Art. 1. Articolo unico.
I magistrati di appello gia' trattenuti, nelle funzioni di magistrato di Tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all' art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452 , possono essere ancora trattenuti, con il loro consenso, nelle stesse funzioni, presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale, con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30 giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.
I magistrati di appello gia' trattenuti, nelle funzioni di magistrato di Tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all' art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452 , possono essere ancora trattenuti, con il loro consenso, nelle stesse funzioni, presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale, con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30 giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.