TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1851/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 06.12.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] cf. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
alla C.da San Luca snc, rappresentata e difesa dall'avv. Mariani Giuseppe cf. , C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Muro Lucano alla Via Sopra Maddalena, 4
-attrice-
CONTRO
cf. con sede in Potenza alla Via Controparte_1 P.IVA_1
macchia San Luca 68/i, in persona del suo legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv.
IO AU cf. e dall'avv. Silvia AU cf. del C.F._3 C.F._4
Foro di Potenza ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio al Corso Garibaldi 32
-convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.12.2024
FATTO
Con atto di citazione del 27.03.2018, ritualmente notificato in data 12.06.2018, la signora
[...]
, titolare di un'attività di ristorazione denominata IL CASERECCIO, con sede in Muro Lucano Pt_1
in Contrada San Luca 1,conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la soc.
[...]
con sede in Potenza alla Via Macchia San Luca 68/i, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante ,al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della stessa per la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguenti al malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione.
L'attrice verso la fine del 2011 commissionava alla società la Controparte_1
realizzazione nel locale di sua proprietà di un impianto di climatizzazione ad espansione diretta con sistema VRF, relativamente al quale veniva rilasciata dichiarazione di conformità a regola d'arte n
14/2012 in data 27.4.2012.
A dire dell'attrice, dopo poco tempo dall'ultimazione dei lavori l'impianto ha iniziato a dare problemi;
in particolare non sembrava essere dimensionato rispetto alle effettive esigenze del locale, non riuscendo a mantenere costante la temperatura interna del locale. Tale problematica riguardava sia la modalità clima d'estate che riscaldamento di inverno, nonché inadeguata aspirazione dei fumi e del riciclo interno dell'aria.
La nonostante avesse più volte sollecitato l'intervento dei tecnici, lamentando il Pt_1
malfunzionamento dell'impianto, non avrebbe mai ricevuta assistenza a riguardo.
Successivamente l'attrice ,a mezzo del proprio difensore, con raccomandata a.r. n. 61267029427-0 del 31.12.2013 sollecitava nuovamente l'intervento dei tecnici nonché un sopralluogo per meglio individuare il malfunzionamento dell'impianto in discussione, ma anche tale ultimo sollecito non dava esito positivo tant'è che la stessa si è vista costretta a depositare in cancelleria presso il
Tribunale di Potenza ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato il 6.6.2014 e ritualmente notificato alla convenuta Società, con il quale chiedeva di nominare un Consulente
Tecnico per procedere all'accertamento tecnico preventivo affinché potesse verificare le cause relative al malfunzionamento dell'impianto.
Con comparsa 01.12.2024, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
la quale contestava quanto sostenuto dall'attuale parte attrice sostenendo che i lavori in oggetto fossero stati eseguiti a regola d'arte e che non vi fosse alcun malfunzionamento dell'impianto.
Il Presidente della sezione civile, con provvedimento del 04.02.2015 dichiarava inammissibile il ricorso in quanto le richieste fatte da parte attrice andavano presentate dinanzi al Tribuanle con iscrizione nel ruolo degli affari civili A seguito di tale ultimo provvedimento la signora , notificava alla società convenuta atto di Pt_1
citazione in questione.
La società con atto del 30.04.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
sollevando preliminarmente le eccezioni di decadenza e prescrizione in quanto non sarebbero stati rispettati i termini perentori previsti sia per la denuncia dei vizi lamentati che per la proposizione dell'azione in danno.
Alla prima udienza è stato sollevato da parte convenuta il mancato esperimento della negoziazione assistita e pertanto il Giudice concedeva 15 giorni a parte attrice per l'invio alla controparte dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita che dava esito negativo.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale e con interrogatorio formale.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata in decisione alla udienza del 06.12.2024 con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
A parere di questo giudizio, la domanda non appare fondata per cui va rigettata con le conseguenze del caso.
In particolare, in via del tutto preliminare si ritiene che la eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta sia fondata in quanto la prima contestazione formale che risulta essere 31.12.2023 e quindi abbondantemente oltre 60 giorni dalla consegna dei lavori ed anche oltre dalla presunta conoscenza delle problematiche che la attrice assume di aver riscontrato “”ben presto”
La tipologia della problematica rilevata da parte attrice atterrebbe ad un non adeguato dimensionamento dell'impianto, condizione questa che si presume sia stata quasi immediatamente verificata da parte dell'attrice che però non risulta aver provveduto alla relativa contestazione rapidamente e nei termini di legge.
Sul punto, a fronte della puntuale eccezione sollevata dalla convenuta società, nessuna prova contraria e dimostrativa della tempestività della contestazione è stata fornita dalla attrice.
Inoltre, ritiene questo giudice che si sia verificata anche la prescrizione dell'azione di garanzia che avrebbe dovuto essere intrapresa entro due anni dalla consegna dei lavori. La domanda giudiziaria in discussione risulta essere stata proposta solo in data 27.3.2018, e cioè quasi 6 anni dopo la consegna dei lavori, e non risulta che vi siano stati formali e continuativi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, pur prendendo in considerazione l'atto definitivo del rigetto del ricorso del 4.2.2015, che potrebbe costituire l'ultimo atto interruttivo, non sembra che da tale data al momento della notifica dell'atto di citazione siano intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Anche sotto tale profilo la eccezione sollevata dalla convenuta società appare fondata.
Pertanto, ritenendo che le questioni pregiudiziali eccepite dalla società convenuta possano essere assorbenti su ogni altra questione, anche di merito, appare evidente che si sia ormai consumata sia la decadenza che la prescrizione dell'azione di garanzia di cui allart.1667 cc.
In giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.»
Le spese del giudizio sono poste a carico dell'attrice per la evidente soccombenza e vanno liquidate, con applicazione dei minimi tariffari, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT Bernardina Massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede
Rigetta la domanda come proposta da contro per la mancata Parte_1 CP_1
contestazione dei vizi entro i termini di decadenza previsti dall'art,1667 2° comma cc e comunque per la mancata proposizione della domanda di garanzia nei termini di prescrizione ex art.1667 3° comma cc.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese in favore della società conventa che liquida in complessivi €. 2.540,00 oltre accessori come per legge ( spese generali, cap ed iva). Cosi deciso in Potenza oggi 13.12.2025
Il G.O.T
Dott.ssa Bernardina Massari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1851/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 06.12.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] cf. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
alla C.da San Luca snc, rappresentata e difesa dall'avv. Mariani Giuseppe cf. , C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Muro Lucano alla Via Sopra Maddalena, 4
-attrice-
CONTRO
cf. con sede in Potenza alla Via Controparte_1 P.IVA_1
macchia San Luca 68/i, in persona del suo legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv.
IO AU cf. e dall'avv. Silvia AU cf. del C.F._3 C.F._4
Foro di Potenza ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio al Corso Garibaldi 32
-convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.12.2024
FATTO
Con atto di citazione del 27.03.2018, ritualmente notificato in data 12.06.2018, la signora
[...]
, titolare di un'attività di ristorazione denominata IL CASERECCIO, con sede in Muro Lucano Pt_1
in Contrada San Luca 1,conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la soc.
[...]
con sede in Potenza alla Via Macchia San Luca 68/i, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante ,al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della stessa per la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguenti al malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione.
L'attrice verso la fine del 2011 commissionava alla società la Controparte_1
realizzazione nel locale di sua proprietà di un impianto di climatizzazione ad espansione diretta con sistema VRF, relativamente al quale veniva rilasciata dichiarazione di conformità a regola d'arte n
14/2012 in data 27.4.2012.
A dire dell'attrice, dopo poco tempo dall'ultimazione dei lavori l'impianto ha iniziato a dare problemi;
in particolare non sembrava essere dimensionato rispetto alle effettive esigenze del locale, non riuscendo a mantenere costante la temperatura interna del locale. Tale problematica riguardava sia la modalità clima d'estate che riscaldamento di inverno, nonché inadeguata aspirazione dei fumi e del riciclo interno dell'aria.
La nonostante avesse più volte sollecitato l'intervento dei tecnici, lamentando il Pt_1
malfunzionamento dell'impianto, non avrebbe mai ricevuta assistenza a riguardo.
Successivamente l'attrice ,a mezzo del proprio difensore, con raccomandata a.r. n. 61267029427-0 del 31.12.2013 sollecitava nuovamente l'intervento dei tecnici nonché un sopralluogo per meglio individuare il malfunzionamento dell'impianto in discussione, ma anche tale ultimo sollecito non dava esito positivo tant'è che la stessa si è vista costretta a depositare in cancelleria presso il
Tribunale di Potenza ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato il 6.6.2014 e ritualmente notificato alla convenuta Società, con il quale chiedeva di nominare un Consulente
Tecnico per procedere all'accertamento tecnico preventivo affinché potesse verificare le cause relative al malfunzionamento dell'impianto.
Con comparsa 01.12.2024, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
la quale contestava quanto sostenuto dall'attuale parte attrice sostenendo che i lavori in oggetto fossero stati eseguiti a regola d'arte e che non vi fosse alcun malfunzionamento dell'impianto.
Il Presidente della sezione civile, con provvedimento del 04.02.2015 dichiarava inammissibile il ricorso in quanto le richieste fatte da parte attrice andavano presentate dinanzi al Tribuanle con iscrizione nel ruolo degli affari civili A seguito di tale ultimo provvedimento la signora , notificava alla società convenuta atto di Pt_1
citazione in questione.
La società con atto del 30.04.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
sollevando preliminarmente le eccezioni di decadenza e prescrizione in quanto non sarebbero stati rispettati i termini perentori previsti sia per la denuncia dei vizi lamentati che per la proposizione dell'azione in danno.
Alla prima udienza è stato sollevato da parte convenuta il mancato esperimento della negoziazione assistita e pertanto il Giudice concedeva 15 giorni a parte attrice per l'invio alla controparte dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita che dava esito negativo.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale e con interrogatorio formale.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata in decisione alla udienza del 06.12.2024 con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
A parere di questo giudizio, la domanda non appare fondata per cui va rigettata con le conseguenze del caso.
In particolare, in via del tutto preliminare si ritiene che la eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta sia fondata in quanto la prima contestazione formale che risulta essere 31.12.2023 e quindi abbondantemente oltre 60 giorni dalla consegna dei lavori ed anche oltre dalla presunta conoscenza delle problematiche che la attrice assume di aver riscontrato “”ben presto”
La tipologia della problematica rilevata da parte attrice atterrebbe ad un non adeguato dimensionamento dell'impianto, condizione questa che si presume sia stata quasi immediatamente verificata da parte dell'attrice che però non risulta aver provveduto alla relativa contestazione rapidamente e nei termini di legge.
Sul punto, a fronte della puntuale eccezione sollevata dalla convenuta società, nessuna prova contraria e dimostrativa della tempestività della contestazione è stata fornita dalla attrice.
Inoltre, ritiene questo giudice che si sia verificata anche la prescrizione dell'azione di garanzia che avrebbe dovuto essere intrapresa entro due anni dalla consegna dei lavori. La domanda giudiziaria in discussione risulta essere stata proposta solo in data 27.3.2018, e cioè quasi 6 anni dopo la consegna dei lavori, e non risulta che vi siano stati formali e continuativi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, pur prendendo in considerazione l'atto definitivo del rigetto del ricorso del 4.2.2015, che potrebbe costituire l'ultimo atto interruttivo, non sembra che da tale data al momento della notifica dell'atto di citazione siano intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Anche sotto tale profilo la eccezione sollevata dalla convenuta società appare fondata.
Pertanto, ritenendo che le questioni pregiudiziali eccepite dalla società convenuta possano essere assorbenti su ogni altra questione, anche di merito, appare evidente che si sia ormai consumata sia la decadenza che la prescrizione dell'azione di garanzia di cui allart.1667 cc.
In giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.»
Le spese del giudizio sono poste a carico dell'attrice per la evidente soccombenza e vanno liquidate, con applicazione dei minimi tariffari, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT Bernardina Massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede
Rigetta la domanda come proposta da contro per la mancata Parte_1 CP_1
contestazione dei vizi entro i termini di decadenza previsti dall'art,1667 2° comma cc e comunque per la mancata proposizione della domanda di garanzia nei termini di prescrizione ex art.1667 3° comma cc.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese in favore della società conventa che liquida in complessivi €. 2.540,00 oltre accessori come per legge ( spese generali, cap ed iva). Cosi deciso in Potenza oggi 13.12.2025
Il G.O.T
Dott.ssa Bernardina Massari