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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 13.5.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 3798/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 18.2.2025
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentanti e difesi giusta delega ex art 83 c.p.c. dall'Avv. CodiceFiscale_2
Placido Rosini del Foro di Velletri tessera n. 17/12 CF , e anche in C.F._3 proprio dall'Avv. CF: del Foro di Latina, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. in Piazza di Spagna n. Parte_1
35 Roma (RM)
- APPELLANTE –
E
già filiale di Roma, in persona del direttore pro Controparte_1 CP_2
- APPELLATA – CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2318/20 del Tribunale di Latina.
Conclusioni: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 2318/2020 con cui il Tribunale di Latina, pronunciando sulle domande da essi proposte nei confronti della odierna appellata ha così statuito: Controparte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: in accoglimento della domanda avanzata dagli attori al punto A) delle conclusioni dell'atto di citazione, dichiara l'inadempimento contrattuale della banca convenuta per il mancato ammortamento del capitale di € 100.000,00, erogato agli attori in esecuzione del contratto di mutuo per cui è causa;
pag. 2/10 in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande proposte dagli attori ai punti B) e C) delle conclusioni dell'atto di citazione, dichiara che non ha erogato l'importo CP_1 di € 80.000,00, corrispondente al secondo SAL dei lavori commissionati dagli attori, nonché che gli attori hanno provveduto al pagamento dei soli interessi in preammortamento, per la somma complessiva di € 16.461,73 a decorrere dal 12.12.2008; rigetta tutte le domande avanzate ai punti D), E) ed F) delle conclusioni dell'atto di citazione, in via principale e subordinata;
in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande proposte ai punti G) ed H) delle conclusioni dell'atto di citazione, determina il danno subito dagli attori, in conseguenza dell'inadempimento della banca convenuta, in € 16.731,88 all'attualità, al cui risarcimento l'istituto di credito è obbligato in favore di e e, in Parte_2 Parte_1 accoglimento della relativa domanda avanzata dagli attori, compensa il relativo debito della banca convenuta con il credito dalla stessa vantato per il rimborso della sorte capitale del mutuo per cui è causa, conseguentemente rideterminato in € 83.268,12; condanna l' a ridurre l'ipoteca convenzionale iscritta sull'immobile in Cisterna di CP_1
Latina, via Alcide De Gasperi snc, consistente in lotto di terreno della superficie catastale di mq 1226 circa, in NCT al foglio 9, particella n. 2147, a garanzia del contratto di mutuo concluso in data 1.8.2007 tra Banca di Roma SpA quale parte mutuante, e
[...]
e quali mutuatari, fino a concorrenza della somma di € Parte_2 Parte_1
166.536,25; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione dell'art. 1206 c.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 112 e
113 c.p.c.
Errata interpretazione e valutazione delle prove dedotte in giudizio ex art 115 e 116 c.p.c.
pag. 3/10 SECONDO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell'art. 1206 c.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 115 c.p.c. riferite alla mancata ammissione delle prove dedotte in giudizio.
TERZO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell'art. 1206 c.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 115 c.p.c. riferite alla mancata ammissione delle prove dedotte in giudizio.
QUARTO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell'art. 1206 c.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 115 c.p.c. riferite alla mancata ammissione delle prove dedotte in giudizio.
QUINTO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell'art. 92 c.p.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 115 c.p.c. riferite alla mancata ammissione delle prove dedotte in giudizio.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'onorevole Corte d'Appello di Roma respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza per i motivi d'appello sopra dedotti.
Voglia l'Ill.ma Corte adita fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro a favore degli attori per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento relativo al mancato ammortamento del mutuo e alla condanna di riduzione dell'ipoteca.
Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
Non si è costituita la banca appellata della quale è stata dichiarata la contumacia.
pag. 4/10 Con il primo motivo la difesa appellante si duole della ritenuta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda attorea diretta ad ottenere la condanna della controparte banca di “mettere in ammortamento il capitale erogato finanziato di € 100.00,00, secondo il miglior tasso di interesse praticato dal mercato per la durata di anni 15”.
In particolare, sostengono gli appellanti che, ferma restando le responsabilità della banca come accertato dal Tribunale per non aver adempiuto all'obbligo assunto di invitare, in caso non lo avessero fatto i mutuatari, mediante convocazione gli attori a mezzo raccomandata dinanzi ad un notaio ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo ipotecario per dare seguito all'ammortamento della somma mutuata, la domanda risarcitoria formulata sarebbe stata poi erroneamente respinta sul presupposto della ritenuta genericità della stessa, non avendo in particolare gli appellanti indicato se detto piano dovesse adottarsi sulla base di un tasso fisso o variabile, non essendo stata operata di fatto alcuna scelta e non essendoci in tal senso alcun obbligo specifico di natura contrattuale della controparte.
In verità, proseguono gli appellanti, non risulterebbe da alcuna parte del contratto il loro obbligo di operare alcuna scelta, che solo all'esito dell'inizio dell'ammortamento si sarebbe potuta operare, anche sulla base della complessiva valutazione che la stessa banca, in quanto soggetto forte rispetto ad essi che erano meri consumatori, poteva effettuare circa il “miglior tasso di interesse praticato dal mercato per la durata di 15 anni”.
Va ricordato che il Tribunale ha evidenziato (e la circostanza è effettivamente documentale e neanche contestata), che solo in sede di conclusioni i mutuatari hanno indicato come tasso più favorevole quello variabile.
Ebbene, al fine di valutare il motivo occorre prendere le mosse dallo specifico contenuto di alcune norme che disciplinano il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti.
In particolare, l'art. 4 così recita: “Il tasso di interesse del mutuo, da applicarsi al periodo di preammortamento, viene convenuto anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria nella misura di cui appresso:
A) Una quota variabile costituita dal tasso di interesse su base annua rilevato sul quotidiano “ o, in assenza ….. CP_3
B) Una maggiorazione su tale quota di tre (3) punti percentuali su base annua”
Il successivo art. 5 recita:
pag. 5/10 “Le parti contraenti, salvo diverso accordo, convengono, fin d'ora, che il tasso di interesse sulle somme che verranno poste in ammortamento sarà determinato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 6 quater del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385….:
a) In caso di ammortamento a tasso fisso….
b) In caso di ammortamento a tasso variabile….”
L'art. 2 dell'atto di erogazione stabilisce, poi:
“Fermo quanto previsto al successivo art. 3, le parti convengono di rinviare l'inizio dell'ammortamento della somma erogata.
La parte mutuataria potrà richiedere l'invio in ammortamento della somma erogata entro il termine di validità del titolo abilitativo della costruzione.
Qualora entro tale temine non sia stato richiesto l'ammortamento della somma erogata, la banca convocherà a tal fine formalmente la parte mutuataria davanti ad un Notaio a mezzo raccomandata a/r spedita al domicilio da essa eletto nel contratto.
Se entro 30 giorni dalla ricezione la parte mutuataria non si presenterà, la banca potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
In alternativa, la banca potrà dare inizio all'ammortamento della somma erogata con dichiarazione spedita mediante raccomandata a/r al domicilio indicato dal mutuatario.
In tale caso, la durata dell'ammortamento è stabilita in 15 anni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione come sopra comunicata ed il tasso di ammortamento sarà determinato in funzione dei parametri e con le modalità stabilite all'art. 5 del contratto di mutuo”.
Dunque, non è riportato da nessuna parte delle clausole sopra indicate, un obbligo preciso della banca di procedere all'ammortamento secondo il miglior tasso di interesse praticato dal mercato, sicchè giustamente la domanda attorea sul punto è stata respinta. E del resto, solo tardivamente
è stato indicato il tasso variabile che le parti mutuatarie avrebbero dovuto, invece, indicare quanto meno con le missive inviate alla banca.
Il motivo va, dunque, respinto.
pag. 6/10 Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta la domanda risarcitoria proposta nei confronti della banca con specifico riferimento alla mancata erogazione della seconda tranche del mutuo pari ad € 80.000,00 all'esito del secondo SAL dei lavori, in relazione ai quali era stato sottoscritto il contratto di mutuo ipotecario.
Il Tribunale avrebbe, infatti, respinto la domanda sulla base della mancanza di prova da parte attorea dei danni subiti, tenuto conto che non si tratta di danno in re ipsa.
Al riguardo, la difesa appellante, ferma restando che dalla mancata erogazione dovrebbe ritenersi implicita la prova del preteso danno, sarebbe stato di fatto impedita proprio dal Tribunale la possibilità di offrire la invocata prova, atteso che sarebbero state ingiustamente respinte le richieste istruttorie sul punto senza alcuna valida motivazione.
Orbene, è pacifico che il danno richiesto non è certamente in re ipsa, ma necessita di prova specifica e, in ogni caso, sarebbe da riferirsi al solo periodo precedente alla rinuncia stessa alla erogazione della detta seconda tranche di mutuo.
Rileva altresì il Collegio, che le prove articolate con la seconda memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c. non erano assolutamente dirimenti e dimostrative dei danni patiti dagli attori in conseguenza del ritardo nella erogazione della suddetta tranche e, dunque, correttamente le istanze sono state respinte in quanto ritenute superflue.
Né in sede di impugnazione si è specificato in quale misura dette prove avrebbero potuto assurgere a rilevanza ai fini della invocata diversa decisione.
Ne consegue che tale motivo deve essere respinto.
Il terzo motivo è strettamente collegato al precedente, avendo ad oggetto la non ammissione delle prove richieste ai fini della dimostrazione dei danni subiti.
Dunque, detta doglianza non può che subire la medesima sorte. Anche la questione del non richiesto danno di immagine in ordine al quale il Tribunale avrebbe statuito senza che esso ne fosse stato interessato, deve ritenersi superato, tanto più che dal contesto dell'atto si ricavava effettivamente una doglianza anche sotto tale profilo.
In ogni caso la circostanza è, come detto, del tutto irrilevante.
pag. 7/10 Anche il quarto motivo deve seguire la medesima sorte sempre in considerazione del fatto che, anche a voler individuare un profilo di mancata diligenza della banca nella vicenda contrattuale, non risulta provato il relativo danno, sicchè la censura è ugualmente meritevole di rigetto.
Merita, invece, accoglimento l'ultimo motivo di gravame nella parte in cui gli appellanti censurano la sentenza in relazione alla statuizione sulle spese del giudizio.
E', infatti, pacifico che le domande attoree sono state in buona parte ritenute meritevoli di accoglimento come si desume dallo stesso dispositivo della sentenza impugnata e dalla sua motivazione.
Ciò detto, è pacifico, come anche ricordato dal Tribunale, che “la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. 22.2.2016 n. 3438).
L'unico limite è rappresentato dal principio per cui “il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio…” (Cass. SS.UU.
9.2.2023 n. 4040).
Nel caso di specie, a fronte delle svariate domande proposte dagli attori, sono state effettivamente accolte quelle principali, per cui correttamente il Giudice avrebbe dovuto, nell'ambito della sua discrezionalità, comunque procedere alla sola parziale compensazione delle spese del giudizio nella misura del 50%, condannando la banca alla rifusione del residuo in favore delle controparti.
Ciò detto, esse possono essere quindi liquidate come da dispositivo secondo la fascia di riferimento.
Secondo lo stesso criterio possono essere liquidate anche quelle del presente grado.
pag. 8/10 Va invece accolta la richiesta formulata dagli appellanti ex art. 614 bis c.p.c., non avendo ad oggi la appellata ancora provveduto, nonostante la esecutività della sentenza impugnata, alla riduzione dell'ipoteca nei termini indicati dal Giudice di prime cure.
Va, quindi, fissata la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza a carico della banca appellata, nella esecuzione della riduzione della ipoteca come statuito dal Tribunale.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2318/2020 del Tribunale di Latina proposto da e ogni Parte_1 Parte_2 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza appellata, condanna la alla rifusione in favore degli attori appellanti del 50% delle spese e CP_2 Controparte_1 competenze del primo grado del giudizio che liquida in € 5.430,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa tra le parti l'ulteriore 50%.
Fissa la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo e con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza a carico della banca appellata, nella esecuzione della riduzione della ipoteca come statuito dal Tribunale.
Rigetta per il resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellata alla rifusione in favore degli appellanti del 50% delle spese e competenze del presente grado che liquida in € 6.078,00 per competenze oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa per il resto tra le parti l'ulteriore 50% delle spese del grado
Così deciso in Roma, lì 13.5.2025
Il Presidente
pag. 9/10 Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 13.5.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 3798/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 18.2.2025
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentanti e difesi giusta delega ex art 83 c.p.c. dall'Avv. CodiceFiscale_2
Placido Rosini del Foro di Velletri tessera n. 17/12 CF , e anche in C.F._3 proprio dall'Avv. CF: del Foro di Latina, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. in Piazza di Spagna n. Parte_1
35 Roma (RM)
- APPELLANTE –
E
già filiale di Roma, in persona del direttore pro Controparte_1 CP_2
- APPELLATA – CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2318/20 del Tribunale di Latina.
Conclusioni: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 2318/2020 con cui il Tribunale di Latina, pronunciando sulle domande da essi proposte nei confronti della odierna appellata ha così statuito: Controparte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: in accoglimento della domanda avanzata dagli attori al punto A) delle conclusioni dell'atto di citazione, dichiara l'inadempimento contrattuale della banca convenuta per il mancato ammortamento del capitale di € 100.000,00, erogato agli attori in esecuzione del contratto di mutuo per cui è causa;
pag. 2/10 in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande proposte dagli attori ai punti B) e C) delle conclusioni dell'atto di citazione, dichiara che non ha erogato l'importo CP_1 di € 80.000,00, corrispondente al secondo SAL dei lavori commissionati dagli attori, nonché che gli attori hanno provveduto al pagamento dei soli interessi in preammortamento, per la somma complessiva di € 16.461,73 a decorrere dal 12.12.2008; rigetta tutte le domande avanzate ai punti D), E) ed F) delle conclusioni dell'atto di citazione, in via principale e subordinata;
in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande proposte ai punti G) ed H) delle conclusioni dell'atto di citazione, determina il danno subito dagli attori, in conseguenza dell'inadempimento della banca convenuta, in € 16.731,88 all'attualità, al cui risarcimento l'istituto di credito è obbligato in favore di e e, in Parte_2 Parte_1 accoglimento della relativa domanda avanzata dagli attori, compensa il relativo debito della banca convenuta con il credito dalla stessa vantato per il rimborso della sorte capitale del mutuo per cui è causa, conseguentemente rideterminato in € 83.268,12; condanna l' a ridurre l'ipoteca convenzionale iscritta sull'immobile in Cisterna di CP_1
Latina, via Alcide De Gasperi snc, consistente in lotto di terreno della superficie catastale di mq 1226 circa, in NCT al foglio 9, particella n. 2147, a garanzia del contratto di mutuo concluso in data 1.8.2007 tra Banca di Roma SpA quale parte mutuante, e
[...]
e quali mutuatari, fino a concorrenza della somma di € Parte_2 Parte_1
166.536,25; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione dell'art. 1206 c.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 112 e
113 c.p.c.
Errata interpretazione e valutazione delle prove dedotte in giudizio ex art 115 e 116 c.p.c.
pag. 3/10 SECONDO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell'art. 1206 c.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 115 c.p.c. riferite alla mancata ammissione delle prove dedotte in giudizio.
TERZO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell'art. 1206 c.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 115 c.p.c. riferite alla mancata ammissione delle prove dedotte in giudizio.
QUARTO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell'art. 1206 c.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 115 c.p.c. riferite alla mancata ammissione delle prove dedotte in giudizio.
QUINTO MOTIVO
Violazione ed errata applicazione e interpretazione dell'art. 92 c.p.c. e ss. del codice civile in relazione all'art 115 c.p.c. riferite alla mancata ammissione delle prove dedotte in giudizio.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'onorevole Corte d'Appello di Roma respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza per i motivi d'appello sopra dedotti.
Voglia l'Ill.ma Corte adita fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro a favore degli attori per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento relativo al mancato ammortamento del mutuo e alla condanna di riduzione dell'ipoteca.
Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
Non si è costituita la banca appellata della quale è stata dichiarata la contumacia.
pag. 4/10 Con il primo motivo la difesa appellante si duole della ritenuta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda attorea diretta ad ottenere la condanna della controparte banca di “mettere in ammortamento il capitale erogato finanziato di € 100.00,00, secondo il miglior tasso di interesse praticato dal mercato per la durata di anni 15”.
In particolare, sostengono gli appellanti che, ferma restando le responsabilità della banca come accertato dal Tribunale per non aver adempiuto all'obbligo assunto di invitare, in caso non lo avessero fatto i mutuatari, mediante convocazione gli attori a mezzo raccomandata dinanzi ad un notaio ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo ipotecario per dare seguito all'ammortamento della somma mutuata, la domanda risarcitoria formulata sarebbe stata poi erroneamente respinta sul presupposto della ritenuta genericità della stessa, non avendo in particolare gli appellanti indicato se detto piano dovesse adottarsi sulla base di un tasso fisso o variabile, non essendo stata operata di fatto alcuna scelta e non essendoci in tal senso alcun obbligo specifico di natura contrattuale della controparte.
In verità, proseguono gli appellanti, non risulterebbe da alcuna parte del contratto il loro obbligo di operare alcuna scelta, che solo all'esito dell'inizio dell'ammortamento si sarebbe potuta operare, anche sulla base della complessiva valutazione che la stessa banca, in quanto soggetto forte rispetto ad essi che erano meri consumatori, poteva effettuare circa il “miglior tasso di interesse praticato dal mercato per la durata di 15 anni”.
Va ricordato che il Tribunale ha evidenziato (e la circostanza è effettivamente documentale e neanche contestata), che solo in sede di conclusioni i mutuatari hanno indicato come tasso più favorevole quello variabile.
Ebbene, al fine di valutare il motivo occorre prendere le mosse dallo specifico contenuto di alcune norme che disciplinano il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti.
In particolare, l'art. 4 così recita: “Il tasso di interesse del mutuo, da applicarsi al periodo di preammortamento, viene convenuto anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria nella misura di cui appresso:
A) Una quota variabile costituita dal tasso di interesse su base annua rilevato sul quotidiano “ o, in assenza ….. CP_3
B) Una maggiorazione su tale quota di tre (3) punti percentuali su base annua”
Il successivo art. 5 recita:
pag. 5/10 “Le parti contraenti, salvo diverso accordo, convengono, fin d'ora, che il tasso di interesse sulle somme che verranno poste in ammortamento sarà determinato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 6 quater del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385….:
a) In caso di ammortamento a tasso fisso….
b) In caso di ammortamento a tasso variabile….”
L'art. 2 dell'atto di erogazione stabilisce, poi:
“Fermo quanto previsto al successivo art. 3, le parti convengono di rinviare l'inizio dell'ammortamento della somma erogata.
La parte mutuataria potrà richiedere l'invio in ammortamento della somma erogata entro il termine di validità del titolo abilitativo della costruzione.
Qualora entro tale temine non sia stato richiesto l'ammortamento della somma erogata, la banca convocherà a tal fine formalmente la parte mutuataria davanti ad un Notaio a mezzo raccomandata a/r spedita al domicilio da essa eletto nel contratto.
Se entro 30 giorni dalla ricezione la parte mutuataria non si presenterà, la banca potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
In alternativa, la banca potrà dare inizio all'ammortamento della somma erogata con dichiarazione spedita mediante raccomandata a/r al domicilio indicato dal mutuatario.
In tale caso, la durata dell'ammortamento è stabilita in 15 anni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione come sopra comunicata ed il tasso di ammortamento sarà determinato in funzione dei parametri e con le modalità stabilite all'art. 5 del contratto di mutuo”.
Dunque, non è riportato da nessuna parte delle clausole sopra indicate, un obbligo preciso della banca di procedere all'ammortamento secondo il miglior tasso di interesse praticato dal mercato, sicchè giustamente la domanda attorea sul punto è stata respinta. E del resto, solo tardivamente
è stato indicato il tasso variabile che le parti mutuatarie avrebbero dovuto, invece, indicare quanto meno con le missive inviate alla banca.
Il motivo va, dunque, respinto.
pag. 6/10 Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta la domanda risarcitoria proposta nei confronti della banca con specifico riferimento alla mancata erogazione della seconda tranche del mutuo pari ad € 80.000,00 all'esito del secondo SAL dei lavori, in relazione ai quali era stato sottoscritto il contratto di mutuo ipotecario.
Il Tribunale avrebbe, infatti, respinto la domanda sulla base della mancanza di prova da parte attorea dei danni subiti, tenuto conto che non si tratta di danno in re ipsa.
Al riguardo, la difesa appellante, ferma restando che dalla mancata erogazione dovrebbe ritenersi implicita la prova del preteso danno, sarebbe stato di fatto impedita proprio dal Tribunale la possibilità di offrire la invocata prova, atteso che sarebbero state ingiustamente respinte le richieste istruttorie sul punto senza alcuna valida motivazione.
Orbene, è pacifico che il danno richiesto non è certamente in re ipsa, ma necessita di prova specifica e, in ogni caso, sarebbe da riferirsi al solo periodo precedente alla rinuncia stessa alla erogazione della detta seconda tranche di mutuo.
Rileva altresì il Collegio, che le prove articolate con la seconda memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c. non erano assolutamente dirimenti e dimostrative dei danni patiti dagli attori in conseguenza del ritardo nella erogazione della suddetta tranche e, dunque, correttamente le istanze sono state respinte in quanto ritenute superflue.
Né in sede di impugnazione si è specificato in quale misura dette prove avrebbero potuto assurgere a rilevanza ai fini della invocata diversa decisione.
Ne consegue che tale motivo deve essere respinto.
Il terzo motivo è strettamente collegato al precedente, avendo ad oggetto la non ammissione delle prove richieste ai fini della dimostrazione dei danni subiti.
Dunque, detta doglianza non può che subire la medesima sorte. Anche la questione del non richiesto danno di immagine in ordine al quale il Tribunale avrebbe statuito senza che esso ne fosse stato interessato, deve ritenersi superato, tanto più che dal contesto dell'atto si ricavava effettivamente una doglianza anche sotto tale profilo.
In ogni caso la circostanza è, come detto, del tutto irrilevante.
pag. 7/10 Anche il quarto motivo deve seguire la medesima sorte sempre in considerazione del fatto che, anche a voler individuare un profilo di mancata diligenza della banca nella vicenda contrattuale, non risulta provato il relativo danno, sicchè la censura è ugualmente meritevole di rigetto.
Merita, invece, accoglimento l'ultimo motivo di gravame nella parte in cui gli appellanti censurano la sentenza in relazione alla statuizione sulle spese del giudizio.
E', infatti, pacifico che le domande attoree sono state in buona parte ritenute meritevoli di accoglimento come si desume dallo stesso dispositivo della sentenza impugnata e dalla sua motivazione.
Ciò detto, è pacifico, come anche ricordato dal Tribunale, che “la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. 22.2.2016 n. 3438).
L'unico limite è rappresentato dal principio per cui “il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio…” (Cass. SS.UU.
9.2.2023 n. 4040).
Nel caso di specie, a fronte delle svariate domande proposte dagli attori, sono state effettivamente accolte quelle principali, per cui correttamente il Giudice avrebbe dovuto, nell'ambito della sua discrezionalità, comunque procedere alla sola parziale compensazione delle spese del giudizio nella misura del 50%, condannando la banca alla rifusione del residuo in favore delle controparti.
Ciò detto, esse possono essere quindi liquidate come da dispositivo secondo la fascia di riferimento.
Secondo lo stesso criterio possono essere liquidate anche quelle del presente grado.
pag. 8/10 Va invece accolta la richiesta formulata dagli appellanti ex art. 614 bis c.p.c., non avendo ad oggi la appellata ancora provveduto, nonostante la esecutività della sentenza impugnata, alla riduzione dell'ipoteca nei termini indicati dal Giudice di prime cure.
Va, quindi, fissata la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza a carico della banca appellata, nella esecuzione della riduzione della ipoteca come statuito dal Tribunale.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2318/2020 del Tribunale di Latina proposto da e ogni Parte_1 Parte_2 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza appellata, condanna la alla rifusione in favore degli attori appellanti del 50% delle spese e CP_2 Controparte_1 competenze del primo grado del giudizio che liquida in € 5.430,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa tra le parti l'ulteriore 50%.
Fissa la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo e con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza a carico della banca appellata, nella esecuzione della riduzione della ipoteca come statuito dal Tribunale.
Rigetta per il resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellata alla rifusione in favore degli appellanti del 50% delle spese e competenze del presente grado che liquida in € 6.078,00 per competenze oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa per il resto tra le parti l'ulteriore 50% delle spese del grado
Così deciso in Roma, lì 13.5.2025
Il Presidente
pag. 9/10 Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
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