TRIB
Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Andrea Mattielli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1147/2023 promossa da:
C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORI CHIARA e dell'avv. Parte_2 C.F._2
NE i in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORI CHIARA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI BARBARA, CP_1 P.IVA_1
e in CO PETRARCA 26 52100 AREZZO presso il difensore avv. NOCENTINI BARBARA
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da udienza di discussione parte attrice: Preliminarmente rigettare l'eccezione d'improcedibilità della domanda perché infondata;
Nel merito -accertare dichiarare nulla e/o annullabile o comunque annullare la delibera adottata il 25.11.22 al punto 1 dell'OdG “Definizione 4 ° punto O.d.G. dell'assemblea del 18/11/ 21 (rinviato ad assemblea seguente e non discusso il 10/3/22) .. perché contraria alla legge;
e per l'effetto accertare dichiarare nulla e/o annullabile o comunque annullare la delibera adottata il 29.09.21 ai punto 4-5 dell'OdG 4-Definizione dei modi di accesso al credito fiscale per le opere al solaio di copertura dei locali interrati .. 5-Esposizione degli importi necessari per i lavori di ripristino del solaio di copertura dei locali interrati e delle prestazioni di un eventuale General Contractor .. perché contraria alla legge;
-accertare dichiarare nulla e/o annullabile o comunque a re la delibera adottata il 18.11.21 ai punto 3-4-5 dell'OdG 3-Analisi della relazione dell'ing. in ordine alle opere da effettuare al CP_2 solaio di copertura dei garage interrati .. 4- Analisi di indicato ai punti 4 – 5) dell'OdG dell'assemblea del 29/9/21 per le modalità di accesso al credito fiscale.. 5- Analisi di quanto indicato al punto 5 del odg dell'assemblea per eventuale incarico alle figure professionali necessarie .. perché contraria alla legge;
-accertare dichiarare nulla la delibera adottata il 26/09/2022 al punto 2 dell'odg pagina 1 nomina nuovo amministratore dal perché CP_1 Parte_3 contraria alla legge;
parte convenuta: In via preliminare e nel rito Accertare e dichiarare che la domanda spiegata in sede giudiziale non è speculare all'istanza formulata in sede di mediazione .. e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda;
In ulteriore via preliminare accertare e dichiarare che le allegazioni svolte da parte avversa costituiscono mutatio libelli .. Nel merito .. che i motivi e le lagnanze sollevate sono tutte infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare la domanda .. accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che tutte le delibere oggetto di impugnazione sono di natura programmatica e/o preparatoria e/o interlocutoria e per l'effetto .. che parte attrice non ha interesse ad agire .. accertare e dichiarare che le dedotte doglianze non possono essere ricondotte.. ad ipotesi di nullità e per l'effetto rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto
Svolgimento del processo
C e ritualmente notificato i sigg.ri e evocavano avanti questo Tribunale Pt_1 Pt_2
assumendo di essere proprietari nel medesimo e rilevando che il CP_1
era proprietario del parcheggio esterno che copre la porzione interrata privata ad uso Controparte_3
dei condomini dello stabile;
che le condizioni di tale superficie carie a seguito della carente attività di manutenzione del manto stradale da parte del che il CP_3
Condominio aveva deciso di accedere ai lavori sui box sottostanti tramite bonus iziativa ritenuta impossibile stante la proprietà esclusiva del Comune;
che all'assemblea del 8 luglio 2021 l'assemblea deliberava di aderire alla verifica di fattibilità legale per gli interventi ammessi al beneficio fiscale del 110% per il Sismabonus inerenti ai problemi di infiltrazione nei box interrati rinviando per la individuazione dei profe ti;
che all'assemblea del 29 settembre 2021 la delibera aveva dato mandato di verifica all'ing per la fattibilità con 110% rinviando per la verifica dell'accesso al CP_2 credito fiscale rinviando a er la quantificazione e in zione del general contractor;
che all'assemblea del 18.11.21 vista la relazione positiva dell'ing era stato a lui affidato incarico per CP_2 la progettazione strutturale, l'iter amministrativo e la redazion apitolato rinviando per le modalità di accesso al cre cale;
che all'assemblea del 30 giugno 2022 era stata rinviata l'analisi del computo dell'ing ed era stato affidato incarico per verificare gli interventi 110% relativi alle CP_2 facciate;
che all'a ea del 26.9.22 era stato confermato l'amministratore, delibera nulla poiché non era stato depositato il preventivo;
che all'assemblea del 25.11.22 venivano nominati due possibili general contractor per i garage con diverse ipotesi e l'assemblea deliberava di proseguire con l'iter del 110%, decisione nulla in quanto contraria ai limiti posti dal decreto di concessione del 110%; deduceva pertanto la nullità di tale delibera in quanto impossibile non avendo individuato im ente e modalità; che il 25.11.22 l'amministratore aveva depositato una CILAS a nome del senza CP_1 autorizzazione per oltre 900.000 euro mai approvati o deliberati;
che le delibere era uanto attinenti ai garage che costituivano entità diversa dal condominio nel suo complesso;
che essendo interventi straordinari non era stata deliberata la costituzione del fondo speciale;
chiedevano quindi dichiararsi la nullità di tutte le menzionate delibere
Si costituiva il che preliminarmente chiedeva dichiararsi l'improcedibilità delle CP_1
qua on la richiesta di mediazione avanzata;
nel merito deduceva che il era proprietario dei garage interrati;
che il condominio aveva nel corso di più assemblee CP_1
problematica di intervenire sui garage interrati tramite sismabonus 110% ma le decisioni si erano limitate all'iter di accesso e quindi di mera natura programmatica;
che essendo delibere programmatiche non poteva sussistere alcuna violazione dell'art 1123 cc;
che gli attori non avevano dedotto in ordine alla eventuale violazione dei quorum deliberativi per aver partecipato condomini estranei ai beni;
che la delibera 8.7.21 aveva solo deli i verificare la fattibilità; che la delibera del 29.9.21 aveva affidato l'incarico di verifica all'ing delibera non impugnata;
che le delibere CP_2
pagina 2 impugnate erano di natura esclusivamente programmatica o meramente di rinvio, senza che gli attori avessero evidenziato specifici motivi di nullità; che nella delibera di conferma dell'amministratore era riportata la presenza del preventivo;
c essi attori deducevano che le delibere non avevano natura esecutiva;
che la presentazione della era stato atto necessitato per mantenere la possibilità al Pt_4
Condominio di usufruire del bonus s sunzione di alcuna obbligazione a fronte dell'incertezza data dal susseguirsi delle modifiche della legge;
chiedeva quindi dichiararsi l'improcedibilità o, nel merito, il rigetto delle domande all'esito del deposito delle memorie Cartabia, il GI verificato che le parti non avevano formulato istanze istruttorie rinviava ex art 281 sexies cpc per la discussione orale a seguito della quale (nella formulazione attuale post riforma) si riservava la decisione
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice va rigettata
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità avanzata da parte convenuta, considerato che le domande svolte in questa sede ricalcano con adeguata precisione le domande presentate in sede di mediazione (doc 12 parte attrice) non rilevando la sommaria qualificazione giuridica (“nullità assoluta”) con cui era stata in quella sede descritta la violazione. L'identificazione dei singoli capi delle delibere appare sufficiente a descrivere quale sia l'oggetto della mediazione, ulteriormente qualificato (erroneamente o meno) con la motivazione
Nel merito va però rilevato come per la quasi totalità delle delibere impugnate appare difettare lo stesso interesse ad impugnare in quanto delibere meramente programmatiche;
come più volte rimarcato dalla giurisprudenza (Cassazione 2 maggio 2013, sentenza n. 10235, richiamante i principi già espressi dalla sentenza n. 24654 del 2010) “in relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria manutenzione (…) la delibera giuridicamente rilevante a tal fine e' solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna incidenza al riguardo l'adozione di una precedente delib are meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il e che non assuma, percio', CP_1 carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti i
Che le delibere impugnate appartengano a tale categoria sono in effetti gli stessi attori a dedurlo rimarcando più volte come le decisioni contestate spesso si limitino a rinviare ad assemblee successive (“anche in data 29/09/2021 l'assemblea non ha assunto alcuna decisione di natura esecutiva” pg 5 citazione) e non sia mai stato ato alcun impegno di spesa o contratto. Le uniche decisioni si limitano a dare incarico all'ing per verificare la fattibilità degli interventi all'interno dei benefici CP_2 del sisma bonus, del bon omunque del bonus 110%, per la progettazione strutturale e l'iter amministrativo con il ed il capitolato per l'appalto, tutte decisioni esclusivamente CP_3 propedeutiche ad una del nitiva che non è mai stata assunta
Nello specifico di alcune contestazioni sviluppate dagli attori, l'affermazione che i lavori di rifacimento ltrazioni nei garage sotterranei non potevano essere deliberate in quanto di spettanza del l'affermazione appare giuridicamente e ente indimostrata: che una precedente CP_3 abbia assegnato la proprietà aria al non comporta automaticamente che i box CP_3 auto debbano essere manutenuti dal stesso, chiaramente di proprietà condominiale e CP_3 nessuna relazione tecnica dimostra zione tra la proprietà superficiaria e gli eventuali vizi riscontrati
Anche per quanto attiene alla presunta votazione da parte di soggetti estranei, chiarito che questo vizio è stato ricondotto dalla Cassazione a semplice annullabilità (ordinanza 1853/2018), ricordiamo che l'eventuale partecipazione di un soggetto estraneo o privo di valida delega non si riflette comunque pagina 3 sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni assunte, salvo che la partecipazione e il voto espresso da costui abbia influito sulle maggioranze richieste oppure sullo svolgimento della discussione e, di conseguenza, sull'esito della votazione, prova che deve essere fornita dall'impugnante
Al di fuori dell'ambito sopra delineato rimangono due specifiche contestazioni: la delibera di conferma dell'incarico all'amministratore e il riferito deposito della SCIA a nome del condominio con estremi di valori e nominativi di ditte per gli interventi, mai deliberati
Sulla prima, è il verbale stesso del 26.9.22 a dare atto che il preventivo era stato presentato (“Amministratore allega preventivo 2022”) rendendo di fatto inaccoglibile l'impugnazione
Quanto alla documentazione depositata in Comune, gli stessi attori danno atto che non vi è e non vi era alcuna delibera collegata e pertanto non vi è proprio l'oggetto dell'impugnazione stessa. Quanto denunciato potrebbe eventualmente valere ai fini di una richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore
Va detto, comunque, che per riconoscere una grave violazione dell'amministratore ai suoi o va evidenziato un qualche danno subito dal Condominio, circostanza nel caso insussistente. Il CP_4 chiarito che la documentazione citata dagli attori era stata formulata e richiesta dall' CP_2
(incaricato della verifica delle pratiche) per evitare che il Condominio incorresse in decadenze ri alla domanda di adesione al contributo 110%, attività svolta dunque per tutelare il Condominio stesso rispetto al veloce susseguirsi di interventi legislativi limitativi dell'accesso al bonus a cui, comunque, non era seguita alcun ulteriore decisione deliberativa e senza alcun successivo esito
Ciò considerato, tutte le contestazioni avanzate appaiono inaccoglibili
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'impugnazione delle delibere avanzata dagli attori per carenza di interesse ad agire
Condanna altresì e a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 CP_1 liquidano in € 3. 14 scaglione ore medio senza fase istruttoria) oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Arezzo, 1.1.2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Andrea Mattielli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1147/2023 promossa da:
C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORI CHIARA e dell'avv. Parte_2 C.F._2
NE i in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORI CHIARA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI BARBARA, CP_1 P.IVA_1
e in CO PETRARCA 26 52100 AREZZO presso il difensore avv. NOCENTINI BARBARA
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da udienza di discussione parte attrice: Preliminarmente rigettare l'eccezione d'improcedibilità della domanda perché infondata;
Nel merito -accertare dichiarare nulla e/o annullabile o comunque annullare la delibera adottata il 25.11.22 al punto 1 dell'OdG “Definizione 4 ° punto O.d.G. dell'assemblea del 18/11/ 21 (rinviato ad assemblea seguente e non discusso il 10/3/22) .. perché contraria alla legge;
e per l'effetto accertare dichiarare nulla e/o annullabile o comunque annullare la delibera adottata il 29.09.21 ai punto 4-5 dell'OdG 4-Definizione dei modi di accesso al credito fiscale per le opere al solaio di copertura dei locali interrati .. 5-Esposizione degli importi necessari per i lavori di ripristino del solaio di copertura dei locali interrati e delle prestazioni di un eventuale General Contractor .. perché contraria alla legge;
-accertare dichiarare nulla e/o annullabile o comunque a re la delibera adottata il 18.11.21 ai punto 3-4-5 dell'OdG 3-Analisi della relazione dell'ing. in ordine alle opere da effettuare al CP_2 solaio di copertura dei garage interrati .. 4- Analisi di indicato ai punti 4 – 5) dell'OdG dell'assemblea del 29/9/21 per le modalità di accesso al credito fiscale.. 5- Analisi di quanto indicato al punto 5 del odg dell'assemblea per eventuale incarico alle figure professionali necessarie .. perché contraria alla legge;
-accertare dichiarare nulla la delibera adottata il 26/09/2022 al punto 2 dell'odg pagina 1 nomina nuovo amministratore dal perché CP_1 Parte_3 contraria alla legge;
parte convenuta: In via preliminare e nel rito Accertare e dichiarare che la domanda spiegata in sede giudiziale non è speculare all'istanza formulata in sede di mediazione .. e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda;
In ulteriore via preliminare accertare e dichiarare che le allegazioni svolte da parte avversa costituiscono mutatio libelli .. Nel merito .. che i motivi e le lagnanze sollevate sono tutte infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare la domanda .. accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui in narrativa che tutte le delibere oggetto di impugnazione sono di natura programmatica e/o preparatoria e/o interlocutoria e per l'effetto .. che parte attrice non ha interesse ad agire .. accertare e dichiarare che le dedotte doglianze non possono essere ricondotte.. ad ipotesi di nullità e per l'effetto rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto
Svolgimento del processo
C e ritualmente notificato i sigg.ri e evocavano avanti questo Tribunale Pt_1 Pt_2
assumendo di essere proprietari nel medesimo e rilevando che il CP_1
era proprietario del parcheggio esterno che copre la porzione interrata privata ad uso Controparte_3
dei condomini dello stabile;
che le condizioni di tale superficie carie a seguito della carente attività di manutenzione del manto stradale da parte del che il CP_3
Condominio aveva deciso di accedere ai lavori sui box sottostanti tramite bonus iziativa ritenuta impossibile stante la proprietà esclusiva del Comune;
che all'assemblea del 8 luglio 2021 l'assemblea deliberava di aderire alla verifica di fattibilità legale per gli interventi ammessi al beneficio fiscale del 110% per il Sismabonus inerenti ai problemi di infiltrazione nei box interrati rinviando per la individuazione dei profe ti;
che all'assemblea del 29 settembre 2021 la delibera aveva dato mandato di verifica all'ing per la fattibilità con 110% rinviando per la verifica dell'accesso al CP_2 credito fiscale rinviando a er la quantificazione e in zione del general contractor;
che all'assemblea del 18.11.21 vista la relazione positiva dell'ing era stato a lui affidato incarico per CP_2 la progettazione strutturale, l'iter amministrativo e la redazion apitolato rinviando per le modalità di accesso al cre cale;
che all'assemblea del 30 giugno 2022 era stata rinviata l'analisi del computo dell'ing ed era stato affidato incarico per verificare gli interventi 110% relativi alle CP_2 facciate;
che all'a ea del 26.9.22 era stato confermato l'amministratore, delibera nulla poiché non era stato depositato il preventivo;
che all'assemblea del 25.11.22 venivano nominati due possibili general contractor per i garage con diverse ipotesi e l'assemblea deliberava di proseguire con l'iter del 110%, decisione nulla in quanto contraria ai limiti posti dal decreto di concessione del 110%; deduceva pertanto la nullità di tale delibera in quanto impossibile non avendo individuato im ente e modalità; che il 25.11.22 l'amministratore aveva depositato una CILAS a nome del senza CP_1 autorizzazione per oltre 900.000 euro mai approvati o deliberati;
che le delibere era uanto attinenti ai garage che costituivano entità diversa dal condominio nel suo complesso;
che essendo interventi straordinari non era stata deliberata la costituzione del fondo speciale;
chiedevano quindi dichiararsi la nullità di tutte le menzionate delibere
Si costituiva il che preliminarmente chiedeva dichiararsi l'improcedibilità delle CP_1
qua on la richiesta di mediazione avanzata;
nel merito deduceva che il era proprietario dei garage interrati;
che il condominio aveva nel corso di più assemblee CP_1
problematica di intervenire sui garage interrati tramite sismabonus 110% ma le decisioni si erano limitate all'iter di accesso e quindi di mera natura programmatica;
che essendo delibere programmatiche non poteva sussistere alcuna violazione dell'art 1123 cc;
che gli attori non avevano dedotto in ordine alla eventuale violazione dei quorum deliberativi per aver partecipato condomini estranei ai beni;
che la delibera 8.7.21 aveva solo deli i verificare la fattibilità; che la delibera del 29.9.21 aveva affidato l'incarico di verifica all'ing delibera non impugnata;
che le delibere CP_2
pagina 2 impugnate erano di natura esclusivamente programmatica o meramente di rinvio, senza che gli attori avessero evidenziato specifici motivi di nullità; che nella delibera di conferma dell'amministratore era riportata la presenza del preventivo;
c essi attori deducevano che le delibere non avevano natura esecutiva;
che la presentazione della era stato atto necessitato per mantenere la possibilità al Pt_4
Condominio di usufruire del bonus s sunzione di alcuna obbligazione a fronte dell'incertezza data dal susseguirsi delle modifiche della legge;
chiedeva quindi dichiararsi l'improcedibilità o, nel merito, il rigetto delle domande all'esito del deposito delle memorie Cartabia, il GI verificato che le parti non avevano formulato istanze istruttorie rinviava ex art 281 sexies cpc per la discussione orale a seguito della quale (nella formulazione attuale post riforma) si riservava la decisione
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice va rigettata
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità avanzata da parte convenuta, considerato che le domande svolte in questa sede ricalcano con adeguata precisione le domande presentate in sede di mediazione (doc 12 parte attrice) non rilevando la sommaria qualificazione giuridica (“nullità assoluta”) con cui era stata in quella sede descritta la violazione. L'identificazione dei singoli capi delle delibere appare sufficiente a descrivere quale sia l'oggetto della mediazione, ulteriormente qualificato (erroneamente o meno) con la motivazione
Nel merito va però rilevato come per la quasi totalità delle delibere impugnate appare difettare lo stesso interesse ad impugnare in quanto delibere meramente programmatiche;
come più volte rimarcato dalla giurisprudenza (Cassazione 2 maggio 2013, sentenza n. 10235, richiamante i principi già espressi dalla sentenza n. 24654 del 2010) “in relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria manutenzione (…) la delibera giuridicamente rilevante a tal fine e' solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna incidenza al riguardo l'adozione di una precedente delib are meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il e che non assuma, percio', CP_1 carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti i
Che le delibere impugnate appartengano a tale categoria sono in effetti gli stessi attori a dedurlo rimarcando più volte come le decisioni contestate spesso si limitino a rinviare ad assemblee successive (“anche in data 29/09/2021 l'assemblea non ha assunto alcuna decisione di natura esecutiva” pg 5 citazione) e non sia mai stato ato alcun impegno di spesa o contratto. Le uniche decisioni si limitano a dare incarico all'ing per verificare la fattibilità degli interventi all'interno dei benefici CP_2 del sisma bonus, del bon omunque del bonus 110%, per la progettazione strutturale e l'iter amministrativo con il ed il capitolato per l'appalto, tutte decisioni esclusivamente CP_3 propedeutiche ad una del nitiva che non è mai stata assunta
Nello specifico di alcune contestazioni sviluppate dagli attori, l'affermazione che i lavori di rifacimento ltrazioni nei garage sotterranei non potevano essere deliberate in quanto di spettanza del l'affermazione appare giuridicamente e ente indimostrata: che una precedente CP_3 abbia assegnato la proprietà aria al non comporta automaticamente che i box CP_3 auto debbano essere manutenuti dal stesso, chiaramente di proprietà condominiale e CP_3 nessuna relazione tecnica dimostra zione tra la proprietà superficiaria e gli eventuali vizi riscontrati
Anche per quanto attiene alla presunta votazione da parte di soggetti estranei, chiarito che questo vizio è stato ricondotto dalla Cassazione a semplice annullabilità (ordinanza 1853/2018), ricordiamo che l'eventuale partecipazione di un soggetto estraneo o privo di valida delega non si riflette comunque pagina 3 sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni assunte, salvo che la partecipazione e il voto espresso da costui abbia influito sulle maggioranze richieste oppure sullo svolgimento della discussione e, di conseguenza, sull'esito della votazione, prova che deve essere fornita dall'impugnante
Al di fuori dell'ambito sopra delineato rimangono due specifiche contestazioni: la delibera di conferma dell'incarico all'amministratore e il riferito deposito della SCIA a nome del condominio con estremi di valori e nominativi di ditte per gli interventi, mai deliberati
Sulla prima, è il verbale stesso del 26.9.22 a dare atto che il preventivo era stato presentato (“Amministratore allega preventivo 2022”) rendendo di fatto inaccoglibile l'impugnazione
Quanto alla documentazione depositata in Comune, gli stessi attori danno atto che non vi è e non vi era alcuna delibera collegata e pertanto non vi è proprio l'oggetto dell'impugnazione stessa. Quanto denunciato potrebbe eventualmente valere ai fini di una richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore
Va detto, comunque, che per riconoscere una grave violazione dell'amministratore ai suoi o va evidenziato un qualche danno subito dal Condominio, circostanza nel caso insussistente. Il CP_4 chiarito che la documentazione citata dagli attori era stata formulata e richiesta dall' CP_2
(incaricato della verifica delle pratiche) per evitare che il Condominio incorresse in decadenze ri alla domanda di adesione al contributo 110%, attività svolta dunque per tutelare il Condominio stesso rispetto al veloce susseguirsi di interventi legislativi limitativi dell'accesso al bonus a cui, comunque, non era seguita alcun ulteriore decisione deliberativa e senza alcun successivo esito
Ciò considerato, tutte le contestazioni avanzate appaiono inaccoglibili
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'impugnazione delle delibere avanzata dagli attori per carenza di interesse ad agire
Condanna altresì e a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 CP_1 liquidano in € 3. 14 scaglione ore medio senza fase istruttoria) oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Arezzo, 1.1.2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4