Art. 15.
Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16.
Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , la predetta misura e' fissata al 25 per cento.
Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non puo' superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento e' erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.
Su motivata richiesta dell'impresa il fondo puo' erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.
Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.
Il contributo di cui al precedente comma e' assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , ed e' compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54 comma 5) che "L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma."
Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16.
Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , la predetta misura e' fissata al 25 per cento.
Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non puo' superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento e' erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.
Su motivata richiesta dell'impresa il fondo puo' erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.
Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.
Il contributo di cui al precedente comma e' assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , ed e' compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54 comma 5) che "L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma."