Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 4-2-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r. g. 718/2023
TRA
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenza Colli, e con Parte_1
la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuel Cappiello, e con lo stesso CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10-2-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, la esponeva: che con contratto sottoscritto in data Parte_1
16.06.2017, aveva conferito ad 'incarico di promuovere quale Agente CP_1
senza rappresentanza le vendite di propri prodotti, per la zona in esclusiva della provincia di Napoli;
che le parti prevedevano sugli affari conclusi nella zona affidata e andati a buon fine una provvigione nella misura percentuale come indicato nell'allegato n. 3 del contratto di agenzia: ovvero l'8% per le attrezzature e il 10% per i materiali di consumo e le piccole attrezzature;
che il contratto prevedeva, all'art. 7, per un periodo iniziale di 6 mesi, per sostenere l'attività dell'agente, un minimo garantito sotto forma di anticipo sulle future provvigioni pari ad € 750,00 mensili. Oltre a ciò, le parti concordavano che, nel
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anticipi provvigionali, salvo conguaglio;
che a fronte di provvigioni maturate per un totale di € 3.205,17, il Sig. emetteva (ed incassava) fatture per anticipi provvigionali - CP_1
di fatto non maturati - pari ad € 15.150,00; che successivamente, in data 03.05.2019,
l'agente cessava di prestare la propria attività nei confronti di che a tale data Parte_1
il Sig. risultava dunque essere debitore della ricorrente della somma di € CP_1
10.650,00, oltre IVA.
Tanto premesso, la concludeva chiedendo al Giudice adito: “Accertare e Parte_1 dichiarare il diritto della ad ottenere la somma di € 10.650,00, o quella Parte_1
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre Iva di legge, indebitamente versata per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannare il Sig. alla CP_1 restituzione della somma di € 10.650,00, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, indebitamente trattenuta a seguito della cessazione del rapporto di agenzia in data 03.05.2019, oltre Iva di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta sino all'effettivo soddisfo”.
Con memoria difensiva depositata il 10-6-2023 si costituiva in giudizio CP_1
deducendo di non aver mai emesso nessuna fattura nei confronti della società ricorrente.
Piuttosto era la medesima società che, con cadenza mensile gli inviava la fattura, in uno al pagamento effettuato, con causale: “anticipo provvigione mese di…”, su posta elettronica debitamente ed appositamente generata dalla e fornita all'agente Parte_1 per ogni comunicazione inerente all'incarico. Affermava che, da un'attenta lettura dell'art. 7 del contratto di agenzia (“al fine di sostenere la Vostra attività, Vi verrà erogato con cadenza mensile per i primi 6 mesi di attività un minimo garantito sotto forma di anticipo sulle future provvigioni pari a €750. Nel caso in cui l'agente in detto periodo non abbia procacciato affari in forma totale o parziale la preponente SI
IMPEGNA a non richiedere tale somma (4.500).”) si evince che la ricorrente arbitrariamente, a scadenza dei sei mesi dalla conclusione del contratto, abbia continuato ad erogare l'indennità mensile a titolo di rimborso spese, al fine di favorire l'attività dell'agente nella sua mansione di promozione e vendita dei prodotti CP_1
commercializzati dalla preponente. Infatti, la impartiva quotidianamente Parte_1
2 direttive e/o compiti esulanti dall'oggetto del mandato di agenzia. In particolare, la ricorrente era solita commissionare la riscossione dei crediti presso clienti non direttamente allo stesso riconducibili, consegnare pacchi e/o ritirare prodotti difettosi, ecc.. Tali ulteriori mansioni, non contenute e non previste nel contratto di agenzia sottoscritto dall' , prive di alcuna retribuzione, giustificavano e giustificano CP_1 tutt'ora l'irrisorio rimborso delle spese mensili, erogato in uno alle provvigioni maturate, dalla Parte_1
Concludeva chiedendo al giudice adito di rigettare l'avverso ricorso e condannare la società ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
In corso di causa, fallito il tentativo di conciliazione, il resistente, in data 12-12-2023 depositava “istanza di querela di falso”.
Quindi, autorizzate le parti al deposito di note illustrative, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4-2-2025. A tale udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva il Giudicante che parte ricorrente chiede la restituzione di somme erogate, a suo dire, senza titolo, e fa riferimento all'istituto della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c..
E' pacifico, tuttavia, che i pagamenti siano stati erogati dalla società attrice in favore del convenuto in costanza di rapporto contrattuale di agenzia, e sulla base di tale contratto appaiono essere stati giustificati. Infatti, la società preponente ha affermato che si è trattato di anticipi provvigionali, ed ha eccepito che l'agente non avrebbe maturato il diritto alle provvigioni. La società ricorrente ha prodotto delle fatture, apparentemente emesse dal resistente, che recano la dicitura “anticipo provvigionale”, dichiarando che rispetto a quanto erogato spetterebbe all'agente una cifra minore. CP_1
Per contro, l'agente (con deduzione non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.) ha prontamente disconosciuto la documentazione ex adverso prodotta, dichiarando di non aver mai elaborato le fatture versate in atti, le quali erano, invece, redatte ed a lui inviate dalla in uno al pagamento delle provvigioni spettanti, su posta elettronica Parte_1
“debitamente ed appositamente generata dalla e fornita all'agente per ogni Parte_1
comunicazione inerente all'incarico” (pagina 2 della memoria difensiva).
3 L'agente ha inoltre richiamato l'art. 7 del contratto di agenzia che prevede: “al fine di sostenere la Vostra attività, Vi verrà erogato con cadenza mensile per i primi 6 mesi di attività un minimo garantito sotto forma di anticipo sulle future provvigioni pari a €750.
Nel caso in cui l'agente in detto periodo non abbia procacciato affari in forma totale o parziale la preponente SI IMPEGNA a non richiedere tale somma (4.500)”, ed ha sostenuto che la ricorrente autonomamente, a scadenza dei sei mesi dalla conclusione del contratto, ha continuato ad erogare l'indennità mensile a titolo di rimborso spese, al fine di favorire l'attività dell'agente nella sua mansione di promozione e vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente.
ha anche depositato una “istanza di querela di falso”, ma parte resistente, CP_1
invitata nel corso dell'udienza del 5 marzo 2024 a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 222 c.p.c., non ha a tanto ottemperato.
Deve ritenersi, quindi, che la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., abbia valore di risposta negativa in ordine al se la medesima parte intenda avvalersi in giudizio del detto documento (vedasi, al riguardo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15493 del 05/11/2002, e Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 883 del 18/01/2006). Di conseguenza le fatture prodotte da parte ricorrente non sono utilizzabili come prove nel presente giudizio.
La prova testimoniale articolata da parte ricorrente appare inammissibile perché generica e diretta a chiedere al teste indicato mere valutazioni.
Altri elementi di prova a sostegno della domanda giudiziale non vi sono, ma, al contrario, appare più che plausibile la circostanza che le somme erogate all fossero state CP_1
qualificate come contributo alle spese sopportate dall'agente per l'esecuzione del suo mandato, e non siano, quindi ripetibili. Depone in questo senso il sopra riportato art. 7 del contratto di agenzia e l'art. 1748, VI comma, c.c., il quale stabilisce che: “L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nell'ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”.
La domanda proposta in ricorso non può dunque trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4 Non si ravvisano i presupposti della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essendo la condotta di parte ricorrente ascrivibile a ordinaria richiesta di tutela della propria posizione di fatto e di diritto, sottoposta al vaglio dell'autorità giudicante.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
1700,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito del resistente, antistatario.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 4-2-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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