Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2003, n. 14677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14677 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Arbitrato. SEZIONE TERZA CIVILE Svolgimento dell'incarico arbitrale. Manleva. R.G.N. 7437/0214677 /03 Composta dagli Ill.mi Si ri agistrati: res ente - Dott. Paolo VITTORIA Dott. Renato PERCONTE LICATESE Con's gliere 25679 Cron. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI 3899 Consigliere Rep. Dott. UN DURANTE Ud.08/04/03 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AL NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPOLITO NIEVO 62, presso 10 studio dell'avvocato ANDREA ANTONELLI, difeso dall'avvocato FURIO STRADELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BIASI RENZO;
- - intimato avversO la sentenza n. 24/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione I Civile, emessa il 30/06/00 e 2003 depositata il 15/01/01 (R.G. 490/99); 860 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alberto udienza del 08/04/03 dal TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. * - 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo viene esposto come segue. "Con atto di citazione notificato nei sensi di cui in epigrafe AL RA, premesso che era proprietario di un'azienda per il commercio e la vendita di materiali da costruzione;
che era stato proposto nei suoi confronti un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. da parte di tale AS UN, il quale chiedeva di essere reintegrato nel possesso della predetta azienda, locatagli dall'AL; che quest'ultimo si era costituito nella procedura d'urgenza sollevando una serie di eccezioni, tra cui quella di inadempimento del AS;
che la C.T.U. disposta in tale sede dal pretore aveva ritenuto sostanzialmente equivalenti le poste di dare ed avere tra le parti;
che queste ultime, insoddisfatte del risultato, avevano deciso di affidare la risoluzione della vertenza ad un arbitro irrituale scelto di comune accordo - nella persona del dott. NZ IA;
che il IA aveva presentato un elaborato dal quale risultava un saldo attivo in favore del AS pari a lire 44.924.265; che sulla base di tale elaborato, fermamente contestato dall'attore, era stato accordato al AS un decreto ingiuntivo contro il quale aveva proposto opposizione l'AL, che la relativa causa - radicata sub n. 3384/93 R.G. - pendeva ancora davanti al Tribunale di Trieste;
che in tale sede l'opponente aveva chiesto la chiamata in garanzia del IA;
che a sua volta quest'ultimo aveva chiesto il pagamento delle sue competenze, che l'attore, non volendo aderire alla richiesta del IA, aveva interesse ad instaurare nei confronti del predetto un autonomo giudizio di manleva, e ciò in quanto il IA si era reso sostanzialmente inadempiente al mandato conferitogli, evocava in giudizio davanti al Tribunale di Trieste IA NZ per sentir accogliere, con efficacia nei suoi confronti, le conclusioni riportate in epigrafe. 3 Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea ed instando altresì per il risarcimento dei danni ex art. 96, 1° co., C.p.C.. Il IA, illustrate le vicende che avevano condotto al conferimento dell'incarico arbitrale ed evidenziato il pieno rispetto del contraddittorio da parte sua nel corso delle relative operazioni, sottolineava come le censure mosse dall'AL al lodo arbitrale irrituale fossero del tutto generiche ed inconsistenti. In ogni caso, ad avviso del convenuto, non era ammissibile la dispiegata azione di manleva, posto che non era previsto in capo dell'arbitro irrituale l'obbligo di manifestare i motivi della sua determinazione, né era stata dimostrata l'esistenza di errori nell'elaborato posto alla base del lodo arbitrale. Con ordinanza dd.
7.7.1994 il G. I. della causa n. 3384/93 R..G. Trib. respingeva l'istanza attorea di riunione ex art. 274 c.p.c.. -istruttoria documentalmente passava in decisione all'odierna udienza La causa collegiale sulle epigrafate conclusioni rassegnate dalle parti. Con sentenza di data 3.6.1998 il Tribunale di Trieste rigettava le domande sia dell'attore che del convenuto, sull'assunto che le censure mosse dall'AL erano inammissibili essendo relative ad errores in procedendo non sollevabili in tema di arbitrato irrituale. Avverso tale pronuncia interponeva appello l'AL chiedendone la riforma, [...omissis...] Insisteva pertanto l'appellante per la nullità del lodo e per la domanda di manleva. Costituitosi l'appellato chiedeva il rigetto del gravame in quanto inammissibile per avere l'appellato introdotto delle domande totalmente nuove su cui egli non accettava il contraddittorio e nel merito ribadiva quanto già sostenuto in primo grado circa la correttezza del proprio operato....". Con sentenza 30.6.00 - 15.1.01 la Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, respingeva l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione RA AL. NZ IA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente RA AL denuncia "nullità della sentenza o del procedimento per erronea applicazione della legge processuale (artt. 112 c.p.c. - 163 c.p.c. 345 c.p.c.) in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. - Insufficiente, contraddittoria - motivazione circa un punto decisivo della sentenza (sussistenza di una mutatio libelli) in relazione all'art. 360 nn. 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. A parere dei giudici di merito l'AL avrebbe proposto una domanda nuova allorchè avrebbe prospettato un eccesso di mandato da parte dell'arbitro; tale deduzione, contenuta solo in comparsa conclusionale di primo grado, sarebbe poi stata riproposta quale (inammissibile) motivo d'appello. Il ragionamento dei Giudici di merito pare erroneo sotto un duplice punto di vista. In primo luogo, si ritiene ravvisabile un'erronea applicazione delle norme processuali che presiedono e disciplinano l'attività decisionale, in quanto, alla luce di quanto dedotto già nell'atto di citazione ed in applicazione degli articoli 112 - 163 - 345 c.p.c., i Giudici avrebbero dovuto identificare e qualificare la domanda dell'attore siccome comprensiva anche dell'azione ex art. 1711 c.c. In altre parole, nella comparsa conclusionale, l'attore non ha fatto altro che rendere esplicito quanto già espresso, in muce, nell'atto introduttivo del giudizio, aggiungendo una qualificazione giuridica al compromesso (definito perizia contrattuale) ed una dettagliata descrizione dei poteri attributi all'arbitro (poteri di stretto accertamento di dati numerici documentali, con esclusione di ogni potere presuntivo o valutativo, se non del dato documentale). L'AL aveva lamentato, nell' atto di citazione, il fatto che l'arbitro si era "limitato a riempire 15 facciate e mezza di considerazioni del tutto avulse da logica e da realtà e basate su illazioni prive di supporti documentali" (pag. 3 atto di citazione); aveva espresso la 5 convinzione che "l'elaborato del dott. IA non è una decisione arbitrale in senso tecnico ma un semplice parere privo di supporti obiettivi che non può fare stato tra le parti AI SENSI DEL COMPROMESSO SOTTOSCRITTO" (pag. 4 atto di citazione); aveva esposto che l'arbitro, piuttosto che esprimere una stima, piuttosto che presumere dati, inducendoli da indici logici avrebbe dovuto rinunciare al mandato, -V per non essere in grado di portarlo a termine (pagg. 3 e 4 atto di citazione). In atto di citazione l'attore aveva addirittura fatto riferimento alla volontà di non ratificare l'eccedente operato dell'arbitro allorchè, esponendo le motivazioni che lo avevano indotto ad instaurare autonomo processo nei confronti del dott. IA, aveva specificato che, aderendo alla richiesta di pagamento avanzata da quest'ultimo “si compirebbe un atto concludente di approvazione del suo operato, cosa questa incompatibile con la volontà non solo di contestarne la validità, ma addirittura di chiederne il ristoro del conseguente danno" (pag. 2 citazione), così manifestando esplicitamente sia la volontà di non ratificare l'atto del mandatario debordato dai propri poteri, ed inefficace nei confronti del mandante ma pur potenzialmente lesivo (posto a base del decreto ingiuntivo), sia l'intenzione di far valere l'obbligo di garanzia incombente sul mandatario, in relazione a qualsiasi pregiudizio derivato dall'atto da costui compiuto (ex art. 1710 - 1711 c.c. Non è mai stato mutato il petitum, inteso come petitum mediato (cioè come la richiesta di attribuzione di un determinato bene). Poiché può configurarsi un mutamento di domanda non consentito, riguardo al petitum, solo quando risulti innovato l'oggetto delle pretesa, inteso, non come petitum immediato (ossia come provvedimento richiesto) ma come petitum mediato (cioè come richiesta di attribuzione di un determinato bene), si deve concludere che, nella fattispecie, non vi è stata mutato libelli ma semplice emendatio. 106 Il motivo non può essere accolto in quanto inammissibile (non essendo CC ritualmente esposto nel ricorso in cosa consisterebbe il lamentato ... eccesso di mandato..."; infatti non viene chiarito con sufficiente precisione, punto per punto, quali erano i limiti di detto mandato e quali specifiche attività del Blasi avrebbero ecceduto i limiti stessi) prima ancora che privo di pregio (premesso che alla base delle doglianze in esame vi sono asseriti errores in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa - cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996 - va rilevato che la mutatio libelli sussiste;
infatti nell'atto di citazione di primo grado non era ritualmente contenuta la tesi che il IA aveva ecceduto dai limiti del mandato;
tesi che ovviamente avrebbe dovuto essere esposta con un minimo di chiarezza e compiutezza così da essere sufficientemente percepibile dalla controparte e da porre quindi quest'ultima in grado di esercitare immediatamente ed adeguatamente i propri diritti difensivi sul punto;
quanto poi alla doglianza basata sul rilievo che il petitum è rimasto immutato, basta ovviamente rilevare che può aversi mutatio libelli anche per mutamento della causa petendi e cioè per mutamento dei fatti costitutivi tale da introdurre un tema di indagine nuovo;
come, nella specie, è avvenuto con l'introduzione del nuovo tema di indagine sull'asserito kr“…..eccesso di mandato..." ex art. 1711 c.c.). Non rimane pertanto che rigettare il ricorso. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il giorno 8.4.2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE poo tilton: Albert. Teren. роо Depositate in Cancelleris 7 2-OTT. 2003 ILGAS Aiello CANDELL'EFF