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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2892/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Rita Parmentola (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Castellammare di TA (NA) alla Via Salvatore Quasimodo n. 15
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Ylenia Zaira Alfano (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Castellammare di TA (AA) alla Via Giuseppe Cosenza n.277
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: All'udienza del 17.03.2025 le parti dichiaravano di voler raggiungere una soluzione concordata della separazione e formalizzavano l'accordo dagli stessi concluso;
dunque, i rispettivi difensori chiedevano di riservare la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art 4783 bis 22 ultimo comma con recepimento degli accordi raggiunti dai coniugi. Il Pm concludeva in data 27.03.2025 per la pronuncia di separazione alle condizioni concordate fra i coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione personale dal coniuge , con la quale CP_1 aveva contratto matrimonio in Castellammare di TA (NA) in data 26.01.2013 - (atto n. 2, parte I, seria A anno 2013) e dalla cui unione era nato, in data 25.01.2014, il figlio . Per_1
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa di contrasti di natura caratteriale, i quali avevano reso insostenibile la prosecuzione della convivenza e che i coniugi, pertanto, si erano di fatto separati nel dicembre 2021 conservando tuttavia un rapporto civile e collaborativo nell'interesse del figlio minore . Il ricorrente concludeva Per_1 dunque chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affido condiviso del figlio minore con residenza preferenziale Per_1 presso la madre;
di disciplinare il proprio diritto di visita quale genitore non collocatario in ragione di due fine settimana alternati al mese, 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
di porre a proprio carico un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento del minore da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico universale fosse percepito nella misura del 50% da ciascun genitore. Si costituiva in giudizio in data 15.03.2024 aderendo alla CP_1 richiesta di separazione ma invocando un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del minore stante la disparità economica esistente tra i coniugi. La resistente concludeva pertanto chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di nulla statuire in ordine alla casa coniugale in quanto abbandonata da circa 4 anni da entrambe le parti;
di disporre l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre essendosi il Per_1 padre trasferito per lavoro a Bibbiena (AR); di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno mensile di euro CP_1
400,00 per il mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
di prevedere che l'assegno unico universale fosse percepito integralmente dalla madre;
di disciplinare il diritto di visita del padre quale genitore non collocatario in ragione di due fine settimana alternati al mese, 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore. Nel corso dell'udienza di comparizione del 17.03.202, verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi alla resistente CP_1 regolarmente costituitasi, i coniugi venivano sentiti sia separatamente che congiuntamente e veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. Inoltre, nel corso della medesima udienza, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e pertanto i rispettivi difensori chiedevano di riservare la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art 4783 bis 22 ultimo comma con recepimento degli accordi raggiunti dai coniugi. Dunque, il giudice delegato disponeva che i rapporti tra le parti, le modalità di affido, collocazione e visite del minore, nonché il mantenimento dello stesso, fossero regolati in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto fra i coniugi e riservava la causa in decisione al Collegio, mandando al PM per il parere. Quest'ultimo, in data 27.03.2025, concludeva per la pronuncia di separazione fra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate. Ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
. Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi
[...] del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il fatto che i coniugi vivano separati già da alcuni anni e che abbiano fissato il proprio domicilio in città differenti, il tenore delle dichiarazioni fatte e degli atti processuali nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare il fallimento del tentativo di conciliazione compiuto in sede di udienza di comparizione dei coniugi. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Passando alle statuizioni di carattere accessorio, come già sopra osservato, le parti hanno dedotto di aver raggiuto un accordo formalizzato nel corso dell'udienza del 17.03.2025 il quale, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme agli interessi del minore ed al suo diritto alla bigenitorialità, può senz'altro essere recepito dal Tribunale e posto alla base della presente decisione nei termini riportati in dispositivo. In particolare le parti sono addivenute ad un accordo circa la principale questione controversa ossia il quantum dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore fissandolo in euro 350,00 mensili. Va, invero, precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co. 4, prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tanto premesso, nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa euro 1.200/1.300 mensili mentre la resistente da dedotto di lavorare due volte a settimana come collaboratrice domestica guadagnando circa euro 80,00 a settimana. Orbene, tenuto conto dell'età adolescenziale di (di anni 11) e delle sue crescenti esigenze, considerate Per_1 le risorse economiche di ciascun genitore e constatato che i tempi di permanenza di presso il padre nella quotidianità sono ridotti poiché quest'ultimo vive Per_1
e lavora fuori regione, appare congruo il quantum concordato dalle parti. Anche il regime di visita con il genitore non collocatario, come disciplinato fra le parti, appare conforme all'interesse del minore a mantenere un costante rapporto con entrambe le figure genitoriali, compatibilmente con la distanza geografica fra il luogo di residenza del minore ed il luogo lavorativo del padre, attualmente residente nel Comune di Bibbiena (AR), sede del cantiere ove svolge la propria attività di lavoratore dipendente con mansioni di operaio presso la ditta
[...]
CP_2
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra i coniugi, possono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da con ricorso depositato in data 19.06.2024 nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ) i C.F._1 CP_1 C.F._3 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Castellammare di TA (NA) in data 26.01.2013 (atto n. 2, parte I, seria A anno 2013);
2) i coniugi continueranno a vivere separati ognuno presso la propria abitazione;
3) nulla dispone sulla casa coniugale in quanto lasciata da entrambe le parti;
4) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre con la quale convive alla Via Napoli n. 157 presso l'abitazione della nonna materna;
5) dispone che il padre potrà veder e tenere con sé il figlio minore: - a fine settimana alterni dal venerdì sera o dal sabato mattina alle 09.30, a seconda delle esigenze lavorative, e sino al lunedì mattina allorchè lo riaccompagnerà a scuola. Se non vi è scuola lo riaccompagnerà presso la propria abitazione alle ore 10.30;
- qualora l' dovesse trovarsi in Castellammare anche durante la Pt_1 settimana potrà vedere il figlio, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, anche oltre la regolamentazione di cui sopra e sino al mattino dopo, previo avviso alla madre;
- durante le festività natalizie per sette giorni in alternanza con la madre comprendente o il periodo dal 23 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per tre giorni comprendenti ad anni alterni o il periodo dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua o il periodo dal Lunedì dell'Angelo e sino al mercoledì successivo;
- durante le ferie estive per 21 giorni anche non consecutivi e con continuità per non più di 15 giorni, nei mesi di luglio e di agosto da concordarsi fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno ed in caso di disaccordo prevedendo che la settimana del Ferragosto segua il criterio dell'alternanza;
- le altre festività annuali saranno divise fra i coniugi sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- la Festa del Papà con il padre la Festa della Mamma con la madre così come i compleanni e gli onomastici dei genitori verranno trascorsi ove possibile unitamente al bambino. La festa di compleanno e l'onomastico del bambino, ove possibile, sarà trascorsa con entrambi i genitori e dove non possibile garantendo comunque al genitore non collocatario in quel giorno una visita di almeno tre ore;
6) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1 CP_1
, entro il giorno 20 di ciascun mese ed a titolo di concorso al
[...] mantenimento del figlio minore , l'importo di euro 350,00, da Per_1 rivalutare secondo gli indici Istat a decorrere dal 01.04.2026;
7) dispone che le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% secondo i criteri di cui al protocollo sottoscritto dal COA presso l'intestato tribunale;
8) dà atto che le parti hanno convenuto che l'assegno unico verrà ripartito in pari misura fra i coniugi;
9) dà atto che i coniugi sin da ora hanno espresso reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore del minore
10) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
11) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di TA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'8.04.2025 Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano