Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai Sig.ri magistrati:
Presidente Dott.ssa Silvia Governatori
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice
Giudice on. rel. Dott.ssa Serena Lorenzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5420/2024 R.G. promosso da Parte 1 (C.F. C.F. 1 (), nato a [...] il [...] e residente a
Firenze (FI), rappresentato e difeso dall'Avv. Cathy La Torre del Foro di Bologna presso il cui studio, in Bologna (BO) in Via Cairoli n. 9, è elettivamente domiciliato con domicilio digitale indirizzo pec come da mandato allegato all'atto di citazione Email 1
- parte attrice -
nei confronti del
CP_1 Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze parte convenuta necessaria -
Oggetto: del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice: "Nel merito in via principale: disporre la rettifica dei dati anagrafici
Parte 1 nato a [...] il [...] (C.F. ), con modifica del di
, C.F. 1
Pt genere anagrafico da maschile a femminile e del prenome da PE 1"; per l'effetto, "
a ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile Competente la rettifica dell'atto di nascita di [...]
Parte 1 nato a [...] il [...] (Atto Numero 637 Parte I serie A Uff. 1 Anno 1997 –
Comune di Firenze), e degli altri atti anagrafici e di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da maschile a femminile e del
Pt prenome da a PE 1 ".
Accertare, alla luce della sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, la non necessarietà
dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenga necessaria una pronuncia autorizzativa, autorizzare Parte 1 nato a [...] il [...], agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile in femminile"
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al PM in sede (la parte attrice non è sposata e non ha figli) [...]
Parte 1 ha esposto di essere anagraficamente di sesso maschile, di aver sempre manifestato una psicosessualità femminile, risultante dalla sua naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili, e di volersi riconoscere nel nome di PE 1". Ha esposto altresì che per tali motivi ha 66
sempre avuto insofferenza e disagio causatole dall'incongruenza tra genere assegnato alla nascita e genere percepito e vissuto e di essersi rivolta per questo al Centro di Andrologia, Endocrinologia
Femminile e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze dove, dopo un percorso psicologico, ha ricevuto la diagnosi di Incongruenza/ Disforia di Genere.
Successivamente la parte attrice ha effettuato una valutazione specialistica endocrinologica per cui, in assenza di controindicazioni, dal luglio 2021, ha iniziato ad assumere terapia ormonale femminilizzante, che prosegue tutt'oggi. Parte_1 ha dedotto inoltre di aver effettuato in Spagna nel febbraio 2023 gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso con i quali sono stati cambiati i caratteri sessuali primari. Ha evidenziato come i cambiamenti fisici ottenuti hanno incrementato l'autostima e favorito una condizione di benessere psicologico, rafforzando la determinazione nel proseguire il percorso di adeguamento. Parte attrice ha rappresentato altresì che è unanimemente riconosciuta con il nome di PE 1 "e che il processo di femminilizzazione frutto di una scelta seria, stabile e definitiva, è divenuto irreversibile. Ha quindi chiesto al Tribunale di essere autorizzato agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile e di disporre la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto Numero 637 Parte I serie A Uff. 1
Anno 1997 - Comune di Firenze) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da maschile a Pt femminile e del prenome da a PE 1 ".
All'udienza del 16.10.2024 è comparsa personalmente la parte attrice che è stata liberamente interrogata. Parte 1 che ha corporatura, lineamenti, acconciatura e abbigliamento femminili, ha confermato il percorso di transizione effettuato rappresentando di aver già eseguito all'estero gli interventi chirurgici con le quali ha ottenuto il cambiamento dei caratteri sessuali primari e secondari. La parte attrice è apparsa ben consapevole che la transizione effettuata è irreversibile ed ha dichiarato la sua volontà di chiedere l'adeguamento anagrafico, ha confermato di essere stato seguito in Germania dallo psicologo, dallo psichiatra e dai medici, di seguire una terapia ormonale, di aver già effettuato gli interventi chirurgici di rassegnazione del sesso e di essere.
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell'AUO di Careggi, proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice. Rassegnate le conclusioni all'udienza cartolare del 24.07.2024 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n.
164 che all'art. 1 stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D.lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in
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esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica in adesione ai supremi valori costituzionaliappare coerente con l'impostazione che rimette al
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singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. PEcorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Sul punto, con sentenza n. 143 del 2024, la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica.
Va comunque rilevato come, nel caso di specie, la parte attrice abbia già effettuato l'intervento chirurgico.
Dalla documentazione medica versata in atti proveniente dagli specialisti del AOU Careggi di
Firenze risulta certificato che la parte attrice "...presenta quadro di Incongruenza/Disforia di
Genere (IG/D G) secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85). La persona, infatti,
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presenta un'evidente e persistente identificazione con il genere femminile, associata a disagio clinicamente significativo. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico. Non si riscontrano, infine, concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. - In seguito alla valutazione presso il nostro Centro compiuta mediante vari colloqui clinici e somministrazione di test, PE ha effettuato una valutazione specialistica endocrinologica che ha permesso di escludere controindicazioni all'assunzione di terapia ormonale. Da Luglio 2021 PE assume terapia ormonale di affermazione di genere al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con l'identità di genere femminile. A seguito dell'inizio della terapia ormonale di affermazione di genere, PE 1 riporta sollievo e miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita. Inoltre, alla luce del forte disagio per i genitali, nel mese di Febbraio 2023 PE 1 ha effettuato intervento di vaginoplastica in Spagna. A seguito dell'intervento, PE riporta intenso beneficio. Tuttavia, PE riporta persistenza della disforia secondaria al fatto che i documenti anagrafici non rispecchiano correttamente la propria identità di genere. Ciò è, infatti, associato a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di PE nella vita quotidiana” “...in Pt conclusione PE 1 (all'anagrafe ) Parte 1 presenta un quadro di Incongruenza/Disforia di
Genere, di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che PE 1 vive stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica appare del tutto motivata e coerente. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruuolo di genere femminile permetterebbe l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione femminile di PE ). Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità femminile potrebbe risultare dannoso e compromettere il funzionamento psicologico".
Alla luce delle risultanze processuali è provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche;
risulta provato, altresì, il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali, il sostegno psicologico e interventi chirurgici. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Le domande pertanto vanno accolte.
Nulla va disposto sulle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi cosicché non vi è una parte soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM parte necessaria del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- prende atto della volontà di Parte 1 di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di riassegnazione e adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
C.F. 1 ), nato- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di Parte 1 (C.F.
a Firenze (FI) il 14.04.1997 e residente a [...], trascritto presso il Comune di Firenze al n.
637, Parte I, Serie A, anno 1997, mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e
Pt a PE 1 " contestuale rettificazione del prenome da "
Ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Firenze di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.02.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Silvia Governatori