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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1139/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1139/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.06.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via di San Giorgio n. 12/B, C.F.: C.F._1
e nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
San Giorgio n. 12/B, C.F.: entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Pistoia, Corso Silvano Fedi n. 20 presso lo studio dell'Avv. Benedetta Berardinelli, (C.F.:
– PEC: C.F._3
, dalla quale sono Email_1 rappresentati e difesi, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.06.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2
in data 10.06.2001 a Pistoia, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (in data 29.11.2005) e (in data Per_1 Per_2
28.06.2009).
Le parti evidenziavano peraltro che, da tempo oramai, per incompatibilità di carattere e per incomprensioni, si verificavano dissapori tra i coniugi che rendevano intollerabile la convivenza matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
la Sig.ra rimarrà nella casa coniugale sita a Pistoia, Via di Pt_2
San Giorgio n. 12/B, della quale chiede formalmente
l'assegnazione, con i figli e;
Per_1 Per_2
Il Sig. dal momento del deposito del presente ricorso tornerà Pt_1 ad abitare con i propri genitori a Pistoia, in Via Modenese n. 17 fintanto che non reperirà altra abitazione;
I figli (anche se maggiorenne) e saranno affidati Per_3 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in Via di San Giorgio n. 12/B;
Il Sig. frequenterà i figli e presso la casa Pt_1 Per_1 Per_2 coniugale, ricevendo all'uopo fin da ora il consenso dalla Sig.ra
per due settimane al mese alternate fra loro, provvedendo Pt_2 così ad ogni loro esigenza in modo diretto durante le ore diurne, atteso che per il pernottamento lo farà rientro a casa dei Pt_1 propri genitori in Via Modenese;
Le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno regolate come di
2 seguito indicate, restando comunque la facoltà di entrambi i genitori, in accordo fra loro, di derogare le condizioni, tenendo conto dei desideri e delle esigenze dei figli, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici:
VACANZE NATALIZIE E PASQUALI: tenendo conto dell'età dei figli,
(uno già maggiorenne e l'altra ultra quattordicenne) gli stessi staranno con ciascun genitore suddivendo a metà il periodo festivo ad anni alterni.
VACANZE ESTIVE: i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori si possano organizzare con i propri impegni personali e di lavoro;
Il Sig. verserà comunque mensilmente alla Sig.ra la Pt_1 Pt_2 somma complessiva di € 200,00 per i figli e Per_1 Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al mantenimento che lo stesso verserà in modo diretto ai figli nel periodo della frequentazione.
La rata mensile del mutuo verrà pagata eslcusivamente dal Sig.
il quale si accolla interamente il pagamento del mutuo fino Pt_1 alla relativa estinzione, unitamente alle spese condominiali;
L'Assegno Unico Universale verrà percepito totalmente dalla Sig.ra
Pt_2
Le utenze della casa coniugale saranno ad esclusivo carico della
Sig.ra laddove Ella non riesca a provvedere al pagamento Pt_2 delle stesse limitatamente al periodo invernale, il Sig. si Pt_1 rende disponibile fin da ora al relativo contributo nella misura del
50% dietro semplice richiesta della Sig.ra Pt_2
I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia in data 1.10.2018, pertanto l'un genitore rimborserà all'altro che ha sostenuto direttamente la spesa la propria quota parte.
3 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.08.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Parte_2
Pistoia il 09.04.1980, che hanno contratto matrimonio in data
10.06.2001 a Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 65, P.
2, S. A, anno 2001);
- spese compensate.
4 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Lator Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1139/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.06.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Via di San Giorgio n. 12/B, C.F.: C.F._1
e nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
San Giorgio n. 12/B, C.F.: entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Pistoia, Corso Silvano Fedi n. 20 presso lo studio dell'Avv. Benedetta Berardinelli, (C.F.:
– PEC: C.F._3
, dalla quale sono Email_1 rappresentati e difesi, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.06.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2
in data 10.06.2001 a Pistoia, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (in data 29.11.2005) e (in data Per_1 Per_2
28.06.2009).
Le parti evidenziavano peraltro che, da tempo oramai, per incompatibilità di carattere e per incomprensioni, si verificavano dissapori tra i coniugi che rendevano intollerabile la convivenza matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
la Sig.ra rimarrà nella casa coniugale sita a Pistoia, Via di Pt_2
San Giorgio n. 12/B, della quale chiede formalmente
l'assegnazione, con i figli e;
Per_1 Per_2
Il Sig. dal momento del deposito del presente ricorso tornerà Pt_1 ad abitare con i propri genitori a Pistoia, in Via Modenese n. 17 fintanto che non reperirà altra abitazione;
I figli (anche se maggiorenne) e saranno affidati Per_3 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in Via di San Giorgio n. 12/B;
Il Sig. frequenterà i figli e presso la casa Pt_1 Per_1 Per_2 coniugale, ricevendo all'uopo fin da ora il consenso dalla Sig.ra
per due settimane al mese alternate fra loro, provvedendo Pt_2 così ad ogni loro esigenza in modo diretto durante le ore diurne, atteso che per il pernottamento lo farà rientro a casa dei Pt_1 propri genitori in Via Modenese;
Le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno regolate come di
2 seguito indicate, restando comunque la facoltà di entrambi i genitori, in accordo fra loro, di derogare le condizioni, tenendo conto dei desideri e delle esigenze dei figli, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici:
VACANZE NATALIZIE E PASQUALI: tenendo conto dell'età dei figli,
(uno già maggiorenne e l'altra ultra quattordicenne) gli stessi staranno con ciascun genitore suddivendo a metà il periodo festivo ad anni alterni.
VACANZE ESTIVE: i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori si possano organizzare con i propri impegni personali e di lavoro;
Il Sig. verserà comunque mensilmente alla Sig.ra la Pt_1 Pt_2 somma complessiva di € 200,00 per i figli e Per_1 Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al mantenimento che lo stesso verserà in modo diretto ai figli nel periodo della frequentazione.
La rata mensile del mutuo verrà pagata eslcusivamente dal Sig.
il quale si accolla interamente il pagamento del mutuo fino Pt_1 alla relativa estinzione, unitamente alle spese condominiali;
L'Assegno Unico Universale verrà percepito totalmente dalla Sig.ra
Pt_2
Le utenze della casa coniugale saranno ad esclusivo carico della
Sig.ra laddove Ella non riesca a provvedere al pagamento Pt_2 delle stesse limitatamente al periodo invernale, il Sig. si Pt_1 rende disponibile fin da ora al relativo contributo nella misura del
50% dietro semplice richiesta della Sig.ra Pt_2
I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia in data 1.10.2018, pertanto l'un genitore rimborserà all'altro che ha sostenuto direttamente la spesa la propria quota parte.
3 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.08.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Parte_2
Pistoia il 09.04.1980, che hanno contratto matrimonio in data
10.06.2001 a Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 65, P.
2, S. A, anno 2001);
- spese compensate.
4 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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