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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 517/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Tortorici, via Algerina n. 2, presso lo studio dell'avv. Rosario Contiguglia che la rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2 contumace, Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Patti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale del 26 giugno 2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 14 maggio 2024, ha premesso Parte_1 che: con sentenza n. 125 del 7 febbraio 2023, il Tribunale di Patti aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lei e
[...]
alle condizioni concordate nel ricorso congiunto;
siffatto accordo CP_1 aveva previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ed , Per_1 Per_2 con domicilio prevalente presso la madre ed il diritto del padre di vederli in ogni momento;
successivamente al divorzio, non aveva CP_1 versato l'assegno di mantenimento in favore dei minori né contribuito a soddisfare gli interessi dei figli, non esercitando il proprio diritto di visita anche per parecchi mesi. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni divorzio, prevedendo l'affido esclusivo dei minori alla madre ed il diritto del padre di visitarli ogni qual volta lo desideri;
con vittoria di spese e compensi.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confornti di , CP_1 questo non si è costituito in giudizio. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato. Preliminarmente, giova rilevare che va disposto l'affido esclusivo dei figli minori ad uno dei genitori qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dall'altro genitore nei confronti della prole tale che l'affido condiviso possa essere contrario all'interesse del figlio. Il residuale rimedio dell'affidamento esclusivo – ex art. 337 quater c.c. – deve rispecchiare il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord.,
04/07/2023, n. 18828).
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/09/2022, n.
27348).
Un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha individuato nella mancanza reiterata e ingiustificata della prestazione dei mezzi di sussistenza da parte del genitore obbligato un elemento sintomatico che possa condurre il giudice di merito nell'accertamento dei presupposti per disporre un affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/07/2022, n. 21823, a mente della quale: “Il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affido esclusivo all'altro genitore”). Inoltre, l'inadempimento al mantenimento, correlato ad una noncuranza continua degli interessi e dell'educazione dei figli, costituisce un evidente e chiaro indice di disinteresse nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
in tali casi, il giudice deve disporre l'affidamento esclusivo dei figli al genitore interessato, considerato che l'affidamento condiviso sarebbe contrario all'interesse della prole. Nella specie, è emerso che la ricorrente – sebbene vivendo con una precaria situazione economica (cfr. ISEE allegato in atti, pari alla somma di euro
8.155,00) – non ha ricevuto il mantenimento per i figli per diversi mesi, così da rendere maggiormente difficoltosa (e meno dignitosa) la cura, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale della prole, che, invero, non aveva accesso alla contribuzione economica paterna (cfr. denunce-querela allegate in atti, ove si legge che ha violato il proprio obbligo CP_1 assistenziale previsto in sede di separazione e poi di divorzio) né alla sua cooperazione per la crescita dei figli.
Si soggiunga che , non costituendosi in giudizio, non ha CP_1 dimostrato di avere compiutamente adempiuto gli oneri di mantenimento ed educazione gravanti sullo stesso quale padre dei minori: sul resistente, infatti, grava l'onere di fornire la prova contraria circa l'esatto adempimento degli obblighi familiari nei confronti dei figli nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale.
Alla luce di tali emergenze processuali, va considerato che è ben vero che la giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma, nella specie, l'allegato completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore non avversato da alcuna prova contraria gravante in capo al convenuto, rimasto contumace anche nel presente procedimento, legittima la richiesta della ricorrente di affido esclusivo. Invero, l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, nella specie, manca del tutto, stante l'inidoneità del padre ad occuparsi in maniera costante del figlio, considerato il mancato esercizio del diritto di visita allegato dalla ricorrente, l'inottemperanza alle statuizioni contemplate nel provvedimento del 2023 e la mancata cooperazione nel percorso educativo, assistenziale e formativo dei bambini. In questo contesto, va precisato che l'affido esclusivo non comporta l'impossibilità per il genitore di vedere i figli, ma ha esclusivamente la funzione di consentire al genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, senza dovere cercare il consenso del padre nella soluzione delle questioni giornaliere, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con i figli e di conoscere e comprendere i loro bisogni.
A parziale modifica della sentenza n. 125 emessa dal Tribunale di Patti in data 7 febbraio 2023, va, quindi, disposto l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente dei figli , nato in data [...], ed Persona_3
, nata in data [...], con collocazione presso la Persona_4 stessa e con facoltà del padre di telefonare, vederli e tenerli con sè quando vorrà previo accordo con la madre anche in riferimento alle necessità di studio e/o attività ludiche e sportive dei minori stessi;
vanno confermate le statuizioni della sentenza n. 125 del 7 febbraio 2023 per quanto non modificate dal presente provvedimento.
Atteso che la minore non ha compiuto il dodicesimo anno di età, non Per_2 ne risulta necessaria l'audizione. Non si procede, altresì, all'audizione del figlio in quanto sentire il Per_1 minore sul disinteresse manifestato dal padre appare manifestamente superfluo, da un lato, ed in contrasto con l'interesse del minore stesso che potrebbe rimanere fortemente turbato e frustrato da tali temi senza che, peraltro, sia necessario ai fini della decisione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/22
(giudizio ordinario, valore indeterminato, complessità bassa, senza istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate), vanno poste a carico del convenuto con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG.. Si precisa che, in base alla sentenza della Corte Costituzione n. 64/2024, non è più necessario ridurre i compensi da liquidare in sentenza, in favore dello Stato, provvedendo a tale decurtazione solo nel decreto di liquidazione in favore del procuratore (al riguardo, la Corte Costituzionale si è così espressa: “Nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene quindi a un «rapport[o] distinto[o] e autonom[o]» (sentenza n. 109 del
2022) da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo,
a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca, a differenza di quanto sostiene il rimettente, alcuna ulteriore effettiva decurtazione. L'istituto della rifusione delle spese è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una «effettiva decurtazione patrimoniale» attraverso un «prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (ex plurimus, sentenza n. 128 del 2022). 6.1.– La tesi del rimettente si fonda, pertanto, su un errore di prospettiva che, peraltro, condurrebbe a garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio, attuando così gli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 10 del
2022 e n. 157 del 2021), secondo un criterio di sostenibilità (sentenza n. 35 del 2019) che prevede, al fine di contenere la spesa pubblica, un abbattimento dei compensi per le relative prestazioni professionali)”.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 517/2024 R.G.A.C.:
- dispone l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente dei figli
, nato in data [...], ed , nata in [...] Persona_3 Persona_4
13 novembre 2018, con collocazione presso la stessa e con facoltà del padre di telefonare, vederli e tenerli con sè quando vorrà previo accordo con la madre anche in riferimento alle necessità di studio e/o attività ludiche e sportive dei minori stessi;
conferma, per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza, la sentenza n. 125 emessa dal Tribunale di Patti in data 7 febbraio 2023;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 3.809,00, per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso delle spese generali in misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Così deciso in camera di consiglio, il 26 giugno 2025
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 517/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Tortorici, via Algerina n. 2, presso lo studio dell'avv. Rosario Contiguglia che la rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2 contumace, Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Patti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale del 26 giugno 2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 14 maggio 2024, ha premesso Parte_1 che: con sentenza n. 125 del 7 febbraio 2023, il Tribunale di Patti aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lei e
[...]
alle condizioni concordate nel ricorso congiunto;
siffatto accordo CP_1 aveva previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ed , Per_1 Per_2 con domicilio prevalente presso la madre ed il diritto del padre di vederli in ogni momento;
successivamente al divorzio, non aveva CP_1 versato l'assegno di mantenimento in favore dei minori né contribuito a soddisfare gli interessi dei figli, non esercitando il proprio diritto di visita anche per parecchi mesi. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni divorzio, prevedendo l'affido esclusivo dei minori alla madre ed il diritto del padre di visitarli ogni qual volta lo desideri;
con vittoria di spese e compensi.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confornti di , CP_1 questo non si è costituito in giudizio. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato. Preliminarmente, giova rilevare che va disposto l'affido esclusivo dei figli minori ad uno dei genitori qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dall'altro genitore nei confronti della prole tale che l'affido condiviso possa essere contrario all'interesse del figlio. Il residuale rimedio dell'affidamento esclusivo – ex art. 337 quater c.c. – deve rispecchiare il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord.,
04/07/2023, n. 18828).
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/09/2022, n.
27348).
Un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha individuato nella mancanza reiterata e ingiustificata della prestazione dei mezzi di sussistenza da parte del genitore obbligato un elemento sintomatico che possa condurre il giudice di merito nell'accertamento dei presupposti per disporre un affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/07/2022, n. 21823, a mente della quale: “Il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affido esclusivo all'altro genitore”). Inoltre, l'inadempimento al mantenimento, correlato ad una noncuranza continua degli interessi e dell'educazione dei figli, costituisce un evidente e chiaro indice di disinteresse nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
in tali casi, il giudice deve disporre l'affidamento esclusivo dei figli al genitore interessato, considerato che l'affidamento condiviso sarebbe contrario all'interesse della prole. Nella specie, è emerso che la ricorrente – sebbene vivendo con una precaria situazione economica (cfr. ISEE allegato in atti, pari alla somma di euro
8.155,00) – non ha ricevuto il mantenimento per i figli per diversi mesi, così da rendere maggiormente difficoltosa (e meno dignitosa) la cura, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale della prole, che, invero, non aveva accesso alla contribuzione economica paterna (cfr. denunce-querela allegate in atti, ove si legge che ha violato il proprio obbligo CP_1 assistenziale previsto in sede di separazione e poi di divorzio) né alla sua cooperazione per la crescita dei figli.
Si soggiunga che , non costituendosi in giudizio, non ha CP_1 dimostrato di avere compiutamente adempiuto gli oneri di mantenimento ed educazione gravanti sullo stesso quale padre dei minori: sul resistente, infatti, grava l'onere di fornire la prova contraria circa l'esatto adempimento degli obblighi familiari nei confronti dei figli nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale.
Alla luce di tali emergenze processuali, va considerato che è ben vero che la giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma, nella specie, l'allegato completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore non avversato da alcuna prova contraria gravante in capo al convenuto, rimasto contumace anche nel presente procedimento, legittima la richiesta della ricorrente di affido esclusivo. Invero, l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, nella specie, manca del tutto, stante l'inidoneità del padre ad occuparsi in maniera costante del figlio, considerato il mancato esercizio del diritto di visita allegato dalla ricorrente, l'inottemperanza alle statuizioni contemplate nel provvedimento del 2023 e la mancata cooperazione nel percorso educativo, assistenziale e formativo dei bambini. In questo contesto, va precisato che l'affido esclusivo non comporta l'impossibilità per il genitore di vedere i figli, ma ha esclusivamente la funzione di consentire al genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, senza dovere cercare il consenso del padre nella soluzione delle questioni giornaliere, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con i figli e di conoscere e comprendere i loro bisogni.
A parziale modifica della sentenza n. 125 emessa dal Tribunale di Patti in data 7 febbraio 2023, va, quindi, disposto l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente dei figli , nato in data [...], ed Persona_3
, nata in data [...], con collocazione presso la Persona_4 stessa e con facoltà del padre di telefonare, vederli e tenerli con sè quando vorrà previo accordo con la madre anche in riferimento alle necessità di studio e/o attività ludiche e sportive dei minori stessi;
vanno confermate le statuizioni della sentenza n. 125 del 7 febbraio 2023 per quanto non modificate dal presente provvedimento.
Atteso che la minore non ha compiuto il dodicesimo anno di età, non Per_2 ne risulta necessaria l'audizione. Non si procede, altresì, all'audizione del figlio in quanto sentire il Per_1 minore sul disinteresse manifestato dal padre appare manifestamente superfluo, da un lato, ed in contrasto con l'interesse del minore stesso che potrebbe rimanere fortemente turbato e frustrato da tali temi senza che, peraltro, sia necessario ai fini della decisione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/22
(giudizio ordinario, valore indeterminato, complessità bassa, senza istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate), vanno poste a carico del convenuto con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG.. Si precisa che, in base alla sentenza della Corte Costituzione n. 64/2024, non è più necessario ridurre i compensi da liquidare in sentenza, in favore dello Stato, provvedendo a tale decurtazione solo nel decreto di liquidazione in favore del procuratore (al riguardo, la Corte Costituzionale si è così espressa: “Nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene quindi a un «rapport[o] distinto[o] e autonom[o]» (sentenza n. 109 del
2022) da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo,
a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca, a differenza di quanto sostiene il rimettente, alcuna ulteriore effettiva decurtazione. L'istituto della rifusione delle spese è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una «effettiva decurtazione patrimoniale» attraverso un «prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (ex plurimus, sentenza n. 128 del 2022). 6.1.– La tesi del rimettente si fonda, pertanto, su un errore di prospettiva che, peraltro, condurrebbe a garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio, attuando così gli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 10 del
2022 e n. 157 del 2021), secondo un criterio di sostenibilità (sentenza n. 35 del 2019) che prevede, al fine di contenere la spesa pubblica, un abbattimento dei compensi per le relative prestazioni professionali)”.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 517/2024 R.G.A.C.:
- dispone l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente dei figli
, nato in data [...], ed , nata in [...] Persona_3 Persona_4
13 novembre 2018, con collocazione presso la stessa e con facoltà del padre di telefonare, vederli e tenerli con sè quando vorrà previo accordo con la madre anche in riferimento alle necessità di studio e/o attività ludiche e sportive dei minori stessi;
conferma, per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza, la sentenza n. 125 emessa dal Tribunale di Patti in data 7 febbraio 2023;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 3.809,00, per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso delle spese generali in misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Così deciso in camera di consiglio, il 26 giugno 2025
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)