Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01175/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01706/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2024, proposto da EL OL e RA OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Tramonti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. 0010648 del 12.08.2024, assunto dal Settore Tecnico – Servizio Funzioni Paesaggistiche del Comune di Tramonti, con cui si comunicava il diniego dell’autorizzazione paesaggistica datato 24.07.2024, prot. 15621-P, da parte della Soprintendenza di AL ed Avellino, su di una richiesta di condono ex lege 724/1994;
b – del parere contrario di rilascio autorizzazione paesaggistica prot. n. 15621-P del 24.07.2024 della Soprintendenza, comunicato in data 12.08.2024 in allegato al provvedimento sub a);
c – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 28 ottobre 2024, OL EL e OL RA hanno esposto:
- di aver presentato domanda di condono per la legittimazione urbanistica di immobile, adibito ad unica residenza dei rispettivi nuclei familiari, sito in Tramonti alla Frazione Corsano, alla via Casa Bianca, sub pratica n. 73 del 27 febbraio 1995, prot. n. 1141 (intestata a OL EL) e sub pratica n. 78 del 27 febbraio 1995, prot. n. 1146 (intestata a OL RA);
- la procedura ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta del 7 novembre 2023, trasfuso nel verbale n. 20, dec. n. 61, con prescrizioni non sostanziali, ovvero che “ vengano eseguite le seguenti lavorazioni per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico: si ridimensionino i balconi aggettanti al piano primo come da correzioni in rosso sui grafici; siano completate le rifiniture esterne del fabbricato con intonaco civile a base calce di tipo tradizionale e colorazione uniforme al resto del manufatto; siano utilizzati materiali compatibili con l’articolo 23 della L.R. 35/87 (Piano Urbanistico Territoriale) ”;
- la procedura condonistica ha poi ricevuto anche autorizzazione paesaggistica comunale in data 16 novembre 2023, con prot. 14039;
- le due pratiche di condono, afferenti al piano terra e al primo piano del medesimo fabbricato, riportato al foglio n. 6 particella 1598, sono state riunite e, dopo aver ricevuto parere favorevole dalla CLP (Commissione Locale del Paesaggio) con verbale 20/23 in data 7 novembre 2023 e autorizzazione paesaggistica locale, è stato chiesto parere alla Soprintendenza ai sensi dell’articolo 146 del D. Lgs. 42/2004;
- la Soprintendenza ha espresso parere contrario di rilascio all’autorizzazione paesaggistica prot. n. 15621-P del 24 luglio 2024, comunicato in data 12 agosto 2024;
- con provvedimento prot. 0010648 del 12 agosto 2024, assunto dal Settore Tecnico – Servizio Funzioni Paesaggistiche del Comune di Tramonti, è stato comunicato il diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
1.1. I ricorrenti hanno, quindi, chiesto l’annullamento dei provvedimenti di diniego, previa sospensione della loro efficacia, sulla base dei seguenti motivi:
I - “Violazione di legge (articolo 146 del d. lgs. n. 42/2004 in combinato disposto con l’articolo 14 bis legge 241/90) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità) - violazione del giusto procedimento (articolo 97 Cost)”, in quanto dal momento del ricevimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, al momento di emissione del richiesto parere soprintendentizio, al netto del periodo di sospensione ex articolo 10- bis della l. n. 241/1990, non sarebbe dovuto trascorrere un tempo superiore a quello perentorio di 45 giorni previsto dall’articolo 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, con conseguente illegittimità del diniego comunale per difetto di motivazione;
II - “Violazione di legge (articolo 146 del d. lgs. n. 42/2004 in combinato disposto con l’articolo 14 bis legge 241/90) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità)”; in quanto il diniego della Soprintendenza si basa su una mera valutazione urbanistica e, comunque, non viene assolto l’onere di motivazione né dalla Soprintendenza, né dal Comune;
III - “Violazione di legge (articolo 146 del d. lgs. n. 42/2004) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità)”;
IV – “Violazione di legge (articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’articolo 10 bis della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (erroneità manifesta, difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, sviamento, illogicità manifesta) – violazione del giusto procedimento”;
V – “Violazione di legge (articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’articolo 10 bis della l. n. 241/1990) - eccesso di potere (erroneità manifesta, difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, sviamento, illogicità manifesta) – violazione del giusto procedimento”.
1.2. Si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per le Province di AL e Avellino con memoria formale, depositando atti e documenti inerenti alla procedura di condono oggetto di causa.
1.3. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il Comune di Tramonti.
1.4. All’esito dell’udienza camerale del 20 novembre 2024 è stata accolta l’istanza cautelare dei ricorrenti e, per l’effetto, disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, con ordinanza n. 449/2024, pubblicata in data 21 novembre 2024, sulla base della seguente motivazione: « Ritenuto che, salvo dover approfondire nella più appropriata sede di merito le questioni sottese all’odierna controversia, il ricorso non appare sprovvisto del prescritto requisito del fumus boni iuris , e che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi proprio della valutazione in ordine al periculum in mora , meriti tutela l’interesse dei ricorrenti a conservare la res adhuc integra fino alla definizione del merito del ricorso, in considerazione della destinazione abitativa dell’immobile oggetto della procedura di condono; Ritenuto, pertanto, di fissare per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 18 giugno 2025 e di disporre – nelle more della definizione del merito – la sospensione degli atti impugnati; Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare in considerazione della peculiarità della fattispecie; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 giugno 2025. Compensa le spese della presente fase cautelare ».
1.5. All’udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di ulteriori documenti e memorie ex articolo 73 cod. proc. amm.
1.6. In particolare, con memoria difensiva la Soprintendenza ha sostenuto la legittimità del proprio parere, in quanto rispettoso della speciale disciplina condonistica e, quindi, tale da conservare la sua efficacia vincolante.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.
3. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente chiarire che il diniego della Soprintendenza ivi impugnato si innesta all’interno di una procedura di condono edilizio ex L. 47/1985 ed ex L. 724/94 che ha preso avvio in data 27 febbraio 1995 per la sanatoria di abusi compresi nel periodo dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993 realizzati in assenza della licenza edilizia e consistenti nella realizzazione di un fabbricato bi-familiare che si sviluppa su due livelli e ad ogni livello corrisponde un’immobile occupato per esigenze abitative dai ricorrenti OL.
3.1. Nel caso di specie, il parere della Soprintendenza è stato richiesto dal Comune nell'ambito del procedimento, avviato dai proprietari dell'immobile, di concessione del titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985 e, della successiva L. 724/1994 pertanto, è anzitutto in tali leggi che occorre rinvenire la disciplina del procedimento de quo , nonostante il Comune, nella propria richiesta di parere e la Soprintendenza, nelle proprie note, abbiano fatto riferimento erroneamente alle procedure di cui all'articolo 146 e all’articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004.
3.2. Va, poi, specificato che l’immobile si trova nel territorio del Comune di Tramonti che, a seguito dell’emanazione del D.M. 13 febbraio 19868 è sottoposto a vincolo per la tutela delle bellezze naturali (parte terza del d.lgs. 42/2004) ed è inserito nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali dell’area sorrentino-amalfitana, approvato con L.R. n. 35/1987. In particolare, l’area oggetto dell’intervento è classificata nel suddetto piano quale Zona 4 “Riqualificazione insediativa ed ambientale- 1° grado”. Ulteriore vincolo dell’area oggetto dell’intervento deriva dalla collocazione del territorio del Comune di Tramonti nella perimetrazione del Parco regionale Monti Lattari, istituito con Deliberazione n. 781 del 13 novembre 2003, ricadendo in zona C.
3.3. L'articolo 32, comma 1, L. n. 47/1985, (espressamente richiamato, quanto alla disciplina e ai presupposti applicativi, dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), nel disciplinare il condono per immobili sottoposti a vincolo, prevede che « il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ».
4. Nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato, proprio per l’errata indicazione della disciplina di riferimento della procedura oggetto di causa.
4.1. I ricorrenti deducono l’illegittimità del parere negativo soprintendizio in quanto intervenuto oltre il termine di 45 giorni fissato dall’articolo 146 d.lgs. 42/2004, ovverossia dopo circa sei mesi di distanza dall’attivazione del procedimento e, per l’effetto, la perdita della sua portata vincolante rispetto all’obbligo del Comune di Tramonti di provvedere sulla domanda di condono edilizio, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego comunale che ha fatto proprio acriticamente il diniego della Soprintendenza.
4.2. Orbene, chiarita sopra la natura condonistica della procedura oggetto di causa, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dalla difesa dell’amministrazione risulta conferente alla fattispecie in esame in quanto evidenzia la specialità della disciplina ai sensi della L. n. 47/1985 rispetto alla disciplina "ordinaria" che regola il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146, d.lgs. n. 42/2004, con conseguente applicazione del più lungo termine di 180 (centoottanta) giorni per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza, sia rispetto alla disciplina di cui all’articolo 17- bis della l. 241/90 che disciplina gli effetti del mancato rispetto dei termini per il rilascio del parere (Consiglio di Stato sez. VI, 29 aprile 2024, n. 3895). In particolare, è stato chiarito che « è in tal caso direttamente la legge a qualificare il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo quale "silenzio-rifiuto" avverso il quale il privato può proporre immediata impugnazione. Il decorso del detto termine di centottanta giorni, di cui all'articolo 32 cit., non comporta, quindi, la formazione di un silenzio-assenso, non incide sul dovere dell'amministrazione di pronunciarsi né ne esaurisce il potere e abilita l'interessato a impugnare il silenzio-rifiuto al fine di ottenere un parere espresso (cfr. Cons. St., sez. IV, 19 dicembre 2016, n. 5366 e Id., sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4226; sulla differenza tra il procedimento di cui all'articolo 146, D.lgs. n. 42/2004 e quello di cui all'articolo 32, L. n. 47/1985 si veda anche Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2023, n. 36580) ». (Consiglio di Stato sez. VI, n. 3895/2024, cit. richiamata anche da Consiglio di Stato, sezione seconda, 30 ottobre 2024 n. 8661).
4.3. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, è, di conseguenza, costantemente orientata nel senso che « in tema di condono di manufatti su aree soggette a vincoli, il silenzio formatosi per decorso dei termini sulla istanza di regolarizzazione edilizia non equivale mai ad assenso; ove poi, scaduto il termine, sia sopravvenuto il parere negativo, avendo il medesimo valenza vincolante, esso viene ad assumere il valore di atto preclusivo del condono (Cons. Stato, Sez. VI, 02/07/2018, n. 4033). Il silenzio dell'amministrazione pubblica formatosi per il decorso dei termini sull'istanza di regolarizzazione edilizia non equivale mai ad assenso atteso che, laddove sia scaduto il termine e sia sopravvenuto il parere negativo, lo stesso ha valore vincolante di atto preclusivo del condono (Cons. Stato, Sez. IV, 21/10/2019, n. 7147). Il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32 e 35, comma 1, L. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 25/06/2024, n. 5606 )» (così, da ultimo, T.A.R. Campania, AL, sez. I, 7 febbraio 2025, n. 255).
4.4. Ne deriva che, nel caso in esame, il parere impugnato, sebbene tardivo rispetto al termine di centottanta giorni fissato dall'articolo 32, comma 1, L. n. 47/1985, non ha perso la sua efficacia e vincolatività per il Comune che non avrebbe potuto adottare un provvedimento di segno diverso da quello impugnato nel presente giudizio.
5. I successivi motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica.
5.1. Con tali motivi i ricorrenti contestano sostanzialmente il difetto di motivazione e di istruttoria sia del parere della Soprintendenza, sia del conseguente provvedimento di diniego comunale, sulla base del principale argomento della mancata valutazione dei profili paesaggistici.
5.2. In punto di diritto, il Collegio intende richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui, « in sede di esercizio del parere consultivo di cui all'articolo 32 L. n. 47 del 1985 (a differenza di quanto avviene nella fattispecie "a regime" di cui all'articolo 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004, laddove il parere precede la realizzazione del proposito edilizio), l'amministrazione è tenuta a valutare l'impatto paesaggistico-ambientale delle opere oggetto di condono ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. n. 47 del 1985, prendendo in considerazione sia l'epoca, eventualmente remota, come nel caso in esame, in cui le stesse sono state realizzate, sia l'attuale contesto urbanistico-edilizio-paesaggistico nel quale si inseriscono, così evidenziando, ove sussistenti e sulla scorta di una motivazione "rafforzata", gli eventuali, effettivi, immediati e diretti benefici che, a contesto circostante invariato, il cd. "patrimonio culturale" ricaverebbe dal diniego di sanatoria e, quindi, dalla conseguente demolizione delle opere abusive (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II Quater, 9.03.2023, n. 3949, id. 31.01.2022, n. 1075, id., 28.12.2021, n. 13560, id. 14.06.2021, n. 7057, id., 12.05.2021, n. 5689, nonché T.A.R. Campania, AL, Sez. II, 29.05.2019, n. 904). In altri e diversi termini, la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, avendo ad oggetto opere abusive, ex se contrastanti con le previsioni urbanistico-edilizie comunali e che, come tali, hanno già, in qualche misura, inciso sul bene giuridico "paesaggio", presuppone l'attuazione di un'istruttoria ponderata e puntuale, compendiata in adeguato corredo motivazionale, finalizzata ad accertare se, specie a fronte di interventi edilizi datati, gli stessi, anche all'esito di eventuali opere di mitigazione da prescriversi in sede di parere, possano ritenersi compatibili con il contesto circostante, per come modificatosi nel tempo e, quindi, per come appare all'Amministrazione, nel momento dell'esercizio del potere (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, II Quater, 30.06.2023, n. 11006) » (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 ottobre 2023, n. 15252).
5.3. Com'è noto, infatti, il parere della Soprintendenza è espressione di un potere ampiamente discrezionale, che si esprime tramite un giudizio di valore su elementi per lo più estetici, che inevitabilmente subiscono la soggettività e la sensibilità del valutatore. Di conseguenza, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si trasformi nell'esercizio di un insindacabile arbitrio, è necessario che il provvedimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l' iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale (T.A.R. Campania, AL, sez. II, 24 novembre 2023, n. 2724; T.A.R. Napoli, sez. VI, 5 maggio 2023, n. 2767). Ed ancora, l'attività valutativa della Soprintendenza è senz'altro di tipo tecnico - discrezionale, come tale, sindacabile dal G.A. solo nei limiti della irragionevolezza o del travisamento dei fatti; tuttavia, al fine di consentire un sindacato pur sempre pieno ed effettivo (ma non sostitutivo nel senso dell'impossibilità di sostituire le valutazioni tecniche del giudice a quelle operate dalla P.A.), è necessario che la motivazione del parere sia adeguata, ossia che dia conto delle ragioni per cui determinate opere sono ritenute incompatibili con il vincolo gravante sull'area (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 13 marzo 2023, n. 1608).
5.4. In relazione al contenuto, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare la doverosa e reciproca autonomia delle valutazioni paesaggistiche rispetto a quelle edilizie e a quelle urbanistiche, pur essendo strettamente concatenate fra loro (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2020 n. 3790). Tali apprezzamenti « si esprimono sullo stesso oggetto, [anche se] l'uno in termini di compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto, e gli altri in termini di sua conformità urbanistico-edilizia » (Consiglio di Stato, sez. I, 8 gennaio 2019 n. 232). Pur implicando le valutazioni paesaggistiche, rispetto a quelle edilizie ed urbanistiche, diversi apprezzamenti, comunque « l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo può nella valutazione circa la compatibilità paesistica di un intervento richiamare anche dei profili di contrarietà rispetto alla conformità urbanistico-edilizia dello stesso, laddove questi avvalorino e supportino ulteriormente le argomentazioni di natura ambientale e paesistica » (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 novembre 2016 n. 5536).
5.5. Orbene, il Collegio rileva che la Soprintendenza con il proprio parere si è limitata a ritenere le opere proposte « non ammissibili in quanto evidenziano elementi di notevole criticità per l'area sottoposta a tutela […] in quanto la pratica è: Carente di tutta la documentazione richiesta con nota di quest'ufficio 28006-P del 04/12/2023; Mentre tutta la documentazione trasmessa nota n*14039/2023 altre che ad essere totalmente deficitaria ed incompleta di documentazione risulta in contrasto con le disposizioni fornite dai D.P.C.M 12.12.2005 ».
5.6. In particolare, va evidenziato che a fronte della documentazione richiesta dalla Soprintendenza, che aveva ad oggetto « titoli edilizi, istanza di modello e grafici assentiti originari dei titoli abilitativi (licenze edilizie originarie ecc.) e sovrapposizione degli stessi grafici assentiti con lo stato attuale dei luoghi, oggetto dell’istanza, in scala 1:100, opportunamente quotati e con evidenziati in rosso le difformità; - copia dei grafici autorizzati ed allegati ai titoli abilitativi », il Comune di Tramonti, in data 11 dicembre 2023, premettendo che gli istanti avevano trasmesso documentazione integrativa, tecnica e amministrativa afferenti le loro pratiche, ha fornito il seguente riscontro: « In merito a quanto richiesto si comunica pertanto che non esistono titoli edilizi pregressi riferiti alla consistenza immobiliare riportata nella documentazione inviata, in quanto la stessa nella sua totalità è oggetto di sanatoria edilizia ai sensi della L. 724/1994 ».
6. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche in ordine all’onere motivazionale gravante in capo alla Soprintendenza, il Collegio ritiene che sussista il censurato difetto di motivazione e di istruttoria del parere negativo dell’autorità tutoria del paesaggio e la conseguente illegittimità del provvedimento di diniego comunale che ha recepito acriticamente la valutazione negativa della Soprintendenza.
7. La motivazione che sorregge il parere ivi impugnato, infatti, è del tutto generica e stereotipata, non essendo possibile evincere gli elementi obiettivi su cui si fonda l'asserita “ notevole criticità per l'area sottoposta a tutela” degli interventi per cui è stata chiesta la sanatoria. L'impianto motivazionale del parere, nella sua estrema laconicità, non consente di cogliere l' iter logico-argomentativo posto a fondamento di tale valutazione, non recando alcuna puntuale e specifica evidenziazione né dei valori paesaggistici espressi dal sito, né delle ragioni per cui il manufatto oggetto della domanda di condono, tenuto conto delle sue oggettive caratteristiche e dimensioni, colliderebbe con la particolare vocazione paesaggistica dell'area.
8. Manca, tuttavia, ogni riferimento alla consistenza effettiva dell’immobile, alle loro caratteristiche costruttive (materiali, forme, etc.) e alla dimensione specifica del manufatto e del relativo contesto ambientale. Difetta in altre parole una specifica analisi del contesto interessato, nonché una analisi specifica del rapporto tra manufatto e medesimo contesto ambientale.
9. Infine, una motivazione basata essenzialmente sull’asserita carenza di documentazione, peraltro smentita dal sopra riportato riscontro del Comune, collide con la logica propria dell’ iter procedimentale attivato nel caso in esame che impone un onere di motivazione “rafforzata” che presuppone l'attuazione di un'istruttoria ponderata e puntuale.
10. Ne discende, quindi, la sussistenza del lamentato difetto di istruttoria e di motivazione.
11. Il ricorso deve essere dunque accolto in ragione della fondatezza della censura di difetto di motivazione e di istruttoria, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
12. Di conseguenza vanno annullati sia il parere della Soprintendenza, sia il diniego comunale che "condivide" le conclusioni del parere della Soprintendenza.
13. Si reputa opportuno precisare, in via conformativa, che, in particolare nella riedizione del potere della Soprintendenza, quest’ultima dovrà adeguatamente valutare e rendere conto in motivazione sia della natura e delle oggettive caratteristiche del fabbricato in questione, sia del contesto urbanistico-edilizio e paesaggistico in cui esso si inserisce, descrivendo puntualmente i valori paesaggistici attualmente espressi dal sito e il rapporto tra il manufatto e il paesaggio circostante.
14. In ragione della peculiarità della fattispecie e della durata della procedura di condono oggetto di causa, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente a carico del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini sopra indicati e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento dell’Amministrazione.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente a carico del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO