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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
nr. 149/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
GA BU DI
RA ZE DI rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile nr. 149/2025 R.G. avente per oggetto: modifica condizioni di affidamento, mantenimento e visita della minore
(nata in data [...]) con ciascuno dei genitori, promossa da: Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lattanzio presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Cavour n. 73, ricorrente contro
(cf nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._1
IN (AT) - Via Umberto I, n. 11, resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, confermare le condizioni di cui all'ordinanza del 13/5/2025 dott. RA ZE sia in punto affidamento della minore, sia in merito alla rideterminazione dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia da porsi a carico del sig. Per_1
CP_1
Vinte le spese.”
***
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 cpc chiedeva la modifica del decreto emesso Parte_1 dal Tribunale di Asti in data 19/3/2021 in punto calendario delle visite e entità del contributo al mantenimento della figlia minore (n. il 12.11.2017). Allegava la ricorrente che
Per_1 aveva ormai sette anni, frequentava la scuola dell'obbligo ed erano aumentate le spese di
Per_1 inizio anno scolastico, quelle per la partecipazione ad attività sportive extrascolastiche e quelle di abbigliamento e per accessori scolastici, per la mensa ed il doposcuola nonchè quelle genericamente inerenti alla normale socializzazione con i compagni di scuola. Rappresentava, inoltre, la ricorrente che la minore aveva manifestato la volontà di trascorrere maggior tempo con la madre, tenuto conto del fatto il provvedimento del 19/3/2021 prevede che
Per_1 trascorra con il padre ogni week end e non le consente di trascorrere del tempo libero con la madre che svolge il lavoro di cassiera. Chiedeva disporsi che trascorra con il sig.
Per_1 un fine settimana ogni due prelevandola all'uscita da scuola il venerdì e Controparte_1 riportandola a scuola il lunedì successivo e che versi alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 oltre al 50% delle spese
Per_1 straordinarie.
Nonostante la ritualità della notifica, ometteva di costituirsi e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Sentita la ricorrente, il GD, con ordinanza in data 13.5.25, emetteva provvedimenti urgenti di cui all'art. 473bis. 22 c.p.c. e, ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie proposte dalla ricorrente, fissava udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza del 15.9.2025 la ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti urgenti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condizioni previste dal provvedimento di questo Tribunale in data 19/3/2021 circa le modalità di visita della minore (nata in data [...]) con ciascuno dei genitori, Per_1 prevedono che il padre veda la minore tutti i fine settimana e il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,30; in considerazione dell'attività lavorativa della madre che la impegna quotidianamente, appare rispondente all'interesse della minore a sviluppare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori consentire alla sig.ra di trascorrere almeno un week Pt_1 end ogni quindici giorni con la figlia al fine di potersi dedicare pienamente alla minore in giorni di libertà dal lavoro di cassiera che attualmente svolge.
A modifica del provvedimento vigente, deve essere conseguentemente previsto che potrà Per_1 stare con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera nonché, il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,30 nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre, mentre, nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
Riguardo alla richiesta della ricorrente di incremento del contributo al mantenimento di Per_1 previsto a carico del padre, rileva il Tribunale che, in ragione delle aumentate esigenze della minore notoriamente legate alla crescita e del maggior tempo che trascorrerà con la Per_1 madre, appare rispondente ad equità che il contributo che il padre deve versare alla sig.ra per il mantenimento di sia riquantificato in € 300,00 mensili, somma da Pt_1 Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in vigore del Tribunale di Asti 17.7.2017 da intendersi integramente richiamato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminabile complessità bassa, della semplicità della lite e delle attività in concreto svolte, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti, a parziale modifica decreto emesso dal Tribunale di Asti in data 19/3/2021, dispone che:
- potrà stare con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla Per_1 domenica sera nonché, il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,30 nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre, mentre, nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- il sig. verserà entro il 5 di ogni mese alla sig.ra quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento di la somma di € 300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo
17.7.2017 del Tribunale di Asti da intendersi integramente richiamato.
Condanna a corrispondere a le spese legali del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento liquidate in € 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.
Fermo nel resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 17.9.2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa RA ZE
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
GA BU DI
RA ZE DI rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile nr. 149/2025 R.G. avente per oggetto: modifica condizioni di affidamento, mantenimento e visita della minore
(nata in data [...]) con ciascuno dei genitori, promossa da: Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lattanzio presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Cavour n. 73, ricorrente contro
(cf nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._1
IN (AT) - Via Umberto I, n. 11, resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, confermare le condizioni di cui all'ordinanza del 13/5/2025 dott. RA ZE sia in punto affidamento della minore, sia in merito alla rideterminazione dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia da porsi a carico del sig. Per_1
CP_1
Vinte le spese.”
***
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 cpc chiedeva la modifica del decreto emesso Parte_1 dal Tribunale di Asti in data 19/3/2021 in punto calendario delle visite e entità del contributo al mantenimento della figlia minore (n. il 12.11.2017). Allegava la ricorrente che
Per_1 aveva ormai sette anni, frequentava la scuola dell'obbligo ed erano aumentate le spese di
Per_1 inizio anno scolastico, quelle per la partecipazione ad attività sportive extrascolastiche e quelle di abbigliamento e per accessori scolastici, per la mensa ed il doposcuola nonchè quelle genericamente inerenti alla normale socializzazione con i compagni di scuola. Rappresentava, inoltre, la ricorrente che la minore aveva manifestato la volontà di trascorrere maggior tempo con la madre, tenuto conto del fatto il provvedimento del 19/3/2021 prevede che
Per_1 trascorra con il padre ogni week end e non le consente di trascorrere del tempo libero con la madre che svolge il lavoro di cassiera. Chiedeva disporsi che trascorra con il sig.
Per_1 un fine settimana ogni due prelevandola all'uscita da scuola il venerdì e Controparte_1 riportandola a scuola il lunedì successivo e che versi alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 oltre al 50% delle spese
Per_1 straordinarie.
Nonostante la ritualità della notifica, ometteva di costituirsi e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Sentita la ricorrente, il GD, con ordinanza in data 13.5.25, emetteva provvedimenti urgenti di cui all'art. 473bis. 22 c.p.c. e, ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie proposte dalla ricorrente, fissava udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza del 15.9.2025 la ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti urgenti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condizioni previste dal provvedimento di questo Tribunale in data 19/3/2021 circa le modalità di visita della minore (nata in data [...]) con ciascuno dei genitori, Per_1 prevedono che il padre veda la minore tutti i fine settimana e il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,30; in considerazione dell'attività lavorativa della madre che la impegna quotidianamente, appare rispondente all'interesse della minore a sviluppare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori consentire alla sig.ra di trascorrere almeno un week Pt_1 end ogni quindici giorni con la figlia al fine di potersi dedicare pienamente alla minore in giorni di libertà dal lavoro di cassiera che attualmente svolge.
A modifica del provvedimento vigente, deve essere conseguentemente previsto che potrà Per_1 stare con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera nonché, il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,30 nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre, mentre, nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
Riguardo alla richiesta della ricorrente di incremento del contributo al mantenimento di Per_1 previsto a carico del padre, rileva il Tribunale che, in ragione delle aumentate esigenze della minore notoriamente legate alla crescita e del maggior tempo che trascorrerà con la Per_1 madre, appare rispondente ad equità che il contributo che il padre deve versare alla sig.ra per il mantenimento di sia riquantificato in € 300,00 mensili, somma da Pt_1 Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in vigore del Tribunale di Asti 17.7.2017 da intendersi integramente richiamato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminabile complessità bassa, della semplicità della lite e delle attività in concreto svolte, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti, a parziale modifica decreto emesso dal Tribunale di Asti in data 19/3/2021, dispone che:
- potrà stare con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla Per_1 domenica sera nonché, il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,30 nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre, mentre, nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- il sig. verserà entro il 5 di ogni mese alla sig.ra quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento di la somma di € 300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo
17.7.2017 del Tribunale di Asti da intendersi integramente richiamato.
Condanna a corrispondere a le spese legali del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento liquidate in € 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.
Fermo nel resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 17.9.2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa RA ZE
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli