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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7189 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale, pendente
TRA nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. Francesco Toto, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , con sede in Piazza Salimbeni Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
3, in persona della Dott.ssa , nella sua qualità di Deliberante con funzione Controparte_2
“Credito Problematico” (Livello di procura E5), giusta procura in data 15 giugno 2021 ai rog. Dott.
Notaio in (Rep. 40.124, Racc. 20.466), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Per_1 CP_1
Conte per mandato in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti.
1 Rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.2024, assegnando alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
1. In seguito ad ordinanza di incompetenza in favore di questo tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, emessa dal tribunale di Lecce in data 6.10.2022, nonché in seguito a separazione del presente dal giudizio riassunto dinanzi a questa sezione distaccata, disposta con ordinanza del 16.2.2023 sollevando contestualmente d'ufficio il regolamento di competenza in ordine alle domande riguardanti la domanda principale di nullità del mutuo contratto da
[...]
l'attore ha proseguito il giudizio promosso contro CP_3 Controparte_1
chiedendo a) - dichiarare la nullità del contratto di fidejussione sottoscritto dal sig.
[...] Pt_1 poiché predisposta su schema ABI;
b) - per effetto di tale nullità: condannare la banca
[...]
o chi per essa, alla restituzione della somma di € 593.940,44 - o Controparte_1 di quella somma maggiore o minore che la S.V. Ill.ma riterrà congrua e di giustizia - oltre interessi legali di mora e rivalutazione dal dì dell'atto di pignoramento;
con vittoria delle spese di lite. A sostegno delle domande proposte, l'attore ha dedotto che la fideiussione rilasciata era esattamente conforme allo schema ABI, poi abrogato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(con parere del 22 agosto 2003) e dalla stessa Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante della
Concorrenza e del mercato nel settore bancario, ex art. 20 L. 287/90 (con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), per contrarietà alle norme imperative disciplinanti la materia de qua, contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n.2), la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957
c.c. (clausola n. 6), la clausola di sopravvivenza (clausola n. 8), con conseguente nullità della fideiussione per violazione del diritto della concorrenza.
Si è costituita ritualmente la la quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda, eccependo la carenza di legittimazione passiva, poiché del tutto estranea ai fatti di causa non essendo parte dei rapporti dedotti in giudizio, in quanto il contratto di mutuo cui accede la fideiussione che ci occupa era stato stipulato con
“Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa”, soggetto giuridico diverso dalla convenuta.
2. L'azione è infondata, pertanto, non può essere accolta.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di parte convenute di difetto di legittimazione passiva, per essere il rapporto di finanziamento e garanzia intervenuto con il diverso soggetto giuridico dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa”. CP_1
Invero, dalla lettura del contratto di finanziamento in cui è contenuta la garanzia, risulta quale parte contraente la “Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa”, ma è espressamente
2 previsto che essa interveniva nel contratto di mutuo del 19.4.2005 in nome e per conto di
[...]
quale delegataria. Controparte_1
Non c'è dubbio, dunque, che titolare del rapporto di finanziamento e di garanzia, oggetto di contestazione in questa sede è proprio l'odierna convenuta.
3. Passando al merito, l'attore ha dedotto che la fideiussione da egli rilasciata nel contratto di mutuo stipulato da di cui egli era amministratore, in data 19.4.2025, è nulla Controparte_3 poiché concreterebbe una fideiussione omnibus riproducente intese vietate dall'art. 2 della legge
287/90 e ha dedotto, quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausole contrattuali – il cui contenuto sarebbe corrispondente alle clausole 2, 6, e 8 censurate dello schema ABI – lo stesso provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia (ratione temporis competente in materia antitrust).
Tale tesi non è condivisibile.
Invero, dalla semplice lettura del contratto di mutuo stipulato da in data Controparte_3
19.4.2005, che contiene anche la pattuizione della fideiussione che ci occupa, contemplata dall'art. 7, lett. B), si evince senza dubbio, come del resto testualmente riportato negli stessi atti di parte attrice, che trattasi di fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti da detto finanziamento e non già da ogni rapporto di credito esistente tra mutuante e mutuatario.
Il contratto, infatti, prevede che “Il Signor in proprio, dichiara di Parte_1 costituirsi fidejussore solidale con la Parte Mutuataria, fino a concorrenza dell'importo massimo di
Euro 900.000,00 (novecentomila/00). Il predetto fidejussore si obbliga a pagare alla Banca, in contanti, a prima richiesta della medesima fatta anche mediante semplice lettera raccomandata e con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva, tutto quanto dovuto dalla "Parte Mutuataria" per capitale, interessi anche di mora ed accessori, nel caso che la Ditta medesima mancasse comunque al puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e relativi allegati, fino a concorrenza dell'importo massimo suindicato”.
Con riguardo a tale fideiussione specifica, ad avviso di questo Tribunale non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia.
Parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo del predetto provvedimento, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare i punti 2 e 9 del provvedimento n. 55/2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali
3 della fideiussione cd. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c..
In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione dei finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
E' con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Ciò significa che solo chi si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. n. 657/2025; Cass. n. 21841/2024;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 41994/2021; Cass. n. 11904/2014 e cfr. Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui «il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce»).
Parte attrice ha dunque dedotto un rapporto giuridico che va inquadrato nel tipo legale della fideiussione specifica, come emerge dalla documentazione in atti, trattandosi di garanzia relativa esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo cui accede, per cui non vi è dubbio che non si tratti di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito con indicazione dell'esposizione massima garantita;
ebbene, tale fideiussione specifica non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, poiché non è sussumibile nella cornice astratta delle fideiussioni omnibus, in relazione alle quali tale provvedimento è stato emesso.
Conseguentemente, per i fatti di causa, l'attore non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia.
4 Invero, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria, emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a, L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287/1990 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione secondo le regole proprie del giudizio civile.
Tale onere non risulta assolto da parte attrice.
In particolare, non è sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'esistenza di accordo illecito tra gli istituti di credito.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della garanzia specifica in discussione, per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
Napoli, 7.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Ilaria Grimaldi dott. Salvatore Di Lonardo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale, pendente
TRA nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. Francesco Toto, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , con sede in Piazza Salimbeni Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
3, in persona della Dott.ssa , nella sua qualità di Deliberante con funzione Controparte_2
“Credito Problematico” (Livello di procura E5), giusta procura in data 15 giugno 2021 ai rog. Dott.
Notaio in (Rep. 40.124, Racc. 20.466), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Per_1 CP_1
Conte per mandato in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti.
1 Rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.2024, assegnando alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
1. In seguito ad ordinanza di incompetenza in favore di questo tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, emessa dal tribunale di Lecce in data 6.10.2022, nonché in seguito a separazione del presente dal giudizio riassunto dinanzi a questa sezione distaccata, disposta con ordinanza del 16.2.2023 sollevando contestualmente d'ufficio il regolamento di competenza in ordine alle domande riguardanti la domanda principale di nullità del mutuo contratto da
[...]
l'attore ha proseguito il giudizio promosso contro CP_3 Controparte_1
chiedendo a) - dichiarare la nullità del contratto di fidejussione sottoscritto dal sig.
[...] Pt_1 poiché predisposta su schema ABI;
b) - per effetto di tale nullità: condannare la banca
[...]
o chi per essa, alla restituzione della somma di € 593.940,44 - o Controparte_1 di quella somma maggiore o minore che la S.V. Ill.ma riterrà congrua e di giustizia - oltre interessi legali di mora e rivalutazione dal dì dell'atto di pignoramento;
con vittoria delle spese di lite. A sostegno delle domande proposte, l'attore ha dedotto che la fideiussione rilasciata era esattamente conforme allo schema ABI, poi abrogato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(con parere del 22 agosto 2003) e dalla stessa Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante della
Concorrenza e del mercato nel settore bancario, ex art. 20 L. 287/90 (con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), per contrarietà alle norme imperative disciplinanti la materia de qua, contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n.2), la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957
c.c. (clausola n. 6), la clausola di sopravvivenza (clausola n. 8), con conseguente nullità della fideiussione per violazione del diritto della concorrenza.
Si è costituita ritualmente la la quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda, eccependo la carenza di legittimazione passiva, poiché del tutto estranea ai fatti di causa non essendo parte dei rapporti dedotti in giudizio, in quanto il contratto di mutuo cui accede la fideiussione che ci occupa era stato stipulato con
“Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa”, soggetto giuridico diverso dalla convenuta.
2. L'azione è infondata, pertanto, non può essere accolta.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di parte convenute di difetto di legittimazione passiva, per essere il rapporto di finanziamento e garanzia intervenuto con il diverso soggetto giuridico dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa”. CP_1
Invero, dalla lettura del contratto di finanziamento in cui è contenuta la garanzia, risulta quale parte contraente la “Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa spa”, ma è espressamente
2 previsto che essa interveniva nel contratto di mutuo del 19.4.2005 in nome e per conto di
[...]
quale delegataria. Controparte_1
Non c'è dubbio, dunque, che titolare del rapporto di finanziamento e di garanzia, oggetto di contestazione in questa sede è proprio l'odierna convenuta.
3. Passando al merito, l'attore ha dedotto che la fideiussione da egli rilasciata nel contratto di mutuo stipulato da di cui egli era amministratore, in data 19.4.2025, è nulla Controparte_3 poiché concreterebbe una fideiussione omnibus riproducente intese vietate dall'art. 2 della legge
287/90 e ha dedotto, quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausole contrattuali – il cui contenuto sarebbe corrispondente alle clausole 2, 6, e 8 censurate dello schema ABI – lo stesso provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia (ratione temporis competente in materia antitrust).
Tale tesi non è condivisibile.
Invero, dalla semplice lettura del contratto di mutuo stipulato da in data Controparte_3
19.4.2005, che contiene anche la pattuizione della fideiussione che ci occupa, contemplata dall'art. 7, lett. B), si evince senza dubbio, come del resto testualmente riportato negli stessi atti di parte attrice, che trattasi di fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti da detto finanziamento e non già da ogni rapporto di credito esistente tra mutuante e mutuatario.
Il contratto, infatti, prevede che “Il Signor in proprio, dichiara di Parte_1 costituirsi fidejussore solidale con la Parte Mutuataria, fino a concorrenza dell'importo massimo di
Euro 900.000,00 (novecentomila/00). Il predetto fidejussore si obbliga a pagare alla Banca, in contanti, a prima richiesta della medesima fatta anche mediante semplice lettera raccomandata e con espressa rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva, tutto quanto dovuto dalla "Parte Mutuataria" per capitale, interessi anche di mora ed accessori, nel caso che la Ditta medesima mancasse comunque al puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e relativi allegati, fino a concorrenza dell'importo massimo suindicato”.
Con riguardo a tale fideiussione specifica, ad avviso di questo Tribunale non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia.
Parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo del predetto provvedimento, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare i punti 2 e 9 del provvedimento n. 55/2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali
3 della fideiussione cd. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c..
In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione dei finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
E' con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Ciò significa che solo chi si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. n. 657/2025; Cass. n. 21841/2024;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 41994/2021; Cass. n. 11904/2014 e cfr. Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui «il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce»).
Parte attrice ha dunque dedotto un rapporto giuridico che va inquadrato nel tipo legale della fideiussione specifica, come emerge dalla documentazione in atti, trattandosi di garanzia relativa esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo cui accede, per cui non vi è dubbio che non si tratti di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito con indicazione dell'esposizione massima garantita;
ebbene, tale fideiussione specifica non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, poiché non è sussumibile nella cornice astratta delle fideiussioni omnibus, in relazione alle quali tale provvedimento è stato emesso.
Conseguentemente, per i fatti di causa, l'attore non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia.
4 Invero, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria, emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a, L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287/1990 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione secondo le regole proprie del giudizio civile.
Tale onere non risulta assolto da parte attrice.
In particolare, non è sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'esistenza di accordo illecito tra gli istituti di credito.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della garanzia specifica in discussione, per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
Napoli, 7.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Ilaria Grimaldi dott. Salvatore Di Lonardo
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