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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9476 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3795/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 29 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3795/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. D. Ferrera Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda per ottenere il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che il ricorso vada rigettato in quanto parte ricorrente non è portatrice di handicap grave.
Le spese processuali sono irripetibili, mentre quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico dell' avendo parte ricorrente CP_2 dimostrato di avere un reddito tale da rendere le spese, comprese quelle di CTU, irripetibili de iure.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 29 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3795/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. D. Ferrera Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda per ottenere il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che il ricorso vada rigettato in quanto parte ricorrente non è portatrice di handicap grave.
Le spese processuali sono irripetibili, mentre quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico dell' avendo parte ricorrente CP_2 dimostrato di avere un reddito tale da rendere le spese, comprese quelle di CTU, irripetibili de iure.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 29 settembre 2025
IL GIUDICE