente giudizio volto a conseguire, in via preliminare, il rendimento del conto dell'attività svolta dalla società convenuta per conto di in via principale, Parte_1
l'esatto adempimento delle obbligazioni (in particolare quella di riversare le somme prese in gestione per conto e nell'interesse di assunte dalla Pt_1
convenuta in seno alla Convenzione e dalla stessa rimaste inadempiute;
in via subordinata, il risarcimento dei danni patiti da (e, per essa, dal Pt_1
) in conseguenza dell'inadempimento (ovvero del non esatto Parte_1
adempimento) della società convenuta alle obbligazioni di cui alla
Convenzione.
Con comparsa 6.6.2019 si costituiva in giudizio la società convenuta, impugnando in fatto e in diritto la domanda, chiedendone il rigetto. Deduceva che in base alla “Convenzione per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva della per le annualità 2010/2011” stipulata nel CP_2
2012 con veniva stabilito all'art. 4 che “spettano al Parte_1
concessionario:
1. Il compenso riconosciuto dalla nella misura Parte_1
del 15,00 % (quindici/00) delle somme incassate;
2. Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive”; che al successivo art. 5 della Convenzione si stabilivano a favore del concessionario ulteriori rimborsi “delle CP_1
spese di produzione e attivazione degli avvisi di riscossione predeterminato nella misura di Euro 25,00 (venticinque/00) oltre IVA per ciascun avviso emesso. Il rimborso delle spese di postalizzazione pari a Euro 5,00 per ogni atto elaborato;
il rimborso delle spese di notifica stabilite dalla norma vigente (Euro 5,88)”; che, sempre all'art. 5 della Convenzione, si pattuiva la facoltà del concessionario di trattenere direttamente l'ammontare dei rimborsi all'atto del primo riversamento utile ed in caso di incapienza all'atto dei successivi riversamenti fino a totale estinzione del credito vantato dal concessionario stesso;
che, pertanto, la assumeva in carico un CP_1
monte tributi di Euro 938.375,98, del quale, al 21.04.2015, erano stati
- 5 - incassati soli Euro 78.819,07; che la Curatela fallimentare, con comunicazione del 18.06.2015, revocava in corso d'opera l'affidamento in concessione a che in data 22.04.2015, presso lo Studio CP_1
Professionale del Dott. Savona a Napoli, la aveva fornito la CP_1
produzione documentale richiesta, dimostrando la correttezza del proprio operato nello svolgimento delle funzioni di riscossione per conto di Parte_1
il tutto in presenza di testimoni. Deduceva, quindi, che nel pieno rispetto
[...]
di legge e convenzione, aveva svolto la propria attività e trattenuto progressivamente e legittimamente - sulle somme dalla stessa regolarmente incassate per convenzione e per come da disposizioni contrattuali - l'aggio sul riscosso e soprattutto parte delle somme già precedentemente dalla CP_1
anticipate per spese generali della riscossione (come da Convenzione),
[...]
sino a concorrenza del credito di rimborso maturato. Eccepiva
l'inammissibilità della domanda di adempimento contrattuale avendo il precedentemente risolto il contratto, con missiva del 18.06.2015. Parte_1
Eccepiva, altresì, di aver esattamente adempiuto le proprie obbligazioni nei confronti della società e nei confronti del Parte_1 [...]
, nel rispetto di quanto stabilito nella Convenzione e che Parte_1
era insussistente alcun danno patito dal . Evidenziava che Parte_1
nonostante il monte tributi affidatole fosse pari ad € 938.375,98, la stessa non era stata posta nelle condizioni di attendere l'esito dei pignoramento e dei pagamenti rateizzati avendo il revocato in corso d'opera Parte_1
l'affidamento in concessione, in una fase cruciale di piena attività di riscossione da parte della convenuta. Evidenziava che l'attività di riscossione produce statisticamente il 95% degli incassi a conclusione della fase esecutiva con la notifica dei pignoramenti, fase che la Curatela aveva anticipatamente bloccato, con conseguente impossibilità di riscuotere le somme per cui la aveva già iniziato la fase di riscossione mediante inserimento nel CP_1
relativo software, creazione delle raccomandate e spedizione delle stesse, nonché in alcuni casi mediante pignoramenti presso terzi, fase ancora più
- 6 - dispendiosa (di cui produceva documentazione inerente avvisi e ingiunzioni di pagamento, atti di pignoramento presso terzi, dichiarazione dei terzi, atti di sollecito di pagamento e di costituzione in mora).
* * *
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza 28.9.2021, non essendo contestato in lite l'esistenza dell'obbligo della società convenuta di rendere il conto al Fallimento attoreo, in relazione all'attività di riscossione coattiva della svolta in esecuzione della Convenzione per l'affidamento in CP_2
concessione della riscossione coattiva della per le annualità CP_2
2010/2011, veniva ordinata la resa del conto, all'esito del cui deposito la parte attrice formulava specifiche contestazioni.
Veniva quindi ammessa ed espletata CTU, all'esito della quale la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.2024, veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In corso di causa, successivamente al rendimento del conto fornito dalla società convenuta, non accettato dalla parte attrice, è stato conferito al
CTU nominato, dott. , il compito di verificare, sulla scorta Persona_1
della documentazione in atti, il conto della gestione reso dalla società convenuta in relazione all'attività espletata in esecuzione della “Convenzione per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva T.I.A. per le annualità 2010/2011”.
All'esito del suo elaborato, il CTU, dall'esame della copiosa documentazione versata in atti (analiticamente indicata nella relazione peritale, pagg. 5-10) - posto che la Convenzione in oggetto, prevede: all'art. 3, che il concessionario predispone la notifica dell'ingiunzione di pagamento ai debitori;
all'art. 4, il pagamento nei confronti del concessionario da parte della società concedente di un compenso pari al 15,00 % delle somme incassate e
- 7 - delle spese relative alle procedure esecutive, nonché che “Il Concessionario, per lo svolgimento del servizio attiverà un'interfaccia web con il proprio centro servizi per consentire alla società di avere in qualsiasi Parte_1
momento informazioni chiare ed esaustive sia sulla riscossione complessiva aggiornata in tempo reale, che sulla posizione di ogni singolo contribuente”; all'art. 5, il rimborso delle spese di produzione e attivazione degli avvisi di riscossione (euro 25,00 oltre IVA per ciascun avviso emesso), delle spese di postalizzazione (euro 5,00 per ogni atto elaborato) e delle spese di notifica
(euro 5,88 ), trattenuti dal concessionario all'atto del primo riversamento utile ed in caso di incapienza all'atto dei successivi riversamenti fino a totale estinzione del credito a tale titolo vantato;
all'art. 6, l'effettuazione dell'incasso delle somme riscosse su un conto corrente postale intestato al
Concessionario con riversamento in favore della concedente entro la decade successiva al mese di incasso;
all'art. 7, il riconoscimento e la refusione in favore del concessionario di tutte le spese legali e processuali riguardanti il contenzioso relativo all'accertamento ed al recupero delle entrate patrimoniali ed assimilate di propria spettanza, in cui il concessionario stesso fosse convenuto - ha verificato e accertato il conto della gestione reso alla parte attrice dalla parte convenuta e, una volta evidenziata tutta la documentazione riconducibile al rendiconto della gestione (cfr. pagg. 31-32), ha potuto concludere (cfr. pagg. 32-33) che “risultano adeguatamente testimoniate le spettanze eventualmente dovute all'odierna convenuta per Euro CP_1
42.641,14 (quarantaduemilaseicentoquarantuno,13) come di seguito riportate:
• Euro 6.466,00 (seimilaquattrocento sessantasei,00) a titolo di rimborso spese comprensivo di IVA di produzione e attivazione degli avvisi di riscossione per i pignoramenti effettuati verso terzi;
• Euro 1.060,00 (millesessanta,00) a titolo di rimborso delle spese di postalizzazione per l'invio dei pignoramenti effettuati verso terzi;
• Euro 1.390,44 (milletrecentonovanta,44) a titolo di aggio sulle somme
- 8 - riscosse dalla e riversate sui conti del Fallimento La Torre Società CP_1
in Liquidazione;
• Euro 33.724,70 (trentatremilasettecentoventiquattro,70) a titolo di spese produzione e attivazione avvisi comprensive dell'IVA, spese di notifica e spese di postalizzazione di 815 documenti”.
Tali risultanze della CTU, in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il CTU e i
Consulenti delle parti, possono essere interamente recepite dal Giudice, che ne condivide integralmente le conclusioni, risultate congrue nel loro argomentare tecnico e logico. Ciò, anche alla luce del principio espresso dal giudice di legittimità, secondo cui il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (Cass. 5229/2011;
19475/2005).
Orbene, la domanda attrice è fondata solo in riferimento a tale accertamento peritale, nel senso che, essendo state accertate competenze maturate dalla società convenuta per euro 42.641,14, ed essendo pacifico e incontestato che la convenuta ha tuttavia quantificato e trattenuto, CP_1
dagli importi da riversare alla concedente, la maggiore somma di euro
78.819,07, ne deriva la fondatezza della domanda attrice quanto ad euro
36.177,93, pari alla differenza tra i predetti importi (78.819,07- 42.641,14 =
36.177,93).
La società convenuta, pertanto, andrà condannata al pagamento, in favore del , della predetta somma di euro 36.177,93 oltre interessi Parte_1
legali ex art 1284 comma IV c.c. dalla domanda (16.2.2019) al soddisfo
E' invero principio pacifico che la domanda di rendimento del conto
- 9 - include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute all'esito dello stesso, in quanto il rendiconto, si sensi dell'art. 263, comma II e 264 comma III, c.p.c., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento (Cass. 2148/2014).
E' infondata la domanda attrice di adempimento delle obbligazioni di cui alla Convenzione. Il contratto intercorso tra la società convenuta e la società a seguito dell'intervenuto fallimento di quest'ultima, Parte_1
veniva sciolto dalla Curatela, ex art. 72 L.F., con comunicazione del
16.6.2015 (doc. 8, produzione attrice), con cui l'organo della procedura fallimentare contestava alla società convenuta, tra l'altro, il mancato riversamento di euro 78.819,07 e preannunciava azioni giudiziarie in caso di mancato restituzione di tale importo, ponendo tale inadempimento a presupposto dello scioglimento, appunto, del contratto, pure ivi comunicato.
Peraltro, lo scioglimento del contratto era stato autorizzato con il provvedimento 9.6.2015 del Giudice Delegato (doc. 16, produzione attrice), in uno all'avvio di azione giudiziaria per il recupero delle somme dovute alla procedura fallimentare e all'affidamento del medesimo servizio, di cui al contratto sciolto (riscossione T.I.A. anni 2010-2011), ad o Controparte_4
ad altra società di riscossione.
Appare pertanto priva di fondamento la domanda di adempimento proposta dal , sia in considerazione dell'avvenuto scioglimento del Parte_1
contratto, con affidamento ad altri della relativa prestazione oggetto del contratto stesso (di cui parte attrice pretende l'adempimento), sia per effetto del divieto di cui all'art. 1453 c.c. di domandare l'adempimento dopo aver domandato la risoluzione.
Altresì infondata, infine, è la domanda di risarcimento danni, per euro
993.375,98, ossia per la cifra pari all'intero ammontare della tassazione assunta in gestione dalla società convenuta, asseritamente subiti dal
. Parte_1
Invero, in disparte la circostanza, già assorbente, che l'istruzione
- 10 - probatoria in atti non consente di ritenere inadempiente agli impegni CP_1
assunti con la Convenzione (cfr. produzione documentale di parte convenuta, docc. 9-23: ingiunzioni di pagamento giudiziali e stragiudiziali;
intimazioni di pagamento;
pignoramenti presso terzi;
costituzioni in mora;
avvisi di pagamento;
dichiarazioni di terzi), appare altresì insussistente alcuna prova, di cui era onerata parte attrice, del danno in ipotesi conseguito, che non può certamente essere individuato, come pretende il , nella somma Parte_1
equivalente a quanto avrebbe dovuto incassare in esecuzione della CP_1
Convenzione, a maggior ragione considerando che l'attività di esazione conferita con la Convenzione medesima è stata dapprima interrotta dal e poi affidata ad altri. E' dunque condivisibile l'argomento della Parte_1
parte convenuta, che, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che laddove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante, la parte che lo deduce dovrà dare prova (nella specie, insussistente) dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione al contratto, escludendosi evidentemente guadagni ipotetici.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del d.m. 55/14, tenuto conto del valore della causa in riferimento al decisum, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Le spese di CTU, già liquidate incorso di causa, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la società CP_1
al pagamento, in favore del , della
[...] Parte_1
somma di euro 36.177,93 oltre interessi come in motivazione;
- rigetta per il resto la domanda attrice;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in
- 11 - favore della parte attrice, che liquida in euro 550,00 per esborsi ed euro
7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Napoli, il 24.1.2025
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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