TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2101/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/06/2025
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. CUIA MANUELA e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso (MI), Via C. Cantù n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 13/05/2017, (atto n.5, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. La casa familiare, di proprietà della madre della sig.ra , sita in Abbiategrasso (MI) Pt_1
P.zza Cavour n.1, viene assegnata alla sig.ra , la quale vi abiterà con il figlio Parte_1
; Per_1
2. il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 della capacità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione disgiunto mentre per gli atti di straordinaria amministrazione congiunto. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. il minore è collocato in via preferenziale presso la casa familiare e comunque con la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, con le seguenti modalità, che indicativamente si stabiliscono, come regime minimo, salvo in ogni caso diverse concordate modifiche:
-- tutti i sabati il padre starà con il figlio dal mattino alle 10,00 alle 18,00 prendendolo dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandolo, nonché la domenica pomeriggio indicativamente dalle 16,00 alle 19.00, nonché due giorni infrasettimanali, precisamente il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
- durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive. Il periodo prescelto da ciascun genitore e la località di vacanza (compreso il nominativo della struttura prescelta) dovrà essere comunicato all'altro entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno.
Per l'anno 2025 la sig.ra si recherà in vacanza a Iesolo con il figlio dal 08.08 al Pt_1
16.08;
- il figlio trascorrerà le vacanze natalizie dal 23 dicembre, o altra data di sospensione dell'attività scolastica, al 30 dicembre con un genitore e con l'altro dal pomeriggio del 30 dicembre sino al 6 gennaio. Le festività pasquali e ulteriori feste civili e religiose infrannuali andranno sempre a suddividersi al 50%, seguendo il criterio dell'alternanza tra i genitori. Se il figlio, pertanto, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore, passerà il giorno di
Pasquetta con l'altro. Il tutto salvo miglior accordo tra le parti.
-Ciascun genitore si impegna a consentire la presenza dell'altro alle feste di compleanno del figlio, ove ne venga fatta richiesta.
4. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Parte_2 somma mensile di €. 250,00, che sarà versata alla sig.ra anticipatamente, Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al
Pag. 2 di 6 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia e quindi:
- spese mediche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
- spese mediche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolare;
- spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
- spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggi presso le sedi universitarie;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto ( a mezzo raccomandata o mail) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Pag. 3 di 6 5. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra , Parte_1
6. In merito al mutuo cointestato ai coniugi al 50%, contratto nel 2019 con la Banca BPM per la ristrutturazione della casa coniugale ed acquisto arredi, ed in relazione al quale viene corrisposta una rata di euro 330,00 mensili, la sig.ra si impegna a liberare il Parte_1
marito, accollandosi il mutuo residuo e rinegoziandolo.
Considerato che tutte le fatture di ristrutturazione sono intestate al sig. così Parte_2
come la pratica edilizia, ne consegue che attualmente lo stesso è l'unico beneficiario dello sgravio fiscale.
In virtù di quanto precede, le parti concordano che qualora i prossimi rimborsi legati al predetto mutuo di liquidità dovessero arrivare direttamente al sig. lo stesso, Parte_2
con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna sin d'ora a corrispondere alla sig.ra l'intero importo ricevuto a tale titolo entro e non oltre dieci giorni Parte_1
dall'accredito.
7. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e quindi dichiarano di non avere nulla a che pretendere vicendevolmente per nessuna ragione, titolo o causa non espressamente indicati nel presente atto.
8. i coniugi si impegnano sin d'ora, laddove ciascuno di essi dovesse instaurare una relazione sentimentale con altro soggetto, ad inserire gradualmente nella vita del minore il nuovo compagno o compagna, inserimento che potrà iniziare solo laddove vi sia una frequentazione stabile di almeno otto mesi e ciò al fine di consentire al minore di abituarsi alla nuova figura nel modo più sereno possibile.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, (sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati in Abbiategrasso il giorno 13/05/2017, con atto trascritto presso i Registri dello
Pag. 5 di 6 Stato Civile del suddetto Comune (atto n.5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 09/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina BellegrandI
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2101/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/06/2025
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. CUIA MANUELA e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso (MI), Via C. Cantù n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 13/05/2017, (atto n.5, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. La casa familiare, di proprietà della madre della sig.ra , sita in Abbiategrasso (MI) Pt_1
P.zza Cavour n.1, viene assegnata alla sig.ra , la quale vi abiterà con il figlio Parte_1
; Per_1
2. il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 della capacità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione disgiunto mentre per gli atti di straordinaria amministrazione congiunto. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. il minore è collocato in via preferenziale presso la casa familiare e comunque con la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, con le seguenti modalità, che indicativamente si stabiliscono, come regime minimo, salvo in ogni caso diverse concordate modifiche:
-- tutti i sabati il padre starà con il figlio dal mattino alle 10,00 alle 18,00 prendendolo dalla casa coniugale e ivi riaccompagnandolo, nonché la domenica pomeriggio indicativamente dalle 16,00 alle 19.00, nonché due giorni infrasettimanali, precisamente il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
- durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive. Il periodo prescelto da ciascun genitore e la località di vacanza (compreso il nominativo della struttura prescelta) dovrà essere comunicato all'altro entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno.
Per l'anno 2025 la sig.ra si recherà in vacanza a Iesolo con il figlio dal 08.08 al Pt_1
16.08;
- il figlio trascorrerà le vacanze natalizie dal 23 dicembre, o altra data di sospensione dell'attività scolastica, al 30 dicembre con un genitore e con l'altro dal pomeriggio del 30 dicembre sino al 6 gennaio. Le festività pasquali e ulteriori feste civili e religiose infrannuali andranno sempre a suddividersi al 50%, seguendo il criterio dell'alternanza tra i genitori. Se il figlio, pertanto, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore, passerà il giorno di
Pasquetta con l'altro. Il tutto salvo miglior accordo tra le parti.
-Ciascun genitore si impegna a consentire la presenza dell'altro alle feste di compleanno del figlio, ove ne venga fatta richiesta.
4. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Parte_2 somma mensile di €. 250,00, che sarà versata alla sig.ra anticipatamente, Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al
Pag. 2 di 6 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia e quindi:
- spese mediche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
- spese mediche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolare;
- spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
- spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggi presso le sedi universitarie;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto ( a mezzo raccomandata o mail) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Pag. 3 di 6 5. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra , Parte_1
6. In merito al mutuo cointestato ai coniugi al 50%, contratto nel 2019 con la Banca BPM per la ristrutturazione della casa coniugale ed acquisto arredi, ed in relazione al quale viene corrisposta una rata di euro 330,00 mensili, la sig.ra si impegna a liberare il Parte_1
marito, accollandosi il mutuo residuo e rinegoziandolo.
Considerato che tutte le fatture di ristrutturazione sono intestate al sig. così Parte_2
come la pratica edilizia, ne consegue che attualmente lo stesso è l'unico beneficiario dello sgravio fiscale.
In virtù di quanto precede, le parti concordano che qualora i prossimi rimborsi legati al predetto mutuo di liquidità dovessero arrivare direttamente al sig. lo stesso, Parte_2
con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna sin d'ora a corrispondere alla sig.ra l'intero importo ricevuto a tale titolo entro e non oltre dieci giorni Parte_1
dall'accredito.
7. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e quindi dichiarano di non avere nulla a che pretendere vicendevolmente per nessuna ragione, titolo o causa non espressamente indicati nel presente atto.
8. i coniugi si impegnano sin d'ora, laddove ciascuno di essi dovesse instaurare una relazione sentimentale con altro soggetto, ad inserire gradualmente nella vita del minore il nuovo compagno o compagna, inserimento che potrà iniziare solo laddove vi sia una frequentazione stabile di almeno otto mesi e ciò al fine di consentire al minore di abituarsi alla nuova figura nel modo più sereno possibile.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, (sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati in Abbiategrasso il giorno 13/05/2017, con atto trascritto presso i Registri dello
Pag. 5 di 6 Stato Civile del suddetto Comune (atto n.5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 09/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina BellegrandI
Pag. 6 di 6