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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8860 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 36859 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa ST NO
visto il verbale dell'udienza di discussione orale del 12/06/2025, deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 36859/ 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 12/06/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentato e difeso dall'Avv Parte_1 C.F._1
SI LV e dall'Avv SI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via FEDERICO CESI, 21 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
, rappresentata e difesa dall'Avv CASTRO Controparte_1 C.F._2
CIRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Viale Gorizia 52 e all'indirizzo telematico, in virtù di procura agli atti Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 617 cpc notificato via pec in data 5 settembre 2024 ,
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data Parte_1
26 agosto 2024, da con cui si intimava il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 4.352,14 a titolo di spese straordinarie in forza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Roma n. 17954/21 del 17 novembre
2021, successivamente confermata, in ordine alle statuizioni economiche, dal provvedimento cron.
N. 6138/23 del 1 aprile 2023 emesso nel procedimento n. RG 20549/22 del Tribunale di Roma .
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per violazione dell'art. 480 comma 2 cpc per omessa notifica del titolo esecutivo azionato e mancata indicazione nell'atto di precetto della data dell' avvenuta notifica. Parte opponente chiedeva la condanna alle spese di lite per lite temeraria ex art 96 c.p.c. Si costituiva la quale, riconoscendo l'effettiva mancata notifica del Controparte_1
titolo esecutivo azionato, chiedeva rigettare la domanda di condanna per lite temeraria insistendo per la compensazione delle spese di lite .
Il Giudice all'udienza del 20 gennaio 2025 fissava udienza per la discussione orale ex art
281 sexies c.p.c all'udienza del 10 giugno 2025 (successivamente rinviata al 12 giugno 2025)
concedendo termine per deposito di note conclusive non utilizzato dalle parti .
Questo Giudice, già all'udienza del 20 gennaio qualificava - si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione-
la presente opposizione ai sensi dell' art 617 cpc prima comma, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1,
c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità
formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05), come nel caso in esame ..
Nel merito l'opposizione è fondata relativamente al motivo di opposizione agli atti esecutivi,
peraltro ammissibile perché proposto nei venti giorni dalla notifica del precetto. E' risultato infatti pacifico, per stessa ammissione di parte opposta in comparsa di costituzione, che il precetto non è
stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo ed in esso, inoltre, non è stata indicata la data di notifica della sentenza azionata .
L'art. 479 cpc e l'art 480 c.p.c. fanno conseguire alla mancata notifica e alla mancata indicazione della notifica del titolo esecutivo la nullità del precetto connessa alla violazione dell'iter degli atti propedeutici all'esecuzione. Risulta evidente che una sanatoria di detto vizio è in ipotesi ammissibile per il solo caso in cui l'interessato rinunci a farla valere non interponendo tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto, evenienza che qui, all'evidenza, non ricorre;
né
può darsi corso ad una valutazione di concreta lesività del vizio dedotto giacché, in tal modo, si svuoterebbero di contenuto le prescrizioni di legge riguardanti gli adempimenti propedeutici all'esecuzione forzata.
Ne consegue che le spese legali devono seguire il principio della soccombenza.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opponente ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, le spese si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022,
con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 5.200,00 previsti per le fasi di studio,
introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del precetto opposto
• Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. in carica al Controparte_1
pagamento delle spese di lite a favore di che liquida Parte_1
complessivamente in € 852,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva e contributo e marche laddove versati.
Così deciso in Roma, 13/06/2025
Il Giudice
ST NO
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa ST NO
visto il verbale dell'udienza di discussione orale del 12/06/2025, deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 36859/ 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 12/06/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentato e difeso dall'Avv Parte_1 C.F._1
SI LV e dall'Avv SI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via FEDERICO CESI, 21 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice
E
, rappresentata e difesa dall'Avv CASTRO Controparte_1 C.F._2
CIRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Viale Gorizia 52 e all'indirizzo telematico, in virtù di procura agli atti Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 617 cpc notificato via pec in data 5 settembre 2024 ,
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data Parte_1
26 agosto 2024, da con cui si intimava il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 4.352,14 a titolo di spese straordinarie in forza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Roma n. 17954/21 del 17 novembre
2021, successivamente confermata, in ordine alle statuizioni economiche, dal provvedimento cron.
N. 6138/23 del 1 aprile 2023 emesso nel procedimento n. RG 20549/22 del Tribunale di Roma .
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per violazione dell'art. 480 comma 2 cpc per omessa notifica del titolo esecutivo azionato e mancata indicazione nell'atto di precetto della data dell' avvenuta notifica. Parte opponente chiedeva la condanna alle spese di lite per lite temeraria ex art 96 c.p.c. Si costituiva la quale, riconoscendo l'effettiva mancata notifica del Controparte_1
titolo esecutivo azionato, chiedeva rigettare la domanda di condanna per lite temeraria insistendo per la compensazione delle spese di lite .
Il Giudice all'udienza del 20 gennaio 2025 fissava udienza per la discussione orale ex art
281 sexies c.p.c all'udienza del 10 giugno 2025 (successivamente rinviata al 12 giugno 2025)
concedendo termine per deposito di note conclusive non utilizzato dalle parti .
Questo Giudice, già all'udienza del 20 gennaio qualificava - si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione-
la presente opposizione ai sensi dell' art 617 cpc prima comma, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1,
c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità
formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05), come nel caso in esame ..
Nel merito l'opposizione è fondata relativamente al motivo di opposizione agli atti esecutivi,
peraltro ammissibile perché proposto nei venti giorni dalla notifica del precetto. E' risultato infatti pacifico, per stessa ammissione di parte opposta in comparsa di costituzione, che il precetto non è
stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo ed in esso, inoltre, non è stata indicata la data di notifica della sentenza azionata .
L'art. 479 cpc e l'art 480 c.p.c. fanno conseguire alla mancata notifica e alla mancata indicazione della notifica del titolo esecutivo la nullità del precetto connessa alla violazione dell'iter degli atti propedeutici all'esecuzione. Risulta evidente che una sanatoria di detto vizio è in ipotesi ammissibile per il solo caso in cui l'interessato rinunci a farla valere non interponendo tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto, evenienza che qui, all'evidenza, non ricorre;
né
può darsi corso ad una valutazione di concreta lesività del vizio dedotto giacché, in tal modo, si svuoterebbero di contenuto le prescrizioni di legge riguardanti gli adempimenti propedeutici all'esecuzione forzata.
Ne consegue che le spese legali devono seguire il principio della soccombenza.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opponente ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, le spese si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022,
con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 5.200,00 previsti per le fasi di studio,
introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del precetto opposto
• Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. in carica al Controparte_1
pagamento delle spese di lite a favore di che liquida Parte_1
complessivamente in € 852,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva e contributo e marche laddove versati.
Così deciso in Roma, 13/06/2025
Il Giudice
ST NO