Ordinanza 24 ottobre 2024
Massime • 1
La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento dinanzi al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis della l.fall., (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/10/2024, n. 27611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27611 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
9-bis, comma 3, l. fall.. 7. C.C.T e Group Condotte S.A. en liquidation hanno proposto separati ricorsi (rubricati, rispettivamente, al n. 29565/2022 e al n. 29898/2022 R.G.) per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 novembre 2022, prospettando l’una due e l’altra sei motivi di doglianza. Il Fallimento di C.C.T. ha resistito a entrambi i ricorsi con controricorsi illustrati da memoria. Anche Group Condotte S.A. en liquidation ha depositato memoria. I creditori istanti, il Procuratore della Repubblica di Tivoli e il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma non hanno svolto difese. Considerato che: 8. In primo luogo, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima sentenza. 9.1 Il primo motivo del ricorso di C.C.T. denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto della necessità di preferire la soluzione concordataria a quella fallimentare. La ricorrente osserva che, accertata l’ incompetenza del Tribunale di Roma a dichiarare il fallimento, dinanzi al giudice dichiarato competente era stato riassunto l’intero procedimento già instaurato dinanzi al primo: si era cioè perfezionata una vera e propria translatio iudicii, il cui effetto era stato necessariamente quello di devolvere al Tribunale di Tivoli tutte le questioni (e le domande) originariamente pendenti dinanzi al Tribunale di Roma e, quindi, non solo l’istanza di fallimento, ma anzitutto, perché prioritario, il ricorso 5 di 8 per concordato preventivo. Il Tribunale di Tivoli, pertanto, avrebbe dovuto procedere a coordinare l’iter concordatario e l’istruttoria prefallimentare, considerando l’istanza di concordato preventivo e concedendo a C.C.T. il termine di sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta piuttosto che dichiarare, omisso medio, il fallimento. 9.2 Il sesto motivo del ricorso di Condotte S.A. prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 162 l. fall.. La ricorrente deduce che la sentenza dichiarativa è stata emessa dal Tribunale di Tivoli quando ancora pendeva il termine per il deposito della domanda di concordato (rectius: per il deposito della proposta, del piano e della documentazione) nel procedimento (n. 104/2017 CP) apertosi ai sensi del 6° comma dell’art. 161 l. fall., in quanto la Corte d’appello di Roma aveva revocato il primo fallimento proprio perché la relativa sentenza era stata emessa prima dello spirare di detto termine, che quindi doveva ritenersi “riattivato”, così precludendo la possibilità di decidere solo sulle istanze di fallimento 10. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro sovrapponibilità, risultano fondati nei termini che si vanno a illustrare. 10.1 L’art.
9-bis l. fall., dopo aver previsto, al comma 1, che “il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza”, stabilisce, al comma 2, che “il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore”, precisando poi, al successivo capoverso, che “restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti”. 6 di 8 La formulazione della norma (laddove parla di “prosecuzione della procedura”) rende evidente la continuità che si mantiene tra la procedura fallimentare iniziata da un tribunale incompetente e quella che segue dinanzi al tribunale indicato come competente, che si realizza, restando salvi gli atti precedentemente compiuti, attraverso il meccanismo della traslatio iudicii. Per questa ragione la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art.
9-bis l. fall. (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente (Cass. 13316/2010, Cass. 22710/2010). Il che significa, in altri termini, che il fallimento ben dichiarato mantiene i suoi effetti e la declaratoria di competenza avvia la prosecuzione della procedura davanti al tribunale indicato come competente. 10.2 Il meccanismo di traslazione appena descritto comporta che il tribunale dichiarato competente assuma la procedura nello stato in cui si trova, atteso che l’effetto di tutti gli atti precedentemente compiuti resta salvo. Nel caso di specie (in cui, come correttamente rilevato dal giudice del reclamo, questa Corte ha rinviato “la causa” -e non la procedura 7 di 8 - al tribunale indicato come competente, disponendone perciò la trasmigrazione ab origine e nella sua interezza) ci si trovava in presenza di una declaratoria di fallimento (pronunciata dal giudice incompetente) che era stata però revocata dalla Corte d’appello di Roma proprio in ragione dell’erroneità della statuizione con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo. Da questo stato della procedura il tribunale doveva necessariamente prendere le mosse, rimanendogli preclusa la declaratoria di fallimento in presenza di una domanda di concordato preventivo che non era stata esaminata. Ciò in applicazione del principio, da tempo affermato da questa Corte, secondo cui la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall. (Cass., Sez. U., 9935/2015). 10.3 Non è condivisibile la tesi dei giudici distrettuali secondo cui la traslazione del giudizio “non ha comportato la reviviscenza di alcuna istanza di parte, neppure della domanda di concordato c.d. “in bianco” proposta da C.C.T. dinanzi al Tribunale capitolino, che avrebbe dovuto essere autonomamente riproposta dinanzi al Tribunale dichiarato competente”. La norma, infatti, prevede la salvezza degli “effetti degli atti precedentemente compiuti” nel pregresso sviluppo del procedimento, nessuno escluso, e dunque a prescindere dal fatto che gli stessi provengano dall’autorità giudiziaria, dagli organi della procedura o dalle parti. Il tribunale, perciò, doveva confrontarsi con la domanda concordataria che, a seguito della pronuncia della corte d’appello, non aveva avuto alcun legittimo esito, a prescindere da una riproposizione della stessa ad opera della debitrice. 8 di 8 11. L’accoglimento dei motivi di ricorso appena esaminati comporta l’assorbimento delle ulteriori censure proposte e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Tivoli, già dichiarato competente, in quanto la valutazione della domanda di concordato, sotto qualsivoglia profilo, spetta indubitabilmente al medesimo tribunale investito della decisione sul fallimento e non può essere compiuta per la prima volta dal giudice del reclamo (Cass. 12542/2023).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso n. 29565/2022 R.G. e il sesto motivo del ricorso n. 29898/2022 R.G., dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 29 maggio 2024.