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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1287/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 1287 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “contributi consortili e inadempimenti nel governo delle acque pubbliche”, trattenuto in decisione all'udienza del 2.04.2025, svolta in trattazione scritta,
TRA
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1
avv. , rappresentato e difeso, giusta Delibera di G.C. nr. 50 del CP_1
21/03/2023 e determinazione nr. 167 del 06/04/2023, dall'avv. Vincenzo
Natale (c.f.: ), nominato in sostituzione del C.F._1
precedente difensore rinunciatario avv. Angela Natale, elettivamente TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vitulazio (TA) alla via
Circvumvallazione Nord/Ovest nr. 69
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_2
della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di Procura
Generale ad lites notarile del 2.5.2016, rep. 31575, racc. 14430, dall'avvocato
Guido Maria Talarico (c.f.: ) dell'Avvocatura C.F._2
Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via S.
Lucia n. 81
Resistente
(c.f. e Controparte_3
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in P.IVA_3
TA (CE) alla via Roma n. 112, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Enrico Giuseppe Detta (c.f.:
), presso il cui studio sito in Roma alla Via Del Corso C.F._3
n 300 è elettivamente domiciliato.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ad entrambi i convenuti il Parte_1
ha denunciato l'omessa manutenzione, ascrivibile ai due Enti, dei
[...] canali Regia e , così descrivendola: “non viene CP_4 Controparte_5 rivolta manutenzione alle sponde dei canali […], non vengono effettuati espurghi e pulizia così da garantire il corretto deflusso delle acque pluviali, non si provvede al diserbo della vegetazione insistente lungo le sponde dei predetti canali e ciò impedisce il sereno deflusso delle acque oltre ad essere ostacolo alla visibilità ed alla percorribilità delle strade;
non si provvede alla riparazione di manufatti idraulici di derivazione irrigua e di scolo né alla rimozione e trasporto a rifiuto di materiali di risulta e di espurgo…”.
Ha esposto che le omissioni hanno provocato notevoli disagi ai cittadini, come si evince dalla relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti il 4.11.2021, dalle numerose richieste di risarcimento danni ricevute e dai fenomeni di
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allagamento in concomitanza con i periodi (sempre più frequenti) di forti piogge;
ha illustrato che le omissioni hanno provocato danni “alle infrastrutture fognarie, con conseguente intasamento dei collettori fognari e innalzamento dei tombini e costringe il a effettuare Parte_1
lavori di manutenzione e a subire continue richieste di risarcimento danni da privati e aziende agricole”; che, pertanto, appaiono non più esigibili le quote da esso versate ogni anno al per l'attività di bonifica tanto che è CP_3 sua intenzione conseguire l'annullamento e la revoca dei pagamenti maturati e concordati per tali incombenti nonché sospendere ex art 1460 c.c. “il pagamento dei contributi pattuiti”.
Fatte queste premesse ha rassegnato le conclusioni che seguono:
“1. Accertare, riconoscere e dichiarare, per quanto di rispettiva competenza
e responsabilità, l'inadempimento a tutti gli obblighi istituzionali previsti dalla Legge Regionale in materia di bonifica come sopra specificati e la piena responsabilità in via solidale, concorsuale e/o alternativa, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., della e del , in Controparte_2 Controparte_3
persona dei rispettivi r.l.p.t.;
2. Condannare i predetti, previa sospensione, annullamento e/o rideterminazione dei pagamenti maturati, al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi nel corso del giudizio anche a mezzo di CTU e/o liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e spese;
3. Condannare essi convenuti, altresì, in base alla competenza e alla responsabilità di ciascuno, alla esecuzione di tutte le opere necessarie per la eliminazione di tutti gli inconvenienti lamentati.
Svoltasi la prima udienza di comparizione in data 5.7.2022, il Giudice ha disposto la rinotifica ex art. 176 RD n. 1775/1933 e fissato la nuova udienza del 2 maggio 2023.
Instaurato il contraddittorio si sono costituiti il indicato Controparte_3 in epigrafe e la che hanno eccepito l'incompetenza del Controparte_2
la nullità del ricorso e la sua infondatezza nel merito, chiedendone il Pt_2
rigetto.
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All'udienza del 2 maggio 2023 svolta in trattazione scritta il giudice delegato, su istanza delle parti, ha assegnato termine definitivo per dedurre mezzi di prova fino al 30 ottobre 2023, rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 4 giugno 2024.
In detta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha respinto le richieste istruttorie e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.3.2025, poi svolta in trattazione scritta.
Quindi, lette le note di trattazione scritta depositate per il 4 marzo 2025, con cui le parti hanno dedotto l'intervenuta transazione e chiesto pronunciarsi la cessata materia, ha rimesso la causa al collegio per il 2.4.2025.
Con decreto in data 13 marzo 2025 è stata disposta per detta data la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Acquisito il documento che prova la transazione intervenuta, depositato in data 26 marzo 2025 dal in allegato alla comparsa conclusionale, la CP_3
Corte, all'esito della trattazione scritta del 2 aprile 2025, lette le note di trattazione tempestivamente depositate, ha riservato la causa in decisione.
***
In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto da tutte le parti a motivo della transazione tra le stesse intervenuta e del pagamento delle somme ivi concordate.
In data 26.03.2025 il convenuto ha depositato Controparte_3
l'accordo transattivo con il quale il ha riconosciuto il Parte_1
suo debito verso il relativo a contributi per aver recapitato le acque CP_3
meteoriche provenienti dalla rete di pubblica fognatura nel canale di bonifica denominato “Fosso Maltempo-Agnena”; nella transazione è stato altresì pattuito il pagamento dilazionato e le relative scadenze.
Quanto al governo delle spese vale rilevare che sia il sia Parte_1
la sia il Controparte_2 Controparte_3
hanno chiesto la loro compensazione, il che,
[...] unitamente alle reciproche concessioni sulla base dell'accordo stragiudiziale tra e , giustifica la compensazione integrale delle spese di Pt_1 CP_3
lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
, nei confronti della e del Parte_1 Controparte_2 [...]
, così provvede: Controparte_3
--dichiara cessata la materia del contendere;
--compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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