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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1282 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 29.6.2023
da
- Parte_1
(avv. SALVALAGGIO CATIA)
contro
- CP_1
(avv. MIAZZI MARIA LUISA)
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
dipendente di , inquadrata nella categoria D, posizione Parte_1 CP_1
economica D7, espone nell'atto introduttivo di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del 15.2.2020, per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di dirigente economico – statistico, qualificandosi al 5° posto. Espone altresì che nel primo semestre del
2020 venivano indetti dalla altri due bandi di concorso per profili simili per la CP_1
copertura di n. 4 posti di dirigente amministrativo (decreto n. 26 del 21.2.2023) e n. 2 posti di dirigente
- finanziamenti comunitari (decreto n. 83 del 18.6.2023). La ricorrente lamenta che la CP_1
, avendo deciso nel prosieguo di utilizzare le stesse graduatorie per l'assunzione di altri
[...]
candidati risultati idonei, avrebbe erroneamente attinto da una graduatoria invece che da un'altra, in modo del tutto arbitrario, sulla base della preferenza per il singolo candidato. Ritenendo violato il diritto all'assunzione, la dott. chiede di accertare il proprio diritto ad essere assunta quale Parte_1
dirigente a tempo indeterminato della dal novembre 2021, data delle assunzioni di CP_1
tre Dirigenti dalla graduatoria del concorso per Dirigenti - Finanziamenti Comunitari (DGR
19.11.2021 n. 1595) o, in subordine, dal maggio 2022, data dell'assunzione di due Dirigenti dalla graduatoria del concorso per Dirigenti Amministrativi (DGR 20.05.2022 n. 573) e di condannare la ad “attribuirle la carica di dirigente” da quella data, nonché a risarcirle il danno, pari CP_1
alla differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione e di contribuzione previdenziale e quanto avrebbe percepito se le fosse stata conferita tempestivamente la carica di dirigente.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la eccepisce in via preliminare il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità della domanda di costituzione del rapporto e comunque nel merito l'infondatezza della pretesa.
Il GL ha invitato i rispettivi procuratori a discutere sull'eccezione di difetto di giurisdizione,
decidendo quindi come da separato dispositivo.
*
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
L'intera prospettazione attorea poggia sulla considerazione che “una volta che l'Amministrazione
abbia deciso di coprire un determinato posto (ipotesi di amministrazione attiva) e che abbia deciso di coprirlo attraverso lo scorrimento di una graduatoria e non con concorso o altro tipo di procedura”,
sussiste la giurisdizione di G.O., sorgendo in capo agli idonei non vincitori il diritto all'assunzione. Questo Giudicante concorda pienamente con l'affermazione, supportata dalla costante giurisprudenza della S.C., secondo cui il candidato idoneo vanta un diritto all'assunzione, con conseguente giurisdizione del G.O., allorquando l'Amministrazione decida di coprire i posti vacanti mediante scorrimento di una precedente graduatoria. Il diritto del candidato, come precisato dalla S.C., “sorge con il completamento di una fattispecie complessa costituita dalla perdurante efficacia di una graduatoria e dalla decisione di avvalersene per coprire posti vacanti” (Cass. n. 5166/2024, punti 11
e 12). Ma non è questo il caso di specie, in cui le graduatorie sono tre, corrispondenti a tre diversi concorsi, indetti con tre diversi bandi. Il diritto soggettivo del candito idoneo, non vincitore,
all'assunzione a seguito dello scorrimento della graduatoria sorge solo a seguito della decisione dell'Amministrazione di utilizzare proprio la graduatoria a cui appartiene l'interessato. In questo caso viceversa la ha esercitato il proprio potere discrezionale decidendo di utilizzare una CP_1
graduatoria diversa da quella di appartenenza della ricorrente, per cui trattasi per l'appunto di una scelta discrezionale a monte che, giusta o sbagliata che sia, non fa sorgere in capo alla dott. Parte_1
un diritto soggettivo all'assunzione. Per utilizzare le parole della S.C., il diritto perfetto all'assunzione, che radica la giurisdizione del G.O. deriva “da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria”, qualora “la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato” (così Cass. 27460/2016). La ricorrente contesta viceversa proprio la scelta della CP_1
di utilizzare una graduatoria diversa da quella in cui la stessa è risultata idonea, essendo pacifico l'Amministrazione abbia attinto dalle altre due graduatorie per l'assunzione di ulteriori candidati.
Conclusivamente, questo giudice non ha il potere di disapplicare gli atti eventualmente illegittimi perché non sussiste un diritto soggettivo della ricorrente che si assuma leso da un atto dell'autorità
amministrativa.
Ne consegue il difetto di giurisdizione a favore del G.A., con compensazione delle spese di questo giudizio.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per avere giurisdizione il giudice amministrativo.
Spese compensate.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Venezia, 07/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1282 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 29.6.2023
da
- Parte_1
(avv. SALVALAGGIO CATIA)
contro
- CP_1
(avv. MIAZZI MARIA LUISA)
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
dipendente di , inquadrata nella categoria D, posizione Parte_1 CP_1
economica D7, espone nell'atto introduttivo di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del 15.2.2020, per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di dirigente economico – statistico, qualificandosi al 5° posto. Espone altresì che nel primo semestre del
2020 venivano indetti dalla altri due bandi di concorso per profili simili per la CP_1
copertura di n. 4 posti di dirigente amministrativo (decreto n. 26 del 21.2.2023) e n. 2 posti di dirigente
- finanziamenti comunitari (decreto n. 83 del 18.6.2023). La ricorrente lamenta che la CP_1
, avendo deciso nel prosieguo di utilizzare le stesse graduatorie per l'assunzione di altri
[...]
candidati risultati idonei, avrebbe erroneamente attinto da una graduatoria invece che da un'altra, in modo del tutto arbitrario, sulla base della preferenza per il singolo candidato. Ritenendo violato il diritto all'assunzione, la dott. chiede di accertare il proprio diritto ad essere assunta quale Parte_1
dirigente a tempo indeterminato della dal novembre 2021, data delle assunzioni di CP_1
tre Dirigenti dalla graduatoria del concorso per Dirigenti - Finanziamenti Comunitari (DGR
19.11.2021 n. 1595) o, in subordine, dal maggio 2022, data dell'assunzione di due Dirigenti dalla graduatoria del concorso per Dirigenti Amministrativi (DGR 20.05.2022 n. 573) e di condannare la ad “attribuirle la carica di dirigente” da quella data, nonché a risarcirle il danno, pari CP_1
alla differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione e di contribuzione previdenziale e quanto avrebbe percepito se le fosse stata conferita tempestivamente la carica di dirigente.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la eccepisce in via preliminare il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità della domanda di costituzione del rapporto e comunque nel merito l'infondatezza della pretesa.
Il GL ha invitato i rispettivi procuratori a discutere sull'eccezione di difetto di giurisdizione,
decidendo quindi come da separato dispositivo.
*
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
L'intera prospettazione attorea poggia sulla considerazione che “una volta che l'Amministrazione
abbia deciso di coprire un determinato posto (ipotesi di amministrazione attiva) e che abbia deciso di coprirlo attraverso lo scorrimento di una graduatoria e non con concorso o altro tipo di procedura”,
sussiste la giurisdizione di G.O., sorgendo in capo agli idonei non vincitori il diritto all'assunzione. Questo Giudicante concorda pienamente con l'affermazione, supportata dalla costante giurisprudenza della S.C., secondo cui il candidato idoneo vanta un diritto all'assunzione, con conseguente giurisdizione del G.O., allorquando l'Amministrazione decida di coprire i posti vacanti mediante scorrimento di una precedente graduatoria. Il diritto del candidato, come precisato dalla S.C., “sorge con il completamento di una fattispecie complessa costituita dalla perdurante efficacia di una graduatoria e dalla decisione di avvalersene per coprire posti vacanti” (Cass. n. 5166/2024, punti 11
e 12). Ma non è questo il caso di specie, in cui le graduatorie sono tre, corrispondenti a tre diversi concorsi, indetti con tre diversi bandi. Il diritto soggettivo del candito idoneo, non vincitore,
all'assunzione a seguito dello scorrimento della graduatoria sorge solo a seguito della decisione dell'Amministrazione di utilizzare proprio la graduatoria a cui appartiene l'interessato. In questo caso viceversa la ha esercitato il proprio potere discrezionale decidendo di utilizzare una CP_1
graduatoria diversa da quella di appartenenza della ricorrente, per cui trattasi per l'appunto di una scelta discrezionale a monte che, giusta o sbagliata che sia, non fa sorgere in capo alla dott. Parte_1
un diritto soggettivo all'assunzione. Per utilizzare le parole della S.C., il diritto perfetto all'assunzione, che radica la giurisdizione del G.O. deriva “da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria”, qualora “la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato” (così Cass. 27460/2016). La ricorrente contesta viceversa proprio la scelta della CP_1
di utilizzare una graduatoria diversa da quella in cui la stessa è risultata idonea, essendo pacifico l'Amministrazione abbia attinto dalle altre due graduatorie per l'assunzione di ulteriori candidati.
Conclusivamente, questo giudice non ha il potere di disapplicare gli atti eventualmente illegittimi perché non sussiste un diritto soggettivo della ricorrente che si assuma leso da un atto dell'autorità
amministrativa.
Ne consegue il difetto di giurisdizione a favore del G.A., con compensazione delle spese di questo giudizio.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per avere giurisdizione il giudice amministrativo.
Spese compensate.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Venezia, 07/02/2025.
Il Giudice del Lavoro