TRIB
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/02/2024, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 2^
IL GIUDICE, dott. Ottavio Picozzi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 1° febbraio 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9718/2023 R.G e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Domenico Parte_1
Cimarosa n. 18, presso lo studio dell'avv. Valentina Morelli che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso da considerarsi apposta in calce.
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio legale dell' sito in Roma, via Cesare CP_1
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma del 23 gennaio 2023 rep. N. Persona_1
37590, Racc. n. 7131
RESISTENTE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 20 marzo 2023
[...]
conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Roma Parte_1 CP_1
di accertare che aveva diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1 della Legge n. 18/80 (indennità di accompagnamento) e al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa, avvenuta in data 18 novembre 2020, o in subordine la conferma di quanto riconosciuto dalla
Commissione medica nella seduta del 13 dicembre 2021 ovvero lo status di CP_1
invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età gravi, pari al 100% con decorrenza dal 18 novembre 2020
e, ai fini dell'indennità di accompagnamento, lo status di portatore di handicap ai sensi dall'art. 3 comma 1, Legge 104/1992, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario. Esponeva che in data 18 novembre 2020 aveva presentato domanda all' per ottenere i predetti CP_1
benefici; che la commissione medica dell' con verbale di visita collegiale CP_1
l'aveva riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età gravi, pari al 100% con decorrenza dal 18.11.2020” e “portatore di handicap ai sensi dall'art. 3 comma 1,
Legge 104/1992” negando sia il riconoscimento dell'invalidità civile che l'indennità di accompagnamento;
che essa ricorrente, pertanto, aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art 445 bis c.p.c; che il CTU nominato dott.ssa non le aveva riconosciuto il diritto all'indennità di Persona_2
accompagnamento ex art. 1 della Legge n. 18/80 e neanche il diritto ai benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 (handicap grave); che sussistevano, come da documentazione in atti, i presupposti di legge per la concessione ed il pagamento del beneficio economico richiesto ex art 1 della Legge
2 n. 18/80 e dell'handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge
n. 104/92 in considerazione delle sue condizioni di salute;
che in data 21 febbraio
2023 aveva depositato in cancelleria la contestazione ex comma 4 art. 445 bis c.p.c.; che il CTU non aveva correttamente valutato le patologie;
che le stesse costituivano un complesso morboso che interamente valutato, rendeva essa ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma e Legge n. 104/92.
L' si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare improponibile/inammissibile CP_1
e comunque di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Veniva nominato un nuovo CTU nella persona del dott. Infine, la causa all'odierna udienza veniva decisa Persona_3
con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti che l'odierna ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'handicap grave. Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. In effetti l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio
3 di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione". La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”. Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' CP_1
dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al
6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Tuttavia, proprio il 6° dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la
"specificazione" dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità. Da tale disposizione si ricava che il ricorso non è ammissibile soltanto per far valere gli aggravamenti successivi al deposito della CTU. Ulteriore elemento deducibile da tale norma è che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. “generica” ovvero a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Nella fattispecie in esame il ricorso risulta sostenuto da specifiche allegazioni sulla base di dettagliate osservazioni. In definitiva la ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta in relazione ai requisiti sanitari non riconosciuti. Nel merito, la domanda di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge n. 18/80 non è fondata. Lo è invece quella di riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n.
104/92. Il CTU medico-legale nominato in questa fase, dott. a Persona_3
seguito di visita e di esauriente disamina degli atti, con argomentazioni analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che, la ricorrente è affetta dalle patologie indicate e descritte nella relazione medesima e precisamente “cardiopatia sclero-ipertensiva
(in attuale sufficiente compenso farmacologico);FAP (in terapia farmacologica); pregresso intervento di emicolectomia sinistra (per escissione di ADK del colon), in follow-up negativo per ripresa di malattia neoplastica;
pregressi episodi di epilessia
4 generalizzata e di crisi epilettiche focali (in attuale terapia farmacologica anti- epilettica); idrocefalo tetraventricolare normoteso;
sindrome ansioso-depressiva (in trattamento farmacologico); encefalopatia vascolare cronica, in paziente con iniziali segni di deterioramento mnesico-cognitivo”. In relazione a tali patologie obiettivate, alla documentazione medica esibita e ai presupposti fisiopatologici – il CTU ha ritenuto quanto segue: “Ricordiamo che l'indennità di accompagnamento può essere concessa quando l'invalido necessiti dell'aiuto permanente di un accompagnatore essendo impossibilitato a svolgere autonoma deambulazione e/o quando l'invalido necessiti di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Orbene riteniamo che, sulla base della documentazione agli atti ed alla luce di quanto evidenziato nel corso delle attuali indagini peritali, nel caso di cui si discute non eravamo (dalla data della domanda amministrativa o da altra data successiva), nè siamo attualmente, di fronte a nessuna delle due suddette fattispecie.
La paziente infatti, così come risulta dall'obiettività clinica precedentemente descritta, risulta in grado di deambulare autonomamente, benchè con andatura lenta
e cauta ed a piccoli passi, con l'uso di bastone di appoggio monolaterale cautelativo,
e quindi non necessita di un accompagnatore per deambulare;
in relazione alla seconda fattispecie, dall'esame della documentazione sanitaria e dai dati emersi alla nostra visita peritale emergono quadri morbosi certamente meritevoli di adeguato riconoscimento valutativo, ma non tali, per natura ed entità, da impedire
l'esecuzione di quelle azioni quotidiane che la Giurisprudenza in materia ha definito come quelle attività più semplici del vivere di ogni giorno ma necessarie per la sopravvivenza e fondamentali per la dignità dell'uomo. In definitiva riteniamo di non ravvisare, nella perizianda, un grave grado di disautonomia in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita tale da richiedere la necessità di assistenza continua da parte di terzi, requisito che la legge espressamente prevede per esprimere un giudizio positivo per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il complesso delle infermità in diagnosi ed i deficit clinico- funzionali ad esse riconducibili consentono di formulare il giudizio di “Invalida ultra
5 65-enne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella misura del 100%”, a far data dalla domanda amministrativa a tutt'oggi.
Relativamente alla valutazione della condizione di handicap, rammentiamo che la legge n°104/1992 prevede una sostanziale distinzione tra la condizione di handicap
(art. 3 comma 1 legge n°104/92) e la condizione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge n°104/92). In particolare l'art.3 comma 1 recita: “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” ; l'art.3 comma 3 recita : “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Fatte queste premesse, riteniamo che il complesso delle infermità in diagnosi risponda, con decorrenza sin dalla data della domanda amministrativa, ai requisiti che l'art.3 comma 3 della legge n°104/92 prevede per configurare una condizione di handicap grave;
in tal senso, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, del raccordo anamnestico, e delle risultanze della nostra visita peritale, riteniamo che i diagnosticati quadri morbosi comportino minorazioni tali da ridurre "...l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione...", assumendo "...connotazione di gravità... , come previsto dall'art.3 comma 3 della legge su citata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa a tutt'oggi. In particolare, nel caso in esame rileviamo che la paziente abbia necessità di sottoporsi frequentemente ad accertamenti clinici e strumentali per il controllo delle sue infermità, sia a fini clinici che terapeutici, esigenza che riteniamo consenta di configurare la condizione di handicap grave, in quanto determina un rilevante svantaggio sociale per le
6 significative limitazioni cui la paziente è sottoposta”. Pertanto il CTU ha concluso come di seguito riportato: “la sig.ra non si trovava, dalla data Parte_1
della domanda amministrativa o da altra data successiva, e non si trova oggi, per le infermità di cui è affetta, nelle condizioni fisiche o psichiche previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
Il complesso delle infermità in diagnosi ed i deficit clinico-funzionali ad esse riconducibili consentono di formulare il giudizio di “Invalida ultra 65-enne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella misura del 100%”, a far data dalla domanda amministrativa a tutt'oggi. Le diagnosticate infermità sono tali da configurare con decorrenza dalla data della domanda amministrativa a tutt'oggi la condizione di handicap grave (ai sensi di quanto previsto dall'art.3 comma 3 della legge
n°104/92)”. In definitiva il complesso morboso in esame, come anche evidenziato dal
CTU, pur non concretizzando i requisiti medico-legali necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, riduce l'autonomia personale del soggetto in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, configurando i requisiti dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. In base a quanto evidenziato dal CTU, la decorrenza di tali condizioni per il riconoscimento della situazione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 risale alla data della domanda amministrativa del 18 novembre 2020. Le risultanze della predetta CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'indagine espletata correttamente eseguita ed immune da vizi logici e da profili di censurabilità. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve riconoscersi che la ricorrente versa nelle condizioni di handicap grave di cui al comma 3 dell'art. 3 della
Legge n. 104/92 con decorrenza dal 18 novembre 2020. Atteso il parziale accoglimento della domanda, dal momento che i presupposti medico legali per l'affermazione del diritto all'indennità di accompagnamento non sussistono e la presenza dei requisiti dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.
104/92 è stata accertata con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
7 18 novembre 2020, debbono essere compensate per la metà le spese processuali in relazione ad entrambe le fasi processuali. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 20 marzo 2023, così provvede:
- dichiara che versa in condizioni di handicap con Parte_1
connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 dal 18 novembre 2020, data della domanda amministrativa;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' a rifondere le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., che, CP_1
ivi compresa la fase sommaria, liquida, previa parziale compensazione nella misura della metà, in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Roma 1° febbraio 2024
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 2^
IL GIUDICE, dott. Ottavio Picozzi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 1° febbraio 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9718/2023 R.G e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Domenico Parte_1
Cimarosa n. 18, presso lo studio dell'avv. Valentina Morelli che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso da considerarsi apposta in calce.
RICORRENTE
E
, in Controparte_1
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio legale dell' sito in Roma, via Cesare CP_1
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma del 23 gennaio 2023 rep. N. Persona_1
37590, Racc. n. 7131
RESISTENTE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 20 marzo 2023
[...]
conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Roma Parte_1 CP_1
di accertare che aveva diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1 della Legge n. 18/80 (indennità di accompagnamento) e al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa, avvenuta in data 18 novembre 2020, o in subordine la conferma di quanto riconosciuto dalla
Commissione medica nella seduta del 13 dicembre 2021 ovvero lo status di CP_1
invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età gravi, pari al 100% con decorrenza dal 18 novembre 2020
e, ai fini dell'indennità di accompagnamento, lo status di portatore di handicap ai sensi dall'art. 3 comma 1, Legge 104/1992, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario. Esponeva che in data 18 novembre 2020 aveva presentato domanda all' per ottenere i predetti CP_1
benefici; che la commissione medica dell' con verbale di visita collegiale CP_1
l'aveva riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età gravi, pari al 100% con decorrenza dal 18.11.2020” e “portatore di handicap ai sensi dall'art. 3 comma 1,
Legge 104/1992” negando sia il riconoscimento dell'invalidità civile che l'indennità di accompagnamento;
che essa ricorrente, pertanto, aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art 445 bis c.p.c; che il CTU nominato dott.ssa non le aveva riconosciuto il diritto all'indennità di Persona_2
accompagnamento ex art. 1 della Legge n. 18/80 e neanche il diritto ai benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 (handicap grave); che sussistevano, come da documentazione in atti, i presupposti di legge per la concessione ed il pagamento del beneficio economico richiesto ex art 1 della Legge
2 n. 18/80 e dell'handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge
n. 104/92 in considerazione delle sue condizioni di salute;
che in data 21 febbraio
2023 aveva depositato in cancelleria la contestazione ex comma 4 art. 445 bis c.p.c.; che il CTU non aveva correttamente valutato le patologie;
che le stesse costituivano un complesso morboso che interamente valutato, rendeva essa ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma e Legge n. 104/92.
L' si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare improponibile/inammissibile CP_1
e comunque di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Veniva nominato un nuovo CTU nella persona del dott. Infine, la causa all'odierna udienza veniva decisa Persona_3
con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti che l'odierna ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'handicap grave. Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. In effetti l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio
3 di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione". La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”. Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' CP_1
dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al
6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Tuttavia, proprio il 6° dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la
"specificazione" dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità. Da tale disposizione si ricava che il ricorso non è ammissibile soltanto per far valere gli aggravamenti successivi al deposito della CTU. Ulteriore elemento deducibile da tale norma è che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. “generica” ovvero a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Nella fattispecie in esame il ricorso risulta sostenuto da specifiche allegazioni sulla base di dettagliate osservazioni. In definitiva la ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta in relazione ai requisiti sanitari non riconosciuti. Nel merito, la domanda di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge n. 18/80 non è fondata. Lo è invece quella di riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n.
104/92. Il CTU medico-legale nominato in questa fase, dott. a Persona_3
seguito di visita e di esauriente disamina degli atti, con argomentazioni analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che, la ricorrente è affetta dalle patologie indicate e descritte nella relazione medesima e precisamente “cardiopatia sclero-ipertensiva
(in attuale sufficiente compenso farmacologico);FAP (in terapia farmacologica); pregresso intervento di emicolectomia sinistra (per escissione di ADK del colon), in follow-up negativo per ripresa di malattia neoplastica;
pregressi episodi di epilessia
4 generalizzata e di crisi epilettiche focali (in attuale terapia farmacologica anti- epilettica); idrocefalo tetraventricolare normoteso;
sindrome ansioso-depressiva (in trattamento farmacologico); encefalopatia vascolare cronica, in paziente con iniziali segni di deterioramento mnesico-cognitivo”. In relazione a tali patologie obiettivate, alla documentazione medica esibita e ai presupposti fisiopatologici – il CTU ha ritenuto quanto segue: “Ricordiamo che l'indennità di accompagnamento può essere concessa quando l'invalido necessiti dell'aiuto permanente di un accompagnatore essendo impossibilitato a svolgere autonoma deambulazione e/o quando l'invalido necessiti di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Orbene riteniamo che, sulla base della documentazione agli atti ed alla luce di quanto evidenziato nel corso delle attuali indagini peritali, nel caso di cui si discute non eravamo (dalla data della domanda amministrativa o da altra data successiva), nè siamo attualmente, di fronte a nessuna delle due suddette fattispecie.
La paziente infatti, così come risulta dall'obiettività clinica precedentemente descritta, risulta in grado di deambulare autonomamente, benchè con andatura lenta
e cauta ed a piccoli passi, con l'uso di bastone di appoggio monolaterale cautelativo,
e quindi non necessita di un accompagnatore per deambulare;
in relazione alla seconda fattispecie, dall'esame della documentazione sanitaria e dai dati emersi alla nostra visita peritale emergono quadri morbosi certamente meritevoli di adeguato riconoscimento valutativo, ma non tali, per natura ed entità, da impedire
l'esecuzione di quelle azioni quotidiane che la Giurisprudenza in materia ha definito come quelle attività più semplici del vivere di ogni giorno ma necessarie per la sopravvivenza e fondamentali per la dignità dell'uomo. In definitiva riteniamo di non ravvisare, nella perizianda, un grave grado di disautonomia in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita tale da richiedere la necessità di assistenza continua da parte di terzi, requisito che la legge espressamente prevede per esprimere un giudizio positivo per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il complesso delle infermità in diagnosi ed i deficit clinico- funzionali ad esse riconducibili consentono di formulare il giudizio di “Invalida ultra
5 65-enne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella misura del 100%”, a far data dalla domanda amministrativa a tutt'oggi.
Relativamente alla valutazione della condizione di handicap, rammentiamo che la legge n°104/1992 prevede una sostanziale distinzione tra la condizione di handicap
(art. 3 comma 1 legge n°104/92) e la condizione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge n°104/92). In particolare l'art.3 comma 1 recita: “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” ; l'art.3 comma 3 recita : “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Fatte queste premesse, riteniamo che il complesso delle infermità in diagnosi risponda, con decorrenza sin dalla data della domanda amministrativa, ai requisiti che l'art.3 comma 3 della legge n°104/92 prevede per configurare una condizione di handicap grave;
in tal senso, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, del raccordo anamnestico, e delle risultanze della nostra visita peritale, riteniamo che i diagnosticati quadri morbosi comportino minorazioni tali da ridurre "...l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione...", assumendo "...connotazione di gravità... , come previsto dall'art.3 comma 3 della legge su citata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa a tutt'oggi. In particolare, nel caso in esame rileviamo che la paziente abbia necessità di sottoporsi frequentemente ad accertamenti clinici e strumentali per il controllo delle sue infermità, sia a fini clinici che terapeutici, esigenza che riteniamo consenta di configurare la condizione di handicap grave, in quanto determina un rilevante svantaggio sociale per le
6 significative limitazioni cui la paziente è sottoposta”. Pertanto il CTU ha concluso come di seguito riportato: “la sig.ra non si trovava, dalla data Parte_1
della domanda amministrativa o da altra data successiva, e non si trova oggi, per le infermità di cui è affetta, nelle condizioni fisiche o psichiche previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
Il complesso delle infermità in diagnosi ed i deficit clinico-funzionali ad esse riconducibili consentono di formulare il giudizio di “Invalida ultra 65-enne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella misura del 100%”, a far data dalla domanda amministrativa a tutt'oggi. Le diagnosticate infermità sono tali da configurare con decorrenza dalla data della domanda amministrativa a tutt'oggi la condizione di handicap grave (ai sensi di quanto previsto dall'art.3 comma 3 della legge
n°104/92)”. In definitiva il complesso morboso in esame, come anche evidenziato dal
CTU, pur non concretizzando i requisiti medico-legali necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, riduce l'autonomia personale del soggetto in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, configurando i requisiti dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. In base a quanto evidenziato dal CTU, la decorrenza di tali condizioni per il riconoscimento della situazione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 risale alla data della domanda amministrativa del 18 novembre 2020. Le risultanze della predetta CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'indagine espletata correttamente eseguita ed immune da vizi logici e da profili di censurabilità. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve riconoscersi che la ricorrente versa nelle condizioni di handicap grave di cui al comma 3 dell'art. 3 della
Legge n. 104/92 con decorrenza dal 18 novembre 2020. Atteso il parziale accoglimento della domanda, dal momento che i presupposti medico legali per l'affermazione del diritto all'indennità di accompagnamento non sussistono e la presenza dei requisiti dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.
104/92 è stata accertata con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
7 18 novembre 2020, debbono essere compensate per la metà le spese processuali in relazione ad entrambe le fasi processuali. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 20 marzo 2023, così provvede:
- dichiara che versa in condizioni di handicap con Parte_1
connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 dal 18 novembre 2020, data della domanda amministrativa;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' a rifondere le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., che, CP_1
ivi compresa la fase sommaria, liquida, previa parziale compensazione nella misura della metà, in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Roma 1° febbraio 2024
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
8