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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2314/2021 promossa da:
C.F. ) con l'Avvocato PATRIZI Parte_1 P.IVA_1 BARBARA con domicilio eletto in VIA D. GALAVERNA, 1 43044 COLLECCHIO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato SCOTTI ALBERTO, con Controparte_1 P.IVA_2 domicilio eletto in BORGO FELINO 29 43121 PARMA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 27 settembre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18/12/2019 notificato in data 6/4/2020 Parte_1
adiva il Tribunale di Parma per sentir condannare al risarcimento del Controparte_1
danno quantificato in € 10.000,00.
pagina 1 di 5 A fondamento della domanda deduceva di aver appreso in data 30/9/2019 dalla stessa convenuta del fatto che per errore la banca aveva effettuato una segnalazione in centrale rischi e che l'istituto si era attivato per procedere alla rettifica di quanto erroneamente segnalato.
Sulla base di tale evento, l'attore affermava che la convenuta aveva commesso il reato di diffamazione come previsto dall'art. 595 c.p. “per pubblicazione in rete web di notizie false sconvenienti e
diffamatorie sul patrimonio e la persona dell'attore e sulla sua reputazione nei rapporti commerciali
con falsa e dannosa propalazione della identità dell'attore come contraente insolvente e di scarsa
serietà commerciale”.
Concludeva pertanto chiedendo “accertarsi la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art.
1175, 1176, 1218, 2043 c.c e 595 cp della per illegittima pratica Controparte_2
commerciale di abusiva segnalazione di rete dell'imprenditore attore alla centrale rischi come debitore
insolvente con l'effetto diffamatorio ex art. 595 cp e comunque inadempiendo gli obblighi contrattuali
di riservatezza e diligenza propri del contratto bancario fonte della obbligazione oggetto di causa
petendi. Dichiararsi conseguentemente la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della
[...]
per l'illegittima segnalazione del nominativo dell'attore in Centrale rischi e per Controparte_3
la condotta di consumazione del reato di cui all'art. 595 cp con diffusione internet della falsa
condizione di contraente bancario insolvente dell'imprenditore attore e per l'effetto dichiarare la
banca convenuta tenuta a risarcimento del danno morale e materiale cagionato al cliente contraente
per sua esclusiva condotta di inadempimento contrattuale specifico e di danno da responsabilità civile
sia contrattuale che aquiliana. Condannarsi la convenuta in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante ed amministratore pro-tempore al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale ex art. 2043, 2059 c.c pari ad euro 10.000,00 (diecimila) cagionato all'attore con la
indicata condotta”.
La causa veniva assunta al nr. 1098/20 del Ruolo Generale del Tribunale di Parma.
Si costituiva la banca convenuta instando per il rigetto della domanda in quanto infondata. pagina 2 di 5 Con Sentenza nr. 1351/21 il Tribunale di Parma respingeva la domanda in quanto non provata.
Avverso detta Sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva instando per il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non possono essere condivise le argomentazioni di parte appellante la quale, con unico motivo di impugnazione, afferma che la Sentenza impugnata, nel ritenere non provata la domanda risarcitoria,
avrebbe adottato una motivazione che “contrasta e viola tutta e senza eccezioni la giurisprudenza in
materia di diffamazione per reati e illeciti contro l'onore e la reputazione sociale e commerciale”.
A supporto di tale argomento, afferma l'appellante che “non è infatti nota una giurisprudenza che esiga
la prova materiale e analitica del danno cagionato a mezzo di diffamazione in quanto ad impossibilia
nemo tenetur”.
Pur volendo prescindere dall'erroneità del richiamo alla figura delittuosa della diffamazione ex art. 595
c.p. – che certamente non può ricorrere nel caso di specie per l'evidente mancanza di dolo che ha caratterizzato la condotta della banca – le argomentazioni di parte appellante circa l'esonero dall'onere della prova appaiono prive di fondamento.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che l'attore in primo grado aveva appreso dell'erronea segnalazione solo a seguito della comunicazione ricevuta dalla banca, circostanza che consente di evidenziare che detta segnalazione non ha destato quell'allarme nel sistema imprenditoriale e creditizio che è meramente affermato dall'appellante.
Appare invero rilevante, sul punto, il fatto che parte attrice non ha articolato alcun mezzo di prova volto ad allegare un seppur minimo elemento che possa consentire di ritenere sussistente un danno risarcibile. pagina 3 di 5 Quanto all'affermazione secondo cui nelle ipotesi quale è quella per cui è giudizio l'attore sarebbe esonerato dal fornire anche un principio di prova in quanto sarebbe “prova esclusiva e sufficiente del
fatto e del danno implicito che ne consegue la sola dimostrazione del fatto della diffamazione sine
ratione”, si deve rammentare il diverso orientamento espresso in giurisprudenza di legittimità dal quale questa Corte non ritiene doversi discostare.
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza nr. 7594/18), il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto costituente "danno conseguenza" non può
ritenersi sussistente "in re ipsa" dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Da ultimo (Cass. 6589/23) si è ribadito nuovamente che in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento, di talchè deve respingersi la domanda risarcitoria in quanto genericamente proposta ponendo riferimento ad un possibile ambito di diffusione della segnalazione.
Tale argomento, come ritenuto nell'Ordinanza da ultimo richiamata, si attesta su di un livello di indicazione totalmente generico senza che l'appellante abbia provato in alcun modo, ma neppure allegato, alcun elemento di fatto dal quale si possa desumere anche in via presuntiva l'esistenza e l'ammontare del danno alla reputazione che questi avrebbe subito.
In mancanza di tali elementi minimi di valutazione della pretesa risarcitoria, l'appello deve essere respinto.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da
[...]
nei confronti della Sentenza del Tribunale di Parma nr. 1351/12. Parte_1
pagina 4 di 5 Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di
[...]
spese che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfetario nonché IVA e Controparte_1
CNPAA come per legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2024.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
pagina 5 di 5