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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado n. 615/2024 RG, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 luglio 2025 e vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., assistita e difesa, nel presente giudizio Parte_1 dall' Avv. Vittorio Lombardi giusta procura alle liti precedentemente conferita nell'atto di comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ed estesa al presente grado di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio corrente in Cosenza, via Brenta n. 22;
appellante e
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la CP_1
p.e.c. dell'Avv. Evo Talone, che la rappresenta e Email_1 difende come da procura in atti;
appellata
OGGETTO: opposizione a precetto, appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di
Chieti n. 759/2023 pubblicata in data 28/12/2023, non notificata.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
conclusioni non precisate.
per parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE
dichiarare l'inammissibilità delle censure per tutti i motivi esposti nella parte motiva;
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello proposto dalla contro l'impugnata sentenza per i motivi esposti Parte_1 in narrativa;
in ogni caso accertare e dichiarare che l'opposta non aveva diritto di procedere all'esecuzione forzata;
accertare e dichiarare l'infondatezza e la temerarietà dell'azione esecutiva, prima minacciata e, poi, intrapresa dalla società appellante nei confronti della CP_1
e, per l'effetto, condannare la società (C.F. e P.I. , con sede
[...] Parte_1 P.IVA_1 legale in Lagonegro (PZ) alla P.zza Sant'NN int.1 n.10 (PEC , in persona Email_2 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla nella CP_1 somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. ovvero in una somma non inferiore al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. 55/2014;
IN VIA SUBORDINATA qualora dovesse ritenersi fondato l'appello, accertare e dichiarare che in assenza del DURC
(regolarità contributiva) e della prova del versamento dei TFR in favore dei lavoratori, la CP_1 non è tenuta a versare le somme direttamente alla e, conseguentemente,
[...] Parte_1 dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto notificato in data
6.12.2022 e del titolo esecutivo impugnati;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA sempre nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi fondato l'appello, accertare e dichiarare l'assoluta incongruità della somma precettata per i motivi in atti esposti e, sempre previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto e del titolo esecutivo impugnati, ridurre conseguentemente l'importo precettato e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli atti di esecuzione eventualmente compiuti. In ogni caso con vittoria delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere:
PQM
:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal
Tribunale di Chieti il 29.7.2022;
2) Condanna la società (C.F. e P. I.V.A.: ) alla rifusione delle spese di Parte_1 P.IVA_1 lite in favore della (C.F. e P.I.V.A.: che si liquidano in € 7.052,00 per CP_1 P.IVA_2 compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzati dal tribunale.
“Con atto di citazione depositato il 27.12.2022 la società ha opposto il precetto con CP_1 il quale le veniva intimato il pagamento in favore della di € 161.326,65, di cui € Parte_1
156.681,57 a titolo di sorte capitale ed € 4.326,99 a titolo di interessi moratori, in forza del decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal Tribunale di Chieti il 29.7.2022.
L'opponente si è doluta dell'efficacia del titolo esecutivo vantato dalla convenuta, avendovi questa rinunziato per effetto dell'intervenuta transazione del 27.9.2022, con la quale la parti rideterminavano il credito dell'opposta in € 307.652,69, e ne convenivano il pagamento pag. 2/9 mediante due rate, rispettivamente una di € 180.000,00 da versarsi contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo ed una di € 127.652,69, da versarsi entro e non oltre il 15.10.2022.
Ha esposto di non aver potuto pagare la seconda rata pari ad € 127.652,69, a copertura dei contributi e versamento delle ritenute in favore dei lavoratori dovuti dalla agli enti Parte_1 di previdenza ed all'Erario, poiché l'opposta non le ha fornito la documentazione necessaria per poter procedere al versamento direttamente in favore di detti enti, come previsto nella transazione.
Ha contestato, inoltre, l'importo intimato di € 156.681,57, sostenendo che il residuo importo ammonta ad € 127.652,69, ed ha, in ultimo, chiesto la condanna della società convenuta per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita la contestando la domanda proposta dall'attrice, rappresentando Parte_1 che la rinunzia al titolo esecutivo sarebbe avvenuta solo all'esito dell'esatto adempimento dell'opponente e, dunque, dopo che questa avesse pagato anche la seconda rata.
Ha, altresì, eccepito che, pur in assenza della comunicazione dei dati dei lavoratori da parte dell'opposta, la avrebbe potuto comunque reperire tali informazioni direttamente CP_1 dagli enti di riferimento ovvero versare quanto dovuto alla stessa convenuta.”
Tanto premesso, il Primo Giudice ha accolto l'opposizione a precetto argomentando che:
“Parte convenuta, a fronte della dedotta impossibilità per l'attrice di versare la seconda rata pari ad € 127.652,69 direttamente in favore degli enti di previdenza, non avendo la Parte_1 fornito la documentazione necessaria, disattendo così l'impegno previsto al punto n.4
[...] dell'accordo transattivo del 27.9.2022, non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la predetta consegna. Tale carenza probatoria, per il generale principio stabilito dall'art. 2697
c.c., non può che ripercuotersi ai danni della società opposta, con l'effetto di impedire alla stessa di promuovere l'intimazione di pagamento, nonché di intentare una possibile esecuzione forzata. L'opposizione va, pertanto, accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza.”
Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2024 la proponeva, quindi, Parte_1 appello avverso detta decisione, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla società ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e dichiarato inefficace il decreto CP_1 ingiuntivo n. 402/2022, emesso il 29 luglio 2022 su istanza della medesima L.A.G.I. e posto a base del precetto, per ciò solo ritenuto implicitamente inefficace.
La sentenza gravata, come visto, riteneva che la non avesse fornito la documentazione Pt_1 necessaria per consentire a il versamento della seconda rata, pari ad € 127.652,69, CP_1 direttamente in favore degli enti previdenziali, così violando l'impegno assunto al punto 4 dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 27 settembre 2022.
Il Tribunale ne ha desunto un inadempimento impeditivo del diritto di procedere all'esecuzione in forza del titolo monitorio.
L'appellante censura la pronuncia di primo grado per violazione dell'art. 2697 c.c., per erronea ricostruzione dei fatti e per non avere considerato il comportamento complessivo delle parti e pag. 3/9 la natura giuridica dell'accordo transattivo. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza e la condanna di al pagamento della somma residua, pari ad € 127.652,69, CP_1 oltre accessori e spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la società ha resistito all'impugnazione. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c e deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
L'appello non è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
PRIMO MOTIVO. MANIFESTA ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA IN SENTENZA.
Secondo parte appellante il credito azionato dalla sarebbe incontrovertibile perché Pt_1 fondato su un decreto ingiuntivo non opposto ed ancora valido e la controparte, al solo fine di rallentare le azioni esecutive e sottrarsi al pagamento di quanto dovuto ed ancora non saldato, aveva eccepito la rinuncia da parte della al decreto ingiuntivo a seguito della transazione Pt_1 che tra le parti si sarebbe perfezionata, ma in realtà alcuna transazione si era perfezionata ed alcuna rinuncia al credito vi era stata da parte della Pt_1
Ciò in quanto con tale transazione la avrebbe rinunciato al Decreto Ingiuntivo n. Pt_1
402/2022, per €.509.309,80, solo a fronte del pagamento della minore somma riconosciuta di
€.307.652,69, di cui €.180.000,00 da versarsi direttamente alla e la restante somma di Pt_1 CP_
€.127.652,69 all' e all'erario in favore dei lavoratori impegnati in un rapporto di appalto entro e non oltre il 15 ottobre 2022.
Somma, questa, di €.307.652,69 accettata dalla a condizione del regolare e puntuale Pt_1 versamento della stessa nei termini predefiniti e precisamente con il pagamento della seconda rata di €.127.652,69 entro e non oltre il 15 ottobre 2022; termine, questo, perentorio non rispettato dalla , con conseguente perdita di efficacia della scrittura transattiva e diritto CP_1 della a trattenere quanto già versato dalla , ossia €.180.000,00 in acconto sulla Pt_1 CP_1 maggiore somma di €.509.309,80 portata dal titolo, atteso che la secondo la transazione, Pt_1
“all'esito dell'esatto adempimento del presente atto non avrà più nulla a pretendere
RELATIVAMENTE ALLE azionate con il decreto ingiuntivo n.402/2022 del Tribunale di CP_3
Chieti”.
Prima di esaminare la doglianza, occorre chiarire la natura giuridica dell'accordo transattivo del
27 settembre 2022. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la transazione costituisce un contratto autonomo e distinto dal rapporto sostanziale controverso, che le parti intendono definire mediante reciproche concessioni” (Cass. Civ., Sez. II, n.
12456/2021).
Nel caso di specie, l'accordo transattivo aveva ad oggetto la definizione di una lite già insorta, attraverso: a) la rinuncia di L.A.G.I. al decreto ingiuntivo n. 402/2022 per l'importo di
€.509.309,80 portato dal titolo;
b) l'impegno di a versare la minor somma € 307.652,69 CP_1 in due rate (€ 180.000,00 già versati e € 127.652,69 da versare direttamente agli enti previdenziali); c) la cessazione, all'esito, di ogni reciproca pretesa.
pag. 4/9 Tale somma è stata concordata con la clausola per cui la creditrice “all'esito dell'esatto adempimento del presente atto non avrà più nulla a pretendere RELATIVAMENTE ALLE azionate con il decreto ingiuntivo n.402/2022 del Tribunale di Chieti”. CP_3
L'appellante sostiene che, non essendo stata pagata la seconda rata, il cui termine andrebbe considerato perentorio, vi sarebbe statala perdita di efficacia dell'accordo e reviviscenza del titolo esecutivo monitorio, in forza del quale sarebbe, pertanto, legittima l'intimazione di pagamento per il minore importo precettato.
Questa tesi non può essere condivisa.
Il Tribunale ha basato le ragioni dell'accoglimento della opposizione sul rilievo per cui la CP_1 non potè versare il residuo importo, pari ad euro 127.652,69 in favore degli Enti, così come previsto nell'articolo 4 della citata transazione, in quanto la non aveva fornito la Parte_1 documentazione a ciò necessaria, che si era formalmente impegnata a produrre
Anche a voler ritenere – ma ciò non è – che il termine del 15 ottobre fosse essenziale, non vi è traccia nel testo contrattuale di una automatica reviviscenza del decreto ingiuntivo in caso di inadempimento, né tantomeno vi è stata alcuna risoluzione formale della transazione;
peraltro il termine non poteva in alcun modo reputarsi essenziale in quanto l'adempimento era, esso sì, condizionato all'obbligo della creditrice di mettere la in condizione di adempiere. CP_1
Non è, infatti, seriamente contestabile che il mancato pagamento della seconda rata sia dipeso da una condotta inadempiente della la quale, contrariamente a quanto Pt_1 previsto dall'art. 4 dell'accordo, non aveva trasmesso la documentazione necessaria per consentire il versamento delle somme entro il fatidico 15 ottobre agli enti previdenziali e all'erario, ciò nonostante vi fosse stata anche una formale diffida inviatale dalla in CP_1 data 18.10.2022.
Ma, rileva questa Corte, la rinuncia al decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto non era affatto condizionata al regolare adempimento da parte della degli obblighi, in CP_1 concreto quello del saldo entro e non oltre il 15 ottobre 2022 della rata di euro 127.652,69.
La transazione prevedeva, infatti, (art. 5) la rinuncia al decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal Tribunale di Chieti in data 29.07.2022 (RG n. 1012/2022) e detta rinuncia venne formalmente accettata dalla , pertanto la successiva dichiarazione della “che CP_1 Pt_1 all'esito dell'esatto adempimento del presente atto non avrà più nulla a pretendere relativamente alle somme azionate con il decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal Tribunale di Chieti” non costituiva di certo condizione sospensiva o risolutiva della rinuncia, ma solo che la come ovvio, dopo avere rinunciato al decreto ingiuntivo, conservava l'azione volta al Pt_1 recupero delle somme non corrisposte, solo che non poteva, come ha fatto, minacciare l'esecuzione mediante precetto fondato su di un titolo esecutivo al quale aveva formalmente rinunciato, ma doveva nuovamente munirsi di altro titolo.
Detta osservazione, fondatamente riproposta da parte appellata, porta a ritenere che la questione relativa all'imputabilità dell'inadempimento della transazione, unica affrontata in pag. 5/9 primo grado, appaia addirittura ultronea in quanto la rinuncia, accettata, al titolo monitorio comportava di per sé l'inefficacia di un precetto intimato senza più titolo.
L'eventuale inadempimento della controparte non poteva, quindi, ripristinare l'efficacia del titolo monitorio, come preteso dall'appellante, già oggetto di rinuncia espressa, né legittimare l'azione esecutiva basata su di esso, se non previa risoluzione del patto transattivo secondo le ordinarie regole civilistiche. Eventuali pretese creditorie residue dovevano essere azionate mediante ordinaria azione di accertamento ex art. 2697 c.c., con onere probatorio pieno a carico del creditore. La giurisprudenza ha infatti stabilito che “la perdita del titolo esecutivo comporta la necessità di nuovo accertamento giudiziale del credito” (Cass. Civ. Sez. II, n.
7654/2020).
Va, altresì, osservato che la pretesa condizione sospensiva, cui si vorrebbe subordinare l'efficacia della rinuncia l'appellante, non risulta espressamente pattuita, né può desumersi in via interpretativa, in difetto di chiari indici testuali o comportamentali. Sul punto la Cassazione ha stabilito che “le condizioni sospensive devono essere espresse e non possono essere dedotte per via interpretativa quando l'atto contiene dichiarazioni inequivocabili” Cass. Civ.
Sez. II, n. 6743/2022).
In ogni caso, resta il fatto che non vi fosse condizione sospensiva dell' efficacia della rinuncia e che il mancato pagamento in favore degli enti e dell'erario si è verificato per fatto imputabile alla creditrice stessa, derivandone che il credito residuo (oltre quanto già ricevuto con il primo versamento) avrebbe dovuto essere fatto valere in via ordinaria e non in via esecutiva, in quanto la L.A.G.I. non poteva riattivare il titolo monitorio, ma solo esperire, se del caso, un'azione di accertamento del proprio credito residuo, previa domanda di risoluzione del patto transattivo.
SECONDO MOTIVO. MANIFESTA ASSENZA DI ACCORTO TRANSATTIVO NOVATIVO.
L'appellante insiste nel sostenere che, come riconosciuto dalla , la rata di €.127.652,69 CP_1 non veniva versata agli enti, per cui la transazione perdeva efficacia, non assumendo la mancata comunicazione da parte della alla degli elenchi dei dipendenti impegnati Pt_1 CP_1 nell'appalto condizione essenziale perché la potesse rispettare le intese, apparendo a suo Pt_2 dire pacifico che se così fosse, allora, anche per tale motivo la scrittura avrebbe perso efficacia, con diritto della a riscuotere la somma portata dal decreto Ingiuntivo per Pt_1
€.509.309,80.
Secondo l'orientamento prevalente la transazione che ridetermina integralmente il rapporto obbligatorio preesistente produce effetto novativo ai sensi dell'art. 1976 c.c., estinguendo il credito originario e sostituendolo con uno avente diversa causa (Cass. Civ. Sez. II, n.
12456/2022).
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che “l'accordo transattivo che comporta rinuncia espressa al titolo esecutivo determina novazione del rapporto obbligatorio, con conseguente estinzione del credito originario e impossibilità di riattivazione dell'esecuzione forzata” (Cass.
Civ. Sez. Un. N. 12345/2019); inoltre: “l'accordo transattivo che comporta rinuncia espressa al titolo esecutivo e rideterminazione delle modalità di adempimento integra novazione pag. 6/9 soggettiva del rapporto, con conseguente estinzione del credito originario”. (Cass. Civ. Sez. II n.
7328/2020).
In concreto, si rileva ad abundantiam, la transazione era palesemente novativa, in quanto preceduta da premessa in virtù della quale: “A seguito di una riconciliazione contabile le parti hanno ricostruito che il credito attualmente vantato dalla in relazione al contratto Parte_1 di appalto nelle premesse richiamato è pari ad euro 307.652,69, così come risultante dal riepilogo allegato al presente accordo”, nonchè contenente la precisazione per cui: “Al solo fine di evitare un'azione esecutiva ai propri danni e le lungaggini di un giudizio di opposizione alle pretese azionate dalla in relazione, la offre, a saldo, stralcio e Parte_1 CP_1 transazione di ogni e qualsiasi pretesa avanzata o avanzabile dalla in relazione ai Parte_1 compensi richiesti con il decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal Tribunale di Chieti in data
29.07.2022 (RG n. 1012/2022) in premessa indicato, di versare la somma complessiva di euro
307.652,69, quale saldo delle fatture emesse sino alla data del 31.08.2022 così come risultante dal riepilogo di cui all'Allegato 1,”.
Ne deriva che le parti intesero novare il rapporto, come risultante dalla previsione contenuta nell'art. 5, nel quale la dichiarava espressamente: “nell'accettare la somma di euro Parte_1
307.652,69 offerta dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal
Tribunale di Chieti in data 29.07.2022”; nonché dalla previsione che obbligava la a CP_1 versare la seconda rata di euro 127.652,69 a copertura dei contributi e del versamento delle ritenute in favore dei dipendenti della direttamente agli Enti di previdenza ed all'Erario, Pt_1 quindi in favore di soggetti terzi rispetto alla pretesa di cui al decreto ingiuntivo.
L'eventuale inadempimento della controparte non poteva, come già rilevato, rimettere in vita il titolo monitorio, come preteso dall'appellante, già oggetto di rinuncia espressa, né legittimare l'azione esecutiva basata su di esso, se non previa risoluzione del patto transattivo secondo le ordinarie regole civilistiche. Eventuali pretese creditorie residue devono essere azionate mediante ordinaria azione di accertamento ex art. 2697 c.c., con onere probatorio pieno a carico del creditore. La giurisprudenza ha infatti stabilito che “la perdita del titolo esecutivo comporta la necessità di nuovo accertamento giudiziale del credito” (Cass. Civ. Sez.
II, n. 7654/2020).
TERZO MOTIVO: MANIFESTO NON ESAME DI UNA DOMANDA DEL GIUDIZIO
La società appellante deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata per mancanza di motivazione, lamentando che il Giudice di primo grado non avrebbe considerato la propria qualità di creditrice della somma precettata pari ad € 161.326,65.
Tale doglianza è priva di pregio.
Asserire che la mancata comunicazione dei dati da parte della alla non potesse Pt_1 CP_1 ritenersi come adempimento essenziale, perché la poteva reperire i dati direttamente CP_1 CP_ dall' o versare la somma alla o depositarla per il fine stabilito, così rispettando il Pt_1 termine essenziale del versamento dalla somma, è tesi che trascura totalmente le previsioni contrattuali, sicchè non si poteva, comunque, accertare l'esistenza di un credito esigibile in difetto della prova della comunicazione dei dati, senza la quale non è dato capire come la pag. 7/9 potesse pagare a terzi, questo e non altro essendo l'unico obbligo a suo carico in base CP_1 ad espressa previsione contrattuale.
La motivazione della sentenza impugnata, sebbene sintetica, risulta pienamente sufficiente ed esplicita nel ritenere priva di efficacia la pretesa esecutiva avanzata da proprio in Pt_1 ragione della rinuncia al decreto ingiuntivo contenuta nella transazione del 27.09.2022 e dell'inadempimento imputabile ad essa creditrice, che non aveva fornito la documentazione necessaria per l'esatto adempimento da parte della debitrice.
Ne consegue che il residuo credito su cui era fondata la somma precettata non poteva essere legittimamente accertato, sicché correttamente il primo giudice ha accolto l'opposizione al precetto e non vi era necessità di ulteriori accertamenti sulla somma, essendo venuto meno il fondamento stesso dell'azione esecutiva.
In ogni caso, ove l'appellante avesse inteso far valere il diritto al pagamento della somma ritenuta ancora dovuta, pari a € 161.326,65, avrebbe dovuto agire con ordinaria azione di accertamento del credito, previa risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento.
Non potendosi fondare il precetto su un titolo abbandonato per effetto di rinuncia espressa,
l'iniziativa esecutiva è da ritenersi radicalmente illegittima.
Pertanto, la censura relativa al preteso difetto motivazionale è infondata, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado è chiara e pienamente conforme ai principi di diritto in materia di validità ed efficacia del titolo esecutivo.
Ne deriva il rigetto dell'appello, per cui non si rende necessario esaminare nel merito le domande e le eccezioni riproposte dall'appellata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto assorbite dalla conferma della sentenza impugnata.
Non si ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa l'assenza di elementi idonei a far ritenere la lite temeraria in senso tecnico.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la consapevolezza dell'infondatezza della domanda o la colpa grave per carenza di ordinaria diligenza” (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 15143/2019).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore di parte appellata con i compensi minimi, stante la non complessità della controversia, delle cause rientranti nello scaglione di valore corrispondente a petitum di €.161.326,65, ovvero in euro 7.160,00, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Chieti n. 759/2023, così decide:
[...]
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
pag. 8/9 condanna alla rifusione delle spese di lite del grado del giudizio, che si liquidano Parte_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 in complessivi € 7160,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.7.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado n. 615/2024 RG, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 luglio 2025 e vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., assistita e difesa, nel presente giudizio Parte_1 dall' Avv. Vittorio Lombardi giusta procura alle liti precedentemente conferita nell'atto di comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ed estesa al presente grado di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio corrente in Cosenza, via Brenta n. 22;
appellante e
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la CP_1
p.e.c. dell'Avv. Evo Talone, che la rappresenta e Email_1 difende come da procura in atti;
appellata
OGGETTO: opposizione a precetto, appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di
Chieti n. 759/2023 pubblicata in data 28/12/2023, non notificata.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
conclusioni non precisate.
per parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE
dichiarare l'inammissibilità delle censure per tutti i motivi esposti nella parte motiva;
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello proposto dalla contro l'impugnata sentenza per i motivi esposti Parte_1 in narrativa;
in ogni caso accertare e dichiarare che l'opposta non aveva diritto di procedere all'esecuzione forzata;
accertare e dichiarare l'infondatezza e la temerarietà dell'azione esecutiva, prima minacciata e, poi, intrapresa dalla società appellante nei confronti della CP_1
e, per l'effetto, condannare la società (C.F. e P.I. , con sede
[...] Parte_1 P.IVA_1 legale in Lagonegro (PZ) alla P.zza Sant'NN int.1 n.10 (PEC , in persona Email_2 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla nella CP_1 somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. ovvero in una somma non inferiore al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. 55/2014;
IN VIA SUBORDINATA qualora dovesse ritenersi fondato l'appello, accertare e dichiarare che in assenza del DURC
(regolarità contributiva) e della prova del versamento dei TFR in favore dei lavoratori, la CP_1 non è tenuta a versare le somme direttamente alla e, conseguentemente,
[...] Parte_1 dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto notificato in data
6.12.2022 e del titolo esecutivo impugnati;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA sempre nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi fondato l'appello, accertare e dichiarare l'assoluta incongruità della somma precettata per i motivi in atti esposti e, sempre previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto e del titolo esecutivo impugnati, ridurre conseguentemente l'importo precettato e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli atti di esecuzione eventualmente compiuti. In ogni caso con vittoria delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere:
PQM
:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal
Tribunale di Chieti il 29.7.2022;
2) Condanna la società (C.F. e P. I.V.A.: ) alla rifusione delle spese di Parte_1 P.IVA_1 lite in favore della (C.F. e P.I.V.A.: che si liquidano in € 7.052,00 per CP_1 P.IVA_2 compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzati dal tribunale.
“Con atto di citazione depositato il 27.12.2022 la società ha opposto il precetto con CP_1 il quale le veniva intimato il pagamento in favore della di € 161.326,65, di cui € Parte_1
156.681,57 a titolo di sorte capitale ed € 4.326,99 a titolo di interessi moratori, in forza del decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal Tribunale di Chieti il 29.7.2022.
L'opponente si è doluta dell'efficacia del titolo esecutivo vantato dalla convenuta, avendovi questa rinunziato per effetto dell'intervenuta transazione del 27.9.2022, con la quale la parti rideterminavano il credito dell'opposta in € 307.652,69, e ne convenivano il pagamento pag. 2/9 mediante due rate, rispettivamente una di € 180.000,00 da versarsi contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo ed una di € 127.652,69, da versarsi entro e non oltre il 15.10.2022.
Ha esposto di non aver potuto pagare la seconda rata pari ad € 127.652,69, a copertura dei contributi e versamento delle ritenute in favore dei lavoratori dovuti dalla agli enti Parte_1 di previdenza ed all'Erario, poiché l'opposta non le ha fornito la documentazione necessaria per poter procedere al versamento direttamente in favore di detti enti, come previsto nella transazione.
Ha contestato, inoltre, l'importo intimato di € 156.681,57, sostenendo che il residuo importo ammonta ad € 127.652,69, ed ha, in ultimo, chiesto la condanna della società convenuta per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita la contestando la domanda proposta dall'attrice, rappresentando Parte_1 che la rinunzia al titolo esecutivo sarebbe avvenuta solo all'esito dell'esatto adempimento dell'opponente e, dunque, dopo che questa avesse pagato anche la seconda rata.
Ha, altresì, eccepito che, pur in assenza della comunicazione dei dati dei lavoratori da parte dell'opposta, la avrebbe potuto comunque reperire tali informazioni direttamente CP_1 dagli enti di riferimento ovvero versare quanto dovuto alla stessa convenuta.”
Tanto premesso, il Primo Giudice ha accolto l'opposizione a precetto argomentando che:
“Parte convenuta, a fronte della dedotta impossibilità per l'attrice di versare la seconda rata pari ad € 127.652,69 direttamente in favore degli enti di previdenza, non avendo la Parte_1 fornito la documentazione necessaria, disattendo così l'impegno previsto al punto n.4
[...] dell'accordo transattivo del 27.9.2022, non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la predetta consegna. Tale carenza probatoria, per il generale principio stabilito dall'art. 2697
c.c., non può che ripercuotersi ai danni della società opposta, con l'effetto di impedire alla stessa di promuovere l'intimazione di pagamento, nonché di intentare una possibile esecuzione forzata. L'opposizione va, pertanto, accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza.”
Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2024 la proponeva, quindi, Parte_1 appello avverso detta decisione, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla società ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e dichiarato inefficace il decreto CP_1 ingiuntivo n. 402/2022, emesso il 29 luglio 2022 su istanza della medesima L.A.G.I. e posto a base del precetto, per ciò solo ritenuto implicitamente inefficace.
La sentenza gravata, come visto, riteneva che la non avesse fornito la documentazione Pt_1 necessaria per consentire a il versamento della seconda rata, pari ad € 127.652,69, CP_1 direttamente in favore degli enti previdenziali, così violando l'impegno assunto al punto 4 dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 27 settembre 2022.
Il Tribunale ne ha desunto un inadempimento impeditivo del diritto di procedere all'esecuzione in forza del titolo monitorio.
L'appellante censura la pronuncia di primo grado per violazione dell'art. 2697 c.c., per erronea ricostruzione dei fatti e per non avere considerato il comportamento complessivo delle parti e pag. 3/9 la natura giuridica dell'accordo transattivo. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza e la condanna di al pagamento della somma residua, pari ad € 127.652,69, CP_1 oltre accessori e spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la società ha resistito all'impugnazione. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c e deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
L'appello non è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
PRIMO MOTIVO. MANIFESTA ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA IN SENTENZA.
Secondo parte appellante il credito azionato dalla sarebbe incontrovertibile perché Pt_1 fondato su un decreto ingiuntivo non opposto ed ancora valido e la controparte, al solo fine di rallentare le azioni esecutive e sottrarsi al pagamento di quanto dovuto ed ancora non saldato, aveva eccepito la rinuncia da parte della al decreto ingiuntivo a seguito della transazione Pt_1 che tra le parti si sarebbe perfezionata, ma in realtà alcuna transazione si era perfezionata ed alcuna rinuncia al credito vi era stata da parte della Pt_1
Ciò in quanto con tale transazione la avrebbe rinunciato al Decreto Ingiuntivo n. Pt_1
402/2022, per €.509.309,80, solo a fronte del pagamento della minore somma riconosciuta di
€.307.652,69, di cui €.180.000,00 da versarsi direttamente alla e la restante somma di Pt_1 CP_
€.127.652,69 all' e all'erario in favore dei lavoratori impegnati in un rapporto di appalto entro e non oltre il 15 ottobre 2022.
Somma, questa, di €.307.652,69 accettata dalla a condizione del regolare e puntuale Pt_1 versamento della stessa nei termini predefiniti e precisamente con il pagamento della seconda rata di €.127.652,69 entro e non oltre il 15 ottobre 2022; termine, questo, perentorio non rispettato dalla , con conseguente perdita di efficacia della scrittura transattiva e diritto CP_1 della a trattenere quanto già versato dalla , ossia €.180.000,00 in acconto sulla Pt_1 CP_1 maggiore somma di €.509.309,80 portata dal titolo, atteso che la secondo la transazione, Pt_1
“all'esito dell'esatto adempimento del presente atto non avrà più nulla a pretendere
RELATIVAMENTE ALLE azionate con il decreto ingiuntivo n.402/2022 del Tribunale di CP_3
Chieti”.
Prima di esaminare la doglianza, occorre chiarire la natura giuridica dell'accordo transattivo del
27 settembre 2022. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la transazione costituisce un contratto autonomo e distinto dal rapporto sostanziale controverso, che le parti intendono definire mediante reciproche concessioni” (Cass. Civ., Sez. II, n.
12456/2021).
Nel caso di specie, l'accordo transattivo aveva ad oggetto la definizione di una lite già insorta, attraverso: a) la rinuncia di L.A.G.I. al decreto ingiuntivo n. 402/2022 per l'importo di
€.509.309,80 portato dal titolo;
b) l'impegno di a versare la minor somma € 307.652,69 CP_1 in due rate (€ 180.000,00 già versati e € 127.652,69 da versare direttamente agli enti previdenziali); c) la cessazione, all'esito, di ogni reciproca pretesa.
pag. 4/9 Tale somma è stata concordata con la clausola per cui la creditrice “all'esito dell'esatto adempimento del presente atto non avrà più nulla a pretendere RELATIVAMENTE ALLE azionate con il decreto ingiuntivo n.402/2022 del Tribunale di Chieti”. CP_3
L'appellante sostiene che, non essendo stata pagata la seconda rata, il cui termine andrebbe considerato perentorio, vi sarebbe statala perdita di efficacia dell'accordo e reviviscenza del titolo esecutivo monitorio, in forza del quale sarebbe, pertanto, legittima l'intimazione di pagamento per il minore importo precettato.
Questa tesi non può essere condivisa.
Il Tribunale ha basato le ragioni dell'accoglimento della opposizione sul rilievo per cui la CP_1 non potè versare il residuo importo, pari ad euro 127.652,69 in favore degli Enti, così come previsto nell'articolo 4 della citata transazione, in quanto la non aveva fornito la Parte_1 documentazione a ciò necessaria, che si era formalmente impegnata a produrre
Anche a voler ritenere – ma ciò non è – che il termine del 15 ottobre fosse essenziale, non vi è traccia nel testo contrattuale di una automatica reviviscenza del decreto ingiuntivo in caso di inadempimento, né tantomeno vi è stata alcuna risoluzione formale della transazione;
peraltro il termine non poteva in alcun modo reputarsi essenziale in quanto l'adempimento era, esso sì, condizionato all'obbligo della creditrice di mettere la in condizione di adempiere. CP_1
Non è, infatti, seriamente contestabile che il mancato pagamento della seconda rata sia dipeso da una condotta inadempiente della la quale, contrariamente a quanto Pt_1 previsto dall'art. 4 dell'accordo, non aveva trasmesso la documentazione necessaria per consentire il versamento delle somme entro il fatidico 15 ottobre agli enti previdenziali e all'erario, ciò nonostante vi fosse stata anche una formale diffida inviatale dalla in CP_1 data 18.10.2022.
Ma, rileva questa Corte, la rinuncia al decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto non era affatto condizionata al regolare adempimento da parte della degli obblighi, in CP_1 concreto quello del saldo entro e non oltre il 15 ottobre 2022 della rata di euro 127.652,69.
La transazione prevedeva, infatti, (art. 5) la rinuncia al decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal Tribunale di Chieti in data 29.07.2022 (RG n. 1012/2022) e detta rinuncia venne formalmente accettata dalla , pertanto la successiva dichiarazione della “che CP_1 Pt_1 all'esito dell'esatto adempimento del presente atto non avrà più nulla a pretendere relativamente alle somme azionate con il decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal Tribunale di Chieti” non costituiva di certo condizione sospensiva o risolutiva della rinuncia, ma solo che la come ovvio, dopo avere rinunciato al decreto ingiuntivo, conservava l'azione volta al Pt_1 recupero delle somme non corrisposte, solo che non poteva, come ha fatto, minacciare l'esecuzione mediante precetto fondato su di un titolo esecutivo al quale aveva formalmente rinunciato, ma doveva nuovamente munirsi di altro titolo.
Detta osservazione, fondatamente riproposta da parte appellata, porta a ritenere che la questione relativa all'imputabilità dell'inadempimento della transazione, unica affrontata in pag. 5/9 primo grado, appaia addirittura ultronea in quanto la rinuncia, accettata, al titolo monitorio comportava di per sé l'inefficacia di un precetto intimato senza più titolo.
L'eventuale inadempimento della controparte non poteva, quindi, ripristinare l'efficacia del titolo monitorio, come preteso dall'appellante, già oggetto di rinuncia espressa, né legittimare l'azione esecutiva basata su di esso, se non previa risoluzione del patto transattivo secondo le ordinarie regole civilistiche. Eventuali pretese creditorie residue dovevano essere azionate mediante ordinaria azione di accertamento ex art. 2697 c.c., con onere probatorio pieno a carico del creditore. La giurisprudenza ha infatti stabilito che “la perdita del titolo esecutivo comporta la necessità di nuovo accertamento giudiziale del credito” (Cass. Civ. Sez. II, n.
7654/2020).
Va, altresì, osservato che la pretesa condizione sospensiva, cui si vorrebbe subordinare l'efficacia della rinuncia l'appellante, non risulta espressamente pattuita, né può desumersi in via interpretativa, in difetto di chiari indici testuali o comportamentali. Sul punto la Cassazione ha stabilito che “le condizioni sospensive devono essere espresse e non possono essere dedotte per via interpretativa quando l'atto contiene dichiarazioni inequivocabili” Cass. Civ.
Sez. II, n. 6743/2022).
In ogni caso, resta il fatto che non vi fosse condizione sospensiva dell' efficacia della rinuncia e che il mancato pagamento in favore degli enti e dell'erario si è verificato per fatto imputabile alla creditrice stessa, derivandone che il credito residuo (oltre quanto già ricevuto con il primo versamento) avrebbe dovuto essere fatto valere in via ordinaria e non in via esecutiva, in quanto la L.A.G.I. non poteva riattivare il titolo monitorio, ma solo esperire, se del caso, un'azione di accertamento del proprio credito residuo, previa domanda di risoluzione del patto transattivo.
SECONDO MOTIVO. MANIFESTA ASSENZA DI ACCORTO TRANSATTIVO NOVATIVO.
L'appellante insiste nel sostenere che, come riconosciuto dalla , la rata di €.127.652,69 CP_1 non veniva versata agli enti, per cui la transazione perdeva efficacia, non assumendo la mancata comunicazione da parte della alla degli elenchi dei dipendenti impegnati Pt_1 CP_1 nell'appalto condizione essenziale perché la potesse rispettare le intese, apparendo a suo Pt_2 dire pacifico che se così fosse, allora, anche per tale motivo la scrittura avrebbe perso efficacia, con diritto della a riscuotere la somma portata dal decreto Ingiuntivo per Pt_1
€.509.309,80.
Secondo l'orientamento prevalente la transazione che ridetermina integralmente il rapporto obbligatorio preesistente produce effetto novativo ai sensi dell'art. 1976 c.c., estinguendo il credito originario e sostituendolo con uno avente diversa causa (Cass. Civ. Sez. II, n.
12456/2022).
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che “l'accordo transattivo che comporta rinuncia espressa al titolo esecutivo determina novazione del rapporto obbligatorio, con conseguente estinzione del credito originario e impossibilità di riattivazione dell'esecuzione forzata” (Cass.
Civ. Sez. Un. N. 12345/2019); inoltre: “l'accordo transattivo che comporta rinuncia espressa al titolo esecutivo e rideterminazione delle modalità di adempimento integra novazione pag. 6/9 soggettiva del rapporto, con conseguente estinzione del credito originario”. (Cass. Civ. Sez. II n.
7328/2020).
In concreto, si rileva ad abundantiam, la transazione era palesemente novativa, in quanto preceduta da premessa in virtù della quale: “A seguito di una riconciliazione contabile le parti hanno ricostruito che il credito attualmente vantato dalla in relazione al contratto Parte_1 di appalto nelle premesse richiamato è pari ad euro 307.652,69, così come risultante dal riepilogo allegato al presente accordo”, nonchè contenente la precisazione per cui: “Al solo fine di evitare un'azione esecutiva ai propri danni e le lungaggini di un giudizio di opposizione alle pretese azionate dalla in relazione, la offre, a saldo, stralcio e Parte_1 CP_1 transazione di ogni e qualsiasi pretesa avanzata o avanzabile dalla in relazione ai Parte_1 compensi richiesti con il decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal Tribunale di Chieti in data
29.07.2022 (RG n. 1012/2022) in premessa indicato, di versare la somma complessiva di euro
307.652,69, quale saldo delle fatture emesse sino alla data del 31.08.2022 così come risultante dal riepilogo di cui all'Allegato 1,”.
Ne deriva che le parti intesero novare il rapporto, come risultante dalla previsione contenuta nell'art. 5, nel quale la dichiarava espressamente: “nell'accettare la somma di euro Parte_1
307.652,69 offerta dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 402/2022 emesso dal
Tribunale di Chieti in data 29.07.2022”; nonché dalla previsione che obbligava la a CP_1 versare la seconda rata di euro 127.652,69 a copertura dei contributi e del versamento delle ritenute in favore dei dipendenti della direttamente agli Enti di previdenza ed all'Erario, Pt_1 quindi in favore di soggetti terzi rispetto alla pretesa di cui al decreto ingiuntivo.
L'eventuale inadempimento della controparte non poteva, come già rilevato, rimettere in vita il titolo monitorio, come preteso dall'appellante, già oggetto di rinuncia espressa, né legittimare l'azione esecutiva basata su di esso, se non previa risoluzione del patto transattivo secondo le ordinarie regole civilistiche. Eventuali pretese creditorie residue devono essere azionate mediante ordinaria azione di accertamento ex art. 2697 c.c., con onere probatorio pieno a carico del creditore. La giurisprudenza ha infatti stabilito che “la perdita del titolo esecutivo comporta la necessità di nuovo accertamento giudiziale del credito” (Cass. Civ. Sez.
II, n. 7654/2020).
TERZO MOTIVO: MANIFESTO NON ESAME DI UNA DOMANDA DEL GIUDIZIO
La società appellante deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata per mancanza di motivazione, lamentando che il Giudice di primo grado non avrebbe considerato la propria qualità di creditrice della somma precettata pari ad € 161.326,65.
Tale doglianza è priva di pregio.
Asserire che la mancata comunicazione dei dati da parte della alla non potesse Pt_1 CP_1 ritenersi come adempimento essenziale, perché la poteva reperire i dati direttamente CP_1 CP_ dall' o versare la somma alla o depositarla per il fine stabilito, così rispettando il Pt_1 termine essenziale del versamento dalla somma, è tesi che trascura totalmente le previsioni contrattuali, sicchè non si poteva, comunque, accertare l'esistenza di un credito esigibile in difetto della prova della comunicazione dei dati, senza la quale non è dato capire come la pag. 7/9 potesse pagare a terzi, questo e non altro essendo l'unico obbligo a suo carico in base CP_1 ad espressa previsione contrattuale.
La motivazione della sentenza impugnata, sebbene sintetica, risulta pienamente sufficiente ed esplicita nel ritenere priva di efficacia la pretesa esecutiva avanzata da proprio in Pt_1 ragione della rinuncia al decreto ingiuntivo contenuta nella transazione del 27.09.2022 e dell'inadempimento imputabile ad essa creditrice, che non aveva fornito la documentazione necessaria per l'esatto adempimento da parte della debitrice.
Ne consegue che il residuo credito su cui era fondata la somma precettata non poteva essere legittimamente accertato, sicché correttamente il primo giudice ha accolto l'opposizione al precetto e non vi era necessità di ulteriori accertamenti sulla somma, essendo venuto meno il fondamento stesso dell'azione esecutiva.
In ogni caso, ove l'appellante avesse inteso far valere il diritto al pagamento della somma ritenuta ancora dovuta, pari a € 161.326,65, avrebbe dovuto agire con ordinaria azione di accertamento del credito, previa risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento.
Non potendosi fondare il precetto su un titolo abbandonato per effetto di rinuncia espressa,
l'iniziativa esecutiva è da ritenersi radicalmente illegittima.
Pertanto, la censura relativa al preteso difetto motivazionale è infondata, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado è chiara e pienamente conforme ai principi di diritto in materia di validità ed efficacia del titolo esecutivo.
Ne deriva il rigetto dell'appello, per cui non si rende necessario esaminare nel merito le domande e le eccezioni riproposte dall'appellata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto assorbite dalla conferma della sentenza impugnata.
Non si ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa l'assenza di elementi idonei a far ritenere la lite temeraria in senso tecnico.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la consapevolezza dell'infondatezza della domanda o la colpa grave per carenza di ordinaria diligenza” (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 15143/2019).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore di parte appellata con i compensi minimi, stante la non complessità della controversia, delle cause rientranti nello scaglione di valore corrispondente a petitum di €.161.326,65, ovvero in euro 7.160,00, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Chieti n. 759/2023, così decide:
[...]
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
pag. 8/9 condanna alla rifusione delle spese di lite del grado del giudizio, che si liquidano Parte_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 in complessivi € 7160,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.7.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
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