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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5712/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. METELLI MARIA LUISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cazzago San Martino, Via Duomo n. 28
e
(c.f. ), con l'avv. ARIASSI SIMONA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Sabbio Chiese, via XX Settembre n. 83
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 22.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Disporre l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi ì genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, con la quale abitualmente convivrà nella casa familiare
In Sabbio Chiese (BS) Vìa XX Settembre n. 94;
2. disporre che la casa familiare venga assegnata alla sig.ra , con subentro ex lege nel Parte_2 contratto di locazione sottoscritto dal sig., registrato a Salò (BS) in data Parte_1
28.12.2022 al n. 002904 - serie 3T;
3. in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare, la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'educazione, all'Istruzione e alla salute della medesima, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c.;
4. i genitori eserciteranno, la potestà separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dalla figlia minore;
5. disporsi che il Sig. possa tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: un week end a Pt_1 settimane alterne, dal venerdì sera o dal sabato mattina secondo gli accordi presi dai genitori entro il martedì precedente, allorquando avrà cura di andare a prenderla presso l'abitazione materna, sino alla domenica sera che la riporterà alla casa materna entro le 21,00; comunque nei rispetto degli impegni della minore (scuola, sport, catechismo, ecc.); il Sig, potrà, comunque, vedere e/o Pt_1 tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso di almeno due giorni, eventualmente con le modalità che i genitori potranno, anche concordare direttamente, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici della minore;
6. durante il periodo estivo (da intendersi per tale dal 10 giugno al 10 settembre di ogni anno) il Sig,. avrà diritto di tenere con sé per tre settimane anche non consecutive, da concordare Pt_1 Per_1 entro il 30 maggio di ogni anno;
trascorrerà con la madre tre settimane consecutive in agosto Per_1 dal nonno materno a Ischia, la data precisa verrà comunicata dalla al entro il 30 _2 Pt_1 maggio dì ogni anno;
7. in ordine a tutte le festività scolastiche, rispetterà l'alternanza annuale con i genitori, Per_1 segnatamente per le festività Natalizie le settimane verranno così suddivise: dal 23 al 30/12 e dal
31/12 sino al 06/01 e relativamente alle vacanze Pasquali Aurora le trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni o secondo gli accordi dei genitori;
8. i genitori sin da ora prestano il consenso a tenere con sé la propria figlia in deroga alla predetta regolamentazione in caso di inadempimento di uno dei due genitori, purché preventivamente comunicata;
10. a titolo di concorso per il mantenimento della figlia , il Sig. verserà la somma di Per_1 Pt_1 euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, sui c/c - IBAN;
[...], e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici di rivalutazione accertati dall'ISTAT;
11. le parti di comune accordo decidono che l'assegno unico sia versato interamente alla sig.ra _2
;
[...]
12. entrambi ì genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia e Ordine
Avvocati di Brescia de! 14.07.2016, che le partì sottoscrivono e allegano al presente atto;
13. le parti di comune accordo dichiarano che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 sarà presentata nel corso dell'anno 2025 dal sig. il quale in seguito al ricevimento del Pt_1 rimborso verserà la quota dei 50% alla sig.ra ; _2
14. le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio per la figlia minore.
Nelle more del giudizio le parti hanno sottoscritto un accordo temporaneo che verrà rispettato fino al momento del subentro ex lege - della sig.ra - nel contratto di locazione sottoscritto Parte_2 dal sig. registrato a Salò (BS) in data 28.12.2022 al n. 002904 - serie 3T. (doc. 4) Parte_1
15. spese di giudizio compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 13.3.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Persona_1 personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 10.6.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5712/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. METELLI MARIA LUISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cazzago San Martino, Via Duomo n. 28
e
(c.f. ), con l'avv. ARIASSI SIMONA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Sabbio Chiese, via XX Settembre n. 83
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 22.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Disporre l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi ì genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, con la quale abitualmente convivrà nella casa familiare
In Sabbio Chiese (BS) Vìa XX Settembre n. 94;
2. disporre che la casa familiare venga assegnata alla sig.ra , con subentro ex lege nel Parte_2 contratto di locazione sottoscritto dal sig., registrato a Salò (BS) in data Parte_1
28.12.2022 al n. 002904 - serie 3T;
3. in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare, la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'educazione, all'Istruzione e alla salute della medesima, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c.;
4. i genitori eserciteranno, la potestà separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dalla figlia minore;
5. disporsi che il Sig. possa tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: un week end a Pt_1 settimane alterne, dal venerdì sera o dal sabato mattina secondo gli accordi presi dai genitori entro il martedì precedente, allorquando avrà cura di andare a prenderla presso l'abitazione materna, sino alla domenica sera che la riporterà alla casa materna entro le 21,00; comunque nei rispetto degli impegni della minore (scuola, sport, catechismo, ecc.); il Sig, potrà, comunque, vedere e/o Pt_1 tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso di almeno due giorni, eventualmente con le modalità che i genitori potranno, anche concordare direttamente, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici della minore;
6. durante il periodo estivo (da intendersi per tale dal 10 giugno al 10 settembre di ogni anno) il Sig,. avrà diritto di tenere con sé per tre settimane anche non consecutive, da concordare Pt_1 Per_1 entro il 30 maggio di ogni anno;
trascorrerà con la madre tre settimane consecutive in agosto Per_1 dal nonno materno a Ischia, la data precisa verrà comunicata dalla al entro il 30 _2 Pt_1 maggio dì ogni anno;
7. in ordine a tutte le festività scolastiche, rispetterà l'alternanza annuale con i genitori, Per_1 segnatamente per le festività Natalizie le settimane verranno così suddivise: dal 23 al 30/12 e dal
31/12 sino al 06/01 e relativamente alle vacanze Pasquali Aurora le trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni o secondo gli accordi dei genitori;
8. i genitori sin da ora prestano il consenso a tenere con sé la propria figlia in deroga alla predetta regolamentazione in caso di inadempimento di uno dei due genitori, purché preventivamente comunicata;
10. a titolo di concorso per il mantenimento della figlia , il Sig. verserà la somma di Per_1 Pt_1 euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, sui c/c - IBAN;
[...], e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici di rivalutazione accertati dall'ISTAT;
11. le parti di comune accordo decidono che l'assegno unico sia versato interamente alla sig.ra _2
;
[...]
12. entrambi ì genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia e Ordine
Avvocati di Brescia de! 14.07.2016, che le partì sottoscrivono e allegano al presente atto;
13. le parti di comune accordo dichiarano che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 sarà presentata nel corso dell'anno 2025 dal sig. il quale in seguito al ricevimento del Pt_1 rimborso verserà la quota dei 50% alla sig.ra ; _2
14. le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio per la figlia minore.
Nelle more del giudizio le parti hanno sottoscritto un accordo temporaneo che verrà rispettato fino al momento del subentro ex lege - della sig.ra - nel contratto di locazione sottoscritto Parte_2 dal sig. registrato a Salò (BS) in data 28.12.2022 al n. 002904 - serie 3T. (doc. 4) Parte_1
15. spese di giudizio compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 13.3.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Persona_1 personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 10.6.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti