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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 29/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore
Oggetto: dott. Thomas Weissteiner Consigliere
risarcimento ha pronunciato la seguente danni da infortunio sul lavoro SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 46/2023 RGL
promossa
da
, c.f. , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Merano (BZ) il 30.05.1978, residente a [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio
Giovanazzi e Giovanni Guarini del Foro di Rovereto, e con domicilio presso il loro studio in 38068 Rovereto (TN), Piazza
Damiano Chiesa 16, giusta procura in calce al ricorso in appello
- appellante -
contro
, c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore P.IVA_1 CP_2
[... con sede legale in 39021 Laces (BZ), Zona
[...]
Industriale 7, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Mirko Eller del foro di Bolzano, con domicilio nel di lui studio in
39100 Bolzano (BZ), Via Carducci 8
- appellata -
nonché contro
c.f. e p.i. in persona dei Controparte_3 P.IVA_2
legali rappresentanti dott. e dott. Controparte_4 CP_5
con sede in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa
[...]
14, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti di data 26.07.2017 a firma dott. notaio in Persona_1
Milano, dall'avvocato Vittorio Cristanelli del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in 38122
Trento (TN), Via Filippo Serafini 9
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 117/2023 di data 29.09.2023
- risarcimento danni da infortunio sul lavoro -
Causa decisa all'udienza del 26.02.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del
presente appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza del
2 Tribunale di Bolzano Giudice del Lavoro Sentenza n. 117/2023
pubbl. il 29/09/2023RG n. 480/2020 Giudice Dott.ssa.
[...]
accogliere le seguenti conclusioni: CP_6
➢ sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della
Sentenza del Tribunale di Bolzano Giudice del Lavoro
Sentenza n. 117/2023 pubbl. il 29/09/2023 RG n. 480/2020
Giudice Dott.ssa. ai sensi art. 431 co. 5 e 6 Controparte_6
c.p.c., sussistendone gravi e fondati motivi.
➢ riformare la Sentenza del Tribunale di Bolzano Giudice del
Lavoro Sentenza n. 117/2023 pubbl. il 29/09/2023RG n.
480/2020 Giudice Dott.ssa. e così Controparte_6
accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
Controparte_7
in merito al sinistro occorso al signor
[...]
indicato in narrativa. Pt_1
➢ Di conseguenza, eventualmente previa rinnovazione della CTU
tecnica e medico legale e dell'istruttoria testimoniale e
documentale, vorrà condannare la convenuta al risarcimento
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi
dal dipendente pari alla somma di € 200.908,36 o la
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria.
➢ Oltre alla rifusione delle spese del presente e del primo grado
di giudizio ed oneri di legge aumentate fino al 30% ex Decreto
Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
3 ➢ In subordine nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello,
Vorrà compensare le spese dei due gradi di giudizio, stante la
sussistenza di orientamento contrario di Cassazione rispetto a
quello accolto dalla sentenza impugnata.
In via istruttoria
Si chiede di riformare la sentenza impugnata e l'ordinanza
che non si è pronunciata sui mezzi istruttori richiesti dal
ricorrente e quindi la riforma della sentenza reclamata con
l'ammissione in via istruttoria dei seguenti mezzi di prova per
testi sulle circostanze indicate nella parte narrativa del ricorso
introduttivo avv Lanzinger, nonché sulle seguenti circostanze
(indicate nel ricorso avv, Lo Bartolo e Avv. Carusi) precedute
dalla formula “vero che”.
1) Vero che il posto di lavoro del era costituito da una Pt_1
postazione fissa ove egli poteva verificare l'andamento del
macchinario, trattandosi di una Stellenbeschreibung senza alcun
compito in materia di riparazioni sulla macchina.
2) Vero che nel corso del periodo intercorrente dall'anno 2010 -
data di installazione dell'impianto – e l'anno 2016, anno
dell'infortunio occorso al ricorrente, presso l'impianto
, si sono verificati ripetuti guasti consistenti in: CP_8
- rottura della cinghia di trasmissione ogni 10 mesi circa;
- allungamento irregolare delle catene ogni circa 3 mesi;
- blocco del macchinario, assai frequente più volte alla settimana
con ripartenza mediante spinta a mano del cassone vuoto;
4 - riparazione di cuscinetti almeno una volta all'anno;
- sostituzione di una fotocellula almeno una volta all'anno;
- ulteriore blocco della macchina: per farla ripartire si deve fare il
reset dell'inverter entrando necessariamente sui binari.
3) Vero che uno dei più frequenti guasti dell'impianto, che si
ripeteva per decine di volte all'anno, era il blocco della valvola
pneumatica che azionava il cilindro a scorrimento da cui dipende
l'apertura del condotto che permette alle mele di fuoriuscire e
riversarsi nei cassoni trasportati su carrelli e destinati a rifornire
la catena di produzione.
4) Vero che più volte alcuni dipendenti avevano segnalato ai
superiori la criticità del macchinario, ed in particolare, lo stesso
ER aveva denunciato al responsabile capo tecnico del
reparto, sig. , i rischi che egli avrebbe corso Persona_2
operando sul macchinario.
5) Vero che riceveva la seguente risposta dal capo Pt_1
tecnico: “Non ci sono parti del macchinario non sicure.”
6) Vero che la valvola pneumatica era soggetta a rotture, veniva
frequentemente cambiata e veniva rimessa in esercizio dal
personale dipendente direttamente mediante un semplice urto
solitamente vibrato col piede.
7) Vero che il sig. tecnico dipendente della ditta CP_9
ON e poi , tecnico assistenza dell'impianto, riferiva Tes_1
al ricorrente che il sig. , preposto e responsabile Persona_2
sicurezza, aveva più volte asserito che la rifiutava l'ausilio CP_7
5 tecnico esterno in quanto per ogni guasto era in grado di
provvedere con il proprio personale e così risparmiare soldi.
8) Vero che la modalità di ripristino del funzionamento della
valvola di cui al capitolo che precede (7) era nota ai dirigenti
aziendali, i quali sin dall'inizio della messa in opera del
macchinario, pur essendo consapevoli di tale modalità di
intervento, quasi mai avevano fatto intervenire un tecnico,
limitandosi a dire che “l'impianto non poteva essere fermato”.
9) Vero che i dirigenti aziendali imponevano ai stessi lavoratori di
rimediare ai guasti mediante un surplus di lavoro nel fine
settimana: turni più ore straordinarie, senza regolarizzazione.
10) Vero che su indicazione dei dirigenti il personale dipendente
doveva intervenire sulla linea di movimento dei carrelli,
percorrere la passerella attigua al percorso dei carrelli, superare
il corrimano alto poco più di un metro e scendere direttamente sui
binari per sbloccare la valvola pneumatica con un colpo del piede
ad impianto attivo.
11) Vero che l'itinerario alternativo consistente nell'utilizzo del
ponte di attraversamento della linea di movimento dei carrelli con
l'accesso alla passerella mediante l'apertura di due porte di
sicurezza, installate per disattivare altri parti del macchinario e
non per la sezione era vietato dalla dirigenza CP_8
aziendale ai dipendenti con la motivazione che avrebbe
comportato il blocco dell'intera produzione con perdita fino a 105
cassoni all'ora, su una media di circa 1200 cassoni al dì.
6 12) Vero che i preposti hanno sempre interdetto il blocco della
produzione mediante l'apertura delle due porte di sicurezza
anche per non indurre in confusione il sistema di tracciamento
del prodotto che prevede una precisa suddivisione delle mele, sia
per qualità e sia per la provenienza dai singoli produttori.
13) Vero che l'interruzione della produzione in corso d'opera
avrebbe alterato il riempimento dei cassoni nonché
l'etichettatrice, provocando una perdita della tracciabilità delle
mele, che per la Resistente è sempre stata indispensabile per
l'offerta sul mercato. Vero che la disattivazione con la chiave del
WA non impediva che lo stesso si mettesse in movimento
improvvisamente come più volte accaduto nel passato.
14) Vero che in data 11/02/2016, nel corso del proprio turno di
servizio, avvertiva il rumore caratteristico di un nastro Pt_1
trasportatore della macchina calibratrice che girava a vuoto e
comprendeva che, come più volte era accaduto in passato, si
trattava dell'ennesimo blocco del cilindro ad aria compressa e/o
della valvola d'aria che governava la fuoriuscita delle mele dal
condotto verso i cassoni vuoti negli Unterwasserfüller.
15) Vero che il guasto veniva registrato sul tabulato guasto del
02/11/2016 ore 19.49 con la indicazione “Unterwasserfüller 3
Alarm: ”. Persona_3
16) Vero che egli si recava quindi sull'impianto per controllare la
situazione e appurava verificando che il canale della fuoriuscita,
in corrispondenza della stazione di riempimento contrassegnata
7 con il n. 3, presentava il blocco del prodotto.
17) Vero che, come da prassi aziendale, egli scendeva sul binario
ed urtava con un piede la valvola pneumatica per farla riattivare,
senza alcun risultato, previa disattivazione del macchinario
. CP_8
18) Vero che mentre si trovava in quella posizione, intento a
controllare la valvola, veniva improvvisamente investito Pt_1
al piede sinistro dal carrello vuoto;
che mentre passava la prima
piattaforma del si strappavano i cavi della CP_8
fotocellula della piattaforma che, correndo priva di dispositivo di
arresto, gli bloccava il piede, schiacciandolo contro la struttura
metallica su cui erano fissati i cilindri ad aria compressa.
19) Riferisca il teste se con i cavi strappati dalla fotocellula la
macchina si bloccava;
riferisca il teste se nel corso
nell'accertamento ispettivo veniva rilevato un errore di un arresto
di emergenza o di errori di fotocellule rotte e spostate e di specchi
spostati.
20) Vero che la macchina si metteva in moto come era già
successo con altre parti della calibratrice come il Binmatic o il
UWF3.
21) Vero che metteva fuori servizio il (come Pt_1 CP_8
emerge nella foto dei Carabinieri scattata poco tempo dopo
l'incidente doc. n. 2 del ricorso introduttivo, foto 1 - 8) prima che il
signor intervenisse sugli interruttori. Persona_2
22) Riferisca il teste se al momento del blocco del si CP_8
8 rilevava un errore di blocco del nel documento CP_8
dell'Ispettore; riferisca il teste se l'errore di emergenza del
fosse avvenuto o se il macchinario fosse stato fuori CP_8
servizio e non in modalità automatica.
23) Vero che il carrello si arrestava soltanto perché il movimento
veniva impedito dalla scarpa antinfortunistica del piede destro
del Ricorrente rimasta incastrata tra carrello e struttura che
faceva cadere il medesimo contro il;
vero che CP_8
si faceva scudo con la mano per evitare di sbattere la CP_10
testa e proteggersi contro il macchinario.
24) Vero che il movimento di cui al capitolo che precede posto in
essere dallo stesso impediva l'ulteriore trascinamento Pt_1
del proprio corpo, ma gli provocava il ferimento del braccio
sinistro.
25) Vero che a seguito dell'investimento si verificava la
frattura/lussazione esposta della caviglia sinistra con perdita di
materiale organico e con ulteriori gravi esiti di seguito indicati e il
trauma subito alla mano con una profonda incisione
nell'avambraccio, come veniva anche rilevato dai Carabinieri nel
loro verbale che si rammostra al teste (doc. n. 2 del ricorso
introduttivo, fascicolo del PM).
26) Vero che sul luogo dell'infortunio era operante una
videocamera, successivamente divenuta irreperibile e che in fase
di ispezione il datore di lavoro ometteva di menzionare agli
ispettori ed alle Forze dell'Ordine.
9 27) Vero che infortunato riusciva con uno sforzo Pt_1
disperato ed in una situazione di acutissimo dolore a chiamare il
pronto soccorso con il proprio telefono cellulare e nel contempo a
sfilare il piede gravemente lesionato e il piede destro dalla
scarpa antinfortunistica rimasta bloccata.
28) Vero che per l'intervento tempestivo di una autoambulanza
con sanitario veniva ricoverato d'urgenza presso Pt_1
l'Ospedale di Bolzano.
29) Vero che nel manuale vi è una totale omissione delle Tes_1
modalità di riparazione delle valvole pneumatiche e cilindri d'aria
e degli eventuali rischi connessi;
che nel documento aziendale
della valutazione dei rischi è del tutto assente qualsiasi
riferimento ai rischi inerenti a possibilità di investimento del
personale operante da parte del;
che su altri CP_8
impianti aziendali (es. Binmatic) un dispositivo di sicurezza a
laser blocca il movimento in presenza di ostacolo, invece
l'impianto del è privo di sistema di allarme o di CP_8
blocco in presenza di corpi che possono essere investiti in corsa;
vero che nel reparto adibito al trasporto dei cassoni, sul carrello
CP_1 sado, la ha installato un sistema di sensori, idoneo a
bloccare il movimento del carrello in presenza di contatto con
corpi estranei, a differenza della totale assenza di simile
dispositivo di sicurezza sul;
nel reparto adibito al CP_8
trasporto dei cassoni pieni del LTW per il HRL, la ditta ha
installato ringhiere che non possono essere facilmente eluse o
10 rese inefficaci, a differenza della totale assenza di un simile
dispositivo di sicurezza sul;
vero che è stato solo CP_8
installato un corrimano privo di dispositivo di sicurezza.
30) Vero che le lampadine sul sono di colore diverso CP_8
da quelle riscontrate sul display dei comandi. Il verde sul display
significa fuori servizio e in modalità manuale, rosso vuol dire
modalità automatica.
31) Vero che le lampadine sul in verde intendono la CP_8
modalità automatica, l'arancione la modalità manuale e il rosso
l'emergenza. Riferisca il teste se nelle sessioni informative
antinfortunistiche sia stato trattato il tema di rischi di
investimento da parte del . CP_8
32) Vero che la cinghia trasmissione del è stata CP_8
cambiata dalla ditta con un altro tipo, difforme a quello CP_7
della casa costruttrice dell'impianto, che ne ha aumentata la
velocità e diminuita la sicurezza. Riferisca il teste se la CP_7
abbia fatto attenzione alla conformità del per CP_8
garantire la sicurezza delle persone e aggiornato il documento di
rischio come previsto dalla legge.
33) Riferisca il teste se la abbia ricevuto dalla casa CP_7
costruttrice una conferma/approvazione per il Tes_1
cambiamento della cinghia di trasmissione sul CP_8
come indicato nel manuale dalla . Tes_1
39) Vero che le porte per la sicurezza che mettono fuori servizio il
quando uno vuole entrare nella sezione, mancano;
CP_8
11 vero che per entrare nella zona il personale addetto CP_8
deve scavalcare ovunque essendo assente un dispositivo di
sicurezza.
40) Riferisca il teste se fosse stato segnalato a a voce o Pt_1
per iscritto di evitare di scavalcare.
41) Vero che la Resistente in passato aveva richiesto ai
dipendenti di indicare la parte dell'impianto a rischio di infortuni;
riferisca il teste se avesse provveduto a prendere provvedimenti
conseguenti alle segnalazioni ricevute.
42) Vero che aveva segnalato ai superiori che ove Pt_1
l'allarme visivo sull'impianto (es. Unterwasserfüller) fosse
sprovvisto di un arresto automatico, il rischio sarebbe rilevante
per l'incolumità degli operatori. Riferisca il teste se la
segnalazione abbia avuto esito.
43) Vero che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente, oltre che
l'infortunio di cui si tratta, ha subito ben altri tre infortuni sul
lavoro per mancanza di informazione e prevenzione da parte
della ditta:
- nel 2009: scivolamento sulla calibratrice;
- nel 2011: Unterwasserfüller 3, Etichettatrice 2: incastramento
del 3° dito dx;
- nel 2012: lesioni per urto contro un vetro.
44) Vero che all'interno dell'azienda, al fine di poter lasciare le
passerelle di servizio per raggiungere il piano di lavoro,
scavalcando il corrimano, sono state installate scalette di fortuna
12 come da documentazione fotografica che si rammostra a teste
(doc. n. 3 del ricorso introduttivo).
45) Vero che nei fogli Mitarbeiterschulung Arbeitsschutz e
Grundunterweisung Maschinen und Anlagen si illustrano sistemi
di sicurezza sugli altri macchinari specifici della , ma CP_7
viene omesso il , e sono pretermessi i comportamenti CP_8
dovuti in sicurezza nel caso di un errore nel sistema del
o nei cilindri/valvole ad aria compressa. CP_8
46) Vero che nei Übergabe Dokumentation Sortieranlage 2010,
firmato dal mancano i cilindri pneumatici e le valvole Pt_1
pneumatiche.
47) Vero che nel Risikobewertungsbogen mancano le indicazioni
dei seguenti rischi:
- stress da lavoro sia nel corso della turnazione che in
isolamento;
- attività in condizione di forte umidità ambientale;
- via di fuga in caso di emergenza;
- i simboli di divieto di accesso alle aree pericolose del
; CP_8
- rischio di rimanere incastrati nel movimento del . CP_8
48) Riferisca il teste se il ricorrente abbia avuto istruzioni in
ordine a controlli, riparazione o manutenzione sull'impianto ove è
avvenuto l'infortunio e se secondo le previsioni di sicurezza del
manuale dell'impianto egli potesse essere adibito all'intervento di
ripristino della valvola come invece veniva ripetutamente
13 costretto a fare.
49) Vero l'immediato ricovero del ER permetteva di accertare
un grave trauma da schiacciamento gamba sx con frattura
lussativa della caviglia trattata con mezzi di sintesi e ampia
lacerazione delle parti molli trattata chirurgicamente con innesto
cutaneo, con eczema impetiginizzato postoperatorio alla
tibiotarsica laterale sinistra, cicatrice ipertrofica.
50) Vero che la durata dell'inabilità temporanea:
Inabilità temporanea totale: 30 gg;
Inabilità temporanea parziale al 75%: 100 gg;
Inabilità temporanea parziale al 50%: 200 gg;
Inabilità temporanea parziale al 25%: 172 gg;
come da documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 8, 9,
10, del ricorso introduttivo e doc. n. 24, 25 della presente
comparsa).
51) Vero che in particolare, il ricorrente subiva i seguenti
interventi:
- in data 12.02.2016 intervento di revisione ferita chirurgica,
osteosintesi perone con placca;
tenorrafia ECD e artrodesi
temporanea caviglia con fili K;
- in data 01.03.2016 intervento di innesto cutaneo tipo Thiersch e
posizionamento fissatore esterno articolato Orthofix;
- in data 12.04.2016 si rimuove fissatore dopo discussione con
; CP_12
- in data 22.06.2017 intervento di rimozione MDS (placca e viti).
14 52) Vero che ha subito il ricovero ospedaliero dal Pt_1
11/02/2016 all'8/03/2016 e Day Hospital il 22/06/2017; che
le necessità curative hanno richiesto un lungo periodo di
riabilitazione con molteplici visite e sedute fisioterapiche come da
dettagliato evento dd. 11/08/2020 dell'Ospedale di Silandro
come da documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 13).
53) Vero che il paziente era in grado di raggiungere il luogo di
cura e visita soltanto perché accompagnato dall'ambulanza come
da dettagliato evento della direzione della Croce Bianca datato
18/08/2020 Come da documentazione che si rammostra al teste
(doc. n. 14)
54) Vero che il ricorrente doveva comunque essere accompagnato
con la propria auto privata o dei familiari per raggiungere i medici
ed i medici periti per lo svolgimento delle visite mediche private.
54) Vero che a seguito del ferimento il sig. è stato oggetto Pt_1
di mobbing e poi licenziato dalla direzione della società resistente
come da documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 56).
55) Vero che a seguito del licenziamento illegittimo il sig. Pt_1
ha proposto ricorso come da documentazione che si rammostra al
teste (doc. n. 25, di questa comparsa).
56) Vero che tra le parti interveniva una transazione con la quale
la resistente si impegnava a risarcire i danni al ricorrente, causa
l'illegittimo licenziamento come da documentazione che si
rammostra al teste (doc. n. 26, 27 di questa comparsa).
57) Vero che a seguito del sinistro il ricorrente, privo di
15 occupazione, era costretto ad impegnarsi come agricoltore presso
i campi agricoli della propria famiglia.
58) Vero che il ricorrente aveva la necessità di farsi coadiuvare
nel proprio nuovo lavoro da personale esterno come da
documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 43, 44).
59) Vero che il ricorrente provava fatica a svolgere le nuove
mansioni ed in particolare camminava con fatica e non poteva
sopportare il peso dei carichi agricoli.
60) Vero che il ricorrente prova fatica a camminare in montagna
ed a passeggiare con i cani nei prati anche per poco tempo.
61) Vero che il ricorrente ha smesso di andare a sciare.
62) Vero che il ricorrente deve essere aiutato nello svolgimento
delle mansioni domestiche, nel fare la spesa e nel sollevamento
di pesi.
63) vero che anche prima del giorno dell'infortunio il Binmatic si è
messo in moto quando l'impianto è stato disattivato;
64) vero che il capo tecnico è stato informato del problema di cui
alla precedente capitolo
65) Dica se al momento dell'infortunio esisteva un ingresso
diretto per accederete nella sezione Binwagen;
INDICA A TESTIMONI:
1. Controparte_13
2. CP_14
3. CP_15
4. Controparte_16
16 ✓ Si chiede di riformare la sentenza impugnata e l'ordinanza
che non si è pronunciata sui mezzi istruttori richiesti dal
ricorrente e non ha disposto la rinnovazione delle CTU nei
termini indicati nel presente appello e in particolare
provvedendo ad eseguire quanto segue.
Rinnovare la CTU TECNICA GASSER sui seguenti temi e in base
ai presupposti di fatto già indicati nel presente appello:
1) Accerti se la sospensione sul display della macchina
Binwagen sub doc 2 b. è appunto una sospensione non un blocco
definitivo, tanto che la macchina può essere riattivata da remoto
da qualsiasi postazione o dalla consolle nell'ufficio. In
particolare, il CTU dovrà indagare sul possibile fermo parziale dei
macchinari (rectius sulle differenti di aree di lavorazione e/o
componenti delle stesse), attraverso il pulsante WA della
pulsantiera (oltre che con la chiave di sicurezza). Dovrà dire il
CTU cosa comporta la sussistenza del colore verde sul sistema
display /pulsantiera e sulla possibilità che vi fosse un sistema di
ripartenza da parte della consolle nell'ufficio o da remoto rispetto
a tale pulsante di sospensione.
2) Ancora, manca nella CTU un'indagine ed una verifica su un
sistema di auto blocco o rallentamento del carrello WA (o
) in caso di blocco/malfunzionamento di una CP_8
componente prossima all'area di lavoro e movimentazione del
WA: si ritiene che tale sistema di sicurezza dovrebbe
essere presente sul complesso sistema di movimentazione in
17 esame tenendo in conto delle modalità di lavoro concrete, da un
lato la velocità di movimento del WA dall'altra della
circostanza che era frequente il blocco di uno dei sistemi ed
altrettanto frequente l'intervento “manuale” per sbloccare i
macchinari sulla tipologia di quello messo in atto dal sig. Pt_1
Tale condotta anche non fosse prassi caldeggiata dalla società
datrice di lavoro certo che era perlomeno tollerata (si vedano
testimonianze e ) e quindi era più Testimone_2 Testimone_3
che prevedibile che si sarebbe potuto verificare un incidente con il
carrello.
Quindi si chiede che il CTU accerti vi era un sistema di auto
blocco o rallentamento del carrello WA (o ) in CP_8
caso di blocco/malfunzionamento di una componente prossima
all'area di lavoro e movimentazione del WA.
3) Si chiedere di rinnovare la CTU al fine di accertare se sul
WA si siano o meno riscontrate segnalazioni di errore e/o
guasto nel momento dell'incidente. La circostanza è rilevante
poiché la mancata indicazione di errori è sintomo di un
malfunzionamento del macchinario e di un suo movimento
autonomo bypassante il sistema di sicurezza e controllo.
Rinnovare la CTU ED AT sui seguenti temi e in base
ai presupposti di fatto già indicati nel presente appello:
1) Accerti il CTU in merito alla patologia sofferta dal lavoratore al
polso sinistro, al nesso causale rispetto all'infortunio occorso ed
in merito alla valutazione dei postumi e delle conseguenze
18 dannose relative.
2) Accerti la CTU in merito ai danni emergenti occorsi al
lavoratore e segnatamente rispetto alle spese documentate e che
qui si riportano nuovamente per comodità sub doc 120.
del procuratore di parte appellata
[...]
: Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis,
1. in via principale:
rigettare l'appello proposto dal sig. perché in parte Pt_1
inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e,
pertanto, confermare per intero la sentenza n. 117/2023 del
Tribunale di Bolzano dd. 29.09.2023.
2. In via subordinata a 1:
Per l'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello
proposto, condannare a manlevare ed a Controparte_3
tenere indenne la resistente/appellata di Controparte_17
ogni somma, per capitale, interesse e spese, che essa sia tenuta
a pagare al ricorrente/appellante.
3. In ogni caso:
Con condanna del ricorrente/appellante e/o di Controparte_3
in solido tra di loro, al rimborso di spese ed onorari di
[...]
difesa della resistente/appellata;
del procuratore di parte appellata Controparte_3
Voglia la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
19 Bolzano, contrariis reiectis:
nel merito in via principale: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'impugnazione proposta
dal ricorrente verso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Bolzano Sez. Lavoro n. 117/2023 di data
29.09.2023, pubblicata in pari data nel procedimento sub RG n.
480/2020, pronunciando, per l'effetto, il rigetto del ricorso in
appello;
in via strettamente subordinata: in denegata e non creduta
ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata,
ridurre, in ogni caso, l'entità delle stesse a quella minore somma
risultante provata in corso di causa, nonché in ragione del
concorso di colpa – di cui si chiede quantificazione e graduazione
– del ricorrente, ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione della
domanda di manleva svolta nei confronti di Controparte_3
alle sole voci di danno eventualmente accertate in capo alla
convenuta tenendo conto, in sede di liquidazione degli importi
dovuti in manleva, del massimale e delle franchigie previste dalla
polizza (franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, art. 6 delle
condizioni particolari di polizza a pagina 14 del doc. n. 35 , CP_7
nonché delle somme già versate al ricorrente da parte di;
CP_18
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze del
presente grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali ed
accessori di legge;
in via subordinata istruttoria: si insiste sull'ammissione delle
20 istanze istruttorie se ed in quanto non ammesse, tra cui la
richiesta avanzata già in comparsa di costituzione e risposta ove
si chiedeva al Giudice di ordinare al ricorrente l'esibizione dei
contratti e/o polizze di assicurazione privata per infortuni in
essere alla data del sinistro, posto che risulta dalle dichiarazione
dei redditi 2020 (quadro RP rigo RP8 col 1 codice 36) (doc. 60 di
controparte) nonché dalle certificazioni uniche 2018; 2017 e 2015
(quadri oneri deducibili codice 36) che il sig. versava Pt_1
prima dell'infortunio e versa un premio assicurativo per
assicurazione sulla vita e/o infortuni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:
“Con ricorso depositato il 21.10.2020 il sig. Parte_3
conveniva in giudizio chiedendone la condanna
[...] CP_7
al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'infortunio sul
lavoro occorsogli l'11.2.2016. Il procedimento veniva assegnato al
Giudice dott.ssa Francesca Muscetta che con provvedimento del
21.10.2020 fissava udienza per il 16.3.2020. Il ricorrente in
particolare allegava: di essere dipendente della convenuta dal
1.4.99 e di essere stato assegnato il 2.1.2009 al posto di lavoro
di con mansioni di sorveglianza dell'efficace Parte_4
calibratura del prodotto (mele) e di mantenimento di una costante
efficienza dell'impianto per la calibratura;
che il giorno del
sinistro – come avvenuto molte altre volte – si era bloccata la
21 valvola pneumatica che azionava il cilindro a scorrimento da cui
dipendeva l'apertura del condotto che permetteva alle mele di
fuoriuscire e riversarsi nei cassoni trasportati su carrelli e
destinati a rifornire la catena di produzione;
che il guasto veniva
registrato sul tabulato del 2.11.2016 ore 19.49 con la indicazione
“Unterwasserfüller 3 Alarm: ”; che egli secondo una Persona_3
prassi nota ai dirigenti aveva percorso la passerella attigua al
percorso dei carrelli, superato il corrimano alto poco più di un
metro ed era sceso direttamente sui binari per rimetterla in
esercizio mediante un semplice urto vibrato col piede;
che i
dirigenti avevano dato disposizione che “l'impianto non poteva
essere fermato, salvi rilevanti danni economici che avrebbero
dovuto riparare gli stessi lavoratori mediante un surplus di lavoro
nel fine settimana: 3 turni più ore straordinarie, sebbene non
regolarizzate”. Il ricorrente proseguiva poi affermando che
nessuna alternativa a tale modalità di intervento era praticabile
in quanto l'accesso alla passerella mediante l'apertura di due
porte di sicurezza avrebbe comportato il blocco della produzione
con perdita economica, mentre la disattivazione con la chiave del
WA non avrebbe impedito che lo stesso si mettesse in
movimento improvvisamente. In ordine alla dinamica del sinistro
deduceva che egli aveva messo fuori servizio il , ma CP_8
mentre si trovava sui binari, intento a controllare la valvola, la
macchina si era messa improvvisamente in moto ed egli era stato
investito al piede sinistro dal carrello vuoto, libero di correre
22 senza alcun dispositivo di arresto;
proseguiva affermando che il
si poteva anche attivare da lontano o dall´ ufficio CP_8
del Il ricorrente lamentava l'assenza di un sistema Parte_4
di blocco dei carrelli in presenza di corpi che possono essere
investiti in corsa, l'assenza di ringhiere che non possono essere
facilmente eluse o rese inefficaci, la mancata formazione in
materia di rischi e sicurezza. Tanto premesso, individuato nel
datore di lavoro l'unico responsabile dell'accaduto, quantificava il
danno subito e chiedeva la condanna della convenuta al relativo
risarcimento, rassegnando nello specifico le conclusioni sopra
riportate per esteso.
(…) Con comparsa di costituzione depositata il 30.04.2021
si costituiva in giudizio , contestando le asserzioni in fatto CP_7
del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare la
convenuta rilevava come l' del Lavoro prima e la CP_19
Procura della Repubblica poi non avessero inflitto alcuna
sanzione, né avviato azione penale contro il datore di lavoro,
avendo al contrario comminato sanzione amministrativa contro il
ricorrente per violazione dell'art. 20 comma 2 lett. g) d.lgs.
81/2008; che tra le mansioni del ricorrente rientrava
espressamente anche la manutenzione e risoluzione di
disfunzioni, con intervento anche manuale, peraltro nel rispetto
delle prescrizioni di sicurezza e quindi con necessitato
spegnimento e disattivazione delle parti mobili del macchinario;
che mai la società aveva vietato interventi in sicurezza per
23 ragioni economiche;
che il ricorrente era stato adeguatamente
formato e la macchina era assolutamente sicura;
che non era
affatto chiaro quale intervento il ricorrente intendesse eseguire,
posto che il guasto segnalato dal sistema “Unterwasserfüller 3
Allarm: keine Früchte” poteva avere diverse cause, non
necessariamente legate ad una disfunzione della valvola
pneumatica; che la direttiva della società era chiara nel senso
che si poteva entrare nelle zone di pericolo solo e soltanto previa
disattivazione della macchina;
che il ricorrente non aveva
previamente disattivato la macchina, che altrimenti non avrebbe
mai potuto improvvisamente riattivarsi. Contestava altresì la
quantificazione dei danni e rassegnava le conclusioni sopra
riportate per esteso, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in
causa della propria Assicurazione.
Con comparsa di costituzione del 28.06.2021 si costituiva
in giudizio , associandosi alle contestazioni Controparte_3
mosse da nell'an e nel quantum, rassegnando le CP_7
conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza dell'8.7.2021 il Giudice, al fine di espletare il
tentativo di conciliazione ordinava ad di esibire in giudizio CP_18
la documentazione attestante le somme corrisposte e da
corrispondere a cura dell'Istituto al ricorrente.
(…) All'udienza del 14.10.2021 il Giudice espletava il
tentativo di conciliazione, proponendo la corresponsione a cura
della resistente e della terza chiamata in causa della somma di
24 45.000,00 euro al lavoratore, oltre ad un contributo spese di
importo pari ad euro 5.000,00. Alla successiva udienza
dell'11.11.2021 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di
conciliazione per mancata adesione del ricorrente e si riservava
in ordine alle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza del
12.11.2021 formulata fuori udienza il Giudice dichiarava
inammissibili i mezzi istruttori formulati dal ricorrente in memoria
di costituzione di nuovo difensore e provvedeva sulle altre prove,
fissando per l'assunzione di interpelli formali e audizione
dichiarazioni testimoniali l'udienza del 14.01.2022.
In tale occasione venivano escussi i testimoni Tes_4
, , ,
[...] CP_15 Tes_5 Tes_6 [...]
, Per_2 Testimone_7 Testimone_3 Tes_8
ed espletati gli interrogatori formali. All'esito il Giudice si
[...]
riservava sulle ulteriori istanze.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 31.01.2022 il
Giudice disponeva consulenza tecnica sull'impianto ove si era
verificato l'incidente e consulenza medico legale. (…) All'udienza
del 13.4.2023, lo scrivente – depositate da parte dei ctu
entrambe le perizie – su istanza di parte ricorrente formulava in
limine litis nuova proposta conciliativa, peraltro negli stessi di
termini di quella iniziale. All'udienza del 4.5.2023 il Giudice
prendeva nuovamente atto della mancata adesione del ricorrente
alla proposta conciliativa ed ordinava all' di produrre in CP_18
giudizio nuovamente la documentazione attestante le somme
25 corrisposte e da corrispondere al ricorrente a titolo di indennità,
aggiornate, fissando per la discussione l'udienza del 29.09.2023
ed assegnando termine per il deposito delle note conclusionali
fino al 16.08.2023”.
2. Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di Parte_3
condannandolo alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte resistente e dalla parte chiamata in causa e, quindi, al pagamento a favore della Parte_5
dell'importo di euro 41.559,20.- a titolo di compenso,
[...]
oltre 15% spese generali, iva e cpa ed, a favore di Controparte_3
dell'importo di euro 31.969,00.- a titolo di compenso,
[...]
oltre 15% spese generali, iva e cpa. Le spese delle consulenze d'ufficio sono state poste a definitivo carico di parte ricorrente.
3. Avverso la decisione ha interposto appello
[...]
per: Parte_3
1.VIOLAZIONE DELL'ART. 2087 C.C.
2.VIOLAZIONE DELL'ART. 71 CO. 1, 3 E 4 DEL D.LGS. N.
81/2008 ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO VI,
3. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA EX
DELL'ART. 18 LETT. F) DEL D.LGS. N. 81/2008,
4. VIOLAZIONE DELL'ART. 28 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS.
81/2008;
5. VIOLAZIONE ARTT. 2056, 1223,1226 cc (dedotta con
riferimento all'omessa pronuncia sulla pretesa di risarcimento del
26 danno);
6. RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI
PERITALI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL C.T.U.
7. RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA
ED D'UFFICIO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL
CONSULENTE MEDICO – LEGALE;
8. RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA PROVA
TESTIMONIALE DA SSUMERSI ANCHE SUI CAPITOLI NON
AMMESSI;
9. RICHIESTA DI AMMISSIONE DEI DOCUMENTI
PRODOTTI DAL RICORRENTE SUB N. 24 E N. 83;
10. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 92 co. 2 c.p.c.
In via istruttoria l'impugnante ha insistito per:
rinnovazione delle indagini demandate ai consulenti d'ufficio e richiesta di chiarimenti da parte degli stessi;
prova per testi sui capitoli e con i testimoni non ammessi dal Tribunale;
acquisizione di documenti non ammessi dal Tribunale.
Si sono costituite per resistere la
[...]
, d'ora in poi solo “ ”, e Controparte_1 CP_7
entrambe con richiesta di rigetto Controparte_3
dell'appello proposto.
All'udienza del 5 marzo 2024 la Corte ha esperito un tentativo di conciliazione, all'esito del quale la causa è stata rinviata, su istanza delle parti, all'udienza del 4 aprile 2024 e poi a quella del 14 maggio 2024.
27 Fallite le trattative pendenti, con l'ordinanza del 15
maggio 2024 è stata fissata per la discussione l'udienza del 26
febbraio 2025.
Con il provvedimento del 14 giugno 2024 è stato designato il nuovo Consigliere relatore in sostituzione del precedente, la dott.ssa Luisa Mosna, collocata fuori ruolo.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 26 febbraio
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, con riguardo alla dinamica del sinistro, ha ritenuto dimostrate le seguenti circostanze fattuali:
− in data 11.2.2016 nel corso del turno di servizio del ricorrente quale “Sortierleiter”, il sistema alle ore 19.49
segnalava una disfunzione del macchinario CP_8
(parte dell'impianto di calibratura cui era per l'appunto addetto il lavoratore);
− il signor ritenendo presumibilmente che il Pt_1
problema potesse imputarsi ad una disfunzione della valvola pneumatica che governava la fuoriuscita delle mele da uno dei condotti d'acqua verso i cassoni vuoti scavalcava la ringhiera e scendeva sul binario, urtava quindi con un piede la valvola per farla riattivare;
− il ricorrente non disattivava il macchinario prima di accedere al binario;
− mentre si trovava sul binario veniva investito al piede
28 sinistro da un carrello vuoto, che correva per l'appunto sui binari.
Sulla premessa, poi, che:
− nei compiti del (il ricorrente lo era dal 2009 Parte_4
ed aveva avuto apposita formazione) rientravano quello di risolvere disfunzioni dell'impianto, della cui manutenzione egli era responsabile e che conosceva da diversi anni, evidenziata comunque l'assenza di pregresse segnalazioni di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori correlate a blocchi degli otturatori a scorrimento azionati dalle valvole pneumatiche;
− la macchina era dotata di un sistema di disattivazione per garantire accessi in sicurezza;
− la disattivazione della macchina mediante chiavi, come chiarito dal C.T.U., avrebbe impedito l'infortunio,
rendendo impossibile l'attivazione del sistema anche da remoto;
− le direttive date dal datore di lavoro ai lavoratori erano nel senso di accedere alle zone di rischio previa disattivazione del macchinario (vengono dal primo giudice citate le dichiarazioni dei testi e le istruzioni contenuti nei manuali relativi all'impianto; viene menzionata altresì la dichiarazione rilasciata dallo stesso lavoratore all'Ispettore del Lavoro in data 18.08.2016 foglio 47, doc.
n. 1, fasc. ricorrente: “Um meine Tätigkeit auszuführen,
29 wurde ich von der Obstgenossenschaft VO aus und
weitergebildet. Ich weiss, dass die Sortieranlage bzw. Die
verschiedenen Maschinen der Anlage außer Betrieb mittels
des entsprechenden Schlüsselschalters gesetzt werden
müssen, wenn es Probleme gibt und diese gelöst werden
müssen.”);
− il datore di lavoro non aveva mai dato direttive nel senso di intervenire sul macchinario senza previa disattivazione dello stesso;
né era presumibile che il datore di lavoro avesse dato indicazioni in tal senso in relazione al probabile danno economico (minimo, come acclarato dal consulente d'ufficio) che sarebbe derivato in conseguenza del blocco della produzione;
né era risultata provata una prassi aziendale di scavalcare la ringhiera per accedere ai binari, ad impianto attivo;
− ad ogni modo il lavoratore, volendo intervenire senza disattivare il macchinario, avrebbe potuto farlo in sicurezza – come sottolineato nella C.T.U. - rimanendo sulla passerella ed utilizzando un bastone per dare un colpo alla valvola pneumatica;
la sentenza gravata, sottolineata pure la intrinseca contraddittorietà delle deduzioni del ricorrente sulla dinamica del sinistro (richiamate alle pagg. 22 e 23 della pronuncia), ha escluso la possibilità di attribuire al datore di lavoro la responsabilità dell'infortunio oggetto di causa, considerato, da
30 un lato, provato che questi avesse attuato le condizioni perché
la prestazione lavorativa del ricorrente si svolgesse in ambiente di lavoro sicuro (prevedendo sistemi di disattivazione per garantire accessi in sicurezza all'impianto, mediante chiavi e mediante porte di sicurezza, rendendo altresì difficoltoso l'accesso alla zona a rischio mediante l'installazione di una ringhiera); dall'altro lato dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile del danneggiato, rappresentato dalle concrete modalità operative che lo stesso aveva deciso di adottare,
nonostante le ben diverse indicazioni fornitegli dal datore di lavoro.
Nel respingere, infine, l'eccezione, formulata dal ricorrente nelle note difensive in ordine ad un preteso difetto di procura alle liti dei difensori della , il primo Controparte_20
Giudice ha osservato, innanzitutto, che Controparte_21
aveva conferito i poteri ai legali in qualità di Presidente del
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della e, quanto al secondo aspetto, che, essendo nel caso di CP_7
specie “gli amministratori” “investiti dei più ampi poteri per la
gestione della società”, con le eccezioni espressamente indicate,
tra le quali non figurava il potere di nominare legali per giudizi in cui fosse stata coinvolta, il Presidente del Consiglio di CP_7
amministrazione non avrebbe necessitato di una delibera assembleare per poter conferire i poteri ai legali della società di costituirsi in giudizio.
31 Le spese processuali, liquidate secondo il valore medio dello scaglione di riferimento (avuto riguardo al valore di causa di euro 1.797.076,93) e tenuto conto della redazione della comparsa di costituzione di con utilizzo di tecniche CP_7
informatiche, sono state poste a carico del ricorrente, dato atto della mancata adesione da parte di questi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in prima udienza e ribadita in
limine litis.
2. La decisione del Tribunale – ad eccezione di quanto argomentato in ordine alla procura alle liti rilasciata dalla ai propri difensori – è stata censurata dal signor CP_7
sotto diversi profili che di seguito si sintetizzano. Pt_1
2.1. Con la prima censura viene dedotta la violazione dell'art. 2087 c.c. per avere il Giudice del lavoro erroneamente ritenuto il comportamento del lavoratore abnorme ed imprevedibile e, pertanto, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la responsabilità datoriale e l'evento lesivo.
Secondo la tesi sostenuta nell'atto di appello, si sarebbe dovuto considerare che la condotta del signor “seppure Pt_1
relativamente imprudente”, era evidentemente finalizzata ad eliminare un guasto intervenuto sulla valvola pneumatica, che ostacolava il normale corso della produzione, nonché attinente alla mansione allo stesso attribuita - essendo egli addetto alla sorveglianza dell'efficace calibratura delle mele e al mantenimento di una costante efficienza dell'impianto per la
32 calibratura – di conseguenza priva di abnormità ed, anzi,
essenziale per la prosecuzione di quest'ultima, considerato che,
se l'ingranaggio non fosse stato sbloccato, avrebbe ritardato di gran lunga la produzione.
Né potrebbe discorrersi, prosegue la difesa dell'impugnante, di una condotta “imprevedibile” del lavoratore,
sia in quanto la ringhiera scavalcata dallo stesso, proprio perché alta poco più di un metro, realizzava proprio quel rischio tipico per cui erano state introdotte le misure preventive, sia in quanto l'accesso diretto ai binari per rimediare al guasto corrispondeva ad una “prassi aziendale ben conosciuta ai
lavoratori; prassi scorretta che il datore di lavoro avrebbe dovuto
a priori vigilare, ed in seguito, sanzionare disciplinarmente”.
L'impugnante osserva che un tanto emergerebbe in modo inequivoco dalle testimonianze di CP_15 [...]
e Tes_3 Testimone_4
L'istruttoria risulterebbe, ad avviso dell'appellante,
lacunosa ovvero assente “anche per quanto riguarda il pulsante,
premuto dal lavoratore prima di immettersi sui binari,
ugualmente idoneo ad interrompere il funzionamento dei binari”.
A tale riguardo il signor sostiene di avere Pt_1
“effettivamente disattivato il circuito prima di scendere sui binari
tramite spegnimento dell'apposito pulsante. Trattasi di un
metodo alternativo terzo rispetto ai soli due indicati in sentenza
(porte di sicurezza e chiavi), ugualmente valevole alla
33 disattivazione del circuito, sul quale tuttavia l'attività istruttoria
svolta in prima grado è stata del tutto omessa” aggiungendo che,
comunque, la formazione ricevuta in qualità di addetto alla sorveglianza dell'efficienza dell'impianto non poteva esimere il datore di lavoro da responsabilità (ricorso in appello, pag. 13).
2.2. Ai punti 2), 3) e 4) del ricorso in appello (pagg. da 17
a 24) viene argomentata la violazione degli articoli 71 commi 1,
3 e 4, anche con riferimento all'allegato VI, 18 lett. f) e 28 co. 2
lett. a) del d.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. SICUREZZA SUL
LAVORO).
Afferma dunque l'impugnante con la censura sub punto n. 2) che nella specie, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 del d.lgs. 81/2008, ai frequenti guasti del macchinario non si sarebbe posto rimedio tramite specifica riparazione o comunque tramite idonea attività di manutenzione, lasciando che i lavoratori, “con metodi del tutto
primordiali” quali “tirare un calcio alla valvola”, rammendassero le varie anomalie, così contravvenendo al manuale “Sicherheit”,
ove era previsto che per “l'utilizzo, la sorveglianza e la
riparazione dell'impianto deve essere impiegato esclusivamente
personale tecnicamente formato e che per ogni intervento di
riparazione debba essere fatto intervenire personale
specializzato della ditta fornitrice, adottando rigorose misure
preventive”.
Aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere che il
34 datore di lavoro avesse posto in essere tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare l'infortunio, posto che dal rapporto degli Ispettori del lavoro a pag. 3 (pag. 81 del fascicolo del Pm) sarebbe emerso che “la ringhiera posta dalla quale CP_7
“misura di sicurezza” per evitare che i lavoratori scendessero
fisicamente sui binari del circuito, era alta 108 cm” e quindi non avrebbe potuto essere considerata – attesa la sua esigua altezza e la possibilità di essere agevolmente scavalcata - misura idonea ad evitare il rischio di discesa sugli impianti, il quale avrebbe potuto essere scongiurato solo apponendo una vera e propria transennatura.
Dall'omessa previsione da parte del datore di lavoro di ripari o dispositivi idonei ad impedire l'accesso alla zona pericolosa o che arrestassero i movimenti della macchina prima che fosse possibile accedere alle zone pericolose a causa della alta velocità di movimento dei “ ” si sarebbe dovuto CP_8
dedurre il mancato rispetto della regola generale dettata dal comma 1 dell'art. 71 del provvedimento legislativo in esame, per cui “il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie”.
Sarebbe poi palese, prosegue l'impugnante, anche la
35 violazione del comma 3 dell'art. 71, in particolare laddove richiama le misure tecniche ed organizzative di cui all'allegato
VI del d.lgs. n. 81/2008.
A sostegno della critica viene fatto valere che “nessuna
cartellonistica che indicasse il divieto di recarsi sui binari,
nessun segnale acustico che indicasse al lavoratore il moto del
circuito, nessuna protezione che fosse idonea ad isolare del tutto
i motori in azione” sarebbero state adottate dalla cooperativa
; che “sul luogo dell'infortunio non esisteva alcuna CP_7
transennatura solida, alta, resistente, ma un semplice
corrimano”; che mancava un “sistema di blocco automatico”.
2.3. Contravvenendo, poi, alla previsione ex art. 18 lett. f)
del d.lgs. 81/2008 (v. la censura sub punto n. 3) del ricorso), la società datrice appellata avrebbe omesso, sostiene l'impugnante, qualsiasi attività di vigilanza, essendo emerso che mai essa aveva rivolto contestazioni disciplinari o ammonimenti al signor per il suo ripetuto comportamento senz'altro Pt_1
pericoloso – di cui essa era a conoscenza e che comunque aveva tollerato - di scavalcare il corrimano per recarsi fisicamente sui binari.
2.4. Nell'argomentare al punto n. 4) dell'atto di appello la pretesa violazione, da parte della datrice di lavoro, dell'art. 28
comma 2 lettera a) del d.lgs. 81/2008, l'impugnante deduce che nel documento di valutazione dei rischi predisposto dalla società cooperativa non era indicato alcun rischio specifico da
36 investimento del personale da parte dei carrelli del macchinario
, né erano specificati i rischi verificabili in CP_8
condizioni anomale, saltuarie o comunque diverse da quelle ordinarie, così come si era trascurato di elencare le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di ridurre al minimo il rischio di infortuni da investimento. Proprio in quanto nel caso di guasto gli operatori, previa disattivazione del circuito stesso tramite chiave oppure porte di sicurezza, si dovevano calare nel circuito e risolvere l'anomalia, il rischio da investimento avrebbe dovuto essere valutato nel documento DVR con la previsione delle misure di prevenzione e protezione adottate per contrastarlo.
2.5. Con il quinto motivo (pagg. 24 e ss.) la difesa del lavoratore intende dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno svolta dinanzi al Tribunale.
Deducendo la violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 c.c.
l'impugnante critica le valutazioni espresse dal C.T.U., dott.ssa
, in ordine alle spese mediche rimborsabili. Persona_4
Lamenta, poi, la mancata quantificazione del danno riportato al polso, evidenziando la necessità di un'integrazione della consulenza medico-legale. Insiste, infine, per il riconoscimento sia del “danno da patema d'animo”, sul rilievo che l'evento, per la sua gravità integrerebbe gli estremi di un illecito penale, sia del “danno dinamico-relazionale eccezionale” determinato dalla rilevantissima modifica peggiorativa delle abitudini di vita
37 subita dal lavoratore.
2.6. Al punto n. 6) del proprio atto di appello (pagg. 31 e ss.) l'impugnante formula la richiesta istruttoria di rinnovazione delle indagini tecniche espletate dal C.T.U. ing. Per_5
L'ausiliario non avrebbe valutato il doc. 2 b), ovvero la fotografia scattata dalle Forze dell'Ordine al momento dell'infortunio, da cui si evincerebbe “che il macchinario al
momento dell'intervento era stato messo in modalità
“sospensione“ e la luce del display della macchina segnava la
luce verde”. Al C.T.U. dovrebbe essere demandato l'incarico di
“indagare sul possibile fermo parziale dei macchinari (rectius
sulle differenti di aree di lavorazione e/o componenti delle
stesse), attraverso il pulsante WA della pulsantiera (oltre
che con la chiave di sicurezza)”, chiarendo “cosa comporta la
sussistenza del colore verde sul sistema display /pulsantiera e
sulla possibilità che vi fosse un sistema di ripartenza da parte
della consolle nell'ufficio o da remoto rispetto a tale pulsante di
sospensione”.
Secondariamente l'appellante chiede di invitare il C.T.U. a verificare la necessità di “un sistema di auto blocco o
rallentamento del carrello WA (o ) in caso di CP_8
blocco/malfunzionamento di una componente prossima all'area
di lavoro e movimentazione del WA”.
Inoltre occorrerebbe un accertamento da parte dell'ausiliario in ordine alla circostanza “se sul WA si
38 siano o meno riscontrate segnalazioni di errore e/o guasto nel
momento dell'incidente”, circostanza ritenuta di interesse
“poiché la mancata indicazione di errori è sintomo di un
malfunzionamento del macchinario e di un suo movimento
autonomo bypassante il sistema di sicurezza e controllo.” (ricorso in appello, pag. 33).
2.7. Il punto n. 7) dell'atto di appello contiene la critica rivolta dall'impugnante al medico legale d'ufficio per non avere considerato la patologia sofferta dal lavoratore al polso sinistro causalmente riconducibile all'infortunio occorso, né valutato i postumi e le relative conseguenze dannose. La richiesta di rinnovo della CTU medico-legale è finalizzata altresì al riconoscimento di tutti i danni emergenti occorsi al lavoratore,
comprensivi anche delle spese documentate e non riconosciute in primo grado, come elencate nel documento n. 120 di parte appellante.
2.8. Insiste l'impugnante con l'ottava censura per l'ammissione della prova per testi/rinnovazione della deposizione – indicando i testi Controparte_13
anche sui CP_14 CP_15 Controparte_16
capitoli esclusi dal Giudice del lavoro, segnalando, riguardo al teste che con le note conclusive il Controparte_13
precedente difensore avv. Lo Bartolo, avrebbe depositato una dichiarazione testimoniale, datata 14.07.2023, “in cui viene
dichiarato che costui ha lavorato presso la nel medesimo CP_7
39 impianto ove lavorara il e che era prassi intervenire Pt_1
manualmente per risolvere il problema del blocco del cilindro per
permettere lo scorrimento dei cassoni e che i cilindri difettosi
dovevano essere riparati dal personale in loco (doc 54)”.
2.9. L'ultimo motivo attiene la regolamentazione delle spese processuali.
Avrebbe errato, ad avviso dell'impugnante, il Giudice di primo grado a porre a suo esclusivo carico tutte le spese di lite.
Queste avrebbero dovuto essere più correttamente compensate tra le parti, tenuto conto del contrasto, rispetto alla giurisprudenza di legittimità, delle argomentazioni adottate nella pronuncia gravata con riguardo alla natura abnorme della condotta del lavoratore.
3. L'appello non è idoneo a determinare la riforma della decisione di primo grado.
All'esame del merito va anteposta la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle parti appellate.
Il rilievo non convince.
Osserva la Corte che le contestate “asserzioni contrarie
all'accertamento” compiuto dal primo Giudice (e richiamate da alle pagg.
6-8 della comparsa di costituzione in appello CP_7
e da alle pagg.
9-11 della memoria difensiva) - Controparte_3
prescindendo dalla questione della loro fondatezza, che verrà
affrontata infra, in sede di esame del merito dell'impugnazione
40 proposta – possono considerarsi idonee a manifestare il proposito dell'appellante di proporre una nuova e diversa ricostruzione dell'incidente rispetto a quella compiuta in primo grado, comprensiva della individuazione della realtà fattuale ritenuta falsamente rappresentata (laddove viene, ad esempio,
sostenuto che “la condotta posta in essere dal sig. era, Pt_1
dunque, del tutto attinente alla mansione allo stesso attribuita e
più in generale all'attività lavorativa, ed anzi essenziale per la
prosecuzione di quest'ultima, considerato che se l'ingranaggio
non fosse stato sbloccato avrebbe ritardato di gran lunga la
produzione”; che “scavalcare la ringhiera ed accedere
direttamente ai binari era prassi aziendale…”; che il lavoratore avrebbe “effettivamente disattivato il circuito prima di scendere
sui binari tramite spegnimento dell'apposito pulsante”) e della alternativa lettura del materiale di prova acquisito (come effettuata nella parte dell'atto difensivo dedicata alle violazioni di legge lamentate;
v. il titolo “in diritto” alle pagg. 7 e ss.), così
da consentire di comprendere le ragioni di doglianza, rispetto all'accertamento dell'accaduto e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado.
L'impugnazione supera, quindi, il vaglio di ammissibilità
di cui all'art. 434 c.p.c.
3. Può dunque passarsi ad affrontare il merito del gravame, con il quale l'appellante in sostanza fa valere che il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'abnormità della condotta
41 del lavoratore e tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Occorre ricordare che la sentenza gravata ha così
descritto l'accaduto (v. sent., pag. 16):
“in data 11.2.2016 nel corso del turno di servizio del
ricorrente quale il sistema alle ore 19.49 segnalava Parte_4
una disfunzione del macchinario KI (parte dell'impianto
di calibratura cui era per l'appunto addetto il lavoratore)
(circostanza pacifica); - il sig. ritenuto Parte_3
presumibilmente che il problema potesse imputarsi ad una
disfunzione della valvola pneumatica scavalcava la ringhiera e
scendeva sul binario, urtava quindi con un piede la valvola per
farla riattivare;
- il ricorrente non disattivava il macchinario (cfr.
foto dei C.C. intervenuti sul posto e dichiarazione testimone
, arrivato poco dopo i C.C., nonché deposizione a s.i.t. Per_2
doc. 1 di parte ricorrente e c.t.u. sezione 4.7. pag. 21/136 della
relazione “quindi, la foto in questione C.20 mostra che l'impianto
era nello stato di funzionamento, per cui la chiave doveva essere
in posizione “1”. L'impianto non è stato disattivato”) prima di
accedere al binario;
- mentre si trovava sul binario veniva
investito al piede sinistro da un carrello vuoto, che correva per
l'appunto sui binari (circostanza pacifica)”.
A confutazione di tale accertamento, al fine di indurre la
Corte a diversamente ricostruire la dinamica dell'incidente,
l'impugnante, da un lato, afferma di avere “effettivamente
42 disattivato il circuito prima di scendere sui binari tramite
spegnimento dell'apposito pulsante” (atto di appello, pag. 13),
dall'altro lato – in evidente contraddizione con l'argomento precedente - sostiene che “la prassi di scavalcare per porre
rimedio ai guasti del macchinario in maniera più celere rispetto ai
metodi tradizionali veniva addirittura agevolata tramite la
presenza di scalette poste in prossimità del corrimano per poterlo
più facilmente scavalcare” e pure che era “prassi aziendale ben
conosciuta ai lavoratori”, per cui essa era del tutto prevedibile,
anche perché dettata da “motivi di velocità ed efficienza, in
particolare per evitare che la stasi della produzione si
prolungasse eccessivamente” (atto di appello, pag. 11 e pag. 13).
Osserva il Collegio che nessuna delle due versioni dei fatti proposte trova riscontro nel materiale istruttorio.
Per quanto attiene l'affermazione per cui il signor prima di scendere sul binario su cui viaggiavano i Pt_1
carrelli dell'impianto di calibratura delle mele, avrebbe disattivato il circuito tramite spegnimento dell'apposito pulsante, va evidenziata la novità dell'allegazione dello
“spegnimento dell'apposito pulsante”, circostanza mai specificamente dedotta dal lavoratore né nel ricorso ex art. 414
c.p.c. del 21 ottobre 2020, né nella comparsa di costituzione con nuovi procuratori depositata il 13 marzo 2021.
Ciò detto, non è provato che il lavoratore prima di scavalcare la ringhiera avesse provveduto a disattivare
43 l'impianto.
Il teste , responsabile tecnico della Persona_2
, che era arrivato sul luogo dell'infortunio CP_7
nell'immediatezza del fatto, poco dopo l'arrivo dei Carabinieri e dei sanitari, ha confermato che al suo arrivo il macchinario
“ risultava in modalità automatica sul display della CP_8
stazione di comando c.d. Flow Controller situata sulla passerella
… la relativa chiave di sicurezza del risultava sulla CP_8
medesima stazione di controllo, inserita in posizione “1” cioè in
modalità di attivazione” (v. capitolo di prova n. 11 della comparsa di costituzione in primo grado parte convenuta
) e aggiunto che “la chiave era in posizione macchina CP_7
attiva e tutto l'impianto era ancora in automatico. Io dopo ho
spento l'impianto e ho messo tutto in sicurezza” (verbale udienza
14 gennaio 2022).
Alla medesima conclusione era pervenuto, sulla base degli “elementi probanti documentati dai Carabinieri ed i riscontri
avuti nel corso degli accertamenti eseguiti”, l'Ispettore del Lavoro
nel suo rapporto del 29 agosto 2016 indirizzato Persona_6
al Pubblico Ministero (doc. 2 del ricorso ex art. 414 c.p.c.),
dovendo essere segnalato che ad è Parte_3
Part stata contestata dall'Ispettorato lavoro la violazione dell'art. 20 comma 2 lett. g) del d.lgs. n. 81/2008 in quanto è acceduto nell'area del macchinario senza averlo previamente CP_8
disattivato ed, in particolare, per non avere azionato l'apposito
44 interruttore a chiave e non avere usato il prescritto passaggio munito di due porte con chiusura elettrica, utilizzo che avrebbe garantito (al momento dell'apertura della seconda porta) il blocco del circuito (v. il verbale d'ispezione dell'Ispettorato del lavoro del 29.08.2016 n. 71002 contenuto nel fascicolo della
Procura della Repubblica di Bolzano “Attestazione di chiusura del foglio notizie” sub doc. 2 del ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Nel citato rapporto l'Ispettore del Lavoro ha dato atto altresì che l'infortunato “ha riferito di non ricordare nulla della
dinamica” e che neppure dal verbale di s.i.t. rese dallo stesso alla Polizia “non emergono elementi utili alla descrizione della
dinamica” (si vedano i verbali s.i.t. del 25 febbraio 2016 e del 18
agosto 2016). A tale riguardo non può non essere segnalato il contrasto tra tale difficoltà di ricordare l'esatto svolgimento dei fatti - che sarebbe di per sé comprensibile – e la dettagliata descrizione della dinamica dell'incidente, completa della deduzione specifica della manovra di “previa disattivazione del
macchinario”, offerta nel proporre il ricorso dinanzi al Tribunale
(si vedano le pagg. 7 e ss.).
Ad ogni modo l'allegazione dell'appellante è chiaramente sconfessata, oltre che dalla deposizione del teste
[...]
sopra riportata, dalle risposte fornite dal consulente Per_2
d'ufficio ing. il quale nell'elaborato peritale del Persona_7
28 luglio 2022 (Rev. 1, pag. 21), esaminando la fotografia scattata dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente (v. 6
45 pag. 8 del fascicolo del PM sub doc. 2 dell'appellante e foto C.20
della consulenza d'ufficio sub App. C, pag. 60; la fotografia è
quella inserita nel corpo dell'atto di appello a pagina 32, ove si fa riferimento alle fotografie scattate dai Carabinieri, di cui al fascicolo fotografico prodotto in questa fase sub doc. 2b), ha spiegato che in base alla situazione del display dell'impianto ivi rappresentata “…Quindi, la foto in questione C.20 mostra che
l'impianto era nello stato di funzionamento, per cui la chiave
doveva essere in posizione "1". L'impianto non è stato
disattivato”.
Di interesse, per un raffronto con la predetta immagine scattata dai Carabinieri, è la fotografia C.70, visibile alla pagina
61 dell'Appendice E.3 della consulenza d'ufficio, ove, come spiegato dal C.T.U., il display rappresenta la situazione dell'impianto con la chiave in posizione “0”, cioè tale da non consentire un'attivazione dello stesso (v. pag. 21 della consulenza: “Nella foto C.70 nell'App. E.3 si vede che il KW non
può essere attivato con la chiave in posizione “0”. La foto nr. 8 di
8, Carabinieri di Laces, pagina 0008, doc 2, copia fascicolo
procedura, nell'App. le foto C.20 e C.26, non lo mostra, il carello
potrebbe essere attivato”).
Escluso, quindi, che nella specie il signor avesse Pt_1
provveduto a disattivare l'impianto prima di scendere sui binari al fine di risolvere la disfunzione dovuta al blocco della valvola pneumatica, è opportuno riportare le valutazioni espresse dal
46 C.T.U. ing. in ordine al comportamento del lavoratore. Per_5
A pagina 19 dell'elaborato peritale l'ausiliario ha spiegato che in caso di disfunzioni del cilindro e/o dell'elettrovalvola, il sistema può essere arrestato “disattivando il funzionamento del
KW con il ritiro dell'interruttore a chiave in posizione "0" e
l'ulteriore pressione dell'interruttore di emergenza”.
Il C.T.U. ha ritenuto che “…non è ammissibile che il
problema venga temporaneamente risolto durante il servizio
dell'impianto colpendo il cilindro. In questo contesto, va ricordato
che non è consentito scavalcare la ringhiera della passarella
quando il sistema è in funzione ed entrare nella zona di pericolo
del KW.”, evidenziando, comunque, che, al fine di tentare di risolvere il problema, il lavoratore avrebbe semmai potuto
“…battere sul cilindro con un martello o un'asta quando si è sulla
passerella. Lo si può fare anche con il piede, come si è verificato
durante il sopralluogo (da vedere le foto relative nell'app.).” (pag.
17).
Nel descrivere la condotta del signor il C.T.U. Pt_1
(indicando al posto del nome intero dell'appellante le iniziali
“AB”) si è così espresso: “Secondo la foto del display sul Flow
Controller sulla passarella scattata dai Carabinieri subito dopo
l'incidente, il KW era pronto per il funzionamento e l'interruttore a
chiave non poteva essere in posizione "0". Ciò significa che AB è
entrato nella zona di movimento del KW senza aver prima messo
il sistema in uno stato di sicurezza, premendo almeno il pulsante
47 di arresto di emergenza. Per assicurarsi che nessun'altra
Contr persona potesse accidentalmente avviare il sistema, avrebbe
dovuto mettere la chiave in posizione "0" e rimuoverla
successivamente. Solo in questo modo si sarebbe potuto
garantire l'accesso sicuro all'area di movimento del KW” (pagg.
22-23).
Una volta disattivato, pertanto, il macchinario non poteva rimettersi autonomamente in CP_8
movimento (consulenza d'ufficio, pag. 26: “Se il carrello KW
fosse stato fermato con l'interruttore a chiave, non si sarebbe più
mosso; inoltre si sarebbe potuto attivare un interruttore di
emergenza. Non è stata fatta nessuna delle due cose,
ovviamente.”).
Netto è il giudizio di disapprovazione formulato dall'ausiliario: “AB non avrebbe mai dovuto superare la
ringhiera ed entrare nello spazio di movimento del KW durante il
funzionamento. Ecco perché ci sono le ringhiere e le porte a
barriera sorvegliate. Sarebbe stato più semplice disattivare lo
specifico condotto in questione e continuare con la calibratura.
Parte_ Nel peggiore dei casi, se l' non avesse funzionato, avrebbe
potuto essere disattivato. Secondo il CTU, il cilindro insieme con
l'elettrovalvola avrebbero dovuto essere sostituiti al di fuori
dell'orario di lavoro durante un intervento di manutenzione
Parte_ mentre l'impianto è spento. L' avrebbe potuto essere
controllato contemporaneamente. Dopotutto, si tratta di una
48 macchina automatizzata molto complessa, con zone pericolose e
vietate durante il normale funzionamento a causa degli elementi
movibili e di azionamento”.
L'eccezionalità del comportamento del signor Pt_1
emerge ancor di più se si considera che egli, in qualità di
“Sortierleiter” aveva ricevuto adeguati formazione ed addestramento, in particolar modo anche in ordine al divieto assoluto di entrare in zone di pericolo a macchine in movimento
(si veda sul punto la dichiarazione dal medesimo rilasciata all'Ispettore del lavoro il 18 agosto 2016 al foglio 47, doc. 2 del ricorso ex art. 414 c.p.c.: “Um meine Tätigkeit auszuführen,
wurde ich von der Obstgenossenschaft VO aus und
weitergebildet. Ich weiss, dass die Sortieranlage bzw. die
verschiedenen Maschinen der Anlage außer Betrieb mittels des
entsprechenden Schlüsselschalters gesetzt werden müssen,
wenn es Probleme gibt und diese gelöst werden müssen”) e,
come evidenziato nella consulenza d'ufficio (pag. 23), “aveva
una formazione elettrotecnica e conosceva l'impianto da diversi
anni. Era il supervisore del team durante il suo turno ed era
responsabile del funzionamento e della manutenzione
dell'impianto”.
La linea difensiva adottata dall'impugnante, per la quale la manovra eseguita sarebbe stata attuata per “motivi di velocità
ed efficienza”, in quanto “tale metodo era quello più celere per
evitare il rallentamento della produzione” (pag. 11 e pag. 13) non
49 è idonea ad inficiare la valutazione di abnormità ed imprevedibilità espressa in primo grado.
A confutazione di detta impostazione va segnalata, ancora una volta, l'insanabile divergenza tra la stessa, che presuppone un intervento sull'impianto in funzione, e la qui riproposta allegazione difensiva, per la quale il signor avrebbe Pt_1
“disattivato il circuito prima di scendere sui binari”.
Nella specie, peraltro, non potrebbe comunque giungersi ad un giudizio di prevedibilità della condotta da parte della datrice di lavoro, come pretende l'appellante, tenuto conto delle valutazioni del C.T.U. ing. il quale ha in modo logico e Per_5
convincente spiegato che “…il non avrebbe da CP_23
subire alcuna perdita significativa di produzione a causa
Parte_ dell'interruzione di un singolo condotto o Ci sono in totale
66x condotti di calibratura e 5x UWF [Unterwasserfüller =
stazioni sott'acqua di riempimento di un cassone con mele calibrate]”, segnalando pure che la cooperativa appellata
“dispone di un grande magazzino con una corrispondente
quantità di mele classificate”.
L'istruttoria orale ha inoltre chiaramente smentito la tesi sostenuta dal signor dell'esistenza di una “prassi Pt_1
aziendale” di superare le barriere e scavalcare le ringhiere per accedere ai settori del macchinario senza prima CP_8
bloccarlo.
La circostanza non può che escludersi alla luce delle
50 deposizioni di sette degli otto testimoni sentiti, ovvero
[...]
Tes_4 Tes_9 Tes_6 Testimone_8 [...]
, (v. verbale Per_2 Testimone_7 Testimone_3
dell'udienza del 14 gennaio 2022), segnalandosi che tali testi erano stati tutti indicati anche dallo stesso Parte_3
nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (si veda la lista dei
[...]
testimoni a pag. 23 dell'atto).
Ebbene i testi e Testimone_4 Tes_10
non hanno mai visto nessuno procedere alla
[...]
riparazione nel modo descritto.
Il teste ha dichiarato che “quando il Tes_6
macchinario per qualche motivo non funziona, bisogna andare
sul posto tramite queste porte di sicurezza” e poi escluso che vi sia mai stato un invito da parte dei dirigenti ai lavoratori a non disattivare mai l'impianto a causa delle perdite della produzione che ne sarebbero derivate.
nel rispondere al capitolo n. 17) del Testimone_3
ricorso ex art. 414 c.p.c., ha negato di avere visto o sentito da altri che qualcuno avesse scavalcato il corrimano a macchina attiva per dare un urto col piede ad una valvola bloccata. Il
teste, nel ricordare che “i dipendenti potevano e anzi dovevano
fermare le macchine in maniera sicura se c'erano dei problemi e
dovevano metterci le mani”, ha aggiunto che “se proprio si
doveva dare un colpo, si poteva fare passando dalle porte di
sicurezza, e poi con un bastone ma non con i piedi o le mani.”
51 In linea con quanto sopra riportato è la risposta fornita dal teste al capitolo n. 17: “Al personale è Testimone_7
vietato farlo. Io non l'ho mai visto fare”.
Conformi sono le testimonianze di Testimone_8
(“Escludo assolutamente di aver mai vietato la disattivazione.”) e quella di , che, oltre a negare l'esistenza della Persona_2
dedotta prassi aziendale, ha altresì escluso che disattivare la macchina fosse ritenuto un problema, dato che ciò “non causa
particolari spese e non c'è motivo di non fermarlo”.
Il quadro probatorio non muta neppure tenendo conto della deposizione di valorizzata CP_15
dall'impugnante.
La teste ha, infatti, ricordato di avere visto il signor
“in due occasioni” rimettere in esercizio la valvola Pt_1
pneumatica con urto vibrato col piede (cap. 14), ma ciò senza tuttavia specificare se per fare ciò egli avesse prima scavalcato il corrimano, tant'è che la teste ha aggiunto la seguente precisazione: “non so dire se il quando l'ho visto fare gli Pt_1
interventi scavalcasse i corrimani o passasse dalle porte di
sicurezza. Io non l'ho mai direttamente visto scavalcare i
corrimani per andare sui binari”.
La teste ha, poi, detto che “qualche volta io ho visto altre
persone scavalcare le passarelle per andare sui binari”, ma non
è noto se ciò sia avvenuto con l'impianto funzionante o previa sua regolare disattivazione.
52 Quanto, infine, alla risposta fornita alla domanda di cui al capitolo 17) del ricorso introduttivo (ovvero se, con lo scopo di non fermare la produzione, il personale superava il corrimano alto poco più di un metro e scendeva direttamente sui binari cercando di sbloccare la valvola pneumatica con un colpo del piede ad impianto attivo), nel confermare la circostanza la signora ha ricordato “Sì è vero, due o tre volte l'ho CP_15
visto fare”.
Senonché deve considerarsi, come convincentemente ritenuto nella sentenza gravata, che i 2/3 interventi riferiti dalla teste non sono sufficienti per ritenere consolidata e tollerata in azienda la suddetta prassi.
L'esito dell'istruttoria orale consente del resto di escludere in modo sufficientemente attendibile che i responsabili della società cooperativa fossero a conoscenza che - in due o tre occasioni, come riferito dalla teste - i dipendenti avevano scavalcato la ringhiera per sbloccare la valvola pneumatica.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il primo motivo, le prove orali raccolte non offrono conferma circa la asserita prevedibilità del comportamento tenuto dal lavoratore, comportamento che può definirsi invece, come si spiegherà meglio al punto successivo, assolutamente anomalo ed esorbitante, potendosi ritenere essere state apprestate, da parte della datrice di lavoro, tutte le cautele necessarie atte ad evitare il verificarsi di incidenti del genere di quello di cui è
53 causa, misure nella specie consapevolmente violate dal lavoratore.
Con riguardo alle richieste istruttorie osserva il Collegio
che non è ammissibile procedere in questa sede alla rinnovazione dell'esame testimoniale della signora CP_15
non essendo stato neppure dedotto il motivo della richiesta, né
indicati gli specifici capitoli su cui l'esame testimoniale dovrebbe vertere, con la conseguenza che resta precluso al
Collegio valutare la rilevanza della richiesta istruttoria.
Medesimo è il giudizio con riferimento alla richiesta di sentire i testi e non essendo CP_14 Controparte_16
possibile comprendere il motivo per cui il loro racconto dovrebbe indurre il Collegio a ricostruire la dinamica dell'incidente ed il contesto aziendale in cui si è verificato in modo differente rispetto a quanto emerso dalle suddette deposizioni.
Quanto al cittadino austriaco Controparte_13
autore della dichiarazione datata 14 luglio 2023, prodotta sub doc. n. 54 delle note conclusionali del 14 agosto 2023,
depositate dinanzi al Tribunale, la richiesta di ammissione della sua testimonianza, per la prima volta formulata nel predetto atto difensivo, è tardiva e va disattesa.
4. Passando alla valutazione delle ulteriori censure formulate dall'odierno impugnante, occorre dare atto della tendenza nella giurisprudenza di legittimità a considerare
54 interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza,
consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro.
Quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
Così la Cassazione civile sez. lav., 13/01/2017, n.798 ha osservato che (v. motivazione) “…la responsabilità
dell'infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte del
tutto anomale, inopinabili e imprevedibili, che esulano dai sistemi
e dai procedimenti di lavoro e sono con essi incompatibili, oppure
qualora vi sia stata una violazione, da parte del prestatore di
lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici
ordini (il che il decreto impugnato non ha accertato in alcun
modo). Diversamente, la condotta colposa del lavoratore è
irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità
del risarcimento (cfr. Cass. 18.2.2004 n. 3213 Cass.
8.4.2002 n.
5024; Cass. 17.2.1998, n. 1687; Cass. 7.4.1992, n. 4227; Cass.
8.2.1993, n. 1523; Cass. 6.7.1990, n. 7101), atteso che la ratio
di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le
condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella
55 possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi
lavoratori, destinatari della tutela” (conformi Cassazione civile sez. lav., 20/03/2017, n.7125; Cassazione civile sez. lav.,
21/03/2018, n.6995; Cassazione civile sez. lav., 25/02/2019,
n.5419; Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, n.3763).
Se è dunque vero che il datore di lavoro deve provvedere all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, vi sono delle situazioni nelle quali si può configurare un rischio elettivo e ciò
accade allorquando il lavoratore pone in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
Ebbene nel caso in esame l'intervento dell'impugnante,
per avere di sua iniziativa, senza prima, come chiaramente prescritto, disattivare o arrestare il circuito e senza utilizzare gli appositi accessi dotati di doppie porte con chiusura elettrica, raggiunto una passerella collocata all'interno dell'area pericolosa del macchinario , scavalcato la ringhiera CP_8
alta oltre un metro ed essersi portato sui binari, su cui erano in movimento i carrelli vuoti, non può essere addebitato alla datrice di lavoro, dal momento che tale manovra pericolosa non era per nulla imposta, essendo anzi vietata, risultando provata la predisposizione di cautele e l'emanazione di chiare direttive
56 per l'esecuzione della prestazione lavorativa in piena sicurezza.
La relazione del C.T.U. ing. consente di cogliere un Per_5
aspetto centrale relativo alla conformazione dell'impianto di calibrazione oggetto di causa, collocato all'interno dello stabilimento , il quale è descritto come facente parte CP_7
delle “zone pericolose e vietate durante il normale funzionamento
a causa degli elementi movibili e di azionamento” (così l'ing.
a pag. 23). In particolare la visione del corposo materiale Per_5
fotografico predisposto dall'ausiliario evidenzia chiaramente che il macchinario è inserito in un settore ben delimitato all'interno dello stabilimento, settore al quale può accedere solo il personale autorizzato, come espressamente regolato dalla sezione 2.4.1. del manuale “Handbuch Kistenwagen” (doc. 14
VO: “Die Maschine darf nur von Personen, die das
Bedienerhandbuch und die Bedienungsvorschriften gelesen und
begriffen haben, bedient werden! § Die Maschine darf nur von,
zur Bedienung der Maschine befugten Personen bedient
werden!”).
Fra il personale autorizzato rientrava il signor in Pt_1
qualità di preposto all'impianto di calibratura ( ed Parte_4
in quanto tale tenuto a controllare regolarmente le misure di sicurezza dello stesso, nonché a denunciare eventuali difformità
delle medesime (al riguardo si richiama la già citata attestazione circa la formazione del lavoratore inserita al foglio 26 del fascicolo del P.M. sub doc. 2 dell'appellante ove è scritto che
57 “Der Sortierleiter hat die Pflicht die Sicherheitseinrichtungen an
den Anlage regelmäßig zu kontrollieren und etwaige
Abweichungen zu melden”).
Risulta quindi dalle fotografie che il percorso corretto per raggiungere il cilindro pneumatico difettoso avrebbe imposto di attraversare le porte a barriera ivi raffigurate (App. E.3 della
C.T.U. – “Protokoll – Lokalaugenschein”; pagg. 34-48, foto C.1,
C.2, C.32, C.34, C.35), il cui effettivo funzionamento è stato verificato dal consulente d'ufficio.
L'ausiliario ha accertato che dette porte si aprono solo mediante un apposito bottone, che una volta schiacciato diventa di colore verde;
a questo punto la barriera si apre, il si arresta e si può accedere alla passerella lungo la CP_8
quale corre la ringhiera scavalcata dall'infortunato (doc. cit.
pag. 14). Viene poi dato atto nel verbale di sopralluogo della presenza del tasto di emergenza “Not – Halt Taster”, il cui azionamento consente di arrestare il Kistenwagen.
Oltre a tali dispositivi va ricordata la già sopra citata funzione della chiave di sicurezza che, girata in posizione “0”,
permette di disattivare il macchinario. Tale operazione è
imposta, come già scritto e come di seguito verrà approfondito,
prima di eseguire qualsiasi intervento sul macchinario e di ciò,
come da lui stesso ammesso nella sopra richiamata dichiarazione resa a s.i.t. all'Ispettore del lavoro, era perfettamente consapevole il lavoratore (“…Ich weiss, dass die
58 Sortieranlage bzw. Die verschiedenen Maschinen der Anlage
außer Betrieb mittels des entsprechenden Schlüsselschalters
gesetzt werden müssen, wenn es Probleme gibt und diese gelöst
werden müssen”).
Pacifica la conformità dell'impianto alla normativa europea (si veda la certificazione prodotta da sub doc. n. CP_7
24 della comparsa di costituzione in primo grado), occorre avere riguardo al contenuto dei manuali riportanti le istruzioni pacificamente impartite al lavoratore.
Il già descritto obbligo di disattivazione del circuito tramite l'interruttore a chiave prima di qualsiasi intervento nell'area del macchinario è costantemente ripetuto CP_8
nei seguenti documenti prodotti dalla : CP_7
− “Bedienerhandbücher Sortieranlage” (doc. 12 di
), in cui è scritto: “Wenn Wartungsarbeiten CP_7
hinter Zäunen oder Podeste ausgeführt werden
müssen, sollte zuerst den Schlüsselschalter der
bezügliche Zone gedreht und die Schlüssel entfernt
werden. Diese Zone kann dann nicht mehr vom
Schaltpult im Büro zu bedient werden” (pag. 8); “Den
Bereich der bewegenden Teile der Anlage nicht
betreten!” (sez.
2.4.2. pag. 9); “Nicht in die Anlage
greifen, solange diese arbeitet oder eingeschaltet ist.
Auch wenn die Anlage nicht läuft, kann sie
eingeschaltet sein und sich automatisch aktivieren”
59 (sez.
2.4.2. pag. 9); “Sind im Handbuch nicht
ausdrücklich andere Anweisungen beschrieben,
muss die Anlage vor der Durchführung von
Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten von
allen Energiequellen (Strom, Luftdruck usw.)
abgetrennt und müssen alle bewegenden Teile der
Anlage stillgestellt werden!” (sez. 2.4.3., pag. 9);
− manuale “Bedienerhandbuch Kurze Wasserkanälen”
(doc. 13 di ), il quale ripete le sopra citate CP_7
prescrizioni e sottolinea a pagina 18 in grassetto,
con a margine una “x” rossa, l'avvertimento per cui
“Sind im Handbuch nicht ausdrücklich andere
Anweisungen beschrieben, muss die Maschine vor
der Durchführung aller Reinigungs-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten von allen Energiequellen (Strom,
Luftdruck usw.) abgetrennt und müssen alle
bewegenden Teile der Maschine stillgestellt
werden!”;
− “Bedienerhandbuch Kistenwagen” (doc. 14 di
), ove si sottolineano i rischi per la sicurezza CP_7
e la salute alla sezione 2.2. (“Sicherheits- und
Gesundheitsrisiken”): “Die bewegenden Teile der
Maschine können Gefahren bilden. Werden die
entsprechenden Warnungen nicht beachtet und
begibt man sich trotz dieser auf eine laufende
60 −
Maschine, können die Schiebe (Pusher) eine Gefahr
bilden. Beim Entwurf wurde entsprechend auf die
weitgehende Beseitigung von Risiken geachtet. Zu
diesem Zwecke wurden verschiedene
Sicherheitsvorkehrungen getroffen (s. Abs. 2.3).
Außerdem hat sich der Bediener der Maschine selbst
gegen restliche Risiken zu schützen, indem er die
Sicherheitsregeln beachtet”. In particolare nella sez.
2.4.2. “Sicherheitsregeln zur Bedienung” si leggono i seguenti ordini: “Den Bereich der bewegenden Teile
der Maschine nicht betreten” e “Nicht in die
Maschine greifen, solange diese arbeitet oder
eingeschaltet ist. Auch wenn die Maschine nicht
läuft, kann sie eingeschaltet sein und sich
automatisch aktivieren!”. Nella sez.
2.4.3. dedicata alle “Sicherheitsregeln bei Wartung, Reinigung und
Reparatur” si precisa ancora che: “Sind im
Handbuch nicht ausdrücklich andere Anweisungen
beschrieben, muss die Anlage vor der Durchführung
von Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
von allen Energiequellen (Strom, Luftdruck usw.)
abgetrennt und müssen alle bewegenden Teile der
Anlage stillgestellt werden”;
“Bedienungshandbuch Prozessvisualisierung und
Flussteuerung – Mivor” (doc. 15 di ), il quale, CP_7
61 nella sezione 2.5., a pag. 12 (“Zugangssicherung”)
descrive le barriere di accesso al macchinario ed il loro funzionamento, nonchè la procedura da seguire in caso di necessità di eseguire riparazioni:
“Mehrere potentiell gefährlichen Maschinen sind
durch einen Zaun geschützt. Auch auf der Podeste,
bei die Unterwasserfüller, sind sind solche Zäune.
An jedem Tor ist ein grüner Knopf und eine
Sicherheitsschalter mit Sperre eingebaut.
[...]
sind die Sicherheitsschalter aller Controparte_24
Toren verriegelt. Um für Wartung Zugang zu
Maschinen, die gewartet werden müssen, zu
bekommen, sollte das folgende Verfahren befolgt
werden: § zuerst den Schlüsselschalter auf dem Pult
der Flusssteuerung (Flowcontroller) der bezügliche
Zone (siehe Abs. 2.5.1) drehen und die Schlüssel
entfernen. Diese Zone kann dann nicht mehr vom
Schaltpult im Büro bedient werden. § Anschließend
kann das mobile (siehe Abb. 1) in CP_25
der Zone angeschlossen werden”.
I manuali esaminati sono stati consegnati al signor come risulta anche dal fascicolo del Pubblico Ministero Pt_1
(doc. 2 del ricorso ex art. 414 c.p.c.), ove al foglio 28 si rinviene il documento “Übergabe Dokumentation Sortieranlage 2010” da lui sottoscritto il 16 dicembre 2011, attestante la consegna dei
62 menzionati documenti relativi all'impianto e l'impegno all'osservanza delle prescrizioni negli stessi contenute.
Al riguardo occorre ricordare che dal 2 gennaio 2009 (v.
“Stellenbeschreibung” sub doc. 2 di ) l'appellante aveva il CP_7
compito di comandare/sorvegliare l'impianto (“Sachgemäße
Steuerung und Überwachung der Sortieranlage inkl. CP_26
und in das Hochregallager sowie der CP_27
”), eliminare le disfunzioni (“Störungsbehebung Controparte_28
im Hochregal- und Leerkistenlager sowie angrenzender
Förderungstechnik um den reibungslosen Ablauf der Sortierung
und der Leerkistenlogistik sicherzustellen”), effettuare la manutenzione attenendosi alle già sopra citate prescrizioni dei manuali (“Ordnungsgemäße Wartung und Revision der Anlagen
und Maschinen gemäß Wartungs- und Revisionsplan und
Vorgaben der Handbücher”).
Per lo svolgimento di tali mansioni il lavoratore era stato appositamente formato, come si evince dal documento
“Grundunterweisung Maschinen und Anlagen” del 10 febbraio
2012, inserito nel predetto fascicolo della Procura della
Repubblica (fogli 26- 30 del doc. 2 cit.), che comprova la formazione impartita al signor riguardo al Pt_1
funzionamento dei macchinari, ai rischi e pericoli, ai dispositivi di sicurezza e alle regole di condotta in caso di malfunzionamenti.
Del resto in base al documento di valutazione dei rischi
63 (allegato 16 e 17 della società datrice), competeva unicamente al signor in qualità di “Bereichsleiter Sortierung” Pt_1
effettuare interventi sull'impianto (“Eingriffe jeglicher Art dürfen
nur vom durchgeführt werden”), a lui spettava Parte_4
istruire i collaboratori (“Betreffende Mitarbeiter (Staplerfahrer)
werden durch den Bereichsleiter Sortierung eingeschult”) e in generale, come sopra scritto, sorvegliare l'attività dell'impianto.
Un tanto consente – se si considera che nessuna prassi
contra legem risulta dimostrata e tantomeno essere stata nota all'azienda o da questa tollerata, come sopra chiarito – di ritenere non configurabile la dedotta violazione dell'obbligo di vigilanza ex art. 18 lett. f) del d.lgs. n. 81/2008, risultando questo assolto proprio con la preposizione alla stessa di una persona idonea, di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema, ovvero il signor Pt_1
Per la medesima ragione e considerate le specifiche mansioni attribuite al medesimo, in qualità di le Parte_4
quali presupponevano la possibilità di fisicamente accedere ai vari componenti dell'impianto, non si condivide l'argomentazione della difesa dell'appellante laddove sostiene –
evidenziando la necessità di una “vera e propria transennatura,
di fatto idonea ad evitare la possibilità di portarsi fisicamente sui
binari” (appello, pag. 18 e 19) - che la cautela asseritamente omessa consisterebbe nell'impedire nella maniera più totale l'avvicinamento del lavoratore alla zona di operazione del
64 macchinario. Quest'ultimo, comunque, in base alle suddette direttive, era accessibile solo previa sua disattivazione,
passando da apposite barriere di sicurezza (evidenziando che,
comunque, la ringhiera scavalcata aveva l'altezza di oltre un metro, conformemente a quanto previsto nell'Allegato 4 del d.lgs. n. 81/2008, il cui punto 1.7.2.1.2 stabilisce per i parapetti “un'altezza utile di almeno un metro” e comunque tale da rendere davvero difficile e non prevedibile il suo scavalcamento).
Né coglie nel segno il riferimento al punto 1.4 dell'allegato
VI richiamato dall'art. 71 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008,
riguardando la prescrizione del segnale acustico le fasi di “inizio
…ripresa movimento dei motori che azionano macchine
complesse…”, situazione non sovrapponibile a quella in esame,
in cui lo stesso supervisore della macchina vi si è introdotto senza disattivarla come previsto.
Non supporta la censura dell'impugnante neppure il richiamo del punto 1.6 (“Rischi dovuti gli elementi mobili”)
dell'allegato al citato testo normativo, posto che rispetto agli
“avvisi chiaramente visibili” ivi prescritti, le misure adottate dalla – in particolare le istruzioni impartite al signor CP_7
in qualità di sulla base dei manuali relativi Pt_1 Parte_4
al macchinario, la formazione specifica ricevuta dal lavoratore,
l'accesso attraverso porte elettriche da sbloccare – costituiscono una cautela indubbiamente superiore, avendo peraltro presente
65 che nell'area ben delimitata del macchinario poteva accedere solo il signor ed il personale da lui stesso autorizzato. Pt_1
In tale situazione l'indagine proposta in ordine alla idoneità di un sistema di autoblocco/rallentamento carrelli al fine di ovviare al pericolo di investimento, come ipotizzato dall'impugnante, peraltro senza richiamo ad alcuna disciplina antiinfortunistica, si rivela superflua.
Non è neppure possibile sostenere il mancato rispetto dell'art. 71 comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 sotto il profilo della mancata manutenzione del macchinario: ciò in quanto, da un lato, l'istruttoria non ha affatto avuto la concludenza sostenuta dall'appellante in ordine alla anomala frequenza dei malfunzionamenti;
dall'altro il signor era proprio il Pt_1
soggetto incaricato ed adeguatamente formato per la manutenzione dell'apparato, non risultando inoltre che egli avesse mai informato la parte datoriale della ricorrenza di una criticità sistemica dell'impianto, così non conformandosi al dovere di correttezza e buona fede che caratterizza anche la fase esecutiva del contratto di lavoro da parte del dipendente (il comportamento assunto infatti si profila colpevole per aver omesso la segnalazione della ricorrenza degli asseriti guasti,
astenendosi dall'utilizzo del bene compromesso, così integrando un ulteriore aspetto dell'abnormità già rilevata, quindi interrompendo il nesso di causalità; argomento tratto da
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2013, n.10553).
66 L'esame dei documenti di valutazione dei rischi induce,
poi, ad escludere la dedotta violazione dell'art. 28, comma 2,
lett. a) d.lgs. n. 81/2008 da parte della . CP_7
Il documento di valutazione del rischio RBB04 del 17
gennaio 2012 (doc. 16 ), riguardante il processo CP_7
lavorativo della calibrazione, riporta il rischio di ferimento
(“Verletzunsgrisiko”) derivante dall' “accesso involontario in zone pericolose” (punto 2: “Unbeabsichtigtes Eingreifen in
Gefahrenbereiche”) ovvero da “accesso determinato da scopi di riparazione” (punto 3: “Störungsbedingtes Eingreifen in
Gefahrenbereiche”), riferendolo a tutto il macchinario
“Sortiermaschine”, compresa dunque la navetta automatizzata con la quale vengono trasportati i cassoni vuoti ( ). CP_8
E' indicato che le zone pericolose sono recintate e delimitate e protette da porte di sicurezza (“Entsprechende Gefahrenbereiche
sind durch Schutzumzäunungen bzw. Schließüberwachte und
verriegelte Zutrittstüren abgesichert”). Fra le prescrizioni elencate vi è quella per cui gli interventi finalizzati ad eliminare disfunzioni possono essere eseguiti solo dal “ – Parte_4
ovvero l'appellante - ad impianto disattivato (“Einschränkung:
…“Störfälle dürfen nur vom Sortierleiter bei stillgelegter Anlage
durchgeführt werden.”).
E' stato altresì specificamente valutato il rischio ricollegabile al processo lavorativo della manutenzione: il documento DVR RBB11 edizione 2 del 17 gennaio 2012 (doc.
67 17 ) specifica, con riguardo ai punti 1-4, che ricorre il CP_7
rischio di procurarsi lesioni durante l'esecuzione delle riparazioni e delle opere di manutenzione, per cui le stesse sono eseguite da personale specializzato ed esperto adottando particolare cautela. Con specifico riferimento agli interventi diretti ad eliminare disfunzioni emerse nei settori pericolosi dell'impianto, viene dato atto delle istruzioni impartite al personale, in particolare circa l'obbligo di assicurarsi del previo blocco con completa disattivazione del macchinario,
conformemente alle istruzioni contenute nei manuali (“Vor
Eingriffen muss jegliche Art von Energie getrennt und die
Lageenergie mit den vom Hersteller vorgesehenen Arretier
Vorrichtungen sicher stillgesetzt werden. Zudem müssen die
beauftragten Mitarbeiter die Anleitungen des Herstellers wie
Betriebsund Wartungsanleitung, Schaltschema, konsultieren.
Somit kann diese Gefährdung erheblich reduziert werden”).
A fronte della predisposizione da parte della datrice di lavoro dei descritti presidi antiinfortunistici, dell'emanazione da parte della medesima di precise direttive al riguardo, della comprovata adeguata formazione impartita e dell'esperienza acquisita dal signor (addetto dal 2009 all'impianto), si Pt_1
profila eccezionale ed abnorme il comportamento assunto dal medesimo.
Egli ha, infatti, effettuato deliberatamente un'operazione finalizzata a superare le barriere poste a presidio della sua
68 integrità fisica, in particolare - giova ricordarlo – decidendo,
nella piena consapevolezza di violare prescrizioni datoriali in materia di sicurezza, di procedere ad una riparazione mantenendo in funzione l'impianto, intervenendo, quindi,
volutamente senza prima bloccare il circuito spostando la chiave della consolle in posizione “0”; senza premere neppure il bottone di emergenza per arrestare il sistema;
senza passare dai previsti ponti di accesso muniti di due porte a barriera sorvegliate;
senza tentare di sbloccare il cilindro con un'asta dalla posizione sicura sulla passerella, opzione indicata nella
C.T.U.; preferendo scavalcare la ringhiera alta oltre un metro della passerella;
scendere sui binari della navetta funzionante;
permanere nello spazio di movimento del CP_8
conoscendo il rischio di investimento. Il tutto in assenza di qualsiasi esigenza tecnica che rendesse necessaria una così
azzardata ed anomala manovra, caratterizzata dall'essere ex se
fonte di pericolo e determinante in via esclusiva l'evento oggetto della presente controversia.
6. Alla stregua delle precedenti considerazioni, ritenuta non rilevante, per quanto più sopra scritto, la richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, rimanendo assorbite le altre questioni, l'appello va rigettato.
Va respinto altresì il motivo afferente la condanna delle spese pronunciata dal Giudice di primo grado nei confronti dell'appellante.
69 Le conclusioni sopra raggiunte in ordine alla abnormità
ed esorbitanza della condotta dell'impugnante impongono di disattendere anche tale censura, dal momento che essa si fonda unicamente su una pretesa difformità delle conclusioni di merito raggiunte nella sentenza gravata rispetto alle sentenze della Corte di Cassazione richiamate dall'impugnante a sostegno delle proprie doglianze, laddove il Giudice a quo ha dato seguito ad un consolidato orientamento di legittimità.
La sentenza di prime cure deve essere pertanto integralmente confermata.
7. Passando alla regolazione delle spese del presente grado di giudizio, esse possono essere compensate per intero fra tutte le parti, tenendo conto della assoluta peculiarità delle circostanze storico fattuali che ha caratterizzato l'intera vicenda sottoposta all'esame della Corte.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
70 contro la Parte_3 [...]
nonché contro Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale
[...]
di Bolzano n. 117/2023 di data 29.09.2023, così provvede:
disattende
l'appello;
dichiara
le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 26 febbraio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
71
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore
Oggetto: dott. Thomas Weissteiner Consigliere
risarcimento ha pronunciato la seguente danni da infortunio sul lavoro SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 46/2023 RGL
promossa
da
, c.f. , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Merano (BZ) il 30.05.1978, residente a [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio
Giovanazzi e Giovanni Guarini del Foro di Rovereto, e con domicilio presso il loro studio in 38068 Rovereto (TN), Piazza
Damiano Chiesa 16, giusta procura in calce al ricorso in appello
- appellante -
contro
, c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore P.IVA_1 CP_2
[... con sede legale in 39021 Laces (BZ), Zona
[...]
Industriale 7, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Mirko Eller del foro di Bolzano, con domicilio nel di lui studio in
39100 Bolzano (BZ), Via Carducci 8
- appellata -
nonché contro
c.f. e p.i. in persona dei Controparte_3 P.IVA_2
legali rappresentanti dott. e dott. Controparte_4 CP_5
con sede in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa
[...]
14, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti di data 26.07.2017 a firma dott. notaio in Persona_1
Milano, dall'avvocato Vittorio Cristanelli del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in 38122
Trento (TN), Via Filippo Serafini 9
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 117/2023 di data 29.09.2023
- risarcimento danni da infortunio sul lavoro -
Causa decisa all'udienza del 26.02.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del
presente appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza del
2 Tribunale di Bolzano Giudice del Lavoro Sentenza n. 117/2023
pubbl. il 29/09/2023RG n. 480/2020 Giudice Dott.ssa.
[...]
accogliere le seguenti conclusioni: CP_6
➢ sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della
Sentenza del Tribunale di Bolzano Giudice del Lavoro
Sentenza n. 117/2023 pubbl. il 29/09/2023 RG n. 480/2020
Giudice Dott.ssa. ai sensi art. 431 co. 5 e 6 Controparte_6
c.p.c., sussistendone gravi e fondati motivi.
➢ riformare la Sentenza del Tribunale di Bolzano Giudice del
Lavoro Sentenza n. 117/2023 pubbl. il 29/09/2023RG n.
480/2020 Giudice Dott.ssa. e così Controparte_6
accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
Controparte_7
in merito al sinistro occorso al signor
[...]
indicato in narrativa. Pt_1
➢ Di conseguenza, eventualmente previa rinnovazione della CTU
tecnica e medico legale e dell'istruttoria testimoniale e
documentale, vorrà condannare la convenuta al risarcimento
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi
dal dipendente pari alla somma di € 200.908,36 o la
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria.
➢ Oltre alla rifusione delle spese del presente e del primo grado
di giudizio ed oneri di legge aumentate fino al 30% ex Decreto
Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
3 ➢ In subordine nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello,
Vorrà compensare le spese dei due gradi di giudizio, stante la
sussistenza di orientamento contrario di Cassazione rispetto a
quello accolto dalla sentenza impugnata.
In via istruttoria
Si chiede di riformare la sentenza impugnata e l'ordinanza
che non si è pronunciata sui mezzi istruttori richiesti dal
ricorrente e quindi la riforma della sentenza reclamata con
l'ammissione in via istruttoria dei seguenti mezzi di prova per
testi sulle circostanze indicate nella parte narrativa del ricorso
introduttivo avv Lanzinger, nonché sulle seguenti circostanze
(indicate nel ricorso avv, Lo Bartolo e Avv. Carusi) precedute
dalla formula “vero che”.
1) Vero che il posto di lavoro del era costituito da una Pt_1
postazione fissa ove egli poteva verificare l'andamento del
macchinario, trattandosi di una Stellenbeschreibung senza alcun
compito in materia di riparazioni sulla macchina.
2) Vero che nel corso del periodo intercorrente dall'anno 2010 -
data di installazione dell'impianto – e l'anno 2016, anno
dell'infortunio occorso al ricorrente, presso l'impianto
, si sono verificati ripetuti guasti consistenti in: CP_8
- rottura della cinghia di trasmissione ogni 10 mesi circa;
- allungamento irregolare delle catene ogni circa 3 mesi;
- blocco del macchinario, assai frequente più volte alla settimana
con ripartenza mediante spinta a mano del cassone vuoto;
4 - riparazione di cuscinetti almeno una volta all'anno;
- sostituzione di una fotocellula almeno una volta all'anno;
- ulteriore blocco della macchina: per farla ripartire si deve fare il
reset dell'inverter entrando necessariamente sui binari.
3) Vero che uno dei più frequenti guasti dell'impianto, che si
ripeteva per decine di volte all'anno, era il blocco della valvola
pneumatica che azionava il cilindro a scorrimento da cui dipende
l'apertura del condotto che permette alle mele di fuoriuscire e
riversarsi nei cassoni trasportati su carrelli e destinati a rifornire
la catena di produzione.
4) Vero che più volte alcuni dipendenti avevano segnalato ai
superiori la criticità del macchinario, ed in particolare, lo stesso
ER aveva denunciato al responsabile capo tecnico del
reparto, sig. , i rischi che egli avrebbe corso Persona_2
operando sul macchinario.
5) Vero che riceveva la seguente risposta dal capo Pt_1
tecnico: “Non ci sono parti del macchinario non sicure.”
6) Vero che la valvola pneumatica era soggetta a rotture, veniva
frequentemente cambiata e veniva rimessa in esercizio dal
personale dipendente direttamente mediante un semplice urto
solitamente vibrato col piede.
7) Vero che il sig. tecnico dipendente della ditta CP_9
ON e poi , tecnico assistenza dell'impianto, riferiva Tes_1
al ricorrente che il sig. , preposto e responsabile Persona_2
sicurezza, aveva più volte asserito che la rifiutava l'ausilio CP_7
5 tecnico esterno in quanto per ogni guasto era in grado di
provvedere con il proprio personale e così risparmiare soldi.
8) Vero che la modalità di ripristino del funzionamento della
valvola di cui al capitolo che precede (7) era nota ai dirigenti
aziendali, i quali sin dall'inizio della messa in opera del
macchinario, pur essendo consapevoli di tale modalità di
intervento, quasi mai avevano fatto intervenire un tecnico,
limitandosi a dire che “l'impianto non poteva essere fermato”.
9) Vero che i dirigenti aziendali imponevano ai stessi lavoratori di
rimediare ai guasti mediante un surplus di lavoro nel fine
settimana: turni più ore straordinarie, senza regolarizzazione.
10) Vero che su indicazione dei dirigenti il personale dipendente
doveva intervenire sulla linea di movimento dei carrelli,
percorrere la passerella attigua al percorso dei carrelli, superare
il corrimano alto poco più di un metro e scendere direttamente sui
binari per sbloccare la valvola pneumatica con un colpo del piede
ad impianto attivo.
11) Vero che l'itinerario alternativo consistente nell'utilizzo del
ponte di attraversamento della linea di movimento dei carrelli con
l'accesso alla passerella mediante l'apertura di due porte di
sicurezza, installate per disattivare altri parti del macchinario e
non per la sezione era vietato dalla dirigenza CP_8
aziendale ai dipendenti con la motivazione che avrebbe
comportato il blocco dell'intera produzione con perdita fino a 105
cassoni all'ora, su una media di circa 1200 cassoni al dì.
6 12) Vero che i preposti hanno sempre interdetto il blocco della
produzione mediante l'apertura delle due porte di sicurezza
anche per non indurre in confusione il sistema di tracciamento
del prodotto che prevede una precisa suddivisione delle mele, sia
per qualità e sia per la provenienza dai singoli produttori.
13) Vero che l'interruzione della produzione in corso d'opera
avrebbe alterato il riempimento dei cassoni nonché
l'etichettatrice, provocando una perdita della tracciabilità delle
mele, che per la Resistente è sempre stata indispensabile per
l'offerta sul mercato. Vero che la disattivazione con la chiave del
WA non impediva che lo stesso si mettesse in movimento
improvvisamente come più volte accaduto nel passato.
14) Vero che in data 11/02/2016, nel corso del proprio turno di
servizio, avvertiva il rumore caratteristico di un nastro Pt_1
trasportatore della macchina calibratrice che girava a vuoto e
comprendeva che, come più volte era accaduto in passato, si
trattava dell'ennesimo blocco del cilindro ad aria compressa e/o
della valvola d'aria che governava la fuoriuscita delle mele dal
condotto verso i cassoni vuoti negli Unterwasserfüller.
15) Vero che il guasto veniva registrato sul tabulato guasto del
02/11/2016 ore 19.49 con la indicazione “Unterwasserfüller 3
Alarm: ”. Persona_3
16) Vero che egli si recava quindi sull'impianto per controllare la
situazione e appurava verificando che il canale della fuoriuscita,
in corrispondenza della stazione di riempimento contrassegnata
7 con il n. 3, presentava il blocco del prodotto.
17) Vero che, come da prassi aziendale, egli scendeva sul binario
ed urtava con un piede la valvola pneumatica per farla riattivare,
senza alcun risultato, previa disattivazione del macchinario
. CP_8
18) Vero che mentre si trovava in quella posizione, intento a
controllare la valvola, veniva improvvisamente investito Pt_1
al piede sinistro dal carrello vuoto;
che mentre passava la prima
piattaforma del si strappavano i cavi della CP_8
fotocellula della piattaforma che, correndo priva di dispositivo di
arresto, gli bloccava il piede, schiacciandolo contro la struttura
metallica su cui erano fissati i cilindri ad aria compressa.
19) Riferisca il teste se con i cavi strappati dalla fotocellula la
macchina si bloccava;
riferisca il teste se nel corso
nell'accertamento ispettivo veniva rilevato un errore di un arresto
di emergenza o di errori di fotocellule rotte e spostate e di specchi
spostati.
20) Vero che la macchina si metteva in moto come era già
successo con altre parti della calibratrice come il Binmatic o il
UWF3.
21) Vero che metteva fuori servizio il (come Pt_1 CP_8
emerge nella foto dei Carabinieri scattata poco tempo dopo
l'incidente doc. n. 2 del ricorso introduttivo, foto 1 - 8) prima che il
signor intervenisse sugli interruttori. Persona_2
22) Riferisca il teste se al momento del blocco del si CP_8
8 rilevava un errore di blocco del nel documento CP_8
dell'Ispettore; riferisca il teste se l'errore di emergenza del
fosse avvenuto o se il macchinario fosse stato fuori CP_8
servizio e non in modalità automatica.
23) Vero che il carrello si arrestava soltanto perché il movimento
veniva impedito dalla scarpa antinfortunistica del piede destro
del Ricorrente rimasta incastrata tra carrello e struttura che
faceva cadere il medesimo contro il;
vero che CP_8
si faceva scudo con la mano per evitare di sbattere la CP_10
testa e proteggersi contro il macchinario.
24) Vero che il movimento di cui al capitolo che precede posto in
essere dallo stesso impediva l'ulteriore trascinamento Pt_1
del proprio corpo, ma gli provocava il ferimento del braccio
sinistro.
25) Vero che a seguito dell'investimento si verificava la
frattura/lussazione esposta della caviglia sinistra con perdita di
materiale organico e con ulteriori gravi esiti di seguito indicati e il
trauma subito alla mano con una profonda incisione
nell'avambraccio, come veniva anche rilevato dai Carabinieri nel
loro verbale che si rammostra al teste (doc. n. 2 del ricorso
introduttivo, fascicolo del PM).
26) Vero che sul luogo dell'infortunio era operante una
videocamera, successivamente divenuta irreperibile e che in fase
di ispezione il datore di lavoro ometteva di menzionare agli
ispettori ed alle Forze dell'Ordine.
9 27) Vero che infortunato riusciva con uno sforzo Pt_1
disperato ed in una situazione di acutissimo dolore a chiamare il
pronto soccorso con il proprio telefono cellulare e nel contempo a
sfilare il piede gravemente lesionato e il piede destro dalla
scarpa antinfortunistica rimasta bloccata.
28) Vero che per l'intervento tempestivo di una autoambulanza
con sanitario veniva ricoverato d'urgenza presso Pt_1
l'Ospedale di Bolzano.
29) Vero che nel manuale vi è una totale omissione delle Tes_1
modalità di riparazione delle valvole pneumatiche e cilindri d'aria
e degli eventuali rischi connessi;
che nel documento aziendale
della valutazione dei rischi è del tutto assente qualsiasi
riferimento ai rischi inerenti a possibilità di investimento del
personale operante da parte del;
che su altri CP_8
impianti aziendali (es. Binmatic) un dispositivo di sicurezza a
laser blocca il movimento in presenza di ostacolo, invece
l'impianto del è privo di sistema di allarme o di CP_8
blocco in presenza di corpi che possono essere investiti in corsa;
vero che nel reparto adibito al trasporto dei cassoni, sul carrello
CP_1 sado, la ha installato un sistema di sensori, idoneo a
bloccare il movimento del carrello in presenza di contatto con
corpi estranei, a differenza della totale assenza di simile
dispositivo di sicurezza sul;
nel reparto adibito al CP_8
trasporto dei cassoni pieni del LTW per il HRL, la ditta ha
installato ringhiere che non possono essere facilmente eluse o
10 rese inefficaci, a differenza della totale assenza di un simile
dispositivo di sicurezza sul;
vero che è stato solo CP_8
installato un corrimano privo di dispositivo di sicurezza.
30) Vero che le lampadine sul sono di colore diverso CP_8
da quelle riscontrate sul display dei comandi. Il verde sul display
significa fuori servizio e in modalità manuale, rosso vuol dire
modalità automatica.
31) Vero che le lampadine sul in verde intendono la CP_8
modalità automatica, l'arancione la modalità manuale e il rosso
l'emergenza. Riferisca il teste se nelle sessioni informative
antinfortunistiche sia stato trattato il tema di rischi di
investimento da parte del . CP_8
32) Vero che la cinghia trasmissione del è stata CP_8
cambiata dalla ditta con un altro tipo, difforme a quello CP_7
della casa costruttrice dell'impianto, che ne ha aumentata la
velocità e diminuita la sicurezza. Riferisca il teste se la CP_7
abbia fatto attenzione alla conformità del per CP_8
garantire la sicurezza delle persone e aggiornato il documento di
rischio come previsto dalla legge.
33) Riferisca il teste se la abbia ricevuto dalla casa CP_7
costruttrice una conferma/approvazione per il Tes_1
cambiamento della cinghia di trasmissione sul CP_8
come indicato nel manuale dalla . Tes_1
39) Vero che le porte per la sicurezza che mettono fuori servizio il
quando uno vuole entrare nella sezione, mancano;
CP_8
11 vero che per entrare nella zona il personale addetto CP_8
deve scavalcare ovunque essendo assente un dispositivo di
sicurezza.
40) Riferisca il teste se fosse stato segnalato a a voce o Pt_1
per iscritto di evitare di scavalcare.
41) Vero che la Resistente in passato aveva richiesto ai
dipendenti di indicare la parte dell'impianto a rischio di infortuni;
riferisca il teste se avesse provveduto a prendere provvedimenti
conseguenti alle segnalazioni ricevute.
42) Vero che aveva segnalato ai superiori che ove Pt_1
l'allarme visivo sull'impianto (es. Unterwasserfüller) fosse
sprovvisto di un arresto automatico, il rischio sarebbe rilevante
per l'incolumità degli operatori. Riferisca il teste se la
segnalazione abbia avuto esito.
43) Vero che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente, oltre che
l'infortunio di cui si tratta, ha subito ben altri tre infortuni sul
lavoro per mancanza di informazione e prevenzione da parte
della ditta:
- nel 2009: scivolamento sulla calibratrice;
- nel 2011: Unterwasserfüller 3, Etichettatrice 2: incastramento
del 3° dito dx;
- nel 2012: lesioni per urto contro un vetro.
44) Vero che all'interno dell'azienda, al fine di poter lasciare le
passerelle di servizio per raggiungere il piano di lavoro,
scavalcando il corrimano, sono state installate scalette di fortuna
12 come da documentazione fotografica che si rammostra a teste
(doc. n. 3 del ricorso introduttivo).
45) Vero che nei fogli Mitarbeiterschulung Arbeitsschutz e
Grundunterweisung Maschinen und Anlagen si illustrano sistemi
di sicurezza sugli altri macchinari specifici della , ma CP_7
viene omesso il , e sono pretermessi i comportamenti CP_8
dovuti in sicurezza nel caso di un errore nel sistema del
o nei cilindri/valvole ad aria compressa. CP_8
46) Vero che nei Übergabe Dokumentation Sortieranlage 2010,
firmato dal mancano i cilindri pneumatici e le valvole Pt_1
pneumatiche.
47) Vero che nel Risikobewertungsbogen mancano le indicazioni
dei seguenti rischi:
- stress da lavoro sia nel corso della turnazione che in
isolamento;
- attività in condizione di forte umidità ambientale;
- via di fuga in caso di emergenza;
- i simboli di divieto di accesso alle aree pericolose del
; CP_8
- rischio di rimanere incastrati nel movimento del . CP_8
48) Riferisca il teste se il ricorrente abbia avuto istruzioni in
ordine a controlli, riparazione o manutenzione sull'impianto ove è
avvenuto l'infortunio e se secondo le previsioni di sicurezza del
manuale dell'impianto egli potesse essere adibito all'intervento di
ripristino della valvola come invece veniva ripetutamente
13 costretto a fare.
49) Vero l'immediato ricovero del ER permetteva di accertare
un grave trauma da schiacciamento gamba sx con frattura
lussativa della caviglia trattata con mezzi di sintesi e ampia
lacerazione delle parti molli trattata chirurgicamente con innesto
cutaneo, con eczema impetiginizzato postoperatorio alla
tibiotarsica laterale sinistra, cicatrice ipertrofica.
50) Vero che la durata dell'inabilità temporanea:
Inabilità temporanea totale: 30 gg;
Inabilità temporanea parziale al 75%: 100 gg;
Inabilità temporanea parziale al 50%: 200 gg;
Inabilità temporanea parziale al 25%: 172 gg;
come da documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 8, 9,
10, del ricorso introduttivo e doc. n. 24, 25 della presente
comparsa).
51) Vero che in particolare, il ricorrente subiva i seguenti
interventi:
- in data 12.02.2016 intervento di revisione ferita chirurgica,
osteosintesi perone con placca;
tenorrafia ECD e artrodesi
temporanea caviglia con fili K;
- in data 01.03.2016 intervento di innesto cutaneo tipo Thiersch e
posizionamento fissatore esterno articolato Orthofix;
- in data 12.04.2016 si rimuove fissatore dopo discussione con
; CP_12
- in data 22.06.2017 intervento di rimozione MDS (placca e viti).
14 52) Vero che ha subito il ricovero ospedaliero dal Pt_1
11/02/2016 all'8/03/2016 e Day Hospital il 22/06/2017; che
le necessità curative hanno richiesto un lungo periodo di
riabilitazione con molteplici visite e sedute fisioterapiche come da
dettagliato evento dd. 11/08/2020 dell'Ospedale di Silandro
come da documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 13).
53) Vero che il paziente era in grado di raggiungere il luogo di
cura e visita soltanto perché accompagnato dall'ambulanza come
da dettagliato evento della direzione della Croce Bianca datato
18/08/2020 Come da documentazione che si rammostra al teste
(doc. n. 14)
54) Vero che il ricorrente doveva comunque essere accompagnato
con la propria auto privata o dei familiari per raggiungere i medici
ed i medici periti per lo svolgimento delle visite mediche private.
54) Vero che a seguito del ferimento il sig. è stato oggetto Pt_1
di mobbing e poi licenziato dalla direzione della società resistente
come da documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 56).
55) Vero che a seguito del licenziamento illegittimo il sig. Pt_1
ha proposto ricorso come da documentazione che si rammostra al
teste (doc. n. 25, di questa comparsa).
56) Vero che tra le parti interveniva una transazione con la quale
la resistente si impegnava a risarcire i danni al ricorrente, causa
l'illegittimo licenziamento come da documentazione che si
rammostra al teste (doc. n. 26, 27 di questa comparsa).
57) Vero che a seguito del sinistro il ricorrente, privo di
15 occupazione, era costretto ad impegnarsi come agricoltore presso
i campi agricoli della propria famiglia.
58) Vero che il ricorrente aveva la necessità di farsi coadiuvare
nel proprio nuovo lavoro da personale esterno come da
documentazione che si rammostra al teste (doc. n. 43, 44).
59) Vero che il ricorrente provava fatica a svolgere le nuove
mansioni ed in particolare camminava con fatica e non poteva
sopportare il peso dei carichi agricoli.
60) Vero che il ricorrente prova fatica a camminare in montagna
ed a passeggiare con i cani nei prati anche per poco tempo.
61) Vero che il ricorrente ha smesso di andare a sciare.
62) Vero che il ricorrente deve essere aiutato nello svolgimento
delle mansioni domestiche, nel fare la spesa e nel sollevamento
di pesi.
63) vero che anche prima del giorno dell'infortunio il Binmatic si è
messo in moto quando l'impianto è stato disattivato;
64) vero che il capo tecnico è stato informato del problema di cui
alla precedente capitolo
65) Dica se al momento dell'infortunio esisteva un ingresso
diretto per accederete nella sezione Binwagen;
INDICA A TESTIMONI:
1. Controparte_13
2. CP_14
3. CP_15
4. Controparte_16
16 ✓ Si chiede di riformare la sentenza impugnata e l'ordinanza
che non si è pronunciata sui mezzi istruttori richiesti dal
ricorrente e non ha disposto la rinnovazione delle CTU nei
termini indicati nel presente appello e in particolare
provvedendo ad eseguire quanto segue.
Rinnovare la CTU TECNICA GASSER sui seguenti temi e in base
ai presupposti di fatto già indicati nel presente appello:
1) Accerti se la sospensione sul display della macchina
Binwagen sub doc 2 b. è appunto una sospensione non un blocco
definitivo, tanto che la macchina può essere riattivata da remoto
da qualsiasi postazione o dalla consolle nell'ufficio. In
particolare, il CTU dovrà indagare sul possibile fermo parziale dei
macchinari (rectius sulle differenti di aree di lavorazione e/o
componenti delle stesse), attraverso il pulsante WA della
pulsantiera (oltre che con la chiave di sicurezza). Dovrà dire il
CTU cosa comporta la sussistenza del colore verde sul sistema
display /pulsantiera e sulla possibilità che vi fosse un sistema di
ripartenza da parte della consolle nell'ufficio o da remoto rispetto
a tale pulsante di sospensione.
2) Ancora, manca nella CTU un'indagine ed una verifica su un
sistema di auto blocco o rallentamento del carrello WA (o
) in caso di blocco/malfunzionamento di una CP_8
componente prossima all'area di lavoro e movimentazione del
WA: si ritiene che tale sistema di sicurezza dovrebbe
essere presente sul complesso sistema di movimentazione in
17 esame tenendo in conto delle modalità di lavoro concrete, da un
lato la velocità di movimento del WA dall'altra della
circostanza che era frequente il blocco di uno dei sistemi ed
altrettanto frequente l'intervento “manuale” per sbloccare i
macchinari sulla tipologia di quello messo in atto dal sig. Pt_1
Tale condotta anche non fosse prassi caldeggiata dalla società
datrice di lavoro certo che era perlomeno tollerata (si vedano
testimonianze e ) e quindi era più Testimone_2 Testimone_3
che prevedibile che si sarebbe potuto verificare un incidente con il
carrello.
Quindi si chiede che il CTU accerti vi era un sistema di auto
blocco o rallentamento del carrello WA (o ) in CP_8
caso di blocco/malfunzionamento di una componente prossima
all'area di lavoro e movimentazione del WA.
3) Si chiedere di rinnovare la CTU al fine di accertare se sul
WA si siano o meno riscontrate segnalazioni di errore e/o
guasto nel momento dell'incidente. La circostanza è rilevante
poiché la mancata indicazione di errori è sintomo di un
malfunzionamento del macchinario e di un suo movimento
autonomo bypassante il sistema di sicurezza e controllo.
Rinnovare la CTU ED AT sui seguenti temi e in base
ai presupposti di fatto già indicati nel presente appello:
1) Accerti il CTU in merito alla patologia sofferta dal lavoratore al
polso sinistro, al nesso causale rispetto all'infortunio occorso ed
in merito alla valutazione dei postumi e delle conseguenze
18 dannose relative.
2) Accerti la CTU in merito ai danni emergenti occorsi al
lavoratore e segnatamente rispetto alle spese documentate e che
qui si riportano nuovamente per comodità sub doc 120.
del procuratore di parte appellata
[...]
: Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis,
1. in via principale:
rigettare l'appello proposto dal sig. perché in parte Pt_1
inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e,
pertanto, confermare per intero la sentenza n. 117/2023 del
Tribunale di Bolzano dd. 29.09.2023.
2. In via subordinata a 1:
Per l'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello
proposto, condannare a manlevare ed a Controparte_3
tenere indenne la resistente/appellata di Controparte_17
ogni somma, per capitale, interesse e spese, che essa sia tenuta
a pagare al ricorrente/appellante.
3. In ogni caso:
Con condanna del ricorrente/appellante e/o di Controparte_3
in solido tra di loro, al rimborso di spese ed onorari di
[...]
difesa della resistente/appellata;
del procuratore di parte appellata Controparte_3
Voglia la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
19 Bolzano, contrariis reiectis:
nel merito in via principale: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'impugnazione proposta
dal ricorrente verso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Bolzano Sez. Lavoro n. 117/2023 di data
29.09.2023, pubblicata in pari data nel procedimento sub RG n.
480/2020, pronunciando, per l'effetto, il rigetto del ricorso in
appello;
in via strettamente subordinata: in denegata e non creduta
ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata,
ridurre, in ogni caso, l'entità delle stesse a quella minore somma
risultante provata in corso di causa, nonché in ragione del
concorso di colpa – di cui si chiede quantificazione e graduazione
– del ricorrente, ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione della
domanda di manleva svolta nei confronti di Controparte_3
alle sole voci di danno eventualmente accertate in capo alla
convenuta tenendo conto, in sede di liquidazione degli importi
dovuti in manleva, del massimale e delle franchigie previste dalla
polizza (franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, art. 6 delle
condizioni particolari di polizza a pagina 14 del doc. n. 35 , CP_7
nonché delle somme già versate al ricorrente da parte di;
CP_18
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze del
presente grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali ed
accessori di legge;
in via subordinata istruttoria: si insiste sull'ammissione delle
20 istanze istruttorie se ed in quanto non ammesse, tra cui la
richiesta avanzata già in comparsa di costituzione e risposta ove
si chiedeva al Giudice di ordinare al ricorrente l'esibizione dei
contratti e/o polizze di assicurazione privata per infortuni in
essere alla data del sinistro, posto che risulta dalle dichiarazione
dei redditi 2020 (quadro RP rigo RP8 col 1 codice 36) (doc. 60 di
controparte) nonché dalle certificazioni uniche 2018; 2017 e 2015
(quadri oneri deducibili codice 36) che il sig. versava Pt_1
prima dell'infortunio e versa un premio assicurativo per
assicurazione sulla vita e/o infortuni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:
“Con ricorso depositato il 21.10.2020 il sig. Parte_3
conveniva in giudizio chiedendone la condanna
[...] CP_7
al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'infortunio sul
lavoro occorsogli l'11.2.2016. Il procedimento veniva assegnato al
Giudice dott.ssa Francesca Muscetta che con provvedimento del
21.10.2020 fissava udienza per il 16.3.2020. Il ricorrente in
particolare allegava: di essere dipendente della convenuta dal
1.4.99 e di essere stato assegnato il 2.1.2009 al posto di lavoro
di con mansioni di sorveglianza dell'efficace Parte_4
calibratura del prodotto (mele) e di mantenimento di una costante
efficienza dell'impianto per la calibratura;
che il giorno del
sinistro – come avvenuto molte altre volte – si era bloccata la
21 valvola pneumatica che azionava il cilindro a scorrimento da cui
dipendeva l'apertura del condotto che permetteva alle mele di
fuoriuscire e riversarsi nei cassoni trasportati su carrelli e
destinati a rifornire la catena di produzione;
che il guasto veniva
registrato sul tabulato del 2.11.2016 ore 19.49 con la indicazione
“Unterwasserfüller 3 Alarm: ”; che egli secondo una Persona_3
prassi nota ai dirigenti aveva percorso la passerella attigua al
percorso dei carrelli, superato il corrimano alto poco più di un
metro ed era sceso direttamente sui binari per rimetterla in
esercizio mediante un semplice urto vibrato col piede;
che i
dirigenti avevano dato disposizione che “l'impianto non poteva
essere fermato, salvi rilevanti danni economici che avrebbero
dovuto riparare gli stessi lavoratori mediante un surplus di lavoro
nel fine settimana: 3 turni più ore straordinarie, sebbene non
regolarizzate”. Il ricorrente proseguiva poi affermando che
nessuna alternativa a tale modalità di intervento era praticabile
in quanto l'accesso alla passerella mediante l'apertura di due
porte di sicurezza avrebbe comportato il blocco della produzione
con perdita economica, mentre la disattivazione con la chiave del
WA non avrebbe impedito che lo stesso si mettesse in
movimento improvvisamente. In ordine alla dinamica del sinistro
deduceva che egli aveva messo fuori servizio il , ma CP_8
mentre si trovava sui binari, intento a controllare la valvola, la
macchina si era messa improvvisamente in moto ed egli era stato
investito al piede sinistro dal carrello vuoto, libero di correre
22 senza alcun dispositivo di arresto;
proseguiva affermando che il
si poteva anche attivare da lontano o dall´ ufficio CP_8
del Il ricorrente lamentava l'assenza di un sistema Parte_4
di blocco dei carrelli in presenza di corpi che possono essere
investiti in corsa, l'assenza di ringhiere che non possono essere
facilmente eluse o rese inefficaci, la mancata formazione in
materia di rischi e sicurezza. Tanto premesso, individuato nel
datore di lavoro l'unico responsabile dell'accaduto, quantificava il
danno subito e chiedeva la condanna della convenuta al relativo
risarcimento, rassegnando nello specifico le conclusioni sopra
riportate per esteso.
(…) Con comparsa di costituzione depositata il 30.04.2021
si costituiva in giudizio , contestando le asserzioni in fatto CP_7
del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare la
convenuta rilevava come l' del Lavoro prima e la CP_19
Procura della Repubblica poi non avessero inflitto alcuna
sanzione, né avviato azione penale contro il datore di lavoro,
avendo al contrario comminato sanzione amministrativa contro il
ricorrente per violazione dell'art. 20 comma 2 lett. g) d.lgs.
81/2008; che tra le mansioni del ricorrente rientrava
espressamente anche la manutenzione e risoluzione di
disfunzioni, con intervento anche manuale, peraltro nel rispetto
delle prescrizioni di sicurezza e quindi con necessitato
spegnimento e disattivazione delle parti mobili del macchinario;
che mai la società aveva vietato interventi in sicurezza per
23 ragioni economiche;
che il ricorrente era stato adeguatamente
formato e la macchina era assolutamente sicura;
che non era
affatto chiaro quale intervento il ricorrente intendesse eseguire,
posto che il guasto segnalato dal sistema “Unterwasserfüller 3
Allarm: keine Früchte” poteva avere diverse cause, non
necessariamente legate ad una disfunzione della valvola
pneumatica; che la direttiva della società era chiara nel senso
che si poteva entrare nelle zone di pericolo solo e soltanto previa
disattivazione della macchina;
che il ricorrente non aveva
previamente disattivato la macchina, che altrimenti non avrebbe
mai potuto improvvisamente riattivarsi. Contestava altresì la
quantificazione dei danni e rassegnava le conclusioni sopra
riportate per esteso, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in
causa della propria Assicurazione.
Con comparsa di costituzione del 28.06.2021 si costituiva
in giudizio , associandosi alle contestazioni Controparte_3
mosse da nell'an e nel quantum, rassegnando le CP_7
conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza dell'8.7.2021 il Giudice, al fine di espletare il
tentativo di conciliazione ordinava ad di esibire in giudizio CP_18
la documentazione attestante le somme corrisposte e da
corrispondere a cura dell'Istituto al ricorrente.
(…) All'udienza del 14.10.2021 il Giudice espletava il
tentativo di conciliazione, proponendo la corresponsione a cura
della resistente e della terza chiamata in causa della somma di
24 45.000,00 euro al lavoratore, oltre ad un contributo spese di
importo pari ad euro 5.000,00. Alla successiva udienza
dell'11.11.2021 il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di
conciliazione per mancata adesione del ricorrente e si riservava
in ordine alle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza del
12.11.2021 formulata fuori udienza il Giudice dichiarava
inammissibili i mezzi istruttori formulati dal ricorrente in memoria
di costituzione di nuovo difensore e provvedeva sulle altre prove,
fissando per l'assunzione di interpelli formali e audizione
dichiarazioni testimoniali l'udienza del 14.01.2022.
In tale occasione venivano escussi i testimoni Tes_4
, , ,
[...] CP_15 Tes_5 Tes_6 [...]
, Per_2 Testimone_7 Testimone_3 Tes_8
ed espletati gli interrogatori formali. All'esito il Giudice si
[...]
riservava sulle ulteriori istanze.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 31.01.2022 il
Giudice disponeva consulenza tecnica sull'impianto ove si era
verificato l'incidente e consulenza medico legale. (…) All'udienza
del 13.4.2023, lo scrivente – depositate da parte dei ctu
entrambe le perizie – su istanza di parte ricorrente formulava in
limine litis nuova proposta conciliativa, peraltro negli stessi di
termini di quella iniziale. All'udienza del 4.5.2023 il Giudice
prendeva nuovamente atto della mancata adesione del ricorrente
alla proposta conciliativa ed ordinava all' di produrre in CP_18
giudizio nuovamente la documentazione attestante le somme
25 corrisposte e da corrispondere al ricorrente a titolo di indennità,
aggiornate, fissando per la discussione l'udienza del 29.09.2023
ed assegnando termine per il deposito delle note conclusionali
fino al 16.08.2023”.
2. Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di Parte_3
condannandolo alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte resistente e dalla parte chiamata in causa e, quindi, al pagamento a favore della Parte_5
dell'importo di euro 41.559,20.- a titolo di compenso,
[...]
oltre 15% spese generali, iva e cpa ed, a favore di Controparte_3
dell'importo di euro 31.969,00.- a titolo di compenso,
[...]
oltre 15% spese generali, iva e cpa. Le spese delle consulenze d'ufficio sono state poste a definitivo carico di parte ricorrente.
3. Avverso la decisione ha interposto appello
[...]
per: Parte_3
1.VIOLAZIONE DELL'ART. 2087 C.C.
2.VIOLAZIONE DELL'ART. 71 CO. 1, 3 E 4 DEL D.LGS. N.
81/2008 ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO VI,
3. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA EX
DELL'ART. 18 LETT. F) DEL D.LGS. N. 81/2008,
4. VIOLAZIONE DELL'ART. 28 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS.
81/2008;
5. VIOLAZIONE ARTT. 2056, 1223,1226 cc (dedotta con
riferimento all'omessa pronuncia sulla pretesa di risarcimento del
26 danno);
6. RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI
PERITALI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL C.T.U.
7. RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA
ED D'UFFICIO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL
CONSULENTE MEDICO – LEGALE;
8. RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA PROVA
TESTIMONIALE DA SSUMERSI ANCHE SUI CAPITOLI NON
AMMESSI;
9. RICHIESTA DI AMMISSIONE DEI DOCUMENTI
PRODOTTI DAL RICORRENTE SUB N. 24 E N. 83;
10. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 92 co. 2 c.p.c.
In via istruttoria l'impugnante ha insistito per:
rinnovazione delle indagini demandate ai consulenti d'ufficio e richiesta di chiarimenti da parte degli stessi;
prova per testi sui capitoli e con i testimoni non ammessi dal Tribunale;
acquisizione di documenti non ammessi dal Tribunale.
Si sono costituite per resistere la
[...]
, d'ora in poi solo “ ”, e Controparte_1 CP_7
entrambe con richiesta di rigetto Controparte_3
dell'appello proposto.
All'udienza del 5 marzo 2024 la Corte ha esperito un tentativo di conciliazione, all'esito del quale la causa è stata rinviata, su istanza delle parti, all'udienza del 4 aprile 2024 e poi a quella del 14 maggio 2024.
27 Fallite le trattative pendenti, con l'ordinanza del 15
maggio 2024 è stata fissata per la discussione l'udienza del 26
febbraio 2025.
Con il provvedimento del 14 giugno 2024 è stato designato il nuovo Consigliere relatore in sostituzione del precedente, la dott.ssa Luisa Mosna, collocata fuori ruolo.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 26 febbraio
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, con riguardo alla dinamica del sinistro, ha ritenuto dimostrate le seguenti circostanze fattuali:
− in data 11.2.2016 nel corso del turno di servizio del ricorrente quale “Sortierleiter”, il sistema alle ore 19.49
segnalava una disfunzione del macchinario CP_8
(parte dell'impianto di calibratura cui era per l'appunto addetto il lavoratore);
− il signor ritenendo presumibilmente che il Pt_1
problema potesse imputarsi ad una disfunzione della valvola pneumatica che governava la fuoriuscita delle mele da uno dei condotti d'acqua verso i cassoni vuoti scavalcava la ringhiera e scendeva sul binario, urtava quindi con un piede la valvola per farla riattivare;
− il ricorrente non disattivava il macchinario prima di accedere al binario;
− mentre si trovava sul binario veniva investito al piede
28 sinistro da un carrello vuoto, che correva per l'appunto sui binari.
Sulla premessa, poi, che:
− nei compiti del (il ricorrente lo era dal 2009 Parte_4
ed aveva avuto apposita formazione) rientravano quello di risolvere disfunzioni dell'impianto, della cui manutenzione egli era responsabile e che conosceva da diversi anni, evidenziata comunque l'assenza di pregresse segnalazioni di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori correlate a blocchi degli otturatori a scorrimento azionati dalle valvole pneumatiche;
− la macchina era dotata di un sistema di disattivazione per garantire accessi in sicurezza;
− la disattivazione della macchina mediante chiavi, come chiarito dal C.T.U., avrebbe impedito l'infortunio,
rendendo impossibile l'attivazione del sistema anche da remoto;
− le direttive date dal datore di lavoro ai lavoratori erano nel senso di accedere alle zone di rischio previa disattivazione del macchinario (vengono dal primo giudice citate le dichiarazioni dei testi e le istruzioni contenuti nei manuali relativi all'impianto; viene menzionata altresì la dichiarazione rilasciata dallo stesso lavoratore all'Ispettore del Lavoro in data 18.08.2016 foglio 47, doc.
n. 1, fasc. ricorrente: “Um meine Tätigkeit auszuführen,
29 wurde ich von der Obstgenossenschaft VO aus und
weitergebildet. Ich weiss, dass die Sortieranlage bzw. Die
verschiedenen Maschinen der Anlage außer Betrieb mittels
des entsprechenden Schlüsselschalters gesetzt werden
müssen, wenn es Probleme gibt und diese gelöst werden
müssen.”);
− il datore di lavoro non aveva mai dato direttive nel senso di intervenire sul macchinario senza previa disattivazione dello stesso;
né era presumibile che il datore di lavoro avesse dato indicazioni in tal senso in relazione al probabile danno economico (minimo, come acclarato dal consulente d'ufficio) che sarebbe derivato in conseguenza del blocco della produzione;
né era risultata provata una prassi aziendale di scavalcare la ringhiera per accedere ai binari, ad impianto attivo;
− ad ogni modo il lavoratore, volendo intervenire senza disattivare il macchinario, avrebbe potuto farlo in sicurezza – come sottolineato nella C.T.U. - rimanendo sulla passerella ed utilizzando un bastone per dare un colpo alla valvola pneumatica;
la sentenza gravata, sottolineata pure la intrinseca contraddittorietà delle deduzioni del ricorrente sulla dinamica del sinistro (richiamate alle pagg. 22 e 23 della pronuncia), ha escluso la possibilità di attribuire al datore di lavoro la responsabilità dell'infortunio oggetto di causa, considerato, da
30 un lato, provato che questi avesse attuato le condizioni perché
la prestazione lavorativa del ricorrente si svolgesse in ambiente di lavoro sicuro (prevedendo sistemi di disattivazione per garantire accessi in sicurezza all'impianto, mediante chiavi e mediante porte di sicurezza, rendendo altresì difficoltoso l'accesso alla zona a rischio mediante l'installazione di una ringhiera); dall'altro lato dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile del danneggiato, rappresentato dalle concrete modalità operative che lo stesso aveva deciso di adottare,
nonostante le ben diverse indicazioni fornitegli dal datore di lavoro.
Nel respingere, infine, l'eccezione, formulata dal ricorrente nelle note difensive in ordine ad un preteso difetto di procura alle liti dei difensori della , il primo Controparte_20
Giudice ha osservato, innanzitutto, che Controparte_21
aveva conferito i poteri ai legali in qualità di Presidente del
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della e, quanto al secondo aspetto, che, essendo nel caso di CP_7
specie “gli amministratori” “investiti dei più ampi poteri per la
gestione della società”, con le eccezioni espressamente indicate,
tra le quali non figurava il potere di nominare legali per giudizi in cui fosse stata coinvolta, il Presidente del Consiglio di CP_7
amministrazione non avrebbe necessitato di una delibera assembleare per poter conferire i poteri ai legali della società di costituirsi in giudizio.
31 Le spese processuali, liquidate secondo il valore medio dello scaglione di riferimento (avuto riguardo al valore di causa di euro 1.797.076,93) e tenuto conto della redazione della comparsa di costituzione di con utilizzo di tecniche CP_7
informatiche, sono state poste a carico del ricorrente, dato atto della mancata adesione da parte di questi alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in prima udienza e ribadita in
limine litis.
2. La decisione del Tribunale – ad eccezione di quanto argomentato in ordine alla procura alle liti rilasciata dalla ai propri difensori – è stata censurata dal signor CP_7
sotto diversi profili che di seguito si sintetizzano. Pt_1
2.1. Con la prima censura viene dedotta la violazione dell'art. 2087 c.c. per avere il Giudice del lavoro erroneamente ritenuto il comportamento del lavoratore abnorme ed imprevedibile e, pertanto, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la responsabilità datoriale e l'evento lesivo.
Secondo la tesi sostenuta nell'atto di appello, si sarebbe dovuto considerare che la condotta del signor “seppure Pt_1
relativamente imprudente”, era evidentemente finalizzata ad eliminare un guasto intervenuto sulla valvola pneumatica, che ostacolava il normale corso della produzione, nonché attinente alla mansione allo stesso attribuita - essendo egli addetto alla sorveglianza dell'efficace calibratura delle mele e al mantenimento di una costante efficienza dell'impianto per la
32 calibratura – di conseguenza priva di abnormità ed, anzi,
essenziale per la prosecuzione di quest'ultima, considerato che,
se l'ingranaggio non fosse stato sbloccato, avrebbe ritardato di gran lunga la produzione.
Né potrebbe discorrersi, prosegue la difesa dell'impugnante, di una condotta “imprevedibile” del lavoratore,
sia in quanto la ringhiera scavalcata dallo stesso, proprio perché alta poco più di un metro, realizzava proprio quel rischio tipico per cui erano state introdotte le misure preventive, sia in quanto l'accesso diretto ai binari per rimediare al guasto corrispondeva ad una “prassi aziendale ben conosciuta ai
lavoratori; prassi scorretta che il datore di lavoro avrebbe dovuto
a priori vigilare, ed in seguito, sanzionare disciplinarmente”.
L'impugnante osserva che un tanto emergerebbe in modo inequivoco dalle testimonianze di CP_15 [...]
e Tes_3 Testimone_4
L'istruttoria risulterebbe, ad avviso dell'appellante,
lacunosa ovvero assente “anche per quanto riguarda il pulsante,
premuto dal lavoratore prima di immettersi sui binari,
ugualmente idoneo ad interrompere il funzionamento dei binari”.
A tale riguardo il signor sostiene di avere Pt_1
“effettivamente disattivato il circuito prima di scendere sui binari
tramite spegnimento dell'apposito pulsante. Trattasi di un
metodo alternativo terzo rispetto ai soli due indicati in sentenza
(porte di sicurezza e chiavi), ugualmente valevole alla
33 disattivazione del circuito, sul quale tuttavia l'attività istruttoria
svolta in prima grado è stata del tutto omessa” aggiungendo che,
comunque, la formazione ricevuta in qualità di addetto alla sorveglianza dell'efficienza dell'impianto non poteva esimere il datore di lavoro da responsabilità (ricorso in appello, pag. 13).
2.2. Ai punti 2), 3) e 4) del ricorso in appello (pagg. da 17
a 24) viene argomentata la violazione degli articoli 71 commi 1,
3 e 4, anche con riferimento all'allegato VI, 18 lett. f) e 28 co. 2
lett. a) del d.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. SICUREZZA SUL
LAVORO).
Afferma dunque l'impugnante con la censura sub punto n. 2) che nella specie, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 del d.lgs. 81/2008, ai frequenti guasti del macchinario non si sarebbe posto rimedio tramite specifica riparazione o comunque tramite idonea attività di manutenzione, lasciando che i lavoratori, “con metodi del tutto
primordiali” quali “tirare un calcio alla valvola”, rammendassero le varie anomalie, così contravvenendo al manuale “Sicherheit”,
ove era previsto che per “l'utilizzo, la sorveglianza e la
riparazione dell'impianto deve essere impiegato esclusivamente
personale tecnicamente formato e che per ogni intervento di
riparazione debba essere fatto intervenire personale
specializzato della ditta fornitrice, adottando rigorose misure
preventive”.
Aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere che il
34 datore di lavoro avesse posto in essere tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare l'infortunio, posto che dal rapporto degli Ispettori del lavoro a pag. 3 (pag. 81 del fascicolo del Pm) sarebbe emerso che “la ringhiera posta dalla quale CP_7
“misura di sicurezza” per evitare che i lavoratori scendessero
fisicamente sui binari del circuito, era alta 108 cm” e quindi non avrebbe potuto essere considerata – attesa la sua esigua altezza e la possibilità di essere agevolmente scavalcata - misura idonea ad evitare il rischio di discesa sugli impianti, il quale avrebbe potuto essere scongiurato solo apponendo una vera e propria transennatura.
Dall'omessa previsione da parte del datore di lavoro di ripari o dispositivi idonei ad impedire l'accesso alla zona pericolosa o che arrestassero i movimenti della macchina prima che fosse possibile accedere alle zone pericolose a causa della alta velocità di movimento dei “ ” si sarebbe dovuto CP_8
dedurre il mancato rispetto della regola generale dettata dal comma 1 dell'art. 71 del provvedimento legislativo in esame, per cui “il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie”.
Sarebbe poi palese, prosegue l'impugnante, anche la
35 violazione del comma 3 dell'art. 71, in particolare laddove richiama le misure tecniche ed organizzative di cui all'allegato
VI del d.lgs. n. 81/2008.
A sostegno della critica viene fatto valere che “nessuna
cartellonistica che indicasse il divieto di recarsi sui binari,
nessun segnale acustico che indicasse al lavoratore il moto del
circuito, nessuna protezione che fosse idonea ad isolare del tutto
i motori in azione” sarebbero state adottate dalla cooperativa
; che “sul luogo dell'infortunio non esisteva alcuna CP_7
transennatura solida, alta, resistente, ma un semplice
corrimano”; che mancava un “sistema di blocco automatico”.
2.3. Contravvenendo, poi, alla previsione ex art. 18 lett. f)
del d.lgs. 81/2008 (v. la censura sub punto n. 3) del ricorso), la società datrice appellata avrebbe omesso, sostiene l'impugnante, qualsiasi attività di vigilanza, essendo emerso che mai essa aveva rivolto contestazioni disciplinari o ammonimenti al signor per il suo ripetuto comportamento senz'altro Pt_1
pericoloso – di cui essa era a conoscenza e che comunque aveva tollerato - di scavalcare il corrimano per recarsi fisicamente sui binari.
2.4. Nell'argomentare al punto n. 4) dell'atto di appello la pretesa violazione, da parte della datrice di lavoro, dell'art. 28
comma 2 lettera a) del d.lgs. 81/2008, l'impugnante deduce che nel documento di valutazione dei rischi predisposto dalla società cooperativa non era indicato alcun rischio specifico da
36 investimento del personale da parte dei carrelli del macchinario
, né erano specificati i rischi verificabili in CP_8
condizioni anomale, saltuarie o comunque diverse da quelle ordinarie, così come si era trascurato di elencare le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di ridurre al minimo il rischio di infortuni da investimento. Proprio in quanto nel caso di guasto gli operatori, previa disattivazione del circuito stesso tramite chiave oppure porte di sicurezza, si dovevano calare nel circuito e risolvere l'anomalia, il rischio da investimento avrebbe dovuto essere valutato nel documento DVR con la previsione delle misure di prevenzione e protezione adottate per contrastarlo.
2.5. Con il quinto motivo (pagg. 24 e ss.) la difesa del lavoratore intende dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno svolta dinanzi al Tribunale.
Deducendo la violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 c.c.
l'impugnante critica le valutazioni espresse dal C.T.U., dott.ssa
, in ordine alle spese mediche rimborsabili. Persona_4
Lamenta, poi, la mancata quantificazione del danno riportato al polso, evidenziando la necessità di un'integrazione della consulenza medico-legale. Insiste, infine, per il riconoscimento sia del “danno da patema d'animo”, sul rilievo che l'evento, per la sua gravità integrerebbe gli estremi di un illecito penale, sia del “danno dinamico-relazionale eccezionale” determinato dalla rilevantissima modifica peggiorativa delle abitudini di vita
37 subita dal lavoratore.
2.6. Al punto n. 6) del proprio atto di appello (pagg. 31 e ss.) l'impugnante formula la richiesta istruttoria di rinnovazione delle indagini tecniche espletate dal C.T.U. ing. Per_5
L'ausiliario non avrebbe valutato il doc. 2 b), ovvero la fotografia scattata dalle Forze dell'Ordine al momento dell'infortunio, da cui si evincerebbe “che il macchinario al
momento dell'intervento era stato messo in modalità
“sospensione“ e la luce del display della macchina segnava la
luce verde”. Al C.T.U. dovrebbe essere demandato l'incarico di
“indagare sul possibile fermo parziale dei macchinari (rectius
sulle differenti di aree di lavorazione e/o componenti delle
stesse), attraverso il pulsante WA della pulsantiera (oltre
che con la chiave di sicurezza)”, chiarendo “cosa comporta la
sussistenza del colore verde sul sistema display /pulsantiera e
sulla possibilità che vi fosse un sistema di ripartenza da parte
della consolle nell'ufficio o da remoto rispetto a tale pulsante di
sospensione”.
Secondariamente l'appellante chiede di invitare il C.T.U. a verificare la necessità di “un sistema di auto blocco o
rallentamento del carrello WA (o ) in caso di CP_8
blocco/malfunzionamento di una componente prossima all'area
di lavoro e movimentazione del WA”.
Inoltre occorrerebbe un accertamento da parte dell'ausiliario in ordine alla circostanza “se sul WA si
38 siano o meno riscontrate segnalazioni di errore e/o guasto nel
momento dell'incidente”, circostanza ritenuta di interesse
“poiché la mancata indicazione di errori è sintomo di un
malfunzionamento del macchinario e di un suo movimento
autonomo bypassante il sistema di sicurezza e controllo.” (ricorso in appello, pag. 33).
2.7. Il punto n. 7) dell'atto di appello contiene la critica rivolta dall'impugnante al medico legale d'ufficio per non avere considerato la patologia sofferta dal lavoratore al polso sinistro causalmente riconducibile all'infortunio occorso, né valutato i postumi e le relative conseguenze dannose. La richiesta di rinnovo della CTU medico-legale è finalizzata altresì al riconoscimento di tutti i danni emergenti occorsi al lavoratore,
comprensivi anche delle spese documentate e non riconosciute in primo grado, come elencate nel documento n. 120 di parte appellante.
2.8. Insiste l'impugnante con l'ottava censura per l'ammissione della prova per testi/rinnovazione della deposizione – indicando i testi Controparte_13
anche sui CP_14 CP_15 Controparte_16
capitoli esclusi dal Giudice del lavoro, segnalando, riguardo al teste che con le note conclusive il Controparte_13
precedente difensore avv. Lo Bartolo, avrebbe depositato una dichiarazione testimoniale, datata 14.07.2023, “in cui viene
dichiarato che costui ha lavorato presso la nel medesimo CP_7
39 impianto ove lavorara il e che era prassi intervenire Pt_1
manualmente per risolvere il problema del blocco del cilindro per
permettere lo scorrimento dei cassoni e che i cilindri difettosi
dovevano essere riparati dal personale in loco (doc 54)”.
2.9. L'ultimo motivo attiene la regolamentazione delle spese processuali.
Avrebbe errato, ad avviso dell'impugnante, il Giudice di primo grado a porre a suo esclusivo carico tutte le spese di lite.
Queste avrebbero dovuto essere più correttamente compensate tra le parti, tenuto conto del contrasto, rispetto alla giurisprudenza di legittimità, delle argomentazioni adottate nella pronuncia gravata con riguardo alla natura abnorme della condotta del lavoratore.
3. L'appello non è idoneo a determinare la riforma della decisione di primo grado.
All'esame del merito va anteposta la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle parti appellate.
Il rilievo non convince.
Osserva la Corte che le contestate “asserzioni contrarie
all'accertamento” compiuto dal primo Giudice (e richiamate da alle pagg.
6-8 della comparsa di costituzione in appello CP_7
e da alle pagg.
9-11 della memoria difensiva) - Controparte_3
prescindendo dalla questione della loro fondatezza, che verrà
affrontata infra, in sede di esame del merito dell'impugnazione
40 proposta – possono considerarsi idonee a manifestare il proposito dell'appellante di proporre una nuova e diversa ricostruzione dell'incidente rispetto a quella compiuta in primo grado, comprensiva della individuazione della realtà fattuale ritenuta falsamente rappresentata (laddove viene, ad esempio,
sostenuto che “la condotta posta in essere dal sig. era, Pt_1
dunque, del tutto attinente alla mansione allo stesso attribuita e
più in generale all'attività lavorativa, ed anzi essenziale per la
prosecuzione di quest'ultima, considerato che se l'ingranaggio
non fosse stato sbloccato avrebbe ritardato di gran lunga la
produzione”; che “scavalcare la ringhiera ed accedere
direttamente ai binari era prassi aziendale…”; che il lavoratore avrebbe “effettivamente disattivato il circuito prima di scendere
sui binari tramite spegnimento dell'apposito pulsante”) e della alternativa lettura del materiale di prova acquisito (come effettuata nella parte dell'atto difensivo dedicata alle violazioni di legge lamentate;
v. il titolo “in diritto” alle pagg. 7 e ss.), così
da consentire di comprendere le ragioni di doglianza, rispetto all'accertamento dell'accaduto e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado.
L'impugnazione supera, quindi, il vaglio di ammissibilità
di cui all'art. 434 c.p.c.
3. Può dunque passarsi ad affrontare il merito del gravame, con il quale l'appellante in sostanza fa valere che il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'abnormità della condotta
41 del lavoratore e tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Occorre ricordare che la sentenza gravata ha così
descritto l'accaduto (v. sent., pag. 16):
“in data 11.2.2016 nel corso del turno di servizio del
ricorrente quale il sistema alle ore 19.49 segnalava Parte_4
una disfunzione del macchinario KI (parte dell'impianto
di calibratura cui era per l'appunto addetto il lavoratore)
(circostanza pacifica); - il sig. ritenuto Parte_3
presumibilmente che il problema potesse imputarsi ad una
disfunzione della valvola pneumatica scavalcava la ringhiera e
scendeva sul binario, urtava quindi con un piede la valvola per
farla riattivare;
- il ricorrente non disattivava il macchinario (cfr.
foto dei C.C. intervenuti sul posto e dichiarazione testimone
, arrivato poco dopo i C.C., nonché deposizione a s.i.t. Per_2
doc. 1 di parte ricorrente e c.t.u. sezione 4.7. pag. 21/136 della
relazione “quindi, la foto in questione C.20 mostra che l'impianto
era nello stato di funzionamento, per cui la chiave doveva essere
in posizione “1”. L'impianto non è stato disattivato”) prima di
accedere al binario;
- mentre si trovava sul binario veniva
investito al piede sinistro da un carrello vuoto, che correva per
l'appunto sui binari (circostanza pacifica)”.
A confutazione di tale accertamento, al fine di indurre la
Corte a diversamente ricostruire la dinamica dell'incidente,
l'impugnante, da un lato, afferma di avere “effettivamente
42 disattivato il circuito prima di scendere sui binari tramite
spegnimento dell'apposito pulsante” (atto di appello, pag. 13),
dall'altro lato – in evidente contraddizione con l'argomento precedente - sostiene che “la prassi di scavalcare per porre
rimedio ai guasti del macchinario in maniera più celere rispetto ai
metodi tradizionali veniva addirittura agevolata tramite la
presenza di scalette poste in prossimità del corrimano per poterlo
più facilmente scavalcare” e pure che era “prassi aziendale ben
conosciuta ai lavoratori”, per cui essa era del tutto prevedibile,
anche perché dettata da “motivi di velocità ed efficienza, in
particolare per evitare che la stasi della produzione si
prolungasse eccessivamente” (atto di appello, pag. 11 e pag. 13).
Osserva il Collegio che nessuna delle due versioni dei fatti proposte trova riscontro nel materiale istruttorio.
Per quanto attiene l'affermazione per cui il signor prima di scendere sul binario su cui viaggiavano i Pt_1
carrelli dell'impianto di calibratura delle mele, avrebbe disattivato il circuito tramite spegnimento dell'apposito pulsante, va evidenziata la novità dell'allegazione dello
“spegnimento dell'apposito pulsante”, circostanza mai specificamente dedotta dal lavoratore né nel ricorso ex art. 414
c.p.c. del 21 ottobre 2020, né nella comparsa di costituzione con nuovi procuratori depositata il 13 marzo 2021.
Ciò detto, non è provato che il lavoratore prima di scavalcare la ringhiera avesse provveduto a disattivare
43 l'impianto.
Il teste , responsabile tecnico della Persona_2
, che era arrivato sul luogo dell'infortunio CP_7
nell'immediatezza del fatto, poco dopo l'arrivo dei Carabinieri e dei sanitari, ha confermato che al suo arrivo il macchinario
“ risultava in modalità automatica sul display della CP_8
stazione di comando c.d. Flow Controller situata sulla passerella
… la relativa chiave di sicurezza del risultava sulla CP_8
medesima stazione di controllo, inserita in posizione “1” cioè in
modalità di attivazione” (v. capitolo di prova n. 11 della comparsa di costituzione in primo grado parte convenuta
) e aggiunto che “la chiave era in posizione macchina CP_7
attiva e tutto l'impianto era ancora in automatico. Io dopo ho
spento l'impianto e ho messo tutto in sicurezza” (verbale udienza
14 gennaio 2022).
Alla medesima conclusione era pervenuto, sulla base degli “elementi probanti documentati dai Carabinieri ed i riscontri
avuti nel corso degli accertamenti eseguiti”, l'Ispettore del Lavoro
nel suo rapporto del 29 agosto 2016 indirizzato Persona_6
al Pubblico Ministero (doc. 2 del ricorso ex art. 414 c.p.c.),
dovendo essere segnalato che ad è Parte_3
Part stata contestata dall'Ispettorato lavoro la violazione dell'art. 20 comma 2 lett. g) del d.lgs. n. 81/2008 in quanto è acceduto nell'area del macchinario senza averlo previamente CP_8
disattivato ed, in particolare, per non avere azionato l'apposito
44 interruttore a chiave e non avere usato il prescritto passaggio munito di due porte con chiusura elettrica, utilizzo che avrebbe garantito (al momento dell'apertura della seconda porta) il blocco del circuito (v. il verbale d'ispezione dell'Ispettorato del lavoro del 29.08.2016 n. 71002 contenuto nel fascicolo della
Procura della Repubblica di Bolzano “Attestazione di chiusura del foglio notizie” sub doc. 2 del ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Nel citato rapporto l'Ispettore del Lavoro ha dato atto altresì che l'infortunato “ha riferito di non ricordare nulla della
dinamica” e che neppure dal verbale di s.i.t. rese dallo stesso alla Polizia “non emergono elementi utili alla descrizione della
dinamica” (si vedano i verbali s.i.t. del 25 febbraio 2016 e del 18
agosto 2016). A tale riguardo non può non essere segnalato il contrasto tra tale difficoltà di ricordare l'esatto svolgimento dei fatti - che sarebbe di per sé comprensibile – e la dettagliata descrizione della dinamica dell'incidente, completa della deduzione specifica della manovra di “previa disattivazione del
macchinario”, offerta nel proporre il ricorso dinanzi al Tribunale
(si vedano le pagg. 7 e ss.).
Ad ogni modo l'allegazione dell'appellante è chiaramente sconfessata, oltre che dalla deposizione del teste
[...]
sopra riportata, dalle risposte fornite dal consulente Per_2
d'ufficio ing. il quale nell'elaborato peritale del Persona_7
28 luglio 2022 (Rev. 1, pag. 21), esaminando la fotografia scattata dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente (v. 6
45 pag. 8 del fascicolo del PM sub doc. 2 dell'appellante e foto C.20
della consulenza d'ufficio sub App. C, pag. 60; la fotografia è
quella inserita nel corpo dell'atto di appello a pagina 32, ove si fa riferimento alle fotografie scattate dai Carabinieri, di cui al fascicolo fotografico prodotto in questa fase sub doc. 2b), ha spiegato che in base alla situazione del display dell'impianto ivi rappresentata “…Quindi, la foto in questione C.20 mostra che
l'impianto era nello stato di funzionamento, per cui la chiave
doveva essere in posizione "1". L'impianto non è stato
disattivato”.
Di interesse, per un raffronto con la predetta immagine scattata dai Carabinieri, è la fotografia C.70, visibile alla pagina
61 dell'Appendice E.3 della consulenza d'ufficio, ove, come spiegato dal C.T.U., il display rappresenta la situazione dell'impianto con la chiave in posizione “0”, cioè tale da non consentire un'attivazione dello stesso (v. pag. 21 della consulenza: “Nella foto C.70 nell'App. E.3 si vede che il KW non
può essere attivato con la chiave in posizione “0”. La foto nr. 8 di
8, Carabinieri di Laces, pagina 0008, doc 2, copia fascicolo
procedura, nell'App. le foto C.20 e C.26, non lo mostra, il carello
potrebbe essere attivato”).
Escluso, quindi, che nella specie il signor avesse Pt_1
provveduto a disattivare l'impianto prima di scendere sui binari al fine di risolvere la disfunzione dovuta al blocco della valvola pneumatica, è opportuno riportare le valutazioni espresse dal
46 C.T.U. ing. in ordine al comportamento del lavoratore. Per_5
A pagina 19 dell'elaborato peritale l'ausiliario ha spiegato che in caso di disfunzioni del cilindro e/o dell'elettrovalvola, il sistema può essere arrestato “disattivando il funzionamento del
KW con il ritiro dell'interruttore a chiave in posizione "0" e
l'ulteriore pressione dell'interruttore di emergenza”.
Il C.T.U. ha ritenuto che “…non è ammissibile che il
problema venga temporaneamente risolto durante il servizio
dell'impianto colpendo il cilindro. In questo contesto, va ricordato
che non è consentito scavalcare la ringhiera della passarella
quando il sistema è in funzione ed entrare nella zona di pericolo
del KW.”, evidenziando, comunque, che, al fine di tentare di risolvere il problema, il lavoratore avrebbe semmai potuto
“…battere sul cilindro con un martello o un'asta quando si è sulla
passerella. Lo si può fare anche con il piede, come si è verificato
durante il sopralluogo (da vedere le foto relative nell'app.).” (pag.
17).
Nel descrivere la condotta del signor il C.T.U. Pt_1
(indicando al posto del nome intero dell'appellante le iniziali
“AB”) si è così espresso: “Secondo la foto del display sul Flow
Controller sulla passarella scattata dai Carabinieri subito dopo
l'incidente, il KW era pronto per il funzionamento e l'interruttore a
chiave non poteva essere in posizione "0". Ciò significa che AB è
entrato nella zona di movimento del KW senza aver prima messo
il sistema in uno stato di sicurezza, premendo almeno il pulsante
47 di arresto di emergenza. Per assicurarsi che nessun'altra
Contr persona potesse accidentalmente avviare il sistema, avrebbe
dovuto mettere la chiave in posizione "0" e rimuoverla
successivamente. Solo in questo modo si sarebbe potuto
garantire l'accesso sicuro all'area di movimento del KW” (pagg.
22-23).
Una volta disattivato, pertanto, il macchinario non poteva rimettersi autonomamente in CP_8
movimento (consulenza d'ufficio, pag. 26: “Se il carrello KW
fosse stato fermato con l'interruttore a chiave, non si sarebbe più
mosso; inoltre si sarebbe potuto attivare un interruttore di
emergenza. Non è stata fatta nessuna delle due cose,
ovviamente.”).
Netto è il giudizio di disapprovazione formulato dall'ausiliario: “AB non avrebbe mai dovuto superare la
ringhiera ed entrare nello spazio di movimento del KW durante il
funzionamento. Ecco perché ci sono le ringhiere e le porte a
barriera sorvegliate. Sarebbe stato più semplice disattivare lo
specifico condotto in questione e continuare con la calibratura.
Parte_ Nel peggiore dei casi, se l' non avesse funzionato, avrebbe
potuto essere disattivato. Secondo il CTU, il cilindro insieme con
l'elettrovalvola avrebbero dovuto essere sostituiti al di fuori
dell'orario di lavoro durante un intervento di manutenzione
Parte_ mentre l'impianto è spento. L' avrebbe potuto essere
controllato contemporaneamente. Dopotutto, si tratta di una
48 macchina automatizzata molto complessa, con zone pericolose e
vietate durante il normale funzionamento a causa degli elementi
movibili e di azionamento”.
L'eccezionalità del comportamento del signor Pt_1
emerge ancor di più se si considera che egli, in qualità di
“Sortierleiter” aveva ricevuto adeguati formazione ed addestramento, in particolar modo anche in ordine al divieto assoluto di entrare in zone di pericolo a macchine in movimento
(si veda sul punto la dichiarazione dal medesimo rilasciata all'Ispettore del lavoro il 18 agosto 2016 al foglio 47, doc. 2 del ricorso ex art. 414 c.p.c.: “Um meine Tätigkeit auszuführen,
wurde ich von der Obstgenossenschaft VO aus und
weitergebildet. Ich weiss, dass die Sortieranlage bzw. die
verschiedenen Maschinen der Anlage außer Betrieb mittels des
entsprechenden Schlüsselschalters gesetzt werden müssen,
wenn es Probleme gibt und diese gelöst werden müssen”) e,
come evidenziato nella consulenza d'ufficio (pag. 23), “aveva
una formazione elettrotecnica e conosceva l'impianto da diversi
anni. Era il supervisore del team durante il suo turno ed era
responsabile del funzionamento e della manutenzione
dell'impianto”.
La linea difensiva adottata dall'impugnante, per la quale la manovra eseguita sarebbe stata attuata per “motivi di velocità
ed efficienza”, in quanto “tale metodo era quello più celere per
evitare il rallentamento della produzione” (pag. 11 e pag. 13) non
49 è idonea ad inficiare la valutazione di abnormità ed imprevedibilità espressa in primo grado.
A confutazione di detta impostazione va segnalata, ancora una volta, l'insanabile divergenza tra la stessa, che presuppone un intervento sull'impianto in funzione, e la qui riproposta allegazione difensiva, per la quale il signor avrebbe Pt_1
“disattivato il circuito prima di scendere sui binari”.
Nella specie, peraltro, non potrebbe comunque giungersi ad un giudizio di prevedibilità della condotta da parte della datrice di lavoro, come pretende l'appellante, tenuto conto delle valutazioni del C.T.U. ing. il quale ha in modo logico e Per_5
convincente spiegato che “…il non avrebbe da CP_23
subire alcuna perdita significativa di produzione a causa
Parte_ dell'interruzione di un singolo condotto o Ci sono in totale
66x condotti di calibratura e 5x UWF [Unterwasserfüller =
stazioni sott'acqua di riempimento di un cassone con mele calibrate]”, segnalando pure che la cooperativa appellata
“dispone di un grande magazzino con una corrispondente
quantità di mele classificate”.
L'istruttoria orale ha inoltre chiaramente smentito la tesi sostenuta dal signor dell'esistenza di una “prassi Pt_1
aziendale” di superare le barriere e scavalcare le ringhiere per accedere ai settori del macchinario senza prima CP_8
bloccarlo.
La circostanza non può che escludersi alla luce delle
50 deposizioni di sette degli otto testimoni sentiti, ovvero
[...]
Tes_4 Tes_9 Tes_6 Testimone_8 [...]
, (v. verbale Per_2 Testimone_7 Testimone_3
dell'udienza del 14 gennaio 2022), segnalandosi che tali testi erano stati tutti indicati anche dallo stesso Parte_3
nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (si veda la lista dei
[...]
testimoni a pag. 23 dell'atto).
Ebbene i testi e Testimone_4 Tes_10
non hanno mai visto nessuno procedere alla
[...]
riparazione nel modo descritto.
Il teste ha dichiarato che “quando il Tes_6
macchinario per qualche motivo non funziona, bisogna andare
sul posto tramite queste porte di sicurezza” e poi escluso che vi sia mai stato un invito da parte dei dirigenti ai lavoratori a non disattivare mai l'impianto a causa delle perdite della produzione che ne sarebbero derivate.
nel rispondere al capitolo n. 17) del Testimone_3
ricorso ex art. 414 c.p.c., ha negato di avere visto o sentito da altri che qualcuno avesse scavalcato il corrimano a macchina attiva per dare un urto col piede ad una valvola bloccata. Il
teste, nel ricordare che “i dipendenti potevano e anzi dovevano
fermare le macchine in maniera sicura se c'erano dei problemi e
dovevano metterci le mani”, ha aggiunto che “se proprio si
doveva dare un colpo, si poteva fare passando dalle porte di
sicurezza, e poi con un bastone ma non con i piedi o le mani.”
51 In linea con quanto sopra riportato è la risposta fornita dal teste al capitolo n. 17: “Al personale è Testimone_7
vietato farlo. Io non l'ho mai visto fare”.
Conformi sono le testimonianze di Testimone_8
(“Escludo assolutamente di aver mai vietato la disattivazione.”) e quella di , che, oltre a negare l'esistenza della Persona_2
dedotta prassi aziendale, ha altresì escluso che disattivare la macchina fosse ritenuto un problema, dato che ciò “non causa
particolari spese e non c'è motivo di non fermarlo”.
Il quadro probatorio non muta neppure tenendo conto della deposizione di valorizzata CP_15
dall'impugnante.
La teste ha, infatti, ricordato di avere visto il signor
“in due occasioni” rimettere in esercizio la valvola Pt_1
pneumatica con urto vibrato col piede (cap. 14), ma ciò senza tuttavia specificare se per fare ciò egli avesse prima scavalcato il corrimano, tant'è che la teste ha aggiunto la seguente precisazione: “non so dire se il quando l'ho visto fare gli Pt_1
interventi scavalcasse i corrimani o passasse dalle porte di
sicurezza. Io non l'ho mai direttamente visto scavalcare i
corrimani per andare sui binari”.
La teste ha, poi, detto che “qualche volta io ho visto altre
persone scavalcare le passarelle per andare sui binari”, ma non
è noto se ciò sia avvenuto con l'impianto funzionante o previa sua regolare disattivazione.
52 Quanto, infine, alla risposta fornita alla domanda di cui al capitolo 17) del ricorso introduttivo (ovvero se, con lo scopo di non fermare la produzione, il personale superava il corrimano alto poco più di un metro e scendeva direttamente sui binari cercando di sbloccare la valvola pneumatica con un colpo del piede ad impianto attivo), nel confermare la circostanza la signora ha ricordato “Sì è vero, due o tre volte l'ho CP_15
visto fare”.
Senonché deve considerarsi, come convincentemente ritenuto nella sentenza gravata, che i 2/3 interventi riferiti dalla teste non sono sufficienti per ritenere consolidata e tollerata in azienda la suddetta prassi.
L'esito dell'istruttoria orale consente del resto di escludere in modo sufficientemente attendibile che i responsabili della società cooperativa fossero a conoscenza che - in due o tre occasioni, come riferito dalla teste - i dipendenti avevano scavalcato la ringhiera per sbloccare la valvola pneumatica.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il primo motivo, le prove orali raccolte non offrono conferma circa la asserita prevedibilità del comportamento tenuto dal lavoratore, comportamento che può definirsi invece, come si spiegherà meglio al punto successivo, assolutamente anomalo ed esorbitante, potendosi ritenere essere state apprestate, da parte della datrice di lavoro, tutte le cautele necessarie atte ad evitare il verificarsi di incidenti del genere di quello di cui è
53 causa, misure nella specie consapevolmente violate dal lavoratore.
Con riguardo alle richieste istruttorie osserva il Collegio
che non è ammissibile procedere in questa sede alla rinnovazione dell'esame testimoniale della signora CP_15
non essendo stato neppure dedotto il motivo della richiesta, né
indicati gli specifici capitoli su cui l'esame testimoniale dovrebbe vertere, con la conseguenza che resta precluso al
Collegio valutare la rilevanza della richiesta istruttoria.
Medesimo è il giudizio con riferimento alla richiesta di sentire i testi e non essendo CP_14 Controparte_16
possibile comprendere il motivo per cui il loro racconto dovrebbe indurre il Collegio a ricostruire la dinamica dell'incidente ed il contesto aziendale in cui si è verificato in modo differente rispetto a quanto emerso dalle suddette deposizioni.
Quanto al cittadino austriaco Controparte_13
autore della dichiarazione datata 14 luglio 2023, prodotta sub doc. n. 54 delle note conclusionali del 14 agosto 2023,
depositate dinanzi al Tribunale, la richiesta di ammissione della sua testimonianza, per la prima volta formulata nel predetto atto difensivo, è tardiva e va disattesa.
4. Passando alla valutazione delle ulteriori censure formulate dall'odierno impugnante, occorre dare atto della tendenza nella giurisprudenza di legittimità a considerare
54 interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza,
consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro.
Quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
Così la Cassazione civile sez. lav., 13/01/2017, n.798 ha osservato che (v. motivazione) “…la responsabilità
dell'infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte del
tutto anomale, inopinabili e imprevedibili, che esulano dai sistemi
e dai procedimenti di lavoro e sono con essi incompatibili, oppure
qualora vi sia stata una violazione, da parte del prestatore di
lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici
ordini (il che il decreto impugnato non ha accertato in alcun
modo). Diversamente, la condotta colposa del lavoratore è
irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità
del risarcimento (cfr. Cass. 18.2.2004 n. 3213 Cass.
8.4.2002 n.
5024; Cass. 17.2.1998, n. 1687; Cass. 7.4.1992, n. 4227; Cass.
8.2.1993, n. 1523; Cass. 6.7.1990, n. 7101), atteso che la ratio
di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le
condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella
55 possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi
lavoratori, destinatari della tutela” (conformi Cassazione civile sez. lav., 20/03/2017, n.7125; Cassazione civile sez. lav.,
21/03/2018, n.6995; Cassazione civile sez. lav., 25/02/2019,
n.5419; Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, n.3763).
Se è dunque vero che il datore di lavoro deve provvedere all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, vi sono delle situazioni nelle quali si può configurare un rischio elettivo e ciò
accade allorquando il lavoratore pone in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
Ebbene nel caso in esame l'intervento dell'impugnante,
per avere di sua iniziativa, senza prima, come chiaramente prescritto, disattivare o arrestare il circuito e senza utilizzare gli appositi accessi dotati di doppie porte con chiusura elettrica, raggiunto una passerella collocata all'interno dell'area pericolosa del macchinario , scavalcato la ringhiera CP_8
alta oltre un metro ed essersi portato sui binari, su cui erano in movimento i carrelli vuoti, non può essere addebitato alla datrice di lavoro, dal momento che tale manovra pericolosa non era per nulla imposta, essendo anzi vietata, risultando provata la predisposizione di cautele e l'emanazione di chiare direttive
56 per l'esecuzione della prestazione lavorativa in piena sicurezza.
La relazione del C.T.U. ing. consente di cogliere un Per_5
aspetto centrale relativo alla conformazione dell'impianto di calibrazione oggetto di causa, collocato all'interno dello stabilimento , il quale è descritto come facente parte CP_7
delle “zone pericolose e vietate durante il normale funzionamento
a causa degli elementi movibili e di azionamento” (così l'ing.
a pag. 23). In particolare la visione del corposo materiale Per_5
fotografico predisposto dall'ausiliario evidenzia chiaramente che il macchinario è inserito in un settore ben delimitato all'interno dello stabilimento, settore al quale può accedere solo il personale autorizzato, come espressamente regolato dalla sezione 2.4.1. del manuale “Handbuch Kistenwagen” (doc. 14
VO: “Die Maschine darf nur von Personen, die das
Bedienerhandbuch und die Bedienungsvorschriften gelesen und
begriffen haben, bedient werden! § Die Maschine darf nur von,
zur Bedienung der Maschine befugten Personen bedient
werden!”).
Fra il personale autorizzato rientrava il signor in Pt_1
qualità di preposto all'impianto di calibratura ( ed Parte_4
in quanto tale tenuto a controllare regolarmente le misure di sicurezza dello stesso, nonché a denunciare eventuali difformità
delle medesime (al riguardo si richiama la già citata attestazione circa la formazione del lavoratore inserita al foglio 26 del fascicolo del P.M. sub doc. 2 dell'appellante ove è scritto che
57 “Der Sortierleiter hat die Pflicht die Sicherheitseinrichtungen an
den Anlage regelmäßig zu kontrollieren und etwaige
Abweichungen zu melden”).
Risulta quindi dalle fotografie che il percorso corretto per raggiungere il cilindro pneumatico difettoso avrebbe imposto di attraversare le porte a barriera ivi raffigurate (App. E.3 della
C.T.U. – “Protokoll – Lokalaugenschein”; pagg. 34-48, foto C.1,
C.2, C.32, C.34, C.35), il cui effettivo funzionamento è stato verificato dal consulente d'ufficio.
L'ausiliario ha accertato che dette porte si aprono solo mediante un apposito bottone, che una volta schiacciato diventa di colore verde;
a questo punto la barriera si apre, il si arresta e si può accedere alla passerella lungo la CP_8
quale corre la ringhiera scavalcata dall'infortunato (doc. cit.
pag. 14). Viene poi dato atto nel verbale di sopralluogo della presenza del tasto di emergenza “Not – Halt Taster”, il cui azionamento consente di arrestare il Kistenwagen.
Oltre a tali dispositivi va ricordata la già sopra citata funzione della chiave di sicurezza che, girata in posizione “0”,
permette di disattivare il macchinario. Tale operazione è
imposta, come già scritto e come di seguito verrà approfondito,
prima di eseguire qualsiasi intervento sul macchinario e di ciò,
come da lui stesso ammesso nella sopra richiamata dichiarazione resa a s.i.t. all'Ispettore del lavoro, era perfettamente consapevole il lavoratore (“…Ich weiss, dass die
58 Sortieranlage bzw. Die verschiedenen Maschinen der Anlage
außer Betrieb mittels des entsprechenden Schlüsselschalters
gesetzt werden müssen, wenn es Probleme gibt und diese gelöst
werden müssen”).
Pacifica la conformità dell'impianto alla normativa europea (si veda la certificazione prodotta da sub doc. n. CP_7
24 della comparsa di costituzione in primo grado), occorre avere riguardo al contenuto dei manuali riportanti le istruzioni pacificamente impartite al lavoratore.
Il già descritto obbligo di disattivazione del circuito tramite l'interruttore a chiave prima di qualsiasi intervento nell'area del macchinario è costantemente ripetuto CP_8
nei seguenti documenti prodotti dalla : CP_7
− “Bedienerhandbücher Sortieranlage” (doc. 12 di
), in cui è scritto: “Wenn Wartungsarbeiten CP_7
hinter Zäunen oder Podeste ausgeführt werden
müssen, sollte zuerst den Schlüsselschalter der
bezügliche Zone gedreht und die Schlüssel entfernt
werden. Diese Zone kann dann nicht mehr vom
Schaltpult im Büro zu bedient werden” (pag. 8); “Den
Bereich der bewegenden Teile der Anlage nicht
betreten!” (sez.
2.4.2. pag. 9); “Nicht in die Anlage
greifen, solange diese arbeitet oder eingeschaltet ist.
Auch wenn die Anlage nicht läuft, kann sie
eingeschaltet sein und sich automatisch aktivieren”
59 (sez.
2.4.2. pag. 9); “Sind im Handbuch nicht
ausdrücklich andere Anweisungen beschrieben,
muss die Anlage vor der Durchführung von
Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten von
allen Energiequellen (Strom, Luftdruck usw.)
abgetrennt und müssen alle bewegenden Teile der
Anlage stillgestellt werden!” (sez. 2.4.3., pag. 9);
− manuale “Bedienerhandbuch Kurze Wasserkanälen”
(doc. 13 di ), il quale ripete le sopra citate CP_7
prescrizioni e sottolinea a pagina 18 in grassetto,
con a margine una “x” rossa, l'avvertimento per cui
“Sind im Handbuch nicht ausdrücklich andere
Anweisungen beschrieben, muss die Maschine vor
der Durchführung aller Reinigungs-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten von allen Energiequellen (Strom,
Luftdruck usw.) abgetrennt und müssen alle
bewegenden Teile der Maschine stillgestellt
werden!”;
− “Bedienerhandbuch Kistenwagen” (doc. 14 di
), ove si sottolineano i rischi per la sicurezza CP_7
e la salute alla sezione 2.2. (“Sicherheits- und
Gesundheitsrisiken”): “Die bewegenden Teile der
Maschine können Gefahren bilden. Werden die
entsprechenden Warnungen nicht beachtet und
begibt man sich trotz dieser auf eine laufende
60 −
Maschine, können die Schiebe (Pusher) eine Gefahr
bilden. Beim Entwurf wurde entsprechend auf die
weitgehende Beseitigung von Risiken geachtet. Zu
diesem Zwecke wurden verschiedene
Sicherheitsvorkehrungen getroffen (s. Abs. 2.3).
Außerdem hat sich der Bediener der Maschine selbst
gegen restliche Risiken zu schützen, indem er die
Sicherheitsregeln beachtet”. In particolare nella sez.
2.4.2. “Sicherheitsregeln zur Bedienung” si leggono i seguenti ordini: “Den Bereich der bewegenden Teile
der Maschine nicht betreten” e “Nicht in die
Maschine greifen, solange diese arbeitet oder
eingeschaltet ist. Auch wenn die Maschine nicht
läuft, kann sie eingeschaltet sein und sich
automatisch aktivieren!”. Nella sez.
2.4.3. dedicata alle “Sicherheitsregeln bei Wartung, Reinigung und
Reparatur” si precisa ancora che: “Sind im
Handbuch nicht ausdrücklich andere Anweisungen
beschrieben, muss die Anlage vor der Durchführung
von Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
von allen Energiequellen (Strom, Luftdruck usw.)
abgetrennt und müssen alle bewegenden Teile der
Anlage stillgestellt werden”;
“Bedienungshandbuch Prozessvisualisierung und
Flussteuerung – Mivor” (doc. 15 di ), il quale, CP_7
61 nella sezione 2.5., a pag. 12 (“Zugangssicherung”)
descrive le barriere di accesso al macchinario ed il loro funzionamento, nonchè la procedura da seguire in caso di necessità di eseguire riparazioni:
“Mehrere potentiell gefährlichen Maschinen sind
durch einen Zaun geschützt. Auch auf der Podeste,
bei die Unterwasserfüller, sind sind solche Zäune.
An jedem Tor ist ein grüner Knopf und eine
Sicherheitsschalter mit Sperre eingebaut.
[...]
sind die Sicherheitsschalter aller Controparte_24
Toren verriegelt. Um für Wartung Zugang zu
Maschinen, die gewartet werden müssen, zu
bekommen, sollte das folgende Verfahren befolgt
werden: § zuerst den Schlüsselschalter auf dem Pult
der Flusssteuerung (Flowcontroller) der bezügliche
Zone (siehe Abs. 2.5.1) drehen und die Schlüssel
entfernen. Diese Zone kann dann nicht mehr vom
Schaltpult im Büro bedient werden. § Anschließend
kann das mobile (siehe Abb. 1) in CP_25
der Zone angeschlossen werden”.
I manuali esaminati sono stati consegnati al signor come risulta anche dal fascicolo del Pubblico Ministero Pt_1
(doc. 2 del ricorso ex art. 414 c.p.c.), ove al foglio 28 si rinviene il documento “Übergabe Dokumentation Sortieranlage 2010” da lui sottoscritto il 16 dicembre 2011, attestante la consegna dei
62 menzionati documenti relativi all'impianto e l'impegno all'osservanza delle prescrizioni negli stessi contenute.
Al riguardo occorre ricordare che dal 2 gennaio 2009 (v.
“Stellenbeschreibung” sub doc. 2 di ) l'appellante aveva il CP_7
compito di comandare/sorvegliare l'impianto (“Sachgemäße
Steuerung und Überwachung der Sortieranlage inkl. CP_26
und in das Hochregallager sowie der CP_27
”), eliminare le disfunzioni (“Störungsbehebung Controparte_28
im Hochregal- und Leerkistenlager sowie angrenzender
Förderungstechnik um den reibungslosen Ablauf der Sortierung
und der Leerkistenlogistik sicherzustellen”), effettuare la manutenzione attenendosi alle già sopra citate prescrizioni dei manuali (“Ordnungsgemäße Wartung und Revision der Anlagen
und Maschinen gemäß Wartungs- und Revisionsplan und
Vorgaben der Handbücher”).
Per lo svolgimento di tali mansioni il lavoratore era stato appositamente formato, come si evince dal documento
“Grundunterweisung Maschinen und Anlagen” del 10 febbraio
2012, inserito nel predetto fascicolo della Procura della
Repubblica (fogli 26- 30 del doc. 2 cit.), che comprova la formazione impartita al signor riguardo al Pt_1
funzionamento dei macchinari, ai rischi e pericoli, ai dispositivi di sicurezza e alle regole di condotta in caso di malfunzionamenti.
Del resto in base al documento di valutazione dei rischi
63 (allegato 16 e 17 della società datrice), competeva unicamente al signor in qualità di “Bereichsleiter Sortierung” Pt_1
effettuare interventi sull'impianto (“Eingriffe jeglicher Art dürfen
nur vom durchgeführt werden”), a lui spettava Parte_4
istruire i collaboratori (“Betreffende Mitarbeiter (Staplerfahrer)
werden durch den Bereichsleiter Sortierung eingeschult”) e in generale, come sopra scritto, sorvegliare l'attività dell'impianto.
Un tanto consente – se si considera che nessuna prassi
contra legem risulta dimostrata e tantomeno essere stata nota all'azienda o da questa tollerata, come sopra chiarito – di ritenere non configurabile la dedotta violazione dell'obbligo di vigilanza ex art. 18 lett. f) del d.lgs. n. 81/2008, risultando questo assolto proprio con la preposizione alla stessa di una persona idonea, di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema, ovvero il signor Pt_1
Per la medesima ragione e considerate le specifiche mansioni attribuite al medesimo, in qualità di le Parte_4
quali presupponevano la possibilità di fisicamente accedere ai vari componenti dell'impianto, non si condivide l'argomentazione della difesa dell'appellante laddove sostiene –
evidenziando la necessità di una “vera e propria transennatura,
di fatto idonea ad evitare la possibilità di portarsi fisicamente sui
binari” (appello, pag. 18 e 19) - che la cautela asseritamente omessa consisterebbe nell'impedire nella maniera più totale l'avvicinamento del lavoratore alla zona di operazione del
64 macchinario. Quest'ultimo, comunque, in base alle suddette direttive, era accessibile solo previa sua disattivazione,
passando da apposite barriere di sicurezza (evidenziando che,
comunque, la ringhiera scavalcata aveva l'altezza di oltre un metro, conformemente a quanto previsto nell'Allegato 4 del d.lgs. n. 81/2008, il cui punto 1.7.2.1.2 stabilisce per i parapetti “un'altezza utile di almeno un metro” e comunque tale da rendere davvero difficile e non prevedibile il suo scavalcamento).
Né coglie nel segno il riferimento al punto 1.4 dell'allegato
VI richiamato dall'art. 71 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008,
riguardando la prescrizione del segnale acustico le fasi di “inizio
…ripresa movimento dei motori che azionano macchine
complesse…”, situazione non sovrapponibile a quella in esame,
in cui lo stesso supervisore della macchina vi si è introdotto senza disattivarla come previsto.
Non supporta la censura dell'impugnante neppure il richiamo del punto 1.6 (“Rischi dovuti gli elementi mobili”)
dell'allegato al citato testo normativo, posto che rispetto agli
“avvisi chiaramente visibili” ivi prescritti, le misure adottate dalla – in particolare le istruzioni impartite al signor CP_7
in qualità di sulla base dei manuali relativi Pt_1 Parte_4
al macchinario, la formazione specifica ricevuta dal lavoratore,
l'accesso attraverso porte elettriche da sbloccare – costituiscono una cautela indubbiamente superiore, avendo peraltro presente
65 che nell'area ben delimitata del macchinario poteva accedere solo il signor ed il personale da lui stesso autorizzato. Pt_1
In tale situazione l'indagine proposta in ordine alla idoneità di un sistema di autoblocco/rallentamento carrelli al fine di ovviare al pericolo di investimento, come ipotizzato dall'impugnante, peraltro senza richiamo ad alcuna disciplina antiinfortunistica, si rivela superflua.
Non è neppure possibile sostenere il mancato rispetto dell'art. 71 comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 sotto il profilo della mancata manutenzione del macchinario: ciò in quanto, da un lato, l'istruttoria non ha affatto avuto la concludenza sostenuta dall'appellante in ordine alla anomala frequenza dei malfunzionamenti;
dall'altro il signor era proprio il Pt_1
soggetto incaricato ed adeguatamente formato per la manutenzione dell'apparato, non risultando inoltre che egli avesse mai informato la parte datoriale della ricorrenza di una criticità sistemica dell'impianto, così non conformandosi al dovere di correttezza e buona fede che caratterizza anche la fase esecutiva del contratto di lavoro da parte del dipendente (il comportamento assunto infatti si profila colpevole per aver omesso la segnalazione della ricorrenza degli asseriti guasti,
astenendosi dall'utilizzo del bene compromesso, così integrando un ulteriore aspetto dell'abnormità già rilevata, quindi interrompendo il nesso di causalità; argomento tratto da
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2013, n.10553).
66 L'esame dei documenti di valutazione dei rischi induce,
poi, ad escludere la dedotta violazione dell'art. 28, comma 2,
lett. a) d.lgs. n. 81/2008 da parte della . CP_7
Il documento di valutazione del rischio RBB04 del 17
gennaio 2012 (doc. 16 ), riguardante il processo CP_7
lavorativo della calibrazione, riporta il rischio di ferimento
(“Verletzunsgrisiko”) derivante dall' “accesso involontario in zone pericolose” (punto 2: “Unbeabsichtigtes Eingreifen in
Gefahrenbereiche”) ovvero da “accesso determinato da scopi di riparazione” (punto 3: “Störungsbedingtes Eingreifen in
Gefahrenbereiche”), riferendolo a tutto il macchinario
“Sortiermaschine”, compresa dunque la navetta automatizzata con la quale vengono trasportati i cassoni vuoti ( ). CP_8
E' indicato che le zone pericolose sono recintate e delimitate e protette da porte di sicurezza (“Entsprechende Gefahrenbereiche
sind durch Schutzumzäunungen bzw. Schließüberwachte und
verriegelte Zutrittstüren abgesichert”). Fra le prescrizioni elencate vi è quella per cui gli interventi finalizzati ad eliminare disfunzioni possono essere eseguiti solo dal “ – Parte_4
ovvero l'appellante - ad impianto disattivato (“Einschränkung:
…“Störfälle dürfen nur vom Sortierleiter bei stillgelegter Anlage
durchgeführt werden.”).
E' stato altresì specificamente valutato il rischio ricollegabile al processo lavorativo della manutenzione: il documento DVR RBB11 edizione 2 del 17 gennaio 2012 (doc.
67 17 ) specifica, con riguardo ai punti 1-4, che ricorre il CP_7
rischio di procurarsi lesioni durante l'esecuzione delle riparazioni e delle opere di manutenzione, per cui le stesse sono eseguite da personale specializzato ed esperto adottando particolare cautela. Con specifico riferimento agli interventi diretti ad eliminare disfunzioni emerse nei settori pericolosi dell'impianto, viene dato atto delle istruzioni impartite al personale, in particolare circa l'obbligo di assicurarsi del previo blocco con completa disattivazione del macchinario,
conformemente alle istruzioni contenute nei manuali (“Vor
Eingriffen muss jegliche Art von Energie getrennt und die
Lageenergie mit den vom Hersteller vorgesehenen Arretier
Vorrichtungen sicher stillgesetzt werden. Zudem müssen die
beauftragten Mitarbeiter die Anleitungen des Herstellers wie
Betriebsund Wartungsanleitung, Schaltschema, konsultieren.
Somit kann diese Gefährdung erheblich reduziert werden”).
A fronte della predisposizione da parte della datrice di lavoro dei descritti presidi antiinfortunistici, dell'emanazione da parte della medesima di precise direttive al riguardo, della comprovata adeguata formazione impartita e dell'esperienza acquisita dal signor (addetto dal 2009 all'impianto), si Pt_1
profila eccezionale ed abnorme il comportamento assunto dal medesimo.
Egli ha, infatti, effettuato deliberatamente un'operazione finalizzata a superare le barriere poste a presidio della sua
68 integrità fisica, in particolare - giova ricordarlo – decidendo,
nella piena consapevolezza di violare prescrizioni datoriali in materia di sicurezza, di procedere ad una riparazione mantenendo in funzione l'impianto, intervenendo, quindi,
volutamente senza prima bloccare il circuito spostando la chiave della consolle in posizione “0”; senza premere neppure il bottone di emergenza per arrestare il sistema;
senza passare dai previsti ponti di accesso muniti di due porte a barriera sorvegliate;
senza tentare di sbloccare il cilindro con un'asta dalla posizione sicura sulla passerella, opzione indicata nella
C.T.U.; preferendo scavalcare la ringhiera alta oltre un metro della passerella;
scendere sui binari della navetta funzionante;
permanere nello spazio di movimento del CP_8
conoscendo il rischio di investimento. Il tutto in assenza di qualsiasi esigenza tecnica che rendesse necessaria una così
azzardata ed anomala manovra, caratterizzata dall'essere ex se
fonte di pericolo e determinante in via esclusiva l'evento oggetto della presente controversia.
6. Alla stregua delle precedenti considerazioni, ritenuta non rilevante, per quanto più sopra scritto, la richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, rimanendo assorbite le altre questioni, l'appello va rigettato.
Va respinto altresì il motivo afferente la condanna delle spese pronunciata dal Giudice di primo grado nei confronti dell'appellante.
69 Le conclusioni sopra raggiunte in ordine alla abnormità
ed esorbitanza della condotta dell'impugnante impongono di disattendere anche tale censura, dal momento che essa si fonda unicamente su una pretesa difformità delle conclusioni di merito raggiunte nella sentenza gravata rispetto alle sentenze della Corte di Cassazione richiamate dall'impugnante a sostegno delle proprie doglianze, laddove il Giudice a quo ha dato seguito ad un consolidato orientamento di legittimità.
La sentenza di prime cure deve essere pertanto integralmente confermata.
7. Passando alla regolazione delle spese del presente grado di giudizio, esse possono essere compensate per intero fra tutte le parti, tenendo conto della assoluta peculiarità delle circostanze storico fattuali che ha caratterizzato l'intera vicenda sottoposta all'esame della Corte.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
70 contro la Parte_3 [...]
nonché contro Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale
[...]
di Bolzano n. 117/2023 di data 29.09.2023, così provvede:
disattende
l'appello;
dichiara
le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 26 febbraio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
71