Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Francesco Aragona, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 201 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Massimo Urso e Loredana Ventrella;
ricorrente contro
(C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA: ) con sede in Roma, difesa dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di avere presentato all' , ai sensi della CP_2
L. n. 76/2016, domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta, in qualità di convivente di , deceduta il 14.07.2021; che, con Persona_1 provvedimento del 21.07.2023, l' rigettava la domanda, così motivando: “la CP_2 convivenza di fatto di cui all'art. 1 comma 36 Legge 20.05.2016 n. 76, non attribuisce al convivente superstite il titolo alla pensione indiretta o di reversibilità”; che tale provvedimento era erroneo in quanto, dall'esame del combinato disposto degli artt.
1, co. 20, L. n. 76/2016, 13 R.D. n. 636/39 (previsione della pensione ai superstiti) e
1
“solidarietà post convivenza, di cui la pensione ai superstiti altro non è che il riflesso sul piano previdenziale ex artt. 29 e 30 Cost. ed esplicitati dagli artt. 143 e 147 c.c.”; che, in base alla giurisprudenza di legittimità più recente e a quella della Corte Edu, la convenzione di convivenza andava parificata, anche sotto il profilo delle tutele previdenziali, alle coppie eterosessuali unite in matrimonio o a quelle dello stesso sesso unite civilmente, ai sensi della L. n. 76/2016; tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla pensione indiretta, a decorrere dal 01.10.2021, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, con la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, maggiorati di CP_2
interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_2 giurisdizione dell'adito giudice, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934 e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
E' fondata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, attenendo la situazione giuridica azionata dall'istante esclusivamente alla prestazione pensionistica e alla sua quantificazione, sicché la controversia va devoluta alla cognizione della Corte dei Conti.
Gli artt. 13 e 62 R.D. 1934 n. 1214 attribuiscono in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e/o i trattamenti pensionistici ai loro superstiti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (tra le tante, cfr. Cass., Sez. Un., pronuncia del
27.03.2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., pronuncia del 09.06.2016, n. 11869). In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. La giurisprudenza di legittimità ha in particolare chiarito che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile tutte le controversie in cui il rapporto
2 pensionistico costituisca l'elemento identificativo del “petitum sostanziale” (cfr.
Cass. civ. SS.UU. 16 gennaio 2003 n. 573; SS.UU. 20 aprile 2015 n. 7958), mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Tribunale, Sezione Lavoro) qualora la domanda abbia ad oggetto in via principale questioni inerenti il rapporto di lavoro e la domanda di adeguamento della pensione sia solamente una conseguenza della domanda principale (Cass., Sez. Un., ord. 11.11.2018, n. 29396).
Nel caso in esame, la domanda formulata riguarda direttamente e proprio il riconoscimento e la determinazione del trattamento pensionistico in quanto l'interessato chiede il riconoscimento del diritto alla fruizione della pensione indiretta, sul presupposto della sua qualità di convivente con la defunta PE
, ex dipendente pubblico (docente di ruolo) iscritta alla Gestione
[...]
previdenziale pubblica – Fondo CTPS Docenti, gestito dall'ex CP_3
Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- rimette le parti dinanzi alla Corte dei Conti;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 20.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
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