Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/10/2024, n. 27611
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Ordinanza 24 ottobre 2024

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La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento dinanzi al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis della l.fall., (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/10/2024, n. 27611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27611
    Data del deposito : 24 ottobre 2024

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