TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. NC CE Presidente
dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice
Giudice (est. rel.)dr. EL TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7963 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
'nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
NI RT);
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
- resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
- interveniente necessario -
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 17/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 21/06/2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Agrigento del 31/05/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il
23/01/2024, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di CP_1 , deducendo, tra l'altro: di essere giunto in Italia il 02/06/2020 ed di aver formalizzato domanda di Protezione Internazionale;
di essere fuggito dal suo paese per paura di essere perseguitato ed ucciso in quanto si era rifiutato di vendere una sua proprietà ad un noto criminale locale;
di non aver mai frequentato la scuola e di aver sempre lavorato come imbianchino;
che la sua famiglia d'origine è composta dal padre imbianchino, dalla madre deceduta prematuramente, da tre fratelli e due sorelle;
di possedere un terreno vicino ad un bazar;
che un noto criminale del villaggio voleva appropriarsene proponendo un'offerta molto bassa per acquistarlo, rifiutata dal ricorrente;
che dopo il rifiuto, sarebbero insorti i problemi per il ricorrente il quale avrebbe ricevuto minacce dal potenziale acquirente del terreno mentre si trovava al bazar e sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone, probabilmente i fratelli del noto criminale che a volto coperto, lo avrebbero selvaggiamente e brutalmente picchiato lasciandolo privo di sensi, nella convinzione di averlo ucciso;
di essersi risvegliato all'ospedale di Dacca, pieno di fratture e di lesioni e di essere stato dimesso dopo 15 giorni;
di non essersi rivolto alle autorità locali perché non aveva soldi per fare la denuncia e anche per timore di ritorsioni da parte del soggetto con cui aveva avuto problemi che era un noto criminale e una persona molto potente e ricca del villaggio;
che per tali ragioni, su consiglio di familiari e di amici, decideva di rivolgersi ad un noto usuraio che si occupava di far espatriare la gente dal Bangladesh per arrivare in Libia ed evitare di essere ucciso;
di essersi integrato nel tessuto sociale e lavorativo del paese.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 18/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative - sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto "decreto Cutro" (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) - resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento", ha fissato il seguente principio di diritto:
"La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita priva- ta. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro".
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta. Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di con sede legale a Ravanusa, via Reg. "
Controparte_3
Margherita 7, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 07/07/2021 al 31/12/2021, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti;
alle dipendenze di Parte_2 con sede legale a Licata, Piano San Calogero n. 40, con la qualifica di badante, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 15/06/2024, come si evince dalla denuncia rapporto di lavoro domestico e dalle buste paga per l'anno 2024 relative ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre;
per l'anno
2025, relative ai mesi di gennaio e febbraio e dalle ricevute di pagamento dei contributi previdenziali relativi al terzo trimestre 2024 e al quarto trimestre 2024; alle dipendenze con sede legale a Ravanusa, via S. Allende 61, condi" Controparte_4 la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 03/06/2025 al 31/12/2025, come risulta dalla comunicazione Unilav
e dalle buste paga relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 depositate in atti.
Lo stesso ha inoltre documentato di aver avviato un percorso scolastico e di aver conseguito un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER come si evince dall'attestato rilasciato dal CPIA di CP_1 in data 13/07/2022
depositato in atti.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato
italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale "è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano".
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro-
nunciando:
dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
•
'in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1
•
meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente
·
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
EL TT NC CE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. NC CE Presidente
dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice
Giudice (est. rel.)dr. EL TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7963 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
'nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
NI RT);
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
- resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
- interveniente necessario -
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 17/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 21/06/2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Agrigento del 31/05/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il
23/01/2024, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di CP_1 , deducendo, tra l'altro: di essere giunto in Italia il 02/06/2020 ed di aver formalizzato domanda di Protezione Internazionale;
di essere fuggito dal suo paese per paura di essere perseguitato ed ucciso in quanto si era rifiutato di vendere una sua proprietà ad un noto criminale locale;
di non aver mai frequentato la scuola e di aver sempre lavorato come imbianchino;
che la sua famiglia d'origine è composta dal padre imbianchino, dalla madre deceduta prematuramente, da tre fratelli e due sorelle;
di possedere un terreno vicino ad un bazar;
che un noto criminale del villaggio voleva appropriarsene proponendo un'offerta molto bassa per acquistarlo, rifiutata dal ricorrente;
che dopo il rifiuto, sarebbero insorti i problemi per il ricorrente il quale avrebbe ricevuto minacce dal potenziale acquirente del terreno mentre si trovava al bazar e sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone, probabilmente i fratelli del noto criminale che a volto coperto, lo avrebbero selvaggiamente e brutalmente picchiato lasciandolo privo di sensi, nella convinzione di averlo ucciso;
di essersi risvegliato all'ospedale di Dacca, pieno di fratture e di lesioni e di essere stato dimesso dopo 15 giorni;
di non essersi rivolto alle autorità locali perché non aveva soldi per fare la denuncia e anche per timore di ritorsioni da parte del soggetto con cui aveva avuto problemi che era un noto criminale e una persona molto potente e ricca del villaggio;
che per tali ragioni, su consiglio di familiari e di amici, decideva di rivolgersi ad un noto usuraio che si occupava di far espatriare la gente dal Bangladesh per arrivare in Libia ed evitare di essere ucciso;
di essersi integrato nel tessuto sociale e lavorativo del paese.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 18/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative - sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto "decreto Cutro" (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) - resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento", ha fissato il seguente principio di diritto:
"La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita priva- ta. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro".
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta. Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di con sede legale a Ravanusa, via Reg. "
Controparte_3
Margherita 7, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 07/07/2021 al 31/12/2021, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti;
alle dipendenze di Parte_2 con sede legale a Licata, Piano San Calogero n. 40, con la qualifica di badante, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 15/06/2024, come si evince dalla denuncia rapporto di lavoro domestico e dalle buste paga per l'anno 2024 relative ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre;
per l'anno
2025, relative ai mesi di gennaio e febbraio e dalle ricevute di pagamento dei contributi previdenziali relativi al terzo trimestre 2024 e al quarto trimestre 2024; alle dipendenze con sede legale a Ravanusa, via S. Allende 61, condi" Controparte_4 la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 03/06/2025 al 31/12/2025, come risulta dalla comunicazione Unilav
e dalle buste paga relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 depositate in atti.
Lo stesso ha inoltre documentato di aver avviato un percorso scolastico e di aver conseguito un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER come si evince dall'attestato rilasciato dal CPIA di CP_1 in data 13/07/2022
depositato in atti.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato
italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale "è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano".
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro-
nunciando:
dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
•
'in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1
•
meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente
·
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
EL TT NC CE