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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 5623/2019
Verbale di Udienza del giorno 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa MA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 22 ottobre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice la Parte_1 quale riportandosi a tutti i propri atti chiede l'accoglimento della domanda;
rilevato che parte convenuta “ Controparte_1
n persona del legale rapp.te p.t., non ha depositato note sostitutive
[...] dell'udienza; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 17 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5623 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto responsabilità professionale e vertente
T R A
, nata ad Amburgo in [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Fiorentino (c.f. C.F._1 [...]
) e dall'avv. Alfredo Fiorentino (c.f. ) giusta C.F._2 CodiceFiscale_3
procura da intendersi in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
E
“ n persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., P.Iva , rappresentata e difesa dall'avv. Nicolino P.IVA_1
ON ) giusta mandato rilasciato su foglio separato da CodiceFiscale_4
intendersi in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella fase di precisazione Controparte_2
delle conclusioni. All'udienza cartolare del giorno 08/07/2025 la scrivente, sulle conclusioni delle parti, fissava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., quartigravida, giunta a 37 Parte_1
settimane e 2 giorni di amenorrea, assumeva che il 10.09.2016, in seguito all'insorgenza di algie pelviche, si ricoverava presso l'Unità Operativa di ostetricia della “ di Avellino, dove il 12.09.2016 veniva sottoposta CP_1 Controparte_1
ad intervento di taglio cesareo iterativo effettuato dal dott. . Persona_1
Nel corso della degenza post-operatoria la ricorrente pur presentando segni di patologia della minzione, veniva dimessa in data 16.09.2016.
Accusando dolori addominali connessi ad uno stato subocclusivo sopraggiunto ai persistenti disturbi minzionali in data 19.09.2016 si ricoverava nuovamente presso la
Unità Operativa di ostetricia della Casa di cura “ con diagnosi Controparte_1
all'accettazione di stato subocclusivo e a seguito di esami in data 22.09.2016 veniva sottoposta ad intervento laparotomico eseguito dal dott. e dal dott. Persona_2
di lisi di aderenze e drenaggio ascesso retroperitoneale. Persona_3
Atteso che nei giorni successivi all'intervento, le condizioni della sig.ra Pt_1
continuavano a peggiorare lamentando intensa sintomatologia dolorosa addomino- pelvica accompagnata da stato infiammatorio, e continuando ad incontrare difficoltà alla defecazione e alla minzione, oltre a presentare copiose perdite di sostanza fluida dai drenaggi applicatile, in data 30.09.2016 veniva sottoposta a cistografia retrograda, che dimostrava la presenza di lesione vescicale per la quale seguiva ulteriore intervento laparotomico di sutura della lesione vescicale Senonchè nel corso dell'intervento la sig.ra subiva l'asportazione dell'utero. Pt_1
Il ricovero si protraeva fino al 22.10.2016, allorquando la sig.ra veniva dimessa Pt_1
per proseguire presso il proprio domicilio le terapie mediche e la degenza per un ulteriore mese.
Intendendo ottenere il risarcimento integrale dei danni conseguiti alla lesione vescicale procuratale e tardivamente diagnosticatale la ricorrente rivolgeva diffida stragiudiziale alla Casa di Cura “ senza ottenere riscontro. Richiedeva pertanto ATP Controparte_1
e nell'instaurato procedimento veniva nominato un collegio peritale composto dal dott.
e dalla dott.ssa i quali, in data 26.09.2019 Persona_4 Persona_5
depositavano la relazione peritale in cui riconoscevano la responsabilità dei sanitari della per la lesione della integrità psicofisica accertata Controparte_1
ai danni della sig.ra e valutata nella misura del 18%. Pt_1
All'udienza del 30.10.2019, fissata per la comparizione personale delle parti ai fini dell' esperimento del tentativo di conciliazione non compariva la
[...]
per cui il procedimento veniva dichiarato estinto. Controparte_1
Ritenuta quindi sussistente la responsabilità della struttura per i danni subiti, la ricorrente così concludeva:
“- accertare che, per i danni subiti in conseguenza dei processi morbosi innescati dalla lesione vescicale procuratale nel corso dell'intervento del 07.10.2016 e de-gli inadeguati trattamenti terapeutici e chirurgici cui è stata sottoposta nel corso dei due ricoveri presso la di cura “ dal 10.09.2016 al 16.09.2016 e dal CP_1 Controparte_1
19.09.2016 al 22.10.2016, la sig.ra ha diritto ad essere risarcita dalla Parte_1
, a titolo di responsabilità contrattuale;
Controparte_1
- quantificare i danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra nella misura Parte_1
di € 146.974,00 ovvero in quella diversa accertata in corso di causa come dovuta o ritenuta di giustizia;
- condannare la a versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di € 146.974,00 ovvero quella diversa accertata in corso di causa come dovuta o ritenuta di giustizia;
- condannare la , in ragione del contegno processuale Controparte_1
ostativo alla conciliazione tenuto nella pregressa fase processuale, al paga-mento di una indennità e al pagamento alle spese al pagamento delle spese, da liquidarsi con particolare rigore e da attribuirsi agli scriventi avvocati siccome anticipatari”.
Notificato il ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione si costituiva la che preliminarmente eccepiva l' Controparte_1
improcedibilità del giudizio per violazione dell'articolo 8 della legge LL nonché
l'improcedibilità dell'azione per difetto del contraddittorio nei confronti dei medici indicati come autori dei fatti di cui si riteneva la responsabilità. Eccepiva altresì la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 e 164 cpc.
Nel merito negava ogni sua responsabilità assumendo che tutti i trattamenti cui era stata sottoposta la ricorrente erano stati posti in essere conformemente alle linee guida.
Contestava la carenza di prova in ordine alle richieste e impugnava la documentazione depositata e la CTU di cui contestava il quantum determinato. Chiedeva in ogni caso la chiamata in causa dei medici , e Persona_1 Persona_2 Controparte_3
nonché il passaggio al rito ordinario e così concludeva:
“In via pregiudiziale, autorizzare la chiamata in causa del dott. Persona_6
dott. del dott. Persona_7 Controparte_3
In via principale, rigettare le domande attoree, perchè tutte del pari inammissibili, improponibili, infondate, non provate;
In via subordinata, sempre per la impugnata ipotesi di responsabilità della concludente
“ , in coevo accoglimento della Controparte_1
domanda di rivalsa e di regresso qui posta, condannarsi i Dott.ri , Persona_1 Per_2
e in solido fra loro, a pagare i suo favore (ovvero in
[...] Controparte_3
favore della ) tutto quanto da essa stessa risultante giudizialmente dovuto CP_1
alla ricorrente per i fatti di causa, anche a titolo di spese e competenze;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
All'udienza del 31.03.2020, veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa dei sanitari e veniva disposto il passaggio al rito ordinario con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 6° co. cpc.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta l'inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.07.2025, all'esito della quale veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza
DIRITTO
Va anzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dalla parte resistente e dal terzo chiamato per violazione dell'articolo 8 della legge LL.
L'eccezione si appalesa destituita di giuridico fondamento.
Invero , posto che l'elaborato peritale redatto in sede di ATP ante causam è stato effettivamente depositato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 8 comma
3 legge LL , ritiene il giudicante , conformemente all'orientamento adottato dalla
XIII Sezione ( vedi Linee Guida adottate in materia di ATP dalla Sezione) , che detto termine non sia perentorio talchè il superamento dello stesso non incide , escludendola, sulla procedibilità della domanda di merito introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
La perentorietà del termine di giorni 90 (dal decorso dei sei mesi dal deposito del ricorso ex articolo 696 bis c.p.c.), per il deposito del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito deve essere, infatti, intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla procedibilità della domanda di merito. Se depositato oltre la scadenza del termine di 90 giorni, il ricorso è procedibile, ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
Va altresì rigettata l'eccezione della convenuta relativa al difetto di litisconsorzio necessario per la mancata evocazione in giudizio dei sanitari responsabili, già rigettata in via interlocutoria.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis
Cass. Civ., Sez. III, n. 28987/2019; Cass. Civ., Sez. III, n. 9140/2016 S.U.),
l'obbligazione risarcitoria della struttura sanitaria (di natura contrattuale, ex artt. 1218
e 1228 c.c., ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. n. 24/2017) e quella del medico (di natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. n. 24/2017) sono qualificabili come obbligazioni solidali (la c.d. solidarietà impropria).
In tema di obbligazioni solidali, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra condebitori (art. 102 c.p.c.). Il creditore (paziente) ha la facoltà di agire per l'intero nei confronti di uno solo dei coobbligati (la Struttura), a sua libera scelta, senza dover necessariamente estendere la domanda agli altri (i medici), in quanto il vincolo di solidarietà opera solo sul piano sostanziale, non su quello processuale.
Conseguentemente, la trattazione del merito poteva validamente proseguire nei soli confronti della convenuta, la quale risponde, per i fatti dei propri ausiliari, del CP_4
danno risarcibile.
Va infine rigettata l'eccezione di nullità della domanda, per omessa specificazione della natura contrattuale ovvero extracontrattuale della responsabilità imputata alla . CP_5
In merito alla qualificazione giuridica della presente fattispecie, non può che rilevarsi, che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice non è vincolato alla qualificazione prospettata dalla parte ed è libero di discostarsene, nell'esercizio del potere-dovere di autonoma qualificazione, discendente dal principio iura novit curia, purchè la qualificazione da lui adottata non si risolva nella sostituzione dell'azione, espressamente o virtualmente proposta, con altra, fondata cioè su fatti diversi o su diversa causa pretendi. Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni indirizzate a fare valere una forma di responsabilità derivante dal modo in cui erano state rese le prestazioni sanitarie da parte di una struttura sanitaria alla quale l'interessata si era rivolto al fine di ricevere doverosi trattamenti appropriati al tipo di patologia sofferta.
Nel merito va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del
17.03.2017 n. 24 (cd. legge LL), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge UZ (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre
2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189), ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria. Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008,
è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III,
05/12/2013, n. 27285), non è mutato.
L'art. 7 della cd. Legge LL, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone neppure alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che «in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante».
Ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Ancora più di recente si è però meglio chiarito che spetta pur sempre all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 2018 n. 16366). Conclusivamente, quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, è possibile individuare con chiarezza il principio ormai consolidato in virtù del quale alla struttura sanitaria sia pubblica che privata è addebitabile esclusivamente la fattispecie della responsabilità contrattuale, stante il rilievo che l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta sempre la conclusione di un contratto di spedalità.
Il rapporto intercorrente fra struttura e paziente è configurabile come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (contratto di spedalità o di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.
Non sussistono divergenze fra la responsabilità della struttura sanitaria pubblica e privata poichè anche in quest'ultimo caso la casa di cura privata stipula con il paziente un contratto a prestazioni corrispettive avente ad oggetto l'obbligo di fornire un'attività sanitaria perfettamente assimilabile a quella precedentemente evidenziata, non rilevando neppure che il professionista sia legato o meno alla struttura da un rapporto di lavoro subordinato.
Individuate, dunque, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno come sopra già esposte avuto riguardo alle regole della responsabilità contrattuale per l'ente ospedaliero e del medico suo dipendente (per fatti anteriori alla legge LL), inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico tra l'ente ed il privato che ha usufruito del servizio;
in particolare la responsabilità dell'ente ha fonte nell'accettazione del paziente per il ricovero e la cura, ed è una responsabilità diretta essendo direttamente riferibile all'ente, per il principio dell'immedesimazione organica, anche l'operato del medico dipendente inserito nell'organizzazione del servizio.
Ciò detto, quanto alla domanda spiegata nei confronti della struttura sanitaria, la ricorrenza dell'evento dannoso è dimostrata dalle produzioni documentali di parte ricorrente nonché dalla CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e acquisita al processo, nell'ambito del quale la sig.ra è stata sottoposta Parte_1
a visita che ha consentito, in particolare, di riscontrare: “…Il caso verte su di una accertata lesione della cupola vescicale verificatasi nel corso di intervento chirurgico di taglio cesareo praticato alla periziata in data 12.09.2016 presso la CP_1
di Avellino”.
[...]
Il Collegio peritale, all'esito della discussione medico-legale, seguita alle operazioni peritali, così relaziona: “Come è facilmente evidenziabile, pur sussistendo nel caso di specie il più importante fattore ostetrico di rischio di lesione vescicale, vale a dire l'anamnesi positiva per due pregressi tagli cesarei, tuttavia non viene descritta nel referto operatorio la presenza di aderenze a livello della regione anatomica di maggiore interesse per la produzione di siffatte lesioni, cioè a livello della plica vescico-uterina.
Al contrario, l'apertura del peritoneo e lo scollamento della suddetta plica vengono descritte senza far riferimento ad alcuna difficoltà tecnica.
La presenza di "tenaci aderenze" viene invece segnalata in altra sede anatomica, ovvero in regione annessiale, laddove, al completamento dell'intervento chirurgico viene anche effettuata una "adesiolisi peritubarica". Orbene, almeno da quanto emerge dalla lettura degli atti, in assenza di aderenze nella regione di maggiore interesse anatomico
(clivaggio vescico-uterino) la lesione della cupola vescicale non può essere considerata una complicanza imprevedibile ed imprevenibile dell'intervento chirurgico ed essa sarebbe stata evitata con la normale diligenza richiesta ad un chirurgo che effettua interventi di taglio cesareo.
In altri termini la suddetta lesione vescicale va considerata un errore tecnico dovuto ad una dismanualità conseguente ad imperizia del chirurgo ovvero a disattenzione e ad utilizzo di tecnica chirurgica non conforme alle leges artis. Se invece, come specificamente prospettato nel corso della discussione medico legale seguita alle operazioni peritali dal consulente tecnico di parte resistente dott. , pur Persona_8
non descritte, risulta verosimile la sussistenza di tenaci aderenze anche a livello vescico-uterino (essendo la paziente già stata sottoposta a precedenti due interventi di taglio cesareo), tuttavia nemmeno in tale ipotesi può essere esclusa la responsabilità professionale del chirurgo operatore.
Infatti, volendo seguire l'ipotesi del dott. certamente il tempo operatorio dello Per_8
scollamento della plica vescico-uterina sarebbe stato lungo ed indaginoso e ciò, in uno con l'anamnesi positiva per due tagli cesarei pregressi e con la presenza stessa delle tenaci aderenze, avrebbe configurato una condizione di alto rischio per lesioni vescicali ed avrebbe dovuto indurre il chirurgo ad una attenta ispezione della vescica e del campo operatorio nonchè (come previsto dalla buona prassi clinica in questi casi) alla instillazione attraverso un catetere di foley di blu di metilene diluito che avrebbe consentito di evidenziare l'esatto punto di lesione della vescica e di procedere tempestivamente alla sua riparazione.
Anche l'operato dei chirurghi che effettuarono il secondo intervento in data 22.09.2016
(vale a dire 10 giorni dopo il primo intervento) non può essere considerato esente da censure. Tale intervento viene così descritto: "… all'apertura del peritoneo le anse ileali si presentano notevolmente dilatate e coperte di fibrina. E' presente circa 2 lt di liquido libero in addome che viene aspirato e si invia campione per esame colturale.
Con cautela si liberano le anse ileali … che non presentano alterazioni di colorito e sono vitali. Sulla parete in parietocolica sinistra è presente una piccola soluzione di continuo dalla quale fuoriesce pus cremoso. Si prepara il peritoneo in detta zona e si scolla tutta la doccia con fuoriuscita di notevole quantità di pus che viene aspirato.
Questa zona risulta completamente scollata dalla flessura splenica fino alla regione inguinale dove è presente una ulteriore sacca purulenta che si continua fino al sottocutaneo della pregressa incisione del Phannelsteel. Si procede a prova con blu di metilene che non mostra alcun spandimento in cavità addominale … ".
In pratica i chirurghi si trovarono di fronte, in occasione del secondo intervento, ad un quadro di addome acuto con peritonite purulenta. Già di per sé tale quadro clinico avrebbe dovuto far seriamente sospettare una perforazione di organo cavo intervenuta in occasione del primo intervento.
La presenza, inoltre, di ben due litri di "liquido libero in addome" (evidentemente si trattava di urina) insieme ai disturbi urinari lamentati dalla paziente prima dell'intervento, avrebbero dovuto indirizzare verso la diagnosi di una possibile lesione vescicale. Al contrario il chirurgo si limitò ad aspirare i due litri di liquido ed il pus che si era formato in addome, ma non si soffermò sulla individuazione della provenienza di tale liquido, ovvero sulla verifica della integrità degli organi cavi addominali e, soprattutto, della vescica. Il blu di metilene fu utilizzato, ma non per evidenziare lesioni di continuo della parete vescicale, bensì alla ricerca di una collegamento fistoloso fra le sacche di pus e la cavità peritoneale.
Questo comportamento professionale è da ritenersi certamente censurabile per imperizia ed imprudenza.
Conforme alla buona prassi clinica è invece da considerare il terzo intervento chirurgico del 07.10.2016, nel corso del quale fu correttamente sospettata, individuata e suturata la lesione vescicale, anche se non fu possibile risparmiare l'utero, in preda a fenomeni degenerativi conseguenti alla peritonite, che perciò dovette essere necessariamente asportato”.
Pertanto i CCTTUU, ravvisato il nesso causale tra le lesioni riportate dalla ricorrente e l'operato del chirurgo derivato da: “-errore tecnico durante il 1° intervento chirurgico dovuto ad una dismanualità conseguente ad imperizia del chirurgo ovvero a disattenzione e ad utilizzo di tecnica chirurgica non conforme alle leges artis. - omessa diagnosi di lesione vescicale per imperizia e negligenza durante il 1° intervento chirurgico. - omessa diagnosi di lesione vescicale per imperizia e negligenza durante il
2° intervento chirurgico”, hanno determinato una invalidita' temporanea assoluta 33 gg. e una invalidita' temporanea parziale 30 gg. al 50% .
I postumi accertati hanno determinato un danno biologico permanente del 18% così valutando:” Nel caso di specie trattandosi di donna quarantenne all'epoca dei fatti, già madre di tre figli, la perdita anatomica dell'utero può essere valutata, in termini di danno biologico, nella misura del 12%. L'esito cicatriziale xifo-pubico può essere valutato nella misura del 8%. Bisogna precisare che in caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone non si procede alla semplice sommatoria delle percentuali previste bensì ad una valutazione complessiva che ha come riferimento le valutazioni tabellari dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica del leso. Nel caso in esame, seguendo la criteriologia sopra richiamata, si realizza un danno biologico permanente valutabile nella misura del 18%.
I postumi accertati non incidono sulla capacità lavorativa specifica (casalinga) della perizianda. Non incidono, infine, in concreto su altre attività non lavorative che esulino dalle normali attività esistenziali”.
I CCTTUU hanno inoltre adeguatamente dato riscontro alle osservazioni dei CTP della struttura sanitaria e del medico convenuti , confermando quanto già relazionato e alle cui valutazioni si rimanda. Quanto alle ulteriori osservazioni critiche alla CTU reiterate dalla struttura sanitaria e dal medico convenuto nel corso del giudizio e ampiamente trattate e confutate dai CCTTUU, si fa rinvio alle valutazioni dai medesimi espresse nell'elaborato peritale.
Deve, pertanto, ritenersi non assolto, di converso, l'onere probatorio descritto in premessa ricadente sull'obbligata, non avendo dimostrato l'esatto adempimento della prestazione, né l'imputabilità dell'inadempimento a cause ad essa non imputabili.
Alla luce di quanto esposto, ed in particolare della CTU, questo giudice ritiene ascrivibile l'eventus damni, alla condotta negligente, imprudente ed imperita del sanitario convenuto, in guisa che la domanda sotto tale profilo risulta meritevole di accoglimento.
Ciò detto, richiamate le superiori conclusioni dei CCTTUU, alle quali il Tribunale ritiene di potersi ampiamente affidare, occorre procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dalla (danno Parte_1
biologico/dinamico relazionale + incremento per sofferenza soggettiva interiore presumibilmente riconducibile a siffatto tipo di lesione secondo l'id quod plerumque accidit avuto riguardo nella specie ai patemi sopportati in conseguenza di quanto subito, delle cure alle quali si è dovuta sottoporre la paziente e dell'entità dei postumi che sono residuati).
Nell'operare detta quantificazione questo Giudice ritiene di dover utilizzare, per entrambi i valori, le Tabelle di Milano vigenti (ovvero quelle aggiornate al 2024), considerata l'entità dell'invalidità permanente di cui si discorre (anche in termini di differenziale iatrogeno), non rientrante nell'alveo di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni Private e, inoltre, non potendo trovare applicazione, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 12/25, la recentissima Tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni da macro lesioni, trattandosi di fatto avvenuto in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Ciò detto la struttura sanitaria deve essere condannata a risarcire alla ricorrente il danno come di seguito quantificato: Considerata l'età della paziente al momento dei fatti di causa (40 anni), la percentuale di invalidità determinata, alla stessa può essere riconosciuto un importo pari ad € 74.843,00 come da tabelle per lesioni macropermanenti.
Nella fattispecie in esame la somma di € 74.843,00 costituisce – ad avviso di questo
Giudice – un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo del
“danno biologico/dinamico relazionale” e di quello “da sofferenza soggettiva interiore”, riportato dalla paziente in conseguenza dell'evento oggetto del presente giudizio, avuto riguardo – si ribadisce – ai patemi evidentemente sopportati in conseguenza delle lesioni subite, delle cure e dell'entità dei postumi che sono nel complesso residuati secondo l'id quod plerumque accidit.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Non ricorrono nella vicenda in esame i presupposti per accordare un incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata
“personalizzazione”.
In proposito, preme osservare che secondo il più recente insegnamento della Suprema
Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze eccezionali e specifiche e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (si vedano Cass. 7513/2018; Cass. 20912/2018; Cass.
n. 23469/2018; Cass.27482/2018; Cass. n.28988/2019 e Cass. n. 25164/2020 già cit., la quale ha pure precisato che la personalizzazione del danno non può costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità lavorativa generica è ricompresa nell'ambito del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico).
Il danno alla vita di relazione o esistenziale è inoltre per definizione ricompreso nel danno biologico, tant'è che la giurisprudenza ritiene più corretto parlare non di danno biologico, ma di danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano proprio i pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), sicché il danno biologico è già danno relazionale e così dovrebbe essere più correttamente definito.
Solo aspetti del tutto eccezionali di lesione alla vita di relazione vanno ulteriormente risarciti, laddove dimostrati e provati.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali- e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cd. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 c.2 l.e) del d.lgs. 209/2005, nel testo modificato dalla l.124/2017” (Cass. 901/2018).
Ne deriva che le conseguenze normali sono già liquidate col danno biologico e, dunque, sarebbe una duplicazione risarcire gli ordinari danni dinamico relazionali in aggiunta al danno biologico;
solo le conseguenze “peculiari” dovranno essere risarcite aumentando il danno biologico (personalizzazione), laddove vi sia adeguata allegazione e prova di tali ulteriori conseguenze.
Deve trattarsi di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; solo in tal caso è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, come già ritenuto, peraltro dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18611/2015; Cass. 2788/2019).
Nel caso di specie, non risultano allegate da parte attrice (prima ancora che provate) le ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali che renderebbero il danno più grave.
Dunque, alcun ulteriore aumento deve essere apportato a quello già riconosciuto.
Ne discende, dunque, che in difetto di allegazione e prova di pregiudizi di tipi diverso, alla Sig.ra spetta complessivamente la somma di € 74.843,00. Pt_1
Quanto al danno patrimoniale non risultano documentate spese.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese in favore della ricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza . La convenuta va altresì condannata al pagamento delle spese di lite della pregressa fase di ATP le quali vengono liquidate come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico della convenuta, nella misura già liquidata in fase di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice nella misura complessiva di euro 74.843,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale in parte motiva indicati.
b) CONDANNA la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.827,00 per compenso professionale della fase di ATP e in € 11.977,00 per compenso della presente fase, tutto oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico della resistente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto nella fase di ATP.
Così deciso in data 22 ottobre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa MA Casale