Art. 30. Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano 1. Con apposito provvedimento si provvedera' alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'articolo 29.
2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'articolo 29.