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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6114/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ladispoli - V 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8395/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale e nel merito accogliere la domanda proposta in primo grado, per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità, illegittimità ed infondatezza del diniego impugnato, riconoscere il diritto del Sig. Ricorrente_1 al rimborso di quanto versato a titolo di imposta non dovuta (IMU anni 2018 2022) quantificato in € 8.486,00 condannando il Comune di Ladispoli a rifondere al ricorrente detta somma, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: integrale reiezione dell'appello avversario. Con condanna della controparte alle spese ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore del difensore Avv. Difensore_2 antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. propone appello avverso la sentenza n. 8395/2024 del 13/06/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. 39 depositata il 24/06/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego sulla richiesta di rimborso IMU di complessivi € 8.486,00 per gli anni dal 2018 al 2022, comunicato con documento protocollo 35415 del 13.07.2023 ed emesso dal Comune di Ladispoli. Il contribuente motivava la richiesta di rimborso asserendo la sussistenza di tutti i parametri per far riconoscere la qualifica di prima casa. I Giudici di prime cure motivavano il rigetto sulla sussistenza di presunzioni “gravi, precise e concordanti sul quasi inesistente utilizzo dell'immobile negli anni dal 2019 al 2021 ed un utilizzo prettamente estivo nell'anno 2022 e che, dunque, la dimora abituale del ricorrente non sia stata, in realtà, stabilita in tale alloggio”. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per errata analisi degli elementi probatori documentali che hanno suffragato il ricorso di primo grado. Si costituisce in giudizio il Comune di Ladispoli che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dei nuovi documenti depositati in appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 (D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Nel merito il Comune contesta la fondatezza dell'appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Con atto del 22/12/2025 il Comune deposita memorie illustrative con le quali precisa le ragioni della infondatezza dell'appello. Con atto del 24/12/2025 il difensore del contribuente deposita memoria illustrativa con la quale ribadisce la fondatezza dell'appello Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via preliminare il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione proposta dal Comune di Ladispoli, in ordine all'asserita inammissibilità della certificazione del medico, prodotta in questo grado del giudizio dall'odierno appellante. Il Collegio al riguardo osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 36/2025 - pur dichiarando la conformità costituzionale del divieto di produzione in appello delle “notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità”, sancito dall'art. 58 comma 3 D.Lgs. 546/92 (comma introdotto ex novo dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 220/23) - ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 220/23 nella parte in cui applica tale divieto anche ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, anzichè ai soli giudizi di appello in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato a decorrere dal 5 gennaio 2024. Pertanto, considerato che nel giudizio in esame il ricorso di primo grado è stato proposto in data 08/09/2023, la nuova produzione documentale in appello è da ritenersi ammissibile. Nel merito, l'appello è privo di fondamento. In tema di agevolazioni sull'imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha riscritto come noto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia per cui è legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell'esclusione del beneficio fiscale in esame, l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. E' tuttavia essenziale che il soggetto passivo abbia, nell'abitazione in questione, oltre che la residenza, anche la propria dimora abituale. Ciò premesso, come emerge dalle bollette depositate dal contribuente, risulta evidente l'utilizzo saltuario e non abituale dell'abitazione di Ladispoli. La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di affermare che :”…. occorre controllare, affinché possa ragionevolmente sostenersi che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località, soprattutto se avente una vocazione turistica, che costui non vi si rechi solo nei periodi dell'anno in cui può fruire delle proprie ferie/vacanze, o in cui il soggiorno si caratterizzi come più appetibile sotto il profilo climatico, ma – come sopra già anticipato – vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio (in questi termini, il periodo di permanenza deve essere almeno di durata apprezzabile), essendo quello, e non altri, il luogo in cui esprime meglio la propria personalità, avendo instaurato o cominciato ad instaurare apprezzabili relazioni sociali ed affettive.” (Cassazione Sez. I del 15 febbraio 2021 n. 3841). Il Collegio ritiene pertanto, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di questa Corte di Giustizia, che, essendo i consumi un indice concreto e attendibile dell'utilizzo e dell'intensità dell'utilizzo secondo la comune esperienza, tenuto conto del rapporto di coniugio, e quindi di presunta coabitazione con la moglie proprietaria invece di altra casa su Roma e del lavoro svolto su Roma ed in assenza di altra documentazione, che l'abitazione in questione non possa essere considerata come dimora abituale del contribuente. Peraltro, la stessa certificazione del medico prodotta in questo grado del giudizio è irrilevante atteso l'estrema genericità di quanto dichiarato, ed in particolare sulla assenza del benchè minimo riferimento alla asserita nomina dello stesso quale medico di base del contribuente nell'annualità d'imposta in esame (2018). Il diniego al rimborso è pertanto legittimo. La particolare complessità e novità della questione giuridica è giusta causa di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Ricorrente_1La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, rigetta l'appello del sig. e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6114/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ladispoli - V 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8395/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 35415 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale e nel merito accogliere la domanda proposta in primo grado, per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità, illegittimità ed infondatezza del diniego impugnato, riconoscere il diritto del Sig. Ricorrente_1 al rimborso di quanto versato a titolo di imposta non dovuta (IMU anni 2018 2022) quantificato in € 8.486,00 condannando il Comune di Ladispoli a rifondere al ricorrente detta somma, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: integrale reiezione dell'appello avversario. Con condanna della controparte alle spese ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore del difensore Avv. Difensore_2 antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. propone appello avverso la sentenza n. 8395/2024 del 13/06/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. 39 depositata il 24/06/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego sulla richiesta di rimborso IMU di complessivi € 8.486,00 per gli anni dal 2018 al 2022, comunicato con documento protocollo 35415 del 13.07.2023 ed emesso dal Comune di Ladispoli. Il contribuente motivava la richiesta di rimborso asserendo la sussistenza di tutti i parametri per far riconoscere la qualifica di prima casa. I Giudici di prime cure motivavano il rigetto sulla sussistenza di presunzioni “gravi, precise e concordanti sul quasi inesistente utilizzo dell'immobile negli anni dal 2019 al 2021 ed un utilizzo prettamente estivo nell'anno 2022 e che, dunque, la dimora abituale del ricorrente non sia stata, in realtà, stabilita in tale alloggio”. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per errata analisi degli elementi probatori documentali che hanno suffragato il ricorso di primo grado. Si costituisce in giudizio il Comune di Ladispoli che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dei nuovi documenti depositati in appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 (D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Nel merito il Comune contesta la fondatezza dell'appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Con atto del 22/12/2025 il Comune deposita memorie illustrative con le quali precisa le ragioni della infondatezza dell'appello. Con atto del 24/12/2025 il difensore del contribuente deposita memoria illustrativa con la quale ribadisce la fondatezza dell'appello Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via preliminare il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione proposta dal Comune di Ladispoli, in ordine all'asserita inammissibilità della certificazione del medico, prodotta in questo grado del giudizio dall'odierno appellante. Il Collegio al riguardo osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 36/2025 - pur dichiarando la conformità costituzionale del divieto di produzione in appello delle “notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità”, sancito dall'art. 58 comma 3 D.Lgs. 546/92 (comma introdotto ex novo dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 220/23) - ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 220/23 nella parte in cui applica tale divieto anche ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, anzichè ai soli giudizi di appello in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato a decorrere dal 5 gennaio 2024. Pertanto, considerato che nel giudizio in esame il ricorso di primo grado è stato proposto in data 08/09/2023, la nuova produzione documentale in appello è da ritenersi ammissibile. Nel merito, l'appello è privo di fondamento. In tema di agevolazioni sull'imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha riscritto come noto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia per cui è legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell'esclusione del beneficio fiscale in esame, l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. E' tuttavia essenziale che il soggetto passivo abbia, nell'abitazione in questione, oltre che la residenza, anche la propria dimora abituale. Ciò premesso, come emerge dalle bollette depositate dal contribuente, risulta evidente l'utilizzo saltuario e non abituale dell'abitazione di Ladispoli. La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di affermare che :”…. occorre controllare, affinché possa ragionevolmente sostenersi che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località, soprattutto se avente una vocazione turistica, che costui non vi si rechi solo nei periodi dell'anno in cui può fruire delle proprie ferie/vacanze, o in cui il soggiorno si caratterizzi come più appetibile sotto il profilo climatico, ma – come sopra già anticipato – vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio (in questi termini, il periodo di permanenza deve essere almeno di durata apprezzabile), essendo quello, e non altri, il luogo in cui esprime meglio la propria personalità, avendo instaurato o cominciato ad instaurare apprezzabili relazioni sociali ed affettive.” (Cassazione Sez. I del 15 febbraio 2021 n. 3841). Il Collegio ritiene pertanto, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di questa Corte di Giustizia, che, essendo i consumi un indice concreto e attendibile dell'utilizzo e dell'intensità dell'utilizzo secondo la comune esperienza, tenuto conto del rapporto di coniugio, e quindi di presunta coabitazione con la moglie proprietaria invece di altra casa su Roma e del lavoro svolto su Roma ed in assenza di altra documentazione, che l'abitazione in questione non possa essere considerata come dimora abituale del contribuente. Peraltro, la stessa certificazione del medico prodotta in questo grado del giudizio è irrilevante atteso l'estrema genericità di quanto dichiarato, ed in particolare sulla assenza del benchè minimo riferimento alla asserita nomina dello stesso quale medico di base del contribuente nell'annualità d'imposta in esame (2018). Il diniego al rimborso è pertanto legittimo. La particolare complessità e novità della questione giuridica è giusta causa di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Ricorrente_1La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, rigetta l'appello del sig. e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero