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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3222/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. LARA SETTANNI Parte_1
e AN LB, con l'Avv. PAOLO DAL RI'
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.05.1974 in Trento (TN), regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Trento, Atto N. 123 parte 2 serie A, anno 1974,
Ufficio 1, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, successivamente modificato in data 30.03.1998, in cui i coniugi sceglievano il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati tre figli tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, Laura il 19 aprile 1977, il 31 agosto 1985 e il 31 agosto;
che il rapporto tra i Per_1 Per_2 coniugi è andato nel tempo deteriorandosi sino a far venire meno l'affectio coniugalis tra gli stessi, necessaria al mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale tra loro, e che i ricorrenti, sono separati di fatto già da molto tempo vivendo in due abitazioni separate;
che attesa la loro volontà di non riconciliarsi;
con ricorso congiunto dd. 10.06.2025 depositato in data 10.07.2025, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, la successiva pronuncia della sentenza di divorzio, alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.” Con provvedimento del 21.07.2025 il Presidente del Tribunale assegnava termine di 45 giorni ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. per il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi. Con note scritte dd 02.10.2025 depositate in pari data, in sostituzione dell'udienza, gli istanti rappresentavano le proprie conclusioni, ed insistevano nelle richieste già formulate, riportandosi alle dichiarazioni contenute nel ricorso introduttivo del 10.06.2025, affinchè il Tribunale adito procedesse con la dichiarazione di separazione consensuale e, successivamente, con la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in data 18.05.1974 in Trento, alle condizioni del rassegnato ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di note scritte. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge, né contrastano con l'ordine pubblico;
p.q.m
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. rinvia per il prosieguo come da separata ordinanza Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Pag. 2 di 3 Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3222/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. LARA SETTANNI Parte_1
e AN LB, con l'Avv. PAOLO DAL RI'
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.05.1974 in Trento (TN), regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Trento, Atto N. 123 parte 2 serie A, anno 1974,
Ufficio 1, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, successivamente modificato in data 30.03.1998, in cui i coniugi sceglievano il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati tre figli tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, Laura il 19 aprile 1977, il 31 agosto 1985 e il 31 agosto;
che il rapporto tra i Per_1 Per_2 coniugi è andato nel tempo deteriorandosi sino a far venire meno l'affectio coniugalis tra gli stessi, necessaria al mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale tra loro, e che i ricorrenti, sono separati di fatto già da molto tempo vivendo in due abitazioni separate;
che attesa la loro volontà di non riconciliarsi;
con ricorso congiunto dd. 10.06.2025 depositato in data 10.07.2025, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, la successiva pronuncia della sentenza di divorzio, alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.” Con provvedimento del 21.07.2025 il Presidente del Tribunale assegnava termine di 45 giorni ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. per il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi. Con note scritte dd 02.10.2025 depositate in pari data, in sostituzione dell'udienza, gli istanti rappresentavano le proprie conclusioni, ed insistevano nelle richieste già formulate, riportandosi alle dichiarazioni contenute nel ricorso introduttivo del 10.06.2025, affinchè il Tribunale adito procedesse con la dichiarazione di separazione consensuale e, successivamente, con la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in data 18.05.1974 in Trento, alle condizioni del rassegnato ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di note scritte. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge, né contrastano con l'ordine pubblico;
p.q.m
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. rinvia per il prosieguo come da separata ordinanza Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Pag. 2 di 3 Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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