Art. 14.
La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Direttorio del Sindacato, d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore del Re, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, del godimento dei diritti civili, salvi i casi di radiazione;
b) di comprovato trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
e) di trasferimento dell'iscritto, che ne abbia fatta domanda, all'albo di altra Provincia;
d) di rinuncia all'iscrizione;
e) di scadenza o, comunque, di cessazione dell'accordo, di cui al secondo comma dell'articolo 5.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non puo' essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.
La deliberazione del Direttorio e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni, all'interessato, al prefetto e al Procuratore del Re.
Contro di essa e' dato ricorso a norma del comma settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 11.
Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
Non si puo' pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall'albo e', a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 11.
La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Direttorio del Sindacato, d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore del Re, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, del godimento dei diritti civili, salvi i casi di radiazione;
b) di comprovato trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
e) di trasferimento dell'iscritto, che ne abbia fatta domanda, all'albo di altra Provincia;
d) di rinuncia all'iscrizione;
e) di scadenza o, comunque, di cessazione dell'accordo, di cui al secondo comma dell'articolo 5.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non puo' essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.
La deliberazione del Direttorio e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni, all'interessato, al prefetto e al Procuratore del Re.
Contro di essa e' dato ricorso a norma del comma settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 11.
Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
Non si puo' pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall'albo e', a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 11.