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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12514 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10825/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 10825/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Viale Angelico n. 90, presso lo studio dell'avv. Carla Foschini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 C.F._2
Viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio
Gugliotta, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTO contro
(c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 [...]
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Controparte_3 C.F._4
Amministratori della (c.f. , elettivamente Controparte_4 P.IVA_1 domiciliati in Frascati, Via Piave n. 4, presso lo studio degli avv.ti Giorgio Rubini e Marina
Tallarico, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTI contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_5 C.F._5
Zagarolo, V.le Ungheria n. 81/a, presso lo studio dell'avv. Agnese Menna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
), (c.f. , C.F._7 CP_8 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_9 C.F._9 Controparte_10
), (c.f. ), C.F._10 CP_11 C.F._11 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_12 C.F._12 Controparte_13
), (c.f. ), C.F._13 CP_14 C.F._14 CP_15
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._15 Controparte_16
), (c.f. , C.F._16 Parte_2 C.F._17
(c.f. ) Parte_3 C.F._18
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
, , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15
, , , Controparte_16 Parte_2 Parte_3 Controparte_5 CP_2
, , chiedendo: l'accertamento
[...] Controparte_3 Controparte_4 della natura condominiale del lastrico solare di copertura del fabbricato di Via Cianciana n. 13, con conseguente declaratoria di illegittimità/invalidità/nullità/annullamento dell'atto di vendita del 4/10/2019 (con il quale veniva ceduto il lastrico solare di copertura del fabbricato a ed ), annotazione/trascrizione della sentenza presso la competente Controparte_6 CP_7
Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1 e condanna di , CP_1 [...]
, , e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
al risarcimento dei danni, stante l'inadempimento delle norme di legge e Controparte_7 dell'atto d'obbligo; l'accertamento dell'abusività dell'appartamento insistente sopra il lastrico solare de quo, con condanna della società venditrice, di , Controparte_2 [...]
, e , in via solidale, al ripristino dello stato Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 dei luoghi oppure, ove possibile, alla regolarizzazione urbanistica, catastale ed igienico sanitaria del menzionato abuso edilizio, ed al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, compreso quello da occupazione sine titulo del lastrico solare dalla data dell'acquisto dell'attrice (ossia 30/12/2016) per importo pari ad euro 1.500 al mese, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
l'accertamento di vizi di costruzione, con condanna della società costruttrice al risarcimento dei danni conseguenti;
la condanna dei convenuti al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave.
Parte attrice esponeva:
-di essere proprietaria dell'appartamento al piano terra, con annessa corte di pertinenza
(distinto nel Catasto Fabbricati al Fg. 1032 Num. 2222, sub. 2), del locale cantina al piano interrato (distinto nel Catasto Fabbricati al Fg. 1032, Num. 2222, sub. 19), del posto auto coperto al piano interrato (distinto nel Catasto Fabbricati al Fg. 1032, Num. 2222, sub. 12);
- che, con atto di compravendita del 17.5.2013, la cquistava il terreno Controparte_4 edificabile con sovrastante manufatto da demolire, sito in Via Cianciana n. 13;
- che la società stipulava un atto d'obbligo con il Comune di Roma col quale si obbligava a mantenere la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato ed al piano copertura al servizio del fabbricato;
- che, in data 22/09/2015, la società iniziava la dismissione dell'intera palazzina e vendeva le singole porzioni di fabbricato;
- che la società fin dal primo atto di vendita non riservava la proprietà del lastrico solare di tale che doveva considerarsi condominiale;
- che, con atto ricevuto dal notaio del 4/10/2019, la società vendeva a CP_1 ed , parenti dell'amministratore unico della società, gli immobili Controparte_6 CP_7 distinti con il foglio 1032, p.lla 2222, sub. 15, 18, 22 (quest'ultimo riguardante il lastrico solare della palazzina);
- che, poiché il lastrico avrebbe dovuto essere coperto da una tettoia sopra la quale avrebbero dovuto insistere i pannelli solari e fotovoltaici, del tutto abusivamente era stato edificato un appartamento, venduto alle figlie del legale rappresentante della società, ; Controparte_2
- che constatava la mancata produzione dell'assicurazione postuma decennale prevista per legge, problemi con l'impianto elettrico, il mal funzionamento del cancello automatico, danni al locale seminterrato (perdita di liquami e relativo ammaloramento dei materiali cementizi circostanti, infiltrazioni acquose nel solaio coincidente con il terrazzo del giardino pensile annesso all'int. 2, infiltrazioni su tutte le opere murarie in cemento armato a ridosso del terrapieno nonché sulle murature perimetrali a ridosso sia del terreno di confine che sul solaio in cemento armato) al piano terra (distacco dell'intonaco e rottura del battiscopa alla destra del portone d'ingresso in prossimità della colonna di scarico, grave deterioramento dell'intonaco delle facciate esterne, infiltrazioni sottobalconi;
deterioramento intonaco esterno dei terrazzi degli ultimi piani) e all'ultimo piano (mancato accesso al lastrico solare gravato di servitù di passaggio, mancato funzionamento dei pannelli fotovoltaici); - che la società venditrice e gli amministratori avevano venduto un bene (il lastrico solare) che non era nella loro disponibilità, realizzato abusivamente un manufatto sopra il lastrico solare di proprietà di tutti i condomini, impedito all'attrice di accedere alle parti comuni, occupato sine titulo ab origine il lastrico solare, violato l'atto d'obbligo edilizio, effettuato false dichiarazioni in atto pubblico, determinato gravi problemi strutturali dovuti a difetti di costruzione;
- che il notaio era in grado di avvedersi della condominialità del lastrico solare CP_1 di copertura;
- che i legali rappresentanti della società ( e ) Controparte_2 Controparte_3
e le acquirenti ( e ) avevano compravenduto un immobile Controparte_6 Controparte_7 condominiale, dichiarando nell'atto notarile la conformità allo stato dei luoghi (mentre al contrario, sopra il lastrico solare, insisteva un appartamento abusivo).
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la CP_1 limitazione dell'eventuale risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.
Il convenuto eccepiva:
-che l'attrice doveva provare la responsabilità del professionista che avesse cagionato danno a terzi secondo le regole della responsabilità aquiliana;
- l'assenza di nesso causale tra condotta e danno;
- che con l'atto del 4/10/2019 non veniva operata alcuna modificazione in ordine alla destinazione d'uso del lastrico solare ovvero alcuna violazione rispetto all'atto d'obbligo;
- che il comportamento della aveva interrotto qualsivoglia nesso di Controparte_4 causalità tra la prestazione resa dal ed il pregiudizio lamentato dall'attrice in quanto CP_1 non era l'atto del 4.10.2019 la causa degli inadempimenti posti in essere dalla
[...]
Controparte_4
Si costituivano e , in proprio e nella qualità Controparte_2 Controparte_3 di amministratori della chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_4
I convenuti eccepivano:
- che la società venditrice aveva riservato a sé la superficie del lastrico solare attribuendovi una ben precisa identificazione catastale – il sub 22 – ed inserendo, a partire dal primo rogito di vendita del 22.9.2015, la precisazione “… che il sub 22 è gravato di servitù per accesso al terrazzo ove sono ubicati i pannelli solari e fotovoltaici…”; - che, sullo stesso piano del fabbricato, dal lato opposto a quello del lastrico in contestazione, altra porzione del lastrico di copertura del fabbricato era stata accatastata ed alienata unitamente al sottostante appartamento distinto con il subalterno 6;
- che l'atto d'obbligo del 9.9.2015 era stato rispettato dalla società costruttrice in quanto “la destinazione d'uso dei locali… al piano copertura” non era stata modificata, né vi erano problemi strutturali.
Si costituiva chiedendo l'accoglimento delle domande attoree, oltre al Controparte_5 risarcimento del danno causato dagli abusi edilizi. eccepiva: CP_5
-di essere proprietaria dell'immobile sito nel fabbricato di Via Cianciana n. 13, distinto con l'interno 1, posto al piano terra, cantina al piano interrato identificato con il n. 5 nonché proprietaria in via esclusiva, con successivo atto di compravendita, del posto auto identificato con il sub. 10;
- che all'atto di acquisto dell'immobile, la società venditrice garantiva il godimento dei beni, impianti e servizi comuni, ivi compresa la servitù di passaggio gravante sul sub 22 (lastrico solare);
- che nell'atto d'obbligo richiamato in tutti gli atti di compravendita, il lastrico solare de quo avrebbe dovuto essere destinato all'installazione di impianto fotovoltaico in quanto parte comune dell'edificio ex art. 1117 c.c.;
- che la vendita di un'area comune era possibile solo se tutti i condomini erano d'accordo all'unanimità a pena di nullità del contratto stesso;
- che il notaio era a conoscenza della proprietà comune del lastrico solare;
- che la ditta costruttrice e gli amministratori avevano realizzato un vero e proprio abuso edilizio con la realizzazione di un appartamento, il quale oltre a stravolgere l'estetica del fabbricato, pesi e volumi, aveva di fatto impedito agli altri condomini l'accesso sul lastrico e l'utilizzabilità dell'impianto fotovoltaico (non funzionante).
All'udienza del 18.3.2022, il Giudice concedeva alle parti termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., precisava la propria CP_1 domanda chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e la tardività di ogni domanda svolta da nei confronti del notaio confermando Controparte_5 CP_1 per il resto le domande già svolte. Con ordinanza del 5.4.2023, il Giudice disponeva ctu “per accertare e descrivere lo stato dei luoghi, sia con riferimento al manufatto presente sul lastrico solare (indicando, per il caso di eventuale accoglimento della domanda attorea, le modalità per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con la rimozione del manufatto ed i relativi costi) sia ai vizi di costruzione lamentati dalla parte attrice”.
All'udienza del 9.5.2025, questo Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Occorre esaminare l'accezione di inammissibilità sollevata da verso la CP_1 domanda svolta dalla CP_5
Sul punto, un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12662/2021) ha affermato che un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt. 166 e 167 c.p.c. e procedendo quindi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito.
Altro orientamento (Cass. n. 9441/2022) ritiene, invece, che l'unico formalismo richiesto per la domanda riconvenzionale trasversale sia quello di formularla entro i termini di costituzione tempestiva ex art. 167 c.p.c., chiosando solo che in ipotesi di contumacia del destinatario, essa debba essere notificata.
Dall'analisi delle due pronunce emerge come il punto di raccordo tra i due orientamenti poggi sull'elemento della tempestività della comparsa di risposta ai fini dell'ammissibilità della riconvenzionale trasversale (nella specie mancante, poiché la ha proposto la domanda CP_5 trasversale risarcitoria dopo l'udienza di prima comparizione del 21.10.2021).
Pertanto, l'eccezione deve essere accolta, con conseguente inammissibilità della riconvenzionale esperita dalla CP_5
Nel merito, l'attrice domanda l'accertamento della natura condominiale del lastrico solare oggetto di causa, con conseguente illegittimità dell'atto di vendita del 4.10.2019 e condanna di della società venditrice, degli amministratori in proprio e delle acquirenti CP_1 ed al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, Controparte_6 CP_7 compresi quelli derivanti dall'occupazione sine titulo. Per costante insegnamento della Corte di Cassazione, la natura condominiale di un'area va accertata sulla base della valutazione del contenuto dei titoli di proprietà rispettivamente prodotti dalle parti, ed in particolare facendo riferimento al primo atto con il quale è venuto ad esistere il condominio. Va ribadito, al riguardo, il principio secondo cui “al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del e, quindi, al primo atto di trasferimento di CP_17 un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni” (Cass. n. 14714/2025).
In relazione ai lastrici, in particolare, si è ritenuto che qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117
c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano. Pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune, salva espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del Condominio, ossia il primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali (Cass. n. 30791/2024).
Nel caso in esame, parte attrice ha sostenuto che “la società fin dal primo atto di vendita non riservava la proprietà del lastrico solare di tal che in forza dell'atto d'obbligo sopra richiamato e del disposto normativo ex art. 1117 c.c. il lastrico diveniva ex lege appunto, bene condominiale ed al servizio della palazzina” (cfr. pag. 4 cit.).
Orbene -premesso che l'atto d'obbligo del 9.9.2015 opera esclusivamente nei rapporti tra le parti in forza del principio di relatività del contratto ex art. 1372 c.c. (nella specie,
[...]
e - è pacifico che il titolo da cui è nato il Parte_4 Controparte_4
Condominio è rappresentato dall'atto di acquisto del 22.9.2015 con cui la Controparte_4 provvide a frazionare il complesso residenziale.
[...]
Dalla lettura dell'atto de quo si evince come l'oggetto del trasferimento immobiliare sia stato limitato alla proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita al primo piano (contraddistinta con int. 3), della cantina al piano seminterrato (contraddistinta con int. 6) e di n. 2 posti auto al piano interrato (contraddistinti con nn. 1 e 2), con la precisazione che “il sub 22 (ossia il lastrico solare) è gravato di servitù di passaggio per accesso al terrazzo ove sono ubicati i pannelli solari e fotovoltaici” (cfr. all. 6 cit.). Trattasi di chiara e inequivocabile manifestazione di volontà delle parti di riservare al venditore, ossia la società costruttrice, la proprietà di un bene (rectius il lastrico) potenzialmente destinato all'uso comune, non spiegandosi altrimenti la concessione all'acquirente di una servitù di passaggio. Ciò risulta suffragato anche dal principio nemini res sua servit, che non costituisce ostacolo alla costituzione di una servitù a carico di un immobile di proprietà individuale compreso in edificio condominiale ed a vantaggio della restante proprietà comune (come nella specie), nonché dai dati catastali prodotti da parte attrice (cfr. all. 7 e 15 cit.), i quali -unitamente al titolo d'acquisto- costituiscono utili elementi indiziari di valutazione.
Pertanto, esclusa la natura condominiale del lastrico de quo, deve affermarsi la piena legittimità dell'atto di vendita del 4.10.2019 (avendo la società venditrice disposto di un bene di cui era proprietaria), con conseguente insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai soggetti interessati nonché del danno da occupazione sine titulo del lastrico solare, mancando la legittimazione ad agire dell'attrice in quanto priva del diritto di proprietà (o meglio comproprietà) sul bene de quo.
La prima domanda, dunque, deve essere rigettata.
Con la seconda domanda l'attrice si duole dell'abusività dell'appartamento insistente sopra il lastrico solare, con condanna della società venditrice, degli amministratori ( CP_2
e ) e di ed al rispristino dello
[...] Controparte_3 Controparte_6 CP_7 stato dei luoghi (oppure, ove possibile, alla regolarizzazione urbanistica, catastale ed igienico sanitaria dell'abuso edilizio) e al risarcimento dei danni, anche strutturali.
Orbene, sebbene il CTU abbia accertato che "sul piano 3° dell'edificio, la zona di lastrico che, secondo la DIA, avrebbe dovuto accogliere una semplice tettoia in legno finalizzata a fornire il sostegno all'impianto fotovoltaico, oggi è stata trasformata in una volumetria residenziale.
La variazione è dunque classificabile come abuso edilizio (cfr. pag. 13 CTU), deve osservarsi che l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, in base al quale l'esecuzione di interventi edilizi in assenza, totale difformità o variazione essenziale della concessione (ora, permesso) importa l'ordine di demolizione da parte dell'autorità comunale, opera ai fini della repressione dell'illecito e, quindi, esclusivamente nel rapporto pubblicistico tra proprietario e responsabile dell'abuso, da un lato, ed amministrazione deputata al controllo del territorio, dall'altro, mentre non attribuisce al comproprietario dell'immobile un credito al ripristino del bene nei confronti di altro comproprietario (Cass. n. 18823/2012). Pertanto, parte attrice non può ottenere la demolizione del bene de quo soltanto perché non in regola con la normativa urbanistica.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata utilizzazione dei pannelli fotovoltaici destinati al servizio energetico del palazzo, deve osservarsi come parte attrice non abbia allegato un concreto pregiudizio economico (es. bollette più onerose) tramite espletamento di apposita perizia tecnica né risulta essersi attivata per la stipulazione dei contratti di gestione con gli enti preposti.
In relazione al presunto danno derivante dalla illegittima interclusione del lastrico solare di copertura, tale circostanza non è stata accertata dal CTU, il quale si è limitato ad attestare come l'accesso all'immobile abusivo avvenga da una scala molto stretta (cfr. pag. 15 ctu) ma senza rappresentare l'esistenza di ostacoli all'accesso al piano copertura.
In relazione ai presunti danni strutturali, il CTU non ha accertato il pregiudizio alla statica dell'edificio derivante dal sovraccarico dovuto alla presenza dell'immobile abusivo sul lastrico de quo.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Con la terza domanda, parte attrice chiede l'accertamento di vizi di costruzione, con condanna della società costruttrice e/o degli amministratori in proprio al risarcimento dei danni.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che “costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio, ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica” (Cass. n. 20644/2013).
Nel caso di specie, il CTU -con elaborato analitico e valutazione approfondita della documentazione prodotta, e dunque condivisibile nei contenuti e nelle conclusioni tecniche in quanto logiche e coerenti- ha riscontrato l'esistenza di una “perdita dall'innesto del gomito di un discendente fecale sul soffitto del piano garage, di un'infiltrazione sul soffitto del locale tecnico (lavatoio) del piano garage nonché su una parete controterra del piano garage provenienti dal giardino posto al piano terra di pertinenza dell'appartamento della ricorrente, di ammaloramenti dei sottobalconi e di alcuni frontalini del piano 3°…” (cfr. pag. 26 CTU).
Trattasi di vizi imputabili a difetti di costruzione, in relazione ai quali sono stati indicati i lavori di ripristino nonché i costi conseguenti, quantificati in euro € 22.020,98. In relazione alla domanda risarcitoria, se, in materia di appalto, i difetti siano riconducibili alla categoria delle difformità e dei vizi, la relativa azione – di natura contrattuale – spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condomini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato (v.
Cass. n. 3040/2009); ma poiché non vige la presunzione di solidarietà attiva, deve sostenersi che, se ad agire è un singolo condomino comunista, egli – in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune – si sia attivato solo per l'ottenimento del risarcimento del danno corrispondente alla sua quota parte sull'intero (Cass.
n. 11606/2022).
Nella specie, i danni lamentati sono stati dimostrati dalla consulenza tecnica, tuttavia, non avendo parte attrice allegato le tabelle millesimali dalle quali evincere la quota di sua spettanza e non avendo chiesto (cfr punto 4 conclusioni citazione) la riparazione dei vizi gravanti sulle cose comuni, è possibile procedere solo alla liquidazione del danno in via equitativa della sua quota parte ex art. 1226 c.c., da quantificarsi in euro 3.670,00 ca in considerazione della metratura della sua abitazione come da atto di acquisto (46 mq) e della compresenza di 6 unità abitative (la 7 è abusiva) (importo spese ctu.6), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Infine, deve essere rigettata la domanda di condanna dei convenuti per lite temeraria in mancanza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.
In definitiva, deve essere condannata al risarcimento dei danni in Controparte_4 favore di per euro 3.670,00. Assorbite le ulteriori domande. Parte_1
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Spese di ctu definitivamente a carico di stante la fondatezza delle Controparte_4 doglianze attoree in punto di abusività dell'immobile costruito sul lastrico solare de quo e di sussistenza dei vizi di costruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- condanna e in Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 solido a risarcire a la somma di euro 3.670,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 sentenza al saldo;
- rigetta ogni altra domanda come a motivazione;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio, che si liquidano Parte_1 CP_1 in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi;
- condanna e in Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 solido a rifondere a le spese di giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per Parte_1 compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi;
- spese compensate con , ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_5
- spese di ctu a carico di Controparte_4
Roma, 12.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 10825/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Viale Angelico n. 90, presso lo studio dell'avv. Carla Foschini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 C.F._2
Viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio
Gugliotta, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTO contro
(c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 [...]
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Controparte_3 C.F._4
Amministratori della (c.f. , elettivamente Controparte_4 P.IVA_1 domiciliati in Frascati, Via Piave n. 4, presso lo studio degli avv.ti Giorgio Rubini e Marina
Tallarico, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTI contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_5 C.F._5
Zagarolo, V.le Ungheria n. 81/a, presso lo studio dell'avv. Agnese Menna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
), (c.f. , C.F._7 CP_8 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_9 C.F._9 Controparte_10
), (c.f. ), C.F._10 CP_11 C.F._11 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_12 C.F._12 Controparte_13
), (c.f. ), C.F._13 CP_14 C.F._14 CP_15
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._15 Controparte_16
), (c.f. , C.F._16 Parte_2 C.F._17
(c.f. ) Parte_3 C.F._18
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
, , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15
, , , Controparte_16 Parte_2 Parte_3 Controparte_5 CP_2
, , chiedendo: l'accertamento
[...] Controparte_3 Controparte_4 della natura condominiale del lastrico solare di copertura del fabbricato di Via Cianciana n. 13, con conseguente declaratoria di illegittimità/invalidità/nullità/annullamento dell'atto di vendita del 4/10/2019 (con il quale veniva ceduto il lastrico solare di copertura del fabbricato a ed ), annotazione/trascrizione della sentenza presso la competente Controparte_6 CP_7
Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1 e condanna di , CP_1 [...]
, , e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
al risarcimento dei danni, stante l'inadempimento delle norme di legge e Controparte_7 dell'atto d'obbligo; l'accertamento dell'abusività dell'appartamento insistente sopra il lastrico solare de quo, con condanna della società venditrice, di , Controparte_2 [...]
, e , in via solidale, al ripristino dello stato Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 dei luoghi oppure, ove possibile, alla regolarizzazione urbanistica, catastale ed igienico sanitaria del menzionato abuso edilizio, ed al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, compreso quello da occupazione sine titulo del lastrico solare dalla data dell'acquisto dell'attrice (ossia 30/12/2016) per importo pari ad euro 1.500 al mese, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
l'accertamento di vizi di costruzione, con condanna della società costruttrice al risarcimento dei danni conseguenti;
la condanna dei convenuti al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave.
Parte attrice esponeva:
-di essere proprietaria dell'appartamento al piano terra, con annessa corte di pertinenza
(distinto nel Catasto Fabbricati al Fg. 1032 Num. 2222, sub. 2), del locale cantina al piano interrato (distinto nel Catasto Fabbricati al Fg. 1032, Num. 2222, sub. 19), del posto auto coperto al piano interrato (distinto nel Catasto Fabbricati al Fg. 1032, Num. 2222, sub. 12);
- che, con atto di compravendita del 17.5.2013, la cquistava il terreno Controparte_4 edificabile con sovrastante manufatto da demolire, sito in Via Cianciana n. 13;
- che la società stipulava un atto d'obbligo con il Comune di Roma col quale si obbligava a mantenere la destinazione d'uso dei locali al piano seminterrato ed al piano copertura al servizio del fabbricato;
- che, in data 22/09/2015, la società iniziava la dismissione dell'intera palazzina e vendeva le singole porzioni di fabbricato;
- che la società fin dal primo atto di vendita non riservava la proprietà del lastrico solare di tale che doveva considerarsi condominiale;
- che, con atto ricevuto dal notaio del 4/10/2019, la società vendeva a CP_1 ed , parenti dell'amministratore unico della società, gli immobili Controparte_6 CP_7 distinti con il foglio 1032, p.lla 2222, sub. 15, 18, 22 (quest'ultimo riguardante il lastrico solare della palazzina);
- che, poiché il lastrico avrebbe dovuto essere coperto da una tettoia sopra la quale avrebbero dovuto insistere i pannelli solari e fotovoltaici, del tutto abusivamente era stato edificato un appartamento, venduto alle figlie del legale rappresentante della società, ; Controparte_2
- che constatava la mancata produzione dell'assicurazione postuma decennale prevista per legge, problemi con l'impianto elettrico, il mal funzionamento del cancello automatico, danni al locale seminterrato (perdita di liquami e relativo ammaloramento dei materiali cementizi circostanti, infiltrazioni acquose nel solaio coincidente con il terrazzo del giardino pensile annesso all'int. 2, infiltrazioni su tutte le opere murarie in cemento armato a ridosso del terrapieno nonché sulle murature perimetrali a ridosso sia del terreno di confine che sul solaio in cemento armato) al piano terra (distacco dell'intonaco e rottura del battiscopa alla destra del portone d'ingresso in prossimità della colonna di scarico, grave deterioramento dell'intonaco delle facciate esterne, infiltrazioni sottobalconi;
deterioramento intonaco esterno dei terrazzi degli ultimi piani) e all'ultimo piano (mancato accesso al lastrico solare gravato di servitù di passaggio, mancato funzionamento dei pannelli fotovoltaici); - che la società venditrice e gli amministratori avevano venduto un bene (il lastrico solare) che non era nella loro disponibilità, realizzato abusivamente un manufatto sopra il lastrico solare di proprietà di tutti i condomini, impedito all'attrice di accedere alle parti comuni, occupato sine titulo ab origine il lastrico solare, violato l'atto d'obbligo edilizio, effettuato false dichiarazioni in atto pubblico, determinato gravi problemi strutturali dovuti a difetti di costruzione;
- che il notaio era in grado di avvedersi della condominialità del lastrico solare CP_1 di copertura;
- che i legali rappresentanti della società ( e ) Controparte_2 Controparte_3
e le acquirenti ( e ) avevano compravenduto un immobile Controparte_6 Controparte_7 condominiale, dichiarando nell'atto notarile la conformità allo stato dei luoghi (mentre al contrario, sopra il lastrico solare, insisteva un appartamento abusivo).
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la CP_1 limitazione dell'eventuale risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.
Il convenuto eccepiva:
-che l'attrice doveva provare la responsabilità del professionista che avesse cagionato danno a terzi secondo le regole della responsabilità aquiliana;
- l'assenza di nesso causale tra condotta e danno;
- che con l'atto del 4/10/2019 non veniva operata alcuna modificazione in ordine alla destinazione d'uso del lastrico solare ovvero alcuna violazione rispetto all'atto d'obbligo;
- che il comportamento della aveva interrotto qualsivoglia nesso di Controparte_4 causalità tra la prestazione resa dal ed il pregiudizio lamentato dall'attrice in quanto CP_1 non era l'atto del 4.10.2019 la causa degli inadempimenti posti in essere dalla
[...]
Controparte_4
Si costituivano e , in proprio e nella qualità Controparte_2 Controparte_3 di amministratori della chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_4
I convenuti eccepivano:
- che la società venditrice aveva riservato a sé la superficie del lastrico solare attribuendovi una ben precisa identificazione catastale – il sub 22 – ed inserendo, a partire dal primo rogito di vendita del 22.9.2015, la precisazione “… che il sub 22 è gravato di servitù per accesso al terrazzo ove sono ubicati i pannelli solari e fotovoltaici…”; - che, sullo stesso piano del fabbricato, dal lato opposto a quello del lastrico in contestazione, altra porzione del lastrico di copertura del fabbricato era stata accatastata ed alienata unitamente al sottostante appartamento distinto con il subalterno 6;
- che l'atto d'obbligo del 9.9.2015 era stato rispettato dalla società costruttrice in quanto “la destinazione d'uso dei locali… al piano copertura” non era stata modificata, né vi erano problemi strutturali.
Si costituiva chiedendo l'accoglimento delle domande attoree, oltre al Controparte_5 risarcimento del danno causato dagli abusi edilizi. eccepiva: CP_5
-di essere proprietaria dell'immobile sito nel fabbricato di Via Cianciana n. 13, distinto con l'interno 1, posto al piano terra, cantina al piano interrato identificato con il n. 5 nonché proprietaria in via esclusiva, con successivo atto di compravendita, del posto auto identificato con il sub. 10;
- che all'atto di acquisto dell'immobile, la società venditrice garantiva il godimento dei beni, impianti e servizi comuni, ivi compresa la servitù di passaggio gravante sul sub 22 (lastrico solare);
- che nell'atto d'obbligo richiamato in tutti gli atti di compravendita, il lastrico solare de quo avrebbe dovuto essere destinato all'installazione di impianto fotovoltaico in quanto parte comune dell'edificio ex art. 1117 c.c.;
- che la vendita di un'area comune era possibile solo se tutti i condomini erano d'accordo all'unanimità a pena di nullità del contratto stesso;
- che il notaio era a conoscenza della proprietà comune del lastrico solare;
- che la ditta costruttrice e gli amministratori avevano realizzato un vero e proprio abuso edilizio con la realizzazione di un appartamento, il quale oltre a stravolgere l'estetica del fabbricato, pesi e volumi, aveva di fatto impedito agli altri condomini l'accesso sul lastrico e l'utilizzabilità dell'impianto fotovoltaico (non funzionante).
All'udienza del 18.3.2022, il Giudice concedeva alle parti termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., precisava la propria CP_1 domanda chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e la tardività di ogni domanda svolta da nei confronti del notaio confermando Controparte_5 CP_1 per il resto le domande già svolte. Con ordinanza del 5.4.2023, il Giudice disponeva ctu “per accertare e descrivere lo stato dei luoghi, sia con riferimento al manufatto presente sul lastrico solare (indicando, per il caso di eventuale accoglimento della domanda attorea, le modalità per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con la rimozione del manufatto ed i relativi costi) sia ai vizi di costruzione lamentati dalla parte attrice”.
All'udienza del 9.5.2025, questo Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Occorre esaminare l'accezione di inammissibilità sollevata da verso la CP_1 domanda svolta dalla CP_5
Sul punto, un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12662/2021) ha affermato che un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt. 166 e 167 c.p.c. e procedendo quindi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito.
Altro orientamento (Cass. n. 9441/2022) ritiene, invece, che l'unico formalismo richiesto per la domanda riconvenzionale trasversale sia quello di formularla entro i termini di costituzione tempestiva ex art. 167 c.p.c., chiosando solo che in ipotesi di contumacia del destinatario, essa debba essere notificata.
Dall'analisi delle due pronunce emerge come il punto di raccordo tra i due orientamenti poggi sull'elemento della tempestività della comparsa di risposta ai fini dell'ammissibilità della riconvenzionale trasversale (nella specie mancante, poiché la ha proposto la domanda CP_5 trasversale risarcitoria dopo l'udienza di prima comparizione del 21.10.2021).
Pertanto, l'eccezione deve essere accolta, con conseguente inammissibilità della riconvenzionale esperita dalla CP_5
Nel merito, l'attrice domanda l'accertamento della natura condominiale del lastrico solare oggetto di causa, con conseguente illegittimità dell'atto di vendita del 4.10.2019 e condanna di della società venditrice, degli amministratori in proprio e delle acquirenti CP_1 ed al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, Controparte_6 CP_7 compresi quelli derivanti dall'occupazione sine titulo. Per costante insegnamento della Corte di Cassazione, la natura condominiale di un'area va accertata sulla base della valutazione del contenuto dei titoli di proprietà rispettivamente prodotti dalle parti, ed in particolare facendo riferimento al primo atto con il quale è venuto ad esistere il condominio. Va ribadito, al riguardo, il principio secondo cui “al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del e, quindi, al primo atto di trasferimento di CP_17 un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni” (Cass. n. 14714/2025).
In relazione ai lastrici, in particolare, si è ritenuto che qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117
c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano. Pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune, salva espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del Condominio, ossia il primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali (Cass. n. 30791/2024).
Nel caso in esame, parte attrice ha sostenuto che “la società fin dal primo atto di vendita non riservava la proprietà del lastrico solare di tal che in forza dell'atto d'obbligo sopra richiamato e del disposto normativo ex art. 1117 c.c. il lastrico diveniva ex lege appunto, bene condominiale ed al servizio della palazzina” (cfr. pag. 4 cit.).
Orbene -premesso che l'atto d'obbligo del 9.9.2015 opera esclusivamente nei rapporti tra le parti in forza del principio di relatività del contratto ex art. 1372 c.c. (nella specie,
[...]
e - è pacifico che il titolo da cui è nato il Parte_4 Controparte_4
Condominio è rappresentato dall'atto di acquisto del 22.9.2015 con cui la Controparte_4 provvide a frazionare il complesso residenziale.
[...]
Dalla lettura dell'atto de quo si evince come l'oggetto del trasferimento immobiliare sia stato limitato alla proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita al primo piano (contraddistinta con int. 3), della cantina al piano seminterrato (contraddistinta con int. 6) e di n. 2 posti auto al piano interrato (contraddistinti con nn. 1 e 2), con la precisazione che “il sub 22 (ossia il lastrico solare) è gravato di servitù di passaggio per accesso al terrazzo ove sono ubicati i pannelli solari e fotovoltaici” (cfr. all. 6 cit.). Trattasi di chiara e inequivocabile manifestazione di volontà delle parti di riservare al venditore, ossia la società costruttrice, la proprietà di un bene (rectius il lastrico) potenzialmente destinato all'uso comune, non spiegandosi altrimenti la concessione all'acquirente di una servitù di passaggio. Ciò risulta suffragato anche dal principio nemini res sua servit, che non costituisce ostacolo alla costituzione di una servitù a carico di un immobile di proprietà individuale compreso in edificio condominiale ed a vantaggio della restante proprietà comune (come nella specie), nonché dai dati catastali prodotti da parte attrice (cfr. all. 7 e 15 cit.), i quali -unitamente al titolo d'acquisto- costituiscono utili elementi indiziari di valutazione.
Pertanto, esclusa la natura condominiale del lastrico de quo, deve affermarsi la piena legittimità dell'atto di vendita del 4.10.2019 (avendo la società venditrice disposto di un bene di cui era proprietaria), con conseguente insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai soggetti interessati nonché del danno da occupazione sine titulo del lastrico solare, mancando la legittimazione ad agire dell'attrice in quanto priva del diritto di proprietà (o meglio comproprietà) sul bene de quo.
La prima domanda, dunque, deve essere rigettata.
Con la seconda domanda l'attrice si duole dell'abusività dell'appartamento insistente sopra il lastrico solare, con condanna della società venditrice, degli amministratori ( CP_2
e ) e di ed al rispristino dello
[...] Controparte_3 Controparte_6 CP_7 stato dei luoghi (oppure, ove possibile, alla regolarizzazione urbanistica, catastale ed igienico sanitaria dell'abuso edilizio) e al risarcimento dei danni, anche strutturali.
Orbene, sebbene il CTU abbia accertato che "sul piano 3° dell'edificio, la zona di lastrico che, secondo la DIA, avrebbe dovuto accogliere una semplice tettoia in legno finalizzata a fornire il sostegno all'impianto fotovoltaico, oggi è stata trasformata in una volumetria residenziale.
La variazione è dunque classificabile come abuso edilizio (cfr. pag. 13 CTU), deve osservarsi che l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, in base al quale l'esecuzione di interventi edilizi in assenza, totale difformità o variazione essenziale della concessione (ora, permesso) importa l'ordine di demolizione da parte dell'autorità comunale, opera ai fini della repressione dell'illecito e, quindi, esclusivamente nel rapporto pubblicistico tra proprietario e responsabile dell'abuso, da un lato, ed amministrazione deputata al controllo del territorio, dall'altro, mentre non attribuisce al comproprietario dell'immobile un credito al ripristino del bene nei confronti di altro comproprietario (Cass. n. 18823/2012). Pertanto, parte attrice non può ottenere la demolizione del bene de quo soltanto perché non in regola con la normativa urbanistica.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata utilizzazione dei pannelli fotovoltaici destinati al servizio energetico del palazzo, deve osservarsi come parte attrice non abbia allegato un concreto pregiudizio economico (es. bollette più onerose) tramite espletamento di apposita perizia tecnica né risulta essersi attivata per la stipulazione dei contratti di gestione con gli enti preposti.
In relazione al presunto danno derivante dalla illegittima interclusione del lastrico solare di copertura, tale circostanza non è stata accertata dal CTU, il quale si è limitato ad attestare come l'accesso all'immobile abusivo avvenga da una scala molto stretta (cfr. pag. 15 ctu) ma senza rappresentare l'esistenza di ostacoli all'accesso al piano copertura.
In relazione ai presunti danni strutturali, il CTU non ha accertato il pregiudizio alla statica dell'edificio derivante dal sovraccarico dovuto alla presenza dell'immobile abusivo sul lastrico de quo.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Con la terza domanda, parte attrice chiede l'accertamento di vizi di costruzione, con condanna della società costruttrice e/o degli amministratori in proprio al risarcimento dei danni.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che “costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio, ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica” (Cass. n. 20644/2013).
Nel caso di specie, il CTU -con elaborato analitico e valutazione approfondita della documentazione prodotta, e dunque condivisibile nei contenuti e nelle conclusioni tecniche in quanto logiche e coerenti- ha riscontrato l'esistenza di una “perdita dall'innesto del gomito di un discendente fecale sul soffitto del piano garage, di un'infiltrazione sul soffitto del locale tecnico (lavatoio) del piano garage nonché su una parete controterra del piano garage provenienti dal giardino posto al piano terra di pertinenza dell'appartamento della ricorrente, di ammaloramenti dei sottobalconi e di alcuni frontalini del piano 3°…” (cfr. pag. 26 CTU).
Trattasi di vizi imputabili a difetti di costruzione, in relazione ai quali sono stati indicati i lavori di ripristino nonché i costi conseguenti, quantificati in euro € 22.020,98. In relazione alla domanda risarcitoria, se, in materia di appalto, i difetti siano riconducibili alla categoria delle difformità e dei vizi, la relativa azione – di natura contrattuale – spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condomini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato (v.
Cass. n. 3040/2009); ma poiché non vige la presunzione di solidarietà attiva, deve sostenersi che, se ad agire è un singolo condomino comunista, egli – in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune – si sia attivato solo per l'ottenimento del risarcimento del danno corrispondente alla sua quota parte sull'intero (Cass.
n. 11606/2022).
Nella specie, i danni lamentati sono stati dimostrati dalla consulenza tecnica, tuttavia, non avendo parte attrice allegato le tabelle millesimali dalle quali evincere la quota di sua spettanza e non avendo chiesto (cfr punto 4 conclusioni citazione) la riparazione dei vizi gravanti sulle cose comuni, è possibile procedere solo alla liquidazione del danno in via equitativa della sua quota parte ex art. 1226 c.c., da quantificarsi in euro 3.670,00 ca in considerazione della metratura della sua abitazione come da atto di acquisto (46 mq) e della compresenza di 6 unità abitative (la 7 è abusiva) (importo spese ctu.6), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Infine, deve essere rigettata la domanda di condanna dei convenuti per lite temeraria in mancanza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.
In definitiva, deve essere condannata al risarcimento dei danni in Controparte_4 favore di per euro 3.670,00. Assorbite le ulteriori domande. Parte_1
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Spese di ctu definitivamente a carico di stante la fondatezza delle Controparte_4 doglianze attoree in punto di abusività dell'immobile costruito sul lastrico solare de quo e di sussistenza dei vizi di costruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- condanna e in Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 solido a risarcire a la somma di euro 3.670,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 sentenza al saldo;
- rigetta ogni altra domanda come a motivazione;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio, che si liquidano Parte_1 CP_1 in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi;
- condanna e in Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 solido a rifondere a le spese di giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per Parte_1 compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi;
- spese compensate con , ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_5
- spese di ctu a carico di Controparte_4
Roma, 12.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli