CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 338/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. GIORDANO BALOSSI ) C.F._1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA LAURA CP_1 P.IVA_2
FICOLA (C.F. ) C.F._2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4 [...]
Controparte_4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONECONTUMACI con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
In data 03.06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1 Parte_1
Si insiste dunque per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- rigettare l'avversaria eccezione di nullità del ricorso ex art. 6 L.F. per difetto di rappresentanza della ricorrente quale mandataria con CP_4 rappresentanza di ritenuto non sanato dopo il Controparte_5 rilievo svolto da per le causali di cui in narrativa;
CP_1
- rigettare l'avversaria eccezione di nullità del ricorso ex art. 6 L.F. per ritenuto difetto di rappresentanza della ricorrente quale mandataria con CP_4 rappresentanza di ritenuto non sanato dopo il Controparte_5 termine concesso dal Giudice e ritenuta invalida la costituzione volontaria di
[...]
per le causali di cui in narrativa;
Controparte_5
- rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di AT in favore del Tribunale di SA, per quanto esposto in atto;
- rigettare l'avversaria eccezione di difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F.\ della ricorrente quale mandataria con rappresentanza di CP_4 [...] attesa la mancata ricollocazione sul mercato del bene Controparte_5 oggetto di leasing;
NEL MERITO:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita non volesse accogliere le superiori eccezioni, rigettare il reclamo ex art 18 L.F. presentato da perché infondato in fatto e diritto, sulla base di CP_1 quanto sopra esposto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 75/2020 del 21.12.2020, pubblicata il 29.12.2020, pronunciata nel procedimento RG. 233/2019 dal Tribunale di AT;
- in ogni caso, accertata l'esistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 R.D. 267/1942, dichiarare il fallimento di (P.IVA ), in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in AT - Via Francesco Ferrucci n. 92.
pagina 2 di 26 Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di cassazione dal momento che la Suprema Corte ha rinviato, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Firenze quale giudice di rinvio (cfr. doc. 6).
Ci si oppone, per le causali di cui in narrativa, alla richiesta svolta da CP_1 di rinnovazione della C.T.U. tesa ad accertare il valore dell'immobile oggetto
[...] di leasing, giacché ictu oculi non necessaria e non essendo stati ex adverso addotti validi e comprovati motivi che potrebbero sminuirne le risultanze, con la conseguenza che la chiesta rinnovazione è solo pretestuosa ed inutilmente dilatoria dei tempi e dei costi del giudizio.
Ci si oppone altresì, per le causali di cui in narrativa, alla richiesta svolta da di ammissione di una C.T.U. volta a rideterminare il credito oggetto CP_1 di causa, giacché ictu oculi non necessaria e meramente esplorativa, come tale inammissibile.
Con ogni riserva istruttoria e di legge.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in funzione di Giudice di rinvio in appello ed in diversa composizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di AT n. 75/2020 con revoca per l'effetto del fallimento della società CP_1 accertando e dichiarando:
- in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di AT ex art. 9 L.F. per essere competente per la declaratoria di fallimento della società , CP_1 ammessa e non concessa la sussistenza dei relativi presupposti, il Tribunale di SA ove la resistente ha e ha sempre avuto la propria sede effettiva, sulla scorta di una corretta valutazione di tutti gli elementi addotti e che emergono dagli atti di causa nonché alla luce dei principi espressi dalla Cassazione come richiamati per i motivi espressi al § 2. del secondo motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento;
- in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F. della parte istante attesa la mancata ricollocazione sul mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria restituito alla concedente in data 15.11.2019 in pagina 3 di 26 corretta applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 138 L. 124/2017 per i motivi espressi al § 3., del terzo motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento;
- fermo quanto sopra, l'inesistenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento della resistente per tutti i motivi espressi al § 4 del quarto motivo di reclamo, accertando e dichiarando:
- il difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F. nell'ambito di quanto richiesto dall'art. 6 L.F. previa valutazione, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, di un autonomo giudizio in ordine alle contestazioni della resistente che afferiscono alla esistenza del credito posto a base della domanda di fallimento del 24.12.2019 tenendo conto a tal fine del materiale probatorio prodotto dalla resistente sin dal primo grado di giudizio e in particolare delle eccezioni di nullità del titolo da cui proviene il preteso credito rivendicato per violazione di norme imperative di legge in materia di contratti bancari come attestate in atti e da cui consegue la rideterminazione di qualsiasi preteso credito data l'epurazione da effettuare, previa apposita CTU in questo giudizio, delle somme a qualsiasi titolo indebitamente applicate, per i motivi espressi al § 4.1.1., sub § 4.1. del quarto motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento;
- in ogni caso, previa declaratoria di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per i motivi espressi al § 4.1.2. sub § 4.1. del quarto motivo di reclamo con ogni conseguente provvedimento:
- l'inesistenza del credito da porre a base della domanda di fallimento in ragione del reale valore di mercato dell'Hotel Dora non è inferiore ad € 1.440.000,00, previa rinnovazione di CTU in sostituzione di quella inattendibile del primo grado di giudizio, per i motivi espressi al § 4.1.3. sub § 4.1. del quarto motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento;
- la inesistenza e/o comunque la mancata prova dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F. per i motivi espressi al § 4.1.4. sub § 4.1. del quarto motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali (15%), iva e cpa e con vittoria (o in subordine compensazione) delle spese del giudizio di legittimità.
pagina 4 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito o anche ATTRICE IN RIASSUNZIONE) conveniva in
[...] CP_6 giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche CP_1 [...]
), la (di seguito solo CP_7 Controparte_2
o ) nonché (di CP_2 CP_2 Controparte_3 seguito solo ) quale società incorporante (di seguito anche CP_3 CP_4
(tutti anche CONVENUTI IN RIASSUNZIONE) a seguito Controparte_8 della sentenza con rinvio della Corte di Cassazione n. 30696/2024, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla
Suprema Corte.
La Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza di appello dichiarando inammissibile il primo motivo di ricorso ed accogliendo i restanti motivi.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, concludeva come CP_1 in epigrafe, richiamando tutte le difese svolte nel reclamo ex art. 18 L.F.
Per contro, nonostante la rituale evocazione in giudizio i restanti CONVENUTI IN
RIASSUNZIONE non si costituivano.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 3.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE
Va dichiarata la contumacia del e di in quanto ritualmente CP_2 CP_3 citati e non costituitisi in giudizio.
NEL MERITO
pagina 5 di 26 Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 1415/2021 pubblicata il 07/07/2021 di questa Corte
d'Appello
Con la sentenza cassata con rinvio, questa Corte di Appello, in diversa composizione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da CP_1 nei confronti di , (di
[...] Controparte_9 seguito solo di e della CP_10 CP_4 Controparte_2
(di seguito solo ) aveva accolto il
[...] Controparte_11 reclamo, “previo accertamento che era priva dei poteri rappresentativi CP_4 di (non essendo stato sanato tale vizio nel termine Controparte_5 perentorio del 25.10.2020 assegnato dal Tribunale ex art. 182 cpc), nonché previo accertamento dell'invalidità dell'intervento volontario del 22.10.2020 di
(non ulteriormente sanabile), dichiara la nullità di tutti Controparte_5 gli atti del presente giudizio e, per l'effetto, revoca la sentenza di fallimento n.
75/20 del Tribunale di AT”.
II. La sentenza della Corte di Cassazione n. 30696/2024
Contr Cont Avverso detta sentenza di merito ha proposto ricorso per Cassazione affidato ai seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., dell'art. 16 bis, 11 comma octies, del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015, convertito nella L. n. 132/2015;
2. violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., dell'art. 77 c.p.c.;
3. violazione ed erronea applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
3, dell'art. 182 c.p.c.; pagina 6 di 26 4. violazione e falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte di legittimità, con la sentenza di rinvio, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso;
accolto i restanti motivi;
cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per nuova decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di legittimità ha annullato la sentenza di questa Corte di merito avendo ritenuto che “l'atto di ratifica sostanziale, nei confronti della mandataria da parte della CP_4 Controparte_9
, quale titolare del diritto di credito azionato ai sensi dell'art. 6 l. fall.
[...] nel giudizio prefallimentare, ha in realtà integrato, dal punto di vista processuale, la presentazione di una autonoma domanda di fallimento nel predetto giudizio da parte del soggetto a ciò legittimato, proprio ai sensi del detto art. 6, in ragione Contr dell'incontestata titolarità del credito da parte di La costituzione in giudizio di ha dunque Controparte_9 rappresentato, al di là anche della qualificazione giuridica da assegnare a tale atto di intervento giudiziale, da un lato, un atto di ratifica dell'operato del falsus
ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., e, dall'altro, atto di Controparte_12 autonoma iniziativa processuale volta ad attivare la procedura prefallimentare nei confronti della società debitrice CP_1
La S.C. si è così ulteriormente espressa: “Ha dunque errato la Corte di appello ad aver ritenuto la dichiarazione di fallimento di quest'ultima società non sostenuta da idonea domanda presentata da soggetto legittimato ai sensi dell'art. 6 l. fall., e ciò proprio in ragione del fatto che la costituzione nel corso del giudizio prefallimentare del titolare del credito, già mandante nei confronti di CP_4 per la riscossione del credito, aveva comunque determinato, per le ragioni già evidenziate, la presentazione di autonoma domanda di fallimento da parte del
pagina 7 di 26 creditore a ciò legittimato. Né può ritenersi che il “secondo termine” – concesso, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., direttamente a Controparte_9
- non potesse essere rilasciato in conseguenza di quello
[...] già concesso, in prima battuta, a posto che, una volta costituitasi in CP_4 giudizio legittimamente la società mandante e titolare sostanziale del credito, quest'ultima aveva senz'altro diritto al rilascio del predetto termine per la regolarizzazione della sua costituzione in giudizio, trattandosi, nel suo caso, di
“primo termine” ex art. 182 c.p.c.
E' stato, infine, disposto rinvio a questa Corte territoriale “per l'esame degli ulteriori motivi di reclamo invece ritenuti assorbiti dall'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione ex art. 6 l. fall.”
L' aveva proposto reclamo avverso la declaratoria del proprio Controparte_7 fallimento ritenendo la sentenza di prime cure nulla e/o comunque viziata per avere il Collegio Giudicante:
1) violato il disposto di cui all'art. 77 e art. 100 c.p.c., nonché falsamente applicato l'art. 182 c.p.c. arrivando a sanare officiosamente con un terzo termine la nullità consolidatasi dell'istanza ex art. 6 L.F. depositata da un falsus procurator sì come di ogni altro atto processuale malgrado la mancata regolarizzazione del vizio di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. rilevato dalla resistente sin dal primo atto difensivo secondo quanto chiesto dal codice di rito e dai principi espressi dalla consolidata giurisprudenza;
il tutto con un aggiramento evidente delle norme processuali;
2) violato il disposto di cui all'art. 9 L.F. ritenendosi competente territorialmente, in luogo del Tribunale di SA, sulla scorta di una valutazione irrazionale degli elementi dedotti e attestati dalla resistente in giudizio in ordine alla sede effettiva dell'attività di impresa sempre e solo in Carrara e non in AT;
pagina 8 di 26 3) violato l'art. 112 c.p.c. dato che ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione formulata dalla resistente di difetto di legittimazione ex art. 6 L.F. in ragione del disposto di cui all'art. 1, c. 138 L. 124/2017 e che viene in sentenza completamente pretermesso nella sua corretta applicazione nella fattispecie per cui è causa;
4) violato l'art. 6 L.F. nell'accertamento dei presupposti del fallimento dato che ha omesso di compiere un giudizio autonomo in ordine al credito posto a base della domanda di fallimento e oggetto di contestazione giudiziale basandosi esclusivamente sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base della domanda di fallimento dalla parte istante;
5) ulteriormente violato l'art. 112 c.p.c. nell'accertamento dei presupposti del fallimento dato che ha ampliato officiosamente le ragioni di credito della domanda di fallimento ex art. 6 L.F. oltre le allegazioni della parte istante e quindi pronunciando extra-petita;
6) violato l'art. 1, comma 139 L. 124/2017 dato che ha preso a base delle proprie valutazioni un valore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria per cui è causa che non è il valore reale di mercato del bene, il tutto con motivazione acritica e irrazionale, adagiata alle risultanze inattendibili del CTU dati gli errori di presupposto che ne inficiano le relative valutazioni a monte;
7) violato l'art. 5 L.F. nell'accertamento dei presupposti del fallimento oltre che
l'art. 2697 c.c. dato che ha ritenuto integrato il requisito dello stato di decozione della resistente in sostanza solo sulla base del preteso credito oggetto di contestazione giudiziale della parte istante e suo mancato pagamento, esonerando di fatto la parte istante, in assenza di elementi di decozione, dall'onere della prova e oltre quindi le sue allegazioni.
III. Il thema decidendum del presente giudizio
pagina 9 di 26 Il giudizio è stato riassunto al fine di sentir confermare la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di AT, il 29.12.2020 e/o in ogni caso dichiarare il fallimento di CP_1
Il Tribunale di AT con sentenza n. 75/2020 pubblicata il 29/12/2020 aveva, infatti, dichiarato il fallimento di avendo ritenuto sussistenti i CP_1 presupposti soggettivo e oggettivo per l'emissione di tale pronuncia.
Sgombrato il campo dalla questione relativa alla carenza di legittimazione attiva decisa dalla Corte di Cassazione con la pronuncia di rinvio - questione non riproposta da e che deve, comunque, ritenersi risolta alla stregua del CP_1 principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, nel senso che l'intervento Contr nel giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. da parte di L&F costituisce al contempo atto di ratifica della carenza di potere rappresentativo in capo a e CP_4 autonoma domanda di fallimento di - occorre procedere in questa Parte_2 sede alla disamina “degli ulteriori motivi di reclamo invece ritenuti assorbiti dall'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione ex art. 6
l. fall.” sui quali né questa stessa Corte territoriale, né la Corte di legittimità si sono pronunciate.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato sul punto che “nell'ipotesi di rinvio
c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte” (Cass.
Sez.
1 - Sentenza n. del 27/09/2018).
pagina 10 di 26 Il rinvio c.d. restitutorio o improprio è configurabile, dunque, quando la sentenza cassata abbia deciso una questione di rito e pretermesso erroneamente il merito, non dissimilmente dal caso in esame, in cui in appello nel merito non era stato affatto trattato, essendosi la Corte limitata ad escludere la legittimazione ad agire del CREDITORE ISTANTE.
A tale ipotesi va equiparato il caso in esame in cui la Corte remittente si è pronunciata cassando la sentenza impugnata – che non si era pronunciata nel merito - solo in ordine alla assorbente questione preliminare di merito, quale è quella afferente alla carenza di leittimazione attiva del CREDITORE ISTANTE.
Infatti, solo “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 15143 del
31/05/2021 e nello stesso senso Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
Tanto premesso, l' ha riproposto le seguenti eccezioni, di cui Controparte_7 ha chiesto il rigetto, aventi ad oggetto, rispettivamente: CP_6
1. l'incompetenza del Tribunale di AT ex art. 9 L.F. pagina 11 di 26 2. il difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F. della parte istante attesa la mancata ricollocazione sul mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria restituito alla concedente in data 15.11.2019 in corretta applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 138 L. 124/2017;
3. l'inesistenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento;
4. il difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F. nell'ambito di quanto richiesto dall'art. 6 L.F. previa valutazione, alla luce dei principi espressi dalla
Cassazione, di un autonomo giudizio in ordine alle contestazioni della resistente che afferiscono alla esistenza del credito posto a base della domanda di fallimento del 24.12.2019;
5. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., stante:
- l'inesistenza del credito posto a base della domanda di fallimento, in ragione del reale valore di mercato dell'Hotel Dora, non inferiore ad € 1.440.000,00, previa rinnovazione di CTU in sostituzione di quella inattendibile svolta nel primo grado di giudizio;
- l'inesistenza e/o comunque la mancata prova dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.
Tali eccezioni ricalcano i seguenti originari motivi di reclamo pure richiamati da
: CP_1
A. Sul difetto di competenza del Tribunale di AT: nullità della sentenza per violazione dell'art. 9 L.F. (ratione temporis applicabile); erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa;
violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 2727 e 2729 c.c.
e artt. 115 e 116 c.p.c.;
B. Sul difetto di legittimazione ex art. 6 L.F.: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato); violazione art. 1, comma 138 L. 124/2017; pagina 12 di 26 C. Sui presupposti della declaratoria di fallimento: erroneo accertamento in violazione di legge e in difetto di allegazione della ricorrente dei presupposti per la declaratoria di fallimento;
C.
1. Sull'erroneo accertamento del credito posto a base della domanda di fallimento del 24.12.2019 e legittimazione ex art. 6 L.F.:
C.
1.1. Violazione dell'art. 6 L.F.
C.
1.2. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in comb. disp. con l'art. 6 L.F.
C.
1.3. Erronea valutazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria in violazione dell'art. 1, comma 139 della L. 124/2017 ai fini della affermazione della ricorrenza di una ragione residuo creditoria della Controparte_13
Sull'accertamento dello stato di insolvenza: violazione dell'art. 5 L.F. e
[...] dell'art. 2697 c.c. e omessa valutazione degli atti e documenti di causa.
IV. Il decisum
Poiché il decisum deve conformarsi al thema decidendum si devono esaminare solo i motivi rimasti assorbiti dalla sentenza cassata, avendo come detto la Corte remittente rinviato a questa Corte territoriale per la disamina “degli ulteriori motivi di reclamo invece ritenuti assorbiti dall'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione ex art. 6 l. fall.”.
IV.1 Col primo motivo di reclamo ha lamentato il difetto di competenza CP_1 del Tribunale di AT, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 9 L.F. (ratione temporis applicabile), l'erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa e la violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.
A sostegno del primo profilo di censura, l' ripropone Controparte_7
l'eccezione di incompetenza del Tribunale di AT (luogo della sede legale di pagina 13 di 26 in favore di quello di SA (luogo della sede effettiva di CP_1 CP_1
, già oggetto di motivo di reclamo, per violazione dell'art. 9 L.F. (ratione
[...] temporis applicabile), sul presupposto della pretesa mancata dimostrazione della sede effettiva in Carrara, ove essa aveva svolto e svolge la propria attività di impresa e della fittizietà della sede legale in AT.
Replica contestando l'eccezione, in quanto articolata su asserzioni CP_6 dichiaratamente ipotetiche e scevre da quella necessaria solidità probatoria richiesta, tale da consentire che, in fatto e in diritto, le stesse possano trovare seguito e deducendo che la competenza per la dichiarazione di fallimento appartiene ex art 9 L.F. al Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (cfr. C 11.2.2019, n. 3945), identificando quest'ultima con il luogo in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva ossia dove si trova il centro propulsore dell'attività di impresa.
Ciò in forza della presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale (Cass. Civ. 11.3.2016, n. 4837, nonché, recentemente, Cass. Civ.
13.4.2018, n. 9244), per la quale “la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui, alla data di presentazione dell'istanza, si trova la sede principale dell'impresa, ovverosia il luogo ove si svolge effettivamente l'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso, secondo una presunzione juris tantum, coincide normalmente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, a meno che non vengano forniti elementi univoci tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove”.
Il Collegio ritiene che tale eccezione sia infondata.
La S.C. con la pronuncia a S.U. n. 15872 del 25/06/2013, ha sancito il principio di diritto secondo cui “la competenza territoriale per la dichiarazione pagina 14 di 26 di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. (In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici)”.
Correttamente il Tribunale di AT aveva ritenuto che non fosse stato provato dalla parte resistente che la sede effettiva dell'impresa si trovasse in un luogo diverso rispetto a quello in cui era stata costituita la sede legale, in sede in AT
(FI) Via F. Ferrucci n.92 e quindi nel circondario dello stesso Tribunale, valorizzando le circostanze della avvenuta restituzione dell'immobile (Hotel Dora posto nel Comune di Carrara (MS) Via Apuana n°3/F) in data 15/11/2019 e cioè prima della presentazione dell'istanza di fallimento e dell'avvenuta concessione in affitto a terzi, dell'attività alberghiera esercitata nel medesimo immobile sin dal
2015.
Peraltro, la stessa documentazione offerta a supporto della fittizietà della sede legale di AT era risalente nel tempo.
Ad ogni buon conto, si osserva che come ha affermato di recente la giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 27611 del 24/10/2024, persino “la risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento dinanzi al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue
pagina 15 di 26 con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art.
9-bis della l.fall., (introdotto dall'art. 8 del d.lgs.
n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente”.
Nessuna violazione dell'art. 9 L.F. né l'erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa, né tantomeno la violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 2727 e
2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. sono dunque ravvisabili nella fattispecie, di talché la sentenza di prime cure merita sul punto di essere confermata.
IV.2. Col secondo motivo di reclamo ha denunciato il difetto di CP_1 legittimazione ex art. 6 L.F. e quindi, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e per violazione art. 1, comma 138 L. 124/2017.
A fondamento della pretesa carenza di legittimazione sostanziale, ex art. 6 L.F., del richiama il disposto normativo dell'art. 1, Controparte_14 comma 138, L. 124/2017, ai sensi del quale “in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita
pagina 16 di 26 o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”.
A detta della dal momento che in data 15.11.2019 era Controparte_7 avvenuta la restituzione a favore della del bene immobile oggetto di CP_10 leasing e la concedente non aveva ancora attivato la procedura di ricollocazione del bene sul mercato, la cessazione anticipata dello stesso contratto di leasing e la sopravvenuta restituzione del bene immobile (rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo n. 948/2018 del 22-26/06/2018, cui solo si era fatto riferimento nella istanza di fallimento) sarebbero circostanze idonee ad incidere, ex lege, nella regolazione attuale dei rapporti economici tra le parti, così da elidere automaticamente, e sin da quel momento, sempre per legge, ogni requisito, oltre che di esigibilità e di liquidità, anche e soprattutto di certezza (se non esistenza,
v. infra) di qualsiasi credito astrattamente rivendicabile dalla concedente CP_10 nei propri confronti, anche a titolo di canoni scaduti e non pagati.
Replica l'ATTRICE IN RIASSUNZIONE originaria reclamata, che non CP_1 avrebbe riportato la predetta eccezione tra le conclusioni della propria memoria di costituzione nella fase prefallimentare, per cui, già per ciò solo, non si vede in che modo il Collegio avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su una conclusione ictu oculi non rassegnata e in ogni caso, che la sentenza dichiarativa di fallimento avrebbe chiaramente pronunciato in merito alla questione afferente l'art. 1 comma 138 L. n. 124/2017, tanto da avere disposto una CTU tesa ad accertare il valore dell'immobile.
Rileva il Collegio che nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 18.06.2021,
aveva concluso insistendo, “previo rigetto di ogni avversa infondata CP_1 eccezione e deduzione perché all'evidenza infondata, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di reclamo e per la declaratoria di nullità e/o
pagina 17 di 26 comunque riforma della sentenza impugnata, con revoca per l'effetto del disposto fallimento di . CP_1
Il richiamo al reclamo consente, dunque, di ritenere effettivamente proposta in appello e riproposta in questa sede l'eccezione in commento, che va valutata congiuntamente al merito nel paragrafo seguente, per ragioni di connessione.
IV.3 Col terzo motivo di reclamo l' ha denunciato l'erroneo Controparte_7 accertamento ai presupposti per la declaratoria di fallimento, in violazione di legge, per il difetto della loro allegazione da parte dell' . CP_8
eccepisce, in particolare, l'erronea valutazione, da parte del CTU, del CP_1 valore residuo di mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, in quanto avvenuta in violazione dell'art. 1, comma 139 della L. 124/2017, ai fini della affermazione della ricorrenza di una ragione residua creditoria della
[...]
posta a base della domanda di fallimento del 24.12.2019, Controparte_5 nonché l'insussistenza dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.
➢ Sotto il primo profilo e cioè con riguardo alla sussistenza del residuo credito dell'istante, posto a base della domanda di fallimento del 24.12.2019, rileva in primo luogo il Collegio che la Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha osservato che l'art. 6 L.F. “esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda non sia rinunciata, sicché in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la sua carenza di legittimazione impone una pronuncia in rito di inammissibilità” (Ordinanza n. 5312 del 27/02/2020) e che “laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento
pagina 18 di 26 incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).
Nella fattispecie, il CTU nominato in sede prefallimentare ha stimato il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing (Hotel Dora) come segue:
“considerato la tipologia e la disposizione interna dell'immobile, il profilo statico, architettonico e costruttivo dell'immobile, le condizioni di agibilità, le dimensioni, le superfici aero-illuminanti dei locali, le pertinenze, i vincoli e le servitù, lo stato locativo, lo stato di legittimità edilizio e urbanistico, il sottoscritto, tenuto conto di quanto sopra esposto, delle osservazioni nelle memorie dei CTP, stima il più probabile valore di mercato attuale della piena proprietà dell'immobile in euro
750.000,00 settecentocinquantamila/00 (per arrotondamento)”.
Relativamente al “toc” (tasso occupazione medio struttura ricettiva) avuto riguardo a strutture ubicate nel centro storico di CARRARA (MS), il CTU ha acquisito dalla Presidente FederAlberghi Costa Apuana, le seguenti informazioni:
• ANNO 2019 (luglio 2019 - marzo2020): 40% occupazione;
• ANNO 2020 - problema covid (giugno – agosto): 20% occupazione.
Lo stesso CTU ha, tuttavia, precisato che il Presidente della
[...] aveva dchiarato che “la cooperativa gestisce Controparte_15
l'albergo a fini socioculturali e quindi come casa di cura e di accoglienza ai fini sociali e non come albergo tout court” e che il “toc” (tasso di occupazione medio delle camere), utilizzato per la valutazione degli immobili a destinazione turistico- ricettiva, è un valore percentuale che indica il numero delle camere vendute in un dato periodo di tempo e si calcola dividendo il numero di camere vendute in tale periodo, per il numero di camere complessivamente disponibili nel medesimo intervallo temporale. L'Ausiliario ha quindi precisato che la presenza media annuale degli ospiti nella “casa di accoglienza” indicata dal Presidente della predetta SCS, non riguardando le camere vendute, non può essere preso come pagina 19 di 26 “toc” di riferimento utilizzato per la valutazione commerciale degli immobili a destinazione turistico-ricettiva.
Il Tribunale, nel dichiarare il fallimento di ha così motivato: Il CP_1 concedente, in seguito a risoluzione, è tenuto, quindi a corrispondere all'utilizzatore la differenza tra l'importo ricavato dalla vendita del bene, a prezzi di mercato, e i canoni scaduti e non pagati alla data della risoluzione, quelli a scadere (solo in linea capitale) e il prezzo previsto. Considerata l'eccezione di parte resistente è stata fatta una c.t.u. sul valore di mercato del bene ed è altresì sorta la necessità di considerare non solo i canoni scaduti indicati nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena, ma anche del prezzo di opzione e dei canoni a scadere in linea capitale. Ebbene è emerso che rispetto al valore di mercato del bene, quantificato dal c.t.u. in € 750.000, la somma dell'importo della somma ingiunta dal Tribunale di Siena (per totali € 593.820,08) e della somma pattuita per l'opzione di acquisto (pari a € 336.633,60) è pari a €
930.453,68 ed è pertanto ben superiore all'attuale valore di mercato del bene.
Sul punto le contestazioni di parte resistente in ordine al valore dell'immobile già oggetto di leasing non possono scalfire la valutazione data dal c.t.u. Difatti, la determinazione del valore di mercato del bene non può prescindere dall'attuale impiego e sfruttamento economico del bene e del canone di affitto dell'azienda in cui è inserito, da ultimo fissato in € 30.000 (“Per patto espresso delle parti, come sopra costituite, il canone di affitto è comprensivo dell'utilizzo dell'immobile in cui
è corrente l'azienda affittata”, v. contratto 8 ottobre 2018, sub doc. 3 e) parte resistente) peraltro, sulla base di un contratto di cui è stata parte la stessa
e dirimente anche rispetto alle ulteriori determinazioni inerenti al CP_1 tasso di occupazione giornaliera e alla circostanza che l'immobile, attualmente adibito a centro di accoglienza sia occupato in modo completo, non potendosi comparare tale situazione con quella inerente alla normale attività alberghiera. Contr Deve, quindi, ritenersi non solo provata l'esistenza del credito vantato da pagina 20 di 26 , dal momento che il ricavato dell'eventuale vendita del bene, Controparte_5
a valore di mercato, non determina il venir meno delle ragioni creditorie del concedente alla luce dell'art. 1, commi 138-139, L. n. 124/2017, ma anche che il mancato pagamento di tale credito e del suo ingente importo (per quanto ridotto dell'eventuale differenza riconducibile all'applicazione della normativa da ultimo richiamata), sia tale da rendere provato lo stato d'insolvenza di parte ricorrente che non ha indicato nessuna risorsa per far fronte all'adempimento e, inoltre, non deposita da molti anni i bilanci al registro delle imprese (arg. Cass., n.
30209/2017). Difatti, l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2011. La parte resistente risulta, inoltre, aver cessato l'attività consistente nella gestione dell'attività alberghiera svolta nell'immobile restituito a , Controparte_5 sin dal 2015 e, in mancanza del deposito dei bilanci, non risulta neppure quali siano gli utili con i quali ripianare l'esposizione debitoria maturata in ordine al contratto di leasing”.
E' appena il caso di rilevare, in diritto, che la L. n. 124/2017 è applicabile alla fattispecie concreta, essendo la risoluzione del contratto avvenuta dopo l' entrata in vigore di tale normativa, con comunicazione in data 12.04.2018, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ove si consideri che la stessa legge, come precisato dalla S.C.,
“si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con
i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente”
(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 7527 del 21/03/2024).
Tale normativa all'art. 1 comma 138 prevede che in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il pagina 21 di 26 concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Ai fini di tale comma, il successivo comma 139 prevede che il concedente proceda alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e che quando non sia possibile far riferimento ai predetti valori, proceda alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti, di comune accordo, nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Ciò posto e tornando al caso in esame, concorda la Corte con le valutazioni espresse dal primo giudice, essendo pacifico e comunque documentato che la somma ingiunta a dal Tribunale di Siena, su ricorso di CP_1 CP_10 fosse pari a complessivi € 593.820,08, per canoni di leasing scaduti rimasti insoluti e che la somma pattuita nel contratto (concluso in data 13.06.2007 con l'orignaria utilizzatrice) per l'opzione di acquisto fosse pari ad € 336.633,60.
Pertanto, la sola somma tra l'importo ingiunto pari ad € 593.820,08 e la somma pattuita per l'opzione di acquisto pari a € 336.633,60, corrispondente ad €
930.453,68 risulta superiore al valore di mercato del bene stimato dal CTU in €
pagina 22 di 26 750.000,00, data la sua effettiva destinazione ad un uso non ricettivo, il che consente di ritenere sussistente un residuo credito in capo alla concedente.
Coerente è sul punto la stessa motivazione della sentenza di prime cure laddove afferma che “le contestazioni di parte resistente in ordine al valore dell'immobile già oggetto di leasing non possono scalfire la valutazione data dal c.t.u. Difatti, la determinazione del valore di mercato del bene non può prescindere dall'attuale impiego e sfruttamento economico del bene e del canone di affitto dell'azienda in cui è inserito, da ultimo fissato in € 30.000 (“Per patto espresso delle parti, come sopra costituite, il canone di affitto è comprensivo dell'utilizzo dell'immobile in cui
è corrente l'azienda affittata”, v. contratto 8 ottobre 2018, sub doc. 3 e) parte resistente) peraltro, sulla base di un contratto di cui è stata parte la stessa
e dirimente anche rispetto alle ulteriori determinazioni inerenti al CP_1 tasso di occupazione giornaliera e alla circostanza che l'immobile, attualmente adibito a centro di accoglienza sia occupato in modo completo, non potendosi comparare tale situazione con quella inerente alla normale attività alberghiera”.
Giova, inoltre, precisare che laddove il contratto di leasing avesse avuto regolare esecuzione la concedente avrebbe avuto diritto a recuperare l'importo speso per l'acquisto del bene pari ad € 1.650.000,00 oltre Iva (danno emergente) oltre al magine di guadagno (lucro cessante), essendo stato l'immobile concesso in godimento al valore complessivo di € 2.111.287,37, naturalmente detraendovi il valore del bene calcolato al momento della sua restituzione, onde evitare una illegttima locupletatio.
Pertanto, poiché il valore dell'immobile restituito, ma non venduto è stato stimato dal CTU in € 750.000,00, ne deriva che tale importo sarebbe valso a coprire i canoni scaduti, ma non del tutto il residuo ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno ovvero i canoni a scadere attualizzati ancora dovuti all'atto della risoluzione risalente all'aprile 2018 ed il prezzo pattuito per pagina 23 di 26 l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, così disponendo l'art. 1, ai commi 138 e
139, L. n. 124/2017, come detto, applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Contr Il credito residuo dell'istante L&F deve, dunque, ritenersi pienamente sussistente, a fronte della corretta stima del valore di mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria per cui è lite, con conseguente legittimazione della società di leasing a chiedere la declaratoria di fallimento di ex art. CP_1
6 L.F. ed insussistenza della denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 138 L. 124/2017.
➢ Con riguardo alla pretesa insussistenza dello stato di insolvenza osserva la
Corte che il notevole importo del residuo credito vantato dalla CONCEDENTE quale risultante dalle mezionate detrazioni conseguenti alla restituzione del bene consente di ritenere provato anche lo stato di insolvenza di , non avendo CP_1 la stessa neppure allegato con quali risorse sarebbe stata in grado di estinguere detto credito residuo, non avendo neppure depositato dal 2011, i propri bilanci presso il Registro delle Imprese.
Peraltro, l'immobile oggetto di contratto di leasing, già prima della sua restituzione, non era stato più destinato, come sopra evidenziato, ad attività alberghiera.
V. Sussistono dunque i presupposti soggettivo (non contestato) ed oggettivo per la conferma della declaratoria di fallimento di , ove si consideri che, CP_1 come detto, il presente giudizio di rinvio è restituorio, con la conseguenza che non va emessa nuovamente la declaratoria di fallimento della ma CP_1 va, per l'appunto, confermata la medesima decisione resa dal Tribunale di AT, in conseguenza del rigetto degli ulteriori motivi di reclamo il cui esame è stato demandato a questa Corte, dalla stessa Corte di legittimità.
VI. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali CP_6 pagina 24 di 26 del giudizio di legittimità devono essere poste a carico di nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri.
Anche le spese del giudizio di secondo grado e quelle del presente giudizio di rinvio devono essere poste a carico di , nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello e per presente giudizio di rinvio, in quanto non svolta.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla
Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 1415/2021 emessa dalla Corte
d'Appello di Firenze, riassunto da nei Parte_1 confronti di della e CP_1 Controparte_2 della , così provvede: Controparte_3
1. DICHIARA la contumacia della e Controparte_2 della;
Controparte_3
2. RESPINGE il reclamo relativamente ai motivi rimasti assorbiti e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la RECLAMANTE alla rifusione in favore del CREDITORE
ISTANTE, delle spese del presente procedimento, di quello di reclamo e di quello di Cassazione, rispettivamente liquidate in € 6.946,00, € 5.513,00 ed € 6.946,00 per compensi, oltre CU, rimborso forfetario IVA e Cap di legge;
pagina 25 di 26 4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante;
5. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese.
Firenze, camera di consiglio del 25.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 338/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. GIORDANO BALOSSI ) C.F._1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA LAURA CP_1 P.IVA_2
FICOLA (C.F. ) C.F._2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4 [...]
Controparte_4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONECONTUMACI con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
In data 03.06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1 Parte_1
Si insiste dunque per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- rigettare l'avversaria eccezione di nullità del ricorso ex art. 6 L.F. per difetto di rappresentanza della ricorrente quale mandataria con CP_4 rappresentanza di ritenuto non sanato dopo il Controparte_5 rilievo svolto da per le causali di cui in narrativa;
CP_1
- rigettare l'avversaria eccezione di nullità del ricorso ex art. 6 L.F. per ritenuto difetto di rappresentanza della ricorrente quale mandataria con CP_4 rappresentanza di ritenuto non sanato dopo il Controparte_5 termine concesso dal Giudice e ritenuta invalida la costituzione volontaria di
[...]
per le causali di cui in narrativa;
Controparte_5
- rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di AT in favore del Tribunale di SA, per quanto esposto in atto;
- rigettare l'avversaria eccezione di difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F.\ della ricorrente quale mandataria con rappresentanza di CP_4 [...] attesa la mancata ricollocazione sul mercato del bene Controparte_5 oggetto di leasing;
NEL MERITO:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita non volesse accogliere le superiori eccezioni, rigettare il reclamo ex art 18 L.F. presentato da perché infondato in fatto e diritto, sulla base di CP_1 quanto sopra esposto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 75/2020 del 21.12.2020, pubblicata il 29.12.2020, pronunciata nel procedimento RG. 233/2019 dal Tribunale di AT;
- in ogni caso, accertata l'esistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 R.D. 267/1942, dichiarare il fallimento di (P.IVA ), in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in AT - Via Francesco Ferrucci n. 92.
pagina 2 di 26 Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di cassazione dal momento che la Suprema Corte ha rinviato, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Firenze quale giudice di rinvio (cfr. doc. 6).
Ci si oppone, per le causali di cui in narrativa, alla richiesta svolta da CP_1 di rinnovazione della C.T.U. tesa ad accertare il valore dell'immobile oggetto
[...] di leasing, giacché ictu oculi non necessaria e non essendo stati ex adverso addotti validi e comprovati motivi che potrebbero sminuirne le risultanze, con la conseguenza che la chiesta rinnovazione è solo pretestuosa ed inutilmente dilatoria dei tempi e dei costi del giudizio.
Ci si oppone altresì, per le causali di cui in narrativa, alla richiesta svolta da di ammissione di una C.T.U. volta a rideterminare il credito oggetto CP_1 di causa, giacché ictu oculi non necessaria e meramente esplorativa, come tale inammissibile.
Con ogni riserva istruttoria e di legge.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in funzione di Giudice di rinvio in appello ed in diversa composizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di AT n. 75/2020 con revoca per l'effetto del fallimento della società CP_1 accertando e dichiarando:
- in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di AT ex art. 9 L.F. per essere competente per la declaratoria di fallimento della società , CP_1 ammessa e non concessa la sussistenza dei relativi presupposti, il Tribunale di SA ove la resistente ha e ha sempre avuto la propria sede effettiva, sulla scorta di una corretta valutazione di tutti gli elementi addotti e che emergono dagli atti di causa nonché alla luce dei principi espressi dalla Cassazione come richiamati per i motivi espressi al § 2. del secondo motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento;
- in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F. della parte istante attesa la mancata ricollocazione sul mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria restituito alla concedente in data 15.11.2019 in pagina 3 di 26 corretta applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 138 L. 124/2017 per i motivi espressi al § 3., del terzo motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento;
- fermo quanto sopra, l'inesistenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento della resistente per tutti i motivi espressi al § 4 del quarto motivo di reclamo, accertando e dichiarando:
- il difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F. nell'ambito di quanto richiesto dall'art. 6 L.F. previa valutazione, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, di un autonomo giudizio in ordine alle contestazioni della resistente che afferiscono alla esistenza del credito posto a base della domanda di fallimento del 24.12.2019 tenendo conto a tal fine del materiale probatorio prodotto dalla resistente sin dal primo grado di giudizio e in particolare delle eccezioni di nullità del titolo da cui proviene il preteso credito rivendicato per violazione di norme imperative di legge in materia di contratti bancari come attestate in atti e da cui consegue la rideterminazione di qualsiasi preteso credito data l'epurazione da effettuare, previa apposita CTU in questo giudizio, delle somme a qualsiasi titolo indebitamente applicate, per i motivi espressi al § 4.1.1., sub § 4.1. del quarto motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento;
- in ogni caso, previa declaratoria di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per i motivi espressi al § 4.1.2. sub § 4.1. del quarto motivo di reclamo con ogni conseguente provvedimento:
- l'inesistenza del credito da porre a base della domanda di fallimento in ragione del reale valore di mercato dell'Hotel Dora non è inferiore ad € 1.440.000,00, previa rinnovazione di CTU in sostituzione di quella inattendibile del primo grado di giudizio, per i motivi espressi al § 4.1.3. sub § 4.1. del quarto motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento;
- la inesistenza e/o comunque la mancata prova dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F. per i motivi espressi al § 4.1.4. sub § 4.1. del quarto motivo di reclamo, con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali (15%), iva e cpa e con vittoria (o in subordine compensazione) delle spese del giudizio di legittimità.
pagina 4 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito o anche ATTRICE IN RIASSUNZIONE) conveniva in
[...] CP_6 giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche CP_1 [...]
), la (di seguito solo CP_7 Controparte_2
o ) nonché (di CP_2 CP_2 Controparte_3 seguito solo ) quale società incorporante (di seguito anche CP_3 CP_4
(tutti anche CONVENUTI IN RIASSUNZIONE) a seguito Controparte_8 della sentenza con rinvio della Corte di Cassazione n. 30696/2024, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla
Suprema Corte.
La Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza di appello dichiarando inammissibile il primo motivo di ricorso ed accogliendo i restanti motivi.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, concludeva come CP_1 in epigrafe, richiamando tutte le difese svolte nel reclamo ex art. 18 L.F.
Per contro, nonostante la rituale evocazione in giudizio i restanti CONVENUTI IN
RIASSUNZIONE non si costituivano.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 3.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE
Va dichiarata la contumacia del e di in quanto ritualmente CP_2 CP_3 citati e non costituitisi in giudizio.
NEL MERITO
pagina 5 di 26 Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 1415/2021 pubblicata il 07/07/2021 di questa Corte
d'Appello
Con la sentenza cassata con rinvio, questa Corte di Appello, in diversa composizione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da CP_1 nei confronti di , (di
[...] Controparte_9 seguito solo di e della CP_10 CP_4 Controparte_2
(di seguito solo ) aveva accolto il
[...] Controparte_11 reclamo, “previo accertamento che era priva dei poteri rappresentativi CP_4 di (non essendo stato sanato tale vizio nel termine Controparte_5 perentorio del 25.10.2020 assegnato dal Tribunale ex art. 182 cpc), nonché previo accertamento dell'invalidità dell'intervento volontario del 22.10.2020 di
(non ulteriormente sanabile), dichiara la nullità di tutti Controparte_5 gli atti del presente giudizio e, per l'effetto, revoca la sentenza di fallimento n.
75/20 del Tribunale di AT”.
II. La sentenza della Corte di Cassazione n. 30696/2024
Contr Cont Avverso detta sentenza di merito ha proposto ricorso per Cassazione affidato ai seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., dell'art. 16 bis, 11 comma octies, del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015, convertito nella L. n. 132/2015;
2. violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., dell'art. 77 c.p.c.;
3. violazione ed erronea applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
3, dell'art. 182 c.p.c.; pagina 6 di 26 4. violazione e falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte di legittimità, con la sentenza di rinvio, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso;
accolto i restanti motivi;
cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per nuova decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di legittimità ha annullato la sentenza di questa Corte di merito avendo ritenuto che “l'atto di ratifica sostanziale, nei confronti della mandataria da parte della CP_4 Controparte_9
, quale titolare del diritto di credito azionato ai sensi dell'art. 6 l. fall.
[...] nel giudizio prefallimentare, ha in realtà integrato, dal punto di vista processuale, la presentazione di una autonoma domanda di fallimento nel predetto giudizio da parte del soggetto a ciò legittimato, proprio ai sensi del detto art. 6, in ragione Contr dell'incontestata titolarità del credito da parte di La costituzione in giudizio di ha dunque Controparte_9 rappresentato, al di là anche della qualificazione giuridica da assegnare a tale atto di intervento giudiziale, da un lato, un atto di ratifica dell'operato del falsus
ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., e, dall'altro, atto di Controparte_12 autonoma iniziativa processuale volta ad attivare la procedura prefallimentare nei confronti della società debitrice CP_1
La S.C. si è così ulteriormente espressa: “Ha dunque errato la Corte di appello ad aver ritenuto la dichiarazione di fallimento di quest'ultima società non sostenuta da idonea domanda presentata da soggetto legittimato ai sensi dell'art. 6 l. fall., e ciò proprio in ragione del fatto che la costituzione nel corso del giudizio prefallimentare del titolare del credito, già mandante nei confronti di CP_4 per la riscossione del credito, aveva comunque determinato, per le ragioni già evidenziate, la presentazione di autonoma domanda di fallimento da parte del
pagina 7 di 26 creditore a ciò legittimato. Né può ritenersi che il “secondo termine” – concesso, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., direttamente a Controparte_9
- non potesse essere rilasciato in conseguenza di quello
[...] già concesso, in prima battuta, a posto che, una volta costituitasi in CP_4 giudizio legittimamente la società mandante e titolare sostanziale del credito, quest'ultima aveva senz'altro diritto al rilascio del predetto termine per la regolarizzazione della sua costituzione in giudizio, trattandosi, nel suo caso, di
“primo termine” ex art. 182 c.p.c.
E' stato, infine, disposto rinvio a questa Corte territoriale “per l'esame degli ulteriori motivi di reclamo invece ritenuti assorbiti dall'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione ex art. 6 l. fall.”
L' aveva proposto reclamo avverso la declaratoria del proprio Controparte_7 fallimento ritenendo la sentenza di prime cure nulla e/o comunque viziata per avere il Collegio Giudicante:
1) violato il disposto di cui all'art. 77 e art. 100 c.p.c., nonché falsamente applicato l'art. 182 c.p.c. arrivando a sanare officiosamente con un terzo termine la nullità consolidatasi dell'istanza ex art. 6 L.F. depositata da un falsus procurator sì come di ogni altro atto processuale malgrado la mancata regolarizzazione del vizio di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. rilevato dalla resistente sin dal primo atto difensivo secondo quanto chiesto dal codice di rito e dai principi espressi dalla consolidata giurisprudenza;
il tutto con un aggiramento evidente delle norme processuali;
2) violato il disposto di cui all'art. 9 L.F. ritenendosi competente territorialmente, in luogo del Tribunale di SA, sulla scorta di una valutazione irrazionale degli elementi dedotti e attestati dalla resistente in giudizio in ordine alla sede effettiva dell'attività di impresa sempre e solo in Carrara e non in AT;
pagina 8 di 26 3) violato l'art. 112 c.p.c. dato che ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione formulata dalla resistente di difetto di legittimazione ex art. 6 L.F. in ragione del disposto di cui all'art. 1, c. 138 L. 124/2017 e che viene in sentenza completamente pretermesso nella sua corretta applicazione nella fattispecie per cui è causa;
4) violato l'art. 6 L.F. nell'accertamento dei presupposti del fallimento dato che ha omesso di compiere un giudizio autonomo in ordine al credito posto a base della domanda di fallimento e oggetto di contestazione giudiziale basandosi esclusivamente sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base della domanda di fallimento dalla parte istante;
5) ulteriormente violato l'art. 112 c.p.c. nell'accertamento dei presupposti del fallimento dato che ha ampliato officiosamente le ragioni di credito della domanda di fallimento ex art. 6 L.F. oltre le allegazioni della parte istante e quindi pronunciando extra-petita;
6) violato l'art. 1, comma 139 L. 124/2017 dato che ha preso a base delle proprie valutazioni un valore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria per cui è causa che non è il valore reale di mercato del bene, il tutto con motivazione acritica e irrazionale, adagiata alle risultanze inattendibili del CTU dati gli errori di presupposto che ne inficiano le relative valutazioni a monte;
7) violato l'art. 5 L.F. nell'accertamento dei presupposti del fallimento oltre che
l'art. 2697 c.c. dato che ha ritenuto integrato il requisito dello stato di decozione della resistente in sostanza solo sulla base del preteso credito oggetto di contestazione giudiziale della parte istante e suo mancato pagamento, esonerando di fatto la parte istante, in assenza di elementi di decozione, dall'onere della prova e oltre quindi le sue allegazioni.
III. Il thema decidendum del presente giudizio
pagina 9 di 26 Il giudizio è stato riassunto al fine di sentir confermare la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di AT, il 29.12.2020 e/o in ogni caso dichiarare il fallimento di CP_1
Il Tribunale di AT con sentenza n. 75/2020 pubblicata il 29/12/2020 aveva, infatti, dichiarato il fallimento di avendo ritenuto sussistenti i CP_1 presupposti soggettivo e oggettivo per l'emissione di tale pronuncia.
Sgombrato il campo dalla questione relativa alla carenza di legittimazione attiva decisa dalla Corte di Cassazione con la pronuncia di rinvio - questione non riproposta da e che deve, comunque, ritenersi risolta alla stregua del CP_1 principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, nel senso che l'intervento Contr nel giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. da parte di L&F costituisce al contempo atto di ratifica della carenza di potere rappresentativo in capo a e CP_4 autonoma domanda di fallimento di - occorre procedere in questa Parte_2 sede alla disamina “degli ulteriori motivi di reclamo invece ritenuti assorbiti dall'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione ex art. 6
l. fall.” sui quali né questa stessa Corte territoriale, né la Corte di legittimità si sono pronunciate.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato sul punto che “nell'ipotesi di rinvio
c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte” (Cass.
Sez.
1 - Sentenza n. del 27/09/2018).
pagina 10 di 26 Il rinvio c.d. restitutorio o improprio è configurabile, dunque, quando la sentenza cassata abbia deciso una questione di rito e pretermesso erroneamente il merito, non dissimilmente dal caso in esame, in cui in appello nel merito non era stato affatto trattato, essendosi la Corte limitata ad escludere la legittimazione ad agire del CREDITORE ISTANTE.
A tale ipotesi va equiparato il caso in esame in cui la Corte remittente si è pronunciata cassando la sentenza impugnata – che non si era pronunciata nel merito - solo in ordine alla assorbente questione preliminare di merito, quale è quella afferente alla carenza di leittimazione attiva del CREDITORE ISTANTE.
Infatti, solo “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 15143 del
31/05/2021 e nello stesso senso Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
Tanto premesso, l' ha riproposto le seguenti eccezioni, di cui Controparte_7 ha chiesto il rigetto, aventi ad oggetto, rispettivamente: CP_6
1. l'incompetenza del Tribunale di AT ex art. 9 L.F. pagina 11 di 26 2. il difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F. della parte istante attesa la mancata ricollocazione sul mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria restituito alla concedente in data 15.11.2019 in corretta applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 138 L. 124/2017;
3. l'inesistenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento;
4. il difetto di legittimazione sostanziale ex art. 6 L.F. nell'ambito di quanto richiesto dall'art. 6 L.F. previa valutazione, alla luce dei principi espressi dalla
Cassazione, di un autonomo giudizio in ordine alle contestazioni della resistente che afferiscono alla esistenza del credito posto a base della domanda di fallimento del 24.12.2019;
5. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., stante:
- l'inesistenza del credito posto a base della domanda di fallimento, in ragione del reale valore di mercato dell'Hotel Dora, non inferiore ad € 1.440.000,00, previa rinnovazione di CTU in sostituzione di quella inattendibile svolta nel primo grado di giudizio;
- l'inesistenza e/o comunque la mancata prova dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.
Tali eccezioni ricalcano i seguenti originari motivi di reclamo pure richiamati da
: CP_1
A. Sul difetto di competenza del Tribunale di AT: nullità della sentenza per violazione dell'art. 9 L.F. (ratione temporis applicabile); erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa;
violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 2727 e 2729 c.c.
e artt. 115 e 116 c.p.c.;
B. Sul difetto di legittimazione ex art. 6 L.F.: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato); violazione art. 1, comma 138 L. 124/2017; pagina 12 di 26 C. Sui presupposti della declaratoria di fallimento: erroneo accertamento in violazione di legge e in difetto di allegazione della ricorrente dei presupposti per la declaratoria di fallimento;
C.
1. Sull'erroneo accertamento del credito posto a base della domanda di fallimento del 24.12.2019 e legittimazione ex art. 6 L.F.:
C.
1.1. Violazione dell'art. 6 L.F.
C.
1.2. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in comb. disp. con l'art. 6 L.F.
C.
1.3. Erronea valutazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria in violazione dell'art. 1, comma 139 della L. 124/2017 ai fini della affermazione della ricorrenza di una ragione residuo creditoria della Controparte_13
Sull'accertamento dello stato di insolvenza: violazione dell'art. 5 L.F. e
[...] dell'art. 2697 c.c. e omessa valutazione degli atti e documenti di causa.
IV. Il decisum
Poiché il decisum deve conformarsi al thema decidendum si devono esaminare solo i motivi rimasti assorbiti dalla sentenza cassata, avendo come detto la Corte remittente rinviato a questa Corte territoriale per la disamina “degli ulteriori motivi di reclamo invece ritenuti assorbiti dall'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione ex art. 6 l. fall.”.
IV.1 Col primo motivo di reclamo ha lamentato il difetto di competenza CP_1 del Tribunale di AT, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 9 L.F. (ratione temporis applicabile), l'erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa e la violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.
A sostegno del primo profilo di censura, l' ripropone Controparte_7
l'eccezione di incompetenza del Tribunale di AT (luogo della sede legale di pagina 13 di 26 in favore di quello di SA (luogo della sede effettiva di CP_1 CP_1
, già oggetto di motivo di reclamo, per violazione dell'art. 9 L.F. (ratione
[...] temporis applicabile), sul presupposto della pretesa mancata dimostrazione della sede effettiva in Carrara, ove essa aveva svolto e svolge la propria attività di impresa e della fittizietà della sede legale in AT.
Replica contestando l'eccezione, in quanto articolata su asserzioni CP_6 dichiaratamente ipotetiche e scevre da quella necessaria solidità probatoria richiesta, tale da consentire che, in fatto e in diritto, le stesse possano trovare seguito e deducendo che la competenza per la dichiarazione di fallimento appartiene ex art 9 L.F. al Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (cfr. C 11.2.2019, n. 3945), identificando quest'ultima con il luogo in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva ossia dove si trova il centro propulsore dell'attività di impresa.
Ciò in forza della presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale (Cass. Civ. 11.3.2016, n. 4837, nonché, recentemente, Cass. Civ.
13.4.2018, n. 9244), per la quale “la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui, alla data di presentazione dell'istanza, si trova la sede principale dell'impresa, ovverosia il luogo ove si svolge effettivamente l'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso, secondo una presunzione juris tantum, coincide normalmente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, a meno che non vengano forniti elementi univoci tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove”.
Il Collegio ritiene che tale eccezione sia infondata.
La S.C. con la pronuncia a S.U. n. 15872 del 25/06/2013, ha sancito il principio di diritto secondo cui “la competenza territoriale per la dichiarazione pagina 14 di 26 di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. (In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici)”.
Correttamente il Tribunale di AT aveva ritenuto che non fosse stato provato dalla parte resistente che la sede effettiva dell'impresa si trovasse in un luogo diverso rispetto a quello in cui era stata costituita la sede legale, in sede in AT
(FI) Via F. Ferrucci n.92 e quindi nel circondario dello stesso Tribunale, valorizzando le circostanze della avvenuta restituzione dell'immobile (Hotel Dora posto nel Comune di Carrara (MS) Via Apuana n°3/F) in data 15/11/2019 e cioè prima della presentazione dell'istanza di fallimento e dell'avvenuta concessione in affitto a terzi, dell'attività alberghiera esercitata nel medesimo immobile sin dal
2015.
Peraltro, la stessa documentazione offerta a supporto della fittizietà della sede legale di AT era risalente nel tempo.
Ad ogni buon conto, si osserva che come ha affermato di recente la giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 27611 del 24/10/2024, persino “la risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento dinanzi al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue
pagina 15 di 26 con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art.
9-bis della l.fall., (introdotto dall'art. 8 del d.lgs.
n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente”.
Nessuna violazione dell'art. 9 L.F. né l'erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa, né tantomeno la violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 2727 e
2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. sono dunque ravvisabili nella fattispecie, di talché la sentenza di prime cure merita sul punto di essere confermata.
IV.2. Col secondo motivo di reclamo ha denunciato il difetto di CP_1 legittimazione ex art. 6 L.F. e quindi, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e per violazione art. 1, comma 138 L. 124/2017.
A fondamento della pretesa carenza di legittimazione sostanziale, ex art. 6 L.F., del richiama il disposto normativo dell'art. 1, Controparte_14 comma 138, L. 124/2017, ai sensi del quale “in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita
pagina 16 di 26 o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”.
A detta della dal momento che in data 15.11.2019 era Controparte_7 avvenuta la restituzione a favore della del bene immobile oggetto di CP_10 leasing e la concedente non aveva ancora attivato la procedura di ricollocazione del bene sul mercato, la cessazione anticipata dello stesso contratto di leasing e la sopravvenuta restituzione del bene immobile (rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo n. 948/2018 del 22-26/06/2018, cui solo si era fatto riferimento nella istanza di fallimento) sarebbero circostanze idonee ad incidere, ex lege, nella regolazione attuale dei rapporti economici tra le parti, così da elidere automaticamente, e sin da quel momento, sempre per legge, ogni requisito, oltre che di esigibilità e di liquidità, anche e soprattutto di certezza (se non esistenza,
v. infra) di qualsiasi credito astrattamente rivendicabile dalla concedente CP_10 nei propri confronti, anche a titolo di canoni scaduti e non pagati.
Replica l'ATTRICE IN RIASSUNZIONE originaria reclamata, che non CP_1 avrebbe riportato la predetta eccezione tra le conclusioni della propria memoria di costituzione nella fase prefallimentare, per cui, già per ciò solo, non si vede in che modo il Collegio avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su una conclusione ictu oculi non rassegnata e in ogni caso, che la sentenza dichiarativa di fallimento avrebbe chiaramente pronunciato in merito alla questione afferente l'art. 1 comma 138 L. n. 124/2017, tanto da avere disposto una CTU tesa ad accertare il valore dell'immobile.
Rileva il Collegio che nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 18.06.2021,
aveva concluso insistendo, “previo rigetto di ogni avversa infondata CP_1 eccezione e deduzione perché all'evidenza infondata, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di reclamo e per la declaratoria di nullità e/o
pagina 17 di 26 comunque riforma della sentenza impugnata, con revoca per l'effetto del disposto fallimento di . CP_1
Il richiamo al reclamo consente, dunque, di ritenere effettivamente proposta in appello e riproposta in questa sede l'eccezione in commento, che va valutata congiuntamente al merito nel paragrafo seguente, per ragioni di connessione.
IV.3 Col terzo motivo di reclamo l' ha denunciato l'erroneo Controparte_7 accertamento ai presupposti per la declaratoria di fallimento, in violazione di legge, per il difetto della loro allegazione da parte dell' . CP_8
eccepisce, in particolare, l'erronea valutazione, da parte del CTU, del CP_1 valore residuo di mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, in quanto avvenuta in violazione dell'art. 1, comma 139 della L. 124/2017, ai fini della affermazione della ricorrenza di una ragione residua creditoria della
[...]
posta a base della domanda di fallimento del 24.12.2019, Controparte_5 nonché l'insussistenza dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.
➢ Sotto il primo profilo e cioè con riguardo alla sussistenza del residuo credito dell'istante, posto a base della domanda di fallimento del 24.12.2019, rileva in primo luogo il Collegio che la Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha osservato che l'art. 6 L.F. “esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda non sia rinunciata, sicché in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la sua carenza di legittimazione impone una pronuncia in rito di inammissibilità” (Ordinanza n. 5312 del 27/02/2020) e che “laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento
pagina 18 di 26 incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).
Nella fattispecie, il CTU nominato in sede prefallimentare ha stimato il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing (Hotel Dora) come segue:
“considerato la tipologia e la disposizione interna dell'immobile, il profilo statico, architettonico e costruttivo dell'immobile, le condizioni di agibilità, le dimensioni, le superfici aero-illuminanti dei locali, le pertinenze, i vincoli e le servitù, lo stato locativo, lo stato di legittimità edilizio e urbanistico, il sottoscritto, tenuto conto di quanto sopra esposto, delle osservazioni nelle memorie dei CTP, stima il più probabile valore di mercato attuale della piena proprietà dell'immobile in euro
750.000,00 settecentocinquantamila/00 (per arrotondamento)”.
Relativamente al “toc” (tasso occupazione medio struttura ricettiva) avuto riguardo a strutture ubicate nel centro storico di CARRARA (MS), il CTU ha acquisito dalla Presidente FederAlberghi Costa Apuana, le seguenti informazioni:
• ANNO 2019 (luglio 2019 - marzo2020): 40% occupazione;
• ANNO 2020 - problema covid (giugno – agosto): 20% occupazione.
Lo stesso CTU ha, tuttavia, precisato che il Presidente della
[...] aveva dchiarato che “la cooperativa gestisce Controparte_15
l'albergo a fini socioculturali e quindi come casa di cura e di accoglienza ai fini sociali e non come albergo tout court” e che il “toc” (tasso di occupazione medio delle camere), utilizzato per la valutazione degli immobili a destinazione turistico- ricettiva, è un valore percentuale che indica il numero delle camere vendute in un dato periodo di tempo e si calcola dividendo il numero di camere vendute in tale periodo, per il numero di camere complessivamente disponibili nel medesimo intervallo temporale. L'Ausiliario ha quindi precisato che la presenza media annuale degli ospiti nella “casa di accoglienza” indicata dal Presidente della predetta SCS, non riguardando le camere vendute, non può essere preso come pagina 19 di 26 “toc” di riferimento utilizzato per la valutazione commerciale degli immobili a destinazione turistico-ricettiva.
Il Tribunale, nel dichiarare il fallimento di ha così motivato: Il CP_1 concedente, in seguito a risoluzione, è tenuto, quindi a corrispondere all'utilizzatore la differenza tra l'importo ricavato dalla vendita del bene, a prezzi di mercato, e i canoni scaduti e non pagati alla data della risoluzione, quelli a scadere (solo in linea capitale) e il prezzo previsto. Considerata l'eccezione di parte resistente è stata fatta una c.t.u. sul valore di mercato del bene ed è altresì sorta la necessità di considerare non solo i canoni scaduti indicati nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena, ma anche del prezzo di opzione e dei canoni a scadere in linea capitale. Ebbene è emerso che rispetto al valore di mercato del bene, quantificato dal c.t.u. in € 750.000, la somma dell'importo della somma ingiunta dal Tribunale di Siena (per totali € 593.820,08) e della somma pattuita per l'opzione di acquisto (pari a € 336.633,60) è pari a €
930.453,68 ed è pertanto ben superiore all'attuale valore di mercato del bene.
Sul punto le contestazioni di parte resistente in ordine al valore dell'immobile già oggetto di leasing non possono scalfire la valutazione data dal c.t.u. Difatti, la determinazione del valore di mercato del bene non può prescindere dall'attuale impiego e sfruttamento economico del bene e del canone di affitto dell'azienda in cui è inserito, da ultimo fissato in € 30.000 (“Per patto espresso delle parti, come sopra costituite, il canone di affitto è comprensivo dell'utilizzo dell'immobile in cui
è corrente l'azienda affittata”, v. contratto 8 ottobre 2018, sub doc. 3 e) parte resistente) peraltro, sulla base di un contratto di cui è stata parte la stessa
e dirimente anche rispetto alle ulteriori determinazioni inerenti al CP_1 tasso di occupazione giornaliera e alla circostanza che l'immobile, attualmente adibito a centro di accoglienza sia occupato in modo completo, non potendosi comparare tale situazione con quella inerente alla normale attività alberghiera. Contr Deve, quindi, ritenersi non solo provata l'esistenza del credito vantato da pagina 20 di 26 , dal momento che il ricavato dell'eventuale vendita del bene, Controparte_5
a valore di mercato, non determina il venir meno delle ragioni creditorie del concedente alla luce dell'art. 1, commi 138-139, L. n. 124/2017, ma anche che il mancato pagamento di tale credito e del suo ingente importo (per quanto ridotto dell'eventuale differenza riconducibile all'applicazione della normativa da ultimo richiamata), sia tale da rendere provato lo stato d'insolvenza di parte ricorrente che non ha indicato nessuna risorsa per far fronte all'adempimento e, inoltre, non deposita da molti anni i bilanci al registro delle imprese (arg. Cass., n.
30209/2017). Difatti, l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2011. La parte resistente risulta, inoltre, aver cessato l'attività consistente nella gestione dell'attività alberghiera svolta nell'immobile restituito a , Controparte_5 sin dal 2015 e, in mancanza del deposito dei bilanci, non risulta neppure quali siano gli utili con i quali ripianare l'esposizione debitoria maturata in ordine al contratto di leasing”.
E' appena il caso di rilevare, in diritto, che la L. n. 124/2017 è applicabile alla fattispecie concreta, essendo la risoluzione del contratto avvenuta dopo l' entrata in vigore di tale normativa, con comunicazione in data 12.04.2018, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ove si consideri che la stessa legge, come precisato dalla S.C.,
“si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con
i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente”
(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 7527 del 21/03/2024).
Tale normativa all'art. 1 comma 138 prevede che in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il pagina 21 di 26 concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Ai fini di tale comma, il successivo comma 139 prevede che il concedente proceda alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e che quando non sia possibile far riferimento ai predetti valori, proceda alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti, di comune accordo, nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Ciò posto e tornando al caso in esame, concorda la Corte con le valutazioni espresse dal primo giudice, essendo pacifico e comunque documentato che la somma ingiunta a dal Tribunale di Siena, su ricorso di CP_1 CP_10 fosse pari a complessivi € 593.820,08, per canoni di leasing scaduti rimasti insoluti e che la somma pattuita nel contratto (concluso in data 13.06.2007 con l'orignaria utilizzatrice) per l'opzione di acquisto fosse pari ad € 336.633,60.
Pertanto, la sola somma tra l'importo ingiunto pari ad € 593.820,08 e la somma pattuita per l'opzione di acquisto pari a € 336.633,60, corrispondente ad €
930.453,68 risulta superiore al valore di mercato del bene stimato dal CTU in €
pagina 22 di 26 750.000,00, data la sua effettiva destinazione ad un uso non ricettivo, il che consente di ritenere sussistente un residuo credito in capo alla concedente.
Coerente è sul punto la stessa motivazione della sentenza di prime cure laddove afferma che “le contestazioni di parte resistente in ordine al valore dell'immobile già oggetto di leasing non possono scalfire la valutazione data dal c.t.u. Difatti, la determinazione del valore di mercato del bene non può prescindere dall'attuale impiego e sfruttamento economico del bene e del canone di affitto dell'azienda in cui è inserito, da ultimo fissato in € 30.000 (“Per patto espresso delle parti, come sopra costituite, il canone di affitto è comprensivo dell'utilizzo dell'immobile in cui
è corrente l'azienda affittata”, v. contratto 8 ottobre 2018, sub doc. 3 e) parte resistente) peraltro, sulla base di un contratto di cui è stata parte la stessa
e dirimente anche rispetto alle ulteriori determinazioni inerenti al CP_1 tasso di occupazione giornaliera e alla circostanza che l'immobile, attualmente adibito a centro di accoglienza sia occupato in modo completo, non potendosi comparare tale situazione con quella inerente alla normale attività alberghiera”.
Giova, inoltre, precisare che laddove il contratto di leasing avesse avuto regolare esecuzione la concedente avrebbe avuto diritto a recuperare l'importo speso per l'acquisto del bene pari ad € 1.650.000,00 oltre Iva (danno emergente) oltre al magine di guadagno (lucro cessante), essendo stato l'immobile concesso in godimento al valore complessivo di € 2.111.287,37, naturalmente detraendovi il valore del bene calcolato al momento della sua restituzione, onde evitare una illegttima locupletatio.
Pertanto, poiché il valore dell'immobile restituito, ma non venduto è stato stimato dal CTU in € 750.000,00, ne deriva che tale importo sarebbe valso a coprire i canoni scaduti, ma non del tutto il residuo ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno ovvero i canoni a scadere attualizzati ancora dovuti all'atto della risoluzione risalente all'aprile 2018 ed il prezzo pattuito per pagina 23 di 26 l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, così disponendo l'art. 1, ai commi 138 e
139, L. n. 124/2017, come detto, applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Contr Il credito residuo dell'istante L&F deve, dunque, ritenersi pienamente sussistente, a fronte della corretta stima del valore di mercato del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria per cui è lite, con conseguente legittimazione della società di leasing a chiedere la declaratoria di fallimento di ex art. CP_1
6 L.F. ed insussistenza della denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 138 L. 124/2017.
➢ Con riguardo alla pretesa insussistenza dello stato di insolvenza osserva la
Corte che il notevole importo del residuo credito vantato dalla CONCEDENTE quale risultante dalle mezionate detrazioni conseguenti alla restituzione del bene consente di ritenere provato anche lo stato di insolvenza di , non avendo CP_1 la stessa neppure allegato con quali risorse sarebbe stata in grado di estinguere detto credito residuo, non avendo neppure depositato dal 2011, i propri bilanci presso il Registro delle Imprese.
Peraltro, l'immobile oggetto di contratto di leasing, già prima della sua restituzione, non era stato più destinato, come sopra evidenziato, ad attività alberghiera.
V. Sussistono dunque i presupposti soggettivo (non contestato) ed oggettivo per la conferma della declaratoria di fallimento di , ove si consideri che, CP_1 come detto, il presente giudizio di rinvio è restituorio, con la conseguenza che non va emessa nuovamente la declaratoria di fallimento della ma CP_1 va, per l'appunto, confermata la medesima decisione resa dal Tribunale di AT, in conseguenza del rigetto degli ulteriori motivi di reclamo il cui esame è stato demandato a questa Corte, dalla stessa Corte di legittimità.
VI. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali CP_6 pagina 24 di 26 del giudizio di legittimità devono essere poste a carico di nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri.
Anche le spese del giudizio di secondo grado e quelle del presente giudizio di rinvio devono essere poste a carico di , nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello e per presente giudizio di rinvio, in quanto non svolta.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla
Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 1415/2021 emessa dalla Corte
d'Appello di Firenze, riassunto da nei Parte_1 confronti di della e CP_1 Controparte_2 della , così provvede: Controparte_3
1. DICHIARA la contumacia della e Controparte_2 della;
Controparte_3
2. RESPINGE il reclamo relativamente ai motivi rimasti assorbiti e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la RECLAMANTE alla rifusione in favore del CREDITORE
ISTANTE, delle spese del presente procedimento, di quello di reclamo e di quello di Cassazione, rispettivamente liquidate in € 6.946,00, € 5.513,00 ed € 6.946,00 per compensi, oltre CU, rimborso forfetario IVA e Cap di legge;
pagina 25 di 26 4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante;
5. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese.
Firenze, camera di consiglio del 25.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26