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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1984/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NE Cozzi – Presidente dott. Federico Salmeri – Giudice dott. Alessandro Petrucci – Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1984/2022 promossa da:
LO UI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORINI MARIA e , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 5 20900 MONZA presso il difensore avv. LORINI
MARIA
ATTRICE contro
AN UI (C.F. , C.F._2 GE IG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURATOLO C.F._3
DAVIDE ed elettivamente domiciliati in VIA PRINCIPE EUGENIO, 30 20155 MILANO presso il difensore avv. CURATOLO DAVIDE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
EN UI ha convenuto in giudizio AN UI e GE IG per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 8 “accertare e dichiarare che l'atto di prestazione in luogo di adempimento registrato al n. 993 di repertorio e n. 630 di raccolta del Notaio Dott.ssa MA Cinzia Restelli, che si impugna, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum com donatione dell'appartamento sito in Milano via Uruguay 13 (così catastalmente individuato al NCEU del Comune di Milano: appartamento al quarto piano distinto con il numero interno 8, con ingresso, tre locali, cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno è un balcone, con annessa cantina al piano cantine, in catasto fabbricati al foglio 175, particella 73, subalterno 8, zona censuaria 3, via Uruguay 13, scala
A, P-T-4, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale metri quadrati 91; totale escluse aree scoperte metri quadrati 89,3 rendita euro 624,91, con la relativa quota millesimale delle parti comuni condominiali) accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del sopra citato atto stipulato dalla de cuius perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione;
- dichiarare altresì la nullità, annullabilità, inefficacia dell'atto dissimulato in quanto mancante dei requisiti di forma, così come meglio specificati nelle premesse in fatto;
- dichiarare per l'effetto l'apertura della successione legittima e la qualità di erede della sig.ra IU
EN nonchè che alla stessa spetta la quota di 1/2 dell'asse ereditario.
- accertare la consistenza dell'asse ereditario (relictum e donatum) facente capo alla de cuius MA
OS previa collazione di tutti i beni mobili, immobili e, considerati i beni donati in via diretta ed indiretta dalla defunta alla coerede AN IU.
- Ordinare la divisione dei cespiti del de cuius con attribuzione ai singoli eredi della quota ad ognuno spettante per legge eventualmente disponendo la vendita degli immobili e la divisione del ricavato.
- Ordinare le necessarie trascrizioni e iscrizioni.
In via subordinata:
- Nella non creduta ipotesi che il Tribunale ravvisi una donazione efficace nell'atto impugnato, accertare la consistenza dell'asse ereditario (relictum e donatum) facente capo alla de cuius MA
OS previa collazione di tutti i beni mobili, immobili e, considerati i beni donati in via diretta ed indiretta dalla defunta alla coerede AN IU e al Sig. GL GE, e, previo accertamento della qualità di erede della sig.ra IU EN nonché, che alla stessa spetta la quota di 1/3 dell'asse ereditario, accertare che la donazione dissimulata ha di fatto leso la quota di legittima spettante alla sig,ra EN IU;
- per l'effetto disporre la reintegrazione della legittima, mediante la proporzionale riduzione delle donazioni (dirette e indirette), lesive dei diritti dell'attrice, così come verranno determinati in corso di causa, previo espletamento di CTU, fino alla reintegrazione della quota di 1/3 spettante all'attrice. Determinare, quindi, l'esatto valore della quota di legittima spettante alla signora EN IU, con ogni conseguente comminatoria a carico dei convenuti, condannando la coerede e il Sig. GL
GE alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
- Ordinare le necessarie trascrizioni e iscrizioni”.
Si sono costituiti con comparsa di risposta del 12 maggio 2022 AN UI e GE IG chiedendo:
“Nel merito in via principale: per i motivi tutti esposti in narrativa, accertato e dato atto che tra gli odierni convenuti e la de cuius, Sig.ra MA OS, è intervenuto un contratto di datio in solutum avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Uruguay n. 13, rigettare le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto con ogni conseguente effetto”.
Il precedente assegnatario del ruolo ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 17 novembre 2022 per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie. Udienza pagina 2 di 8 poi differita d'ufficio dal successore nel ruolo del primo assegnatario al 30 marzo 2023 e, di nuovo, dall'ulteriore assegnatario al 22 giugno 2023. Al suo esito ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 15 febbraio 2024, poi, differita dal G.O.P. di turno in sostituzione temporanea dell'assegnatario, al 27 novembre 2024. Medio tempore la causa è stata definitivamente assegnata all'odierno relatore e ed estensore il quale l'ha differita al 12 dicembre
2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda di accertamento della simulazione è infondata e va respinta.
Il petitum appare perplesso e contraddittorio attesa l'incompatibilità strutturale tra l'ipotesi della simulazione della donazione diretta e quella della donazione indiretta, comprensiva del negotium mixtum cum donatione.
La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (infra Cass. II, Ord. 12 luglio 2024, n. 19230)
Sul piano strutturale, della prospettazione dei fatti che dovrebbero sorreggere tale domanda, non pare peregrino affermare che non ricorra alcuna volontà simulatoria della datio in solutum per dissimularne una donazione, necessariamente diretta, che in quanto non sorretta dalla forma solenne (i due testimoni) sarebbe nulla. Essa si incentra, nei fatti, sull'allegazione di una sproporzione di valore tra quanto astrattamente mutuato dai convenuti alla de cuius e quanto da questa restituito (in termini valoriali) con il trasferimento ad effetti reali della proprietà dell'immobile. L'attrice pare attaccare il risultato pratico dell'operazione piuttosto che la struttura formale del negozio utilizzato. Ciò si coniuga alla totale assenza di prove o deduzioni istruttorie rilevanti tese a far emergere la volontà simulatoria necessaria per sorreggere l'impugnativa. Ciò anche a dispetto del più favorevole regime che affascia l'azione di simulazione relativa esercitata dall'erede che spende anche la qualità di legittimario. Va ricordato che l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal
"de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass. II, 17 ottobre 2016, n. 20960; Cass. n. 19912/2014). A tal fine è irrilevante, una volta che sia stata spesa la qualità di legittimario, che l'accertamento della simulazione implichi la riduzione, la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto stesso (così Cass. n.
8215/2013; Cass. n. 24134/2009) in quanto l'allegazione della intangibilità della quota di riserva e la sua conseguente lesione assurgono a "causa petendi" principale cui è collegata la domanda di simulazione;
non assume rilievo il fatto che il legittimario oltre all'effetto di reintegrazione riceva, in quanto anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (Cass. II, 4 maggio 2023, n. 11659; conf. su quest'ultimo punto, Cass. n.
14562/2004). pagina 3 di 8 Sul piano squisitamente probatorio, poi, la parte non ha dimostrato né, poteva in via costituenda, dimostrare, l'avvenuta conclusione di un accordo simulatorio dissimulante la simulazione di una donazione vista la genericità dei capitoli di prova dedotti. Le prove presuntive che sarebbero ritraibili da alcuni elementi di fatto (rapporto di parentela, tempo decorso dal riscatto) nonché (ma ne difetta la prova offerta) la significativa sproporzione di valore possono essere vagliate nell'ambito della deduzione di una donazione indiretta, di cui appresso.
Il Tribunale ritiene, infatti, che l'atto del 10 ottobre 2016 (doc. 2 fasc. ATTRICE) costituisca una datio in solutm con la quale la quale MA OS ha trasferito in favore dei convenuti la proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Uruguay, 13, fabbricato 32, scala A per un ammontare complessivo di € 35.414,98 e non l'apparentia iuris di un altro negozio. Si tratta di un contratto solutorio ed oneroso, che estingue l'obbligazione in modo satisfattorio. Tale contratto è destinato ad operare solo con riferimento all'adempimento ed in funzione di esso, venendo a realizzazione una causa ad esso esterna (sia essa onerosa o gratuita), non equiparabile quindi ai normali contratti qui sunt causa ipsorum. La sua infatti è una causa solvendi, avente ad oggetto la sostituzione consensuale della prestazione dovuta in sede di adempimento ( C. 1524/1958).
Nella datio in solutum, l'equivalenza tra l'oggetto della solutio e quello dato in sostituzione non costituisce la causa del contratto, ma può rappresentare soltanto un motivo di esso, come tale irrilevante ove non risulti inserito obiettivamente nella struttura del negozio concluso, in funzione di specifica condizione ed efficacia, costituendo, così, un elemento di presupposizione (Cass. II, 16 febbraio 1977,
n. 721). Questione diversa, invece, concerne l'astratta possibilità che un negozio reale, e voluto, possa essere direzionato nei suoi effetti giuridici ed economici a realizzare una finalità ulteriore e diversa da quella propria sua tipica. La donazione indiretta, infatti, si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Cass. II, 21 maggio 2020, n. 9379). Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito (Cass. II;
19 marzo 2019, n. 7681; Cass. n. 23215 del 2010, in motiv.; conf.,
Cass. n. 23297 del 2009; Cass. n. 1955 del 2007; Cass. n. 19601 del 2004). Nello specifico l'attrice allega che “..il valore di mercato dell'immobile con cui sarebbe stato compensato il debito è di gran lunga superiore al debito stesso”, e che, pertanto, “anche supponendo per assurdo che i convenuti abbiano effettivamente versato tutto il prezzo di acquisto fissato da Aler per conto della sig.ra OS, gli stessi con l'intestazione dell'immobile beneficerebbero ingiustamente in primo luogo del prezzo ridotto applicato da Aler in linea generale e in secondo luogo dell'ulteriore riduzione applicata in considerazione delle annualità di canone già versate”. In definitiva:” l'atto di prestazione in luogo di adempimento i convenuti hanno ottenuto la proprietà di un immobile che è di gran lunga superiore rispetto al presunto prestito fornito alla Sig.ra OS”. Un'allegazione aderente a quel particolare tipo di negozio indiretto a causa liberale che la dottrina e la giurisprudenza denominano negotium mixtum cum donatione. Com'è pacifico in giurisprudenza, nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di pagina 4 di 8 quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione , indiretta. Tuttavia, va qui precisato che la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni, ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciò nonostante, voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo. Epperò è necessario chiarire per quali ragioni la sproporzione andava considerata significativa e, soprattutto, se l'asserita donazione fosse caratterizzata dallo spirito di liberalità. Come è stato già detto dalla giurisprudenza di legittimità (sent. 21781 del 2008), affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche, che la disposizione patrimoniale sia animata da "spirito di liberalità", ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa. (per tutte cass. II;
23 maggio 2016, n. 10614)
Ad avviso del Collegio difetta la prova tanto diretta che indiretta dell'integrazione della fattispecie donativa.
Va dato atto che non vi sono prove dirette degli elementi costitutivi della fattispecie ovvero:
- l'animus donandi;
- la sproporzione significativa tra le prestazioni rese vicendevolmente dalle parti (in questo caso mutuo contro prestazione in luogo di adempimento)
A questo proposito, infatti, l'attrice non ha dedotto prove documentali né prove costituende idonee allo scopo nella propria seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. ma ha allegato una serie di circostanze in fatto, e considerazioni di matrice logico – razionale, che dovrebbero suffragare un ragionamento, e quindi prova, di carattere presuntivo.
A questo fine vanno ricordate le coordinate giuridiche che presiedono a tale ragionamento induttivo al fine di farne buon governo, soprattutto, sotto il versante del riparto dell'onere della prova.
Si ricorda che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. II, 31 ottobre 2011, n. 22656); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. L, 5 febbraio 2014, n.
2632). Nella presunzione semplice (art. 2729 cod. civ.) spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (Cass. III, 2 aprile 2009, n. 8023; Cass. I, 21 ottobre 2003, n. 15737; Cass. L, 6 agosto 2003, n.
11906; da ultimo, Cass. VI-V, Ord. 8 gennaio 2015, n. 101) Pertanto, il procedimento si articola necessariamente in due momenti valutativi:
• in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
pagina 5 di 8 • in secundis occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
I singoli elementi fattuali allegati si inverano, nella sostanza, nei seguenti: A. la de cuius “godeva di una tranquillità finanzaria “Sig.ra OS, infatti, nell'anno 2015 percepiva una pensione mensile di circa € 850,00 e non L. 850.000, nel 2016 a € 900,00 e non L. 900.000”..”Tale cadenza faceva sì che l'importo complessivo incidesse mensilmente solo per L. 322.333 (= € 166,47) sul conto corrente”; B. “il valore di mercato dell'immobile con cui sarebbe stato compensato il debito è di gran lunga superiore al debito stesso”; C. “L'atto di prestazione in luogo di inadempimento è stato stipulato in data 10.10.2016. Pertanto già nel 2006 (anno in cui è stata pagata l'ultima rata del prezzo ed era già scaduto da un anno il vincolo decennale dalla data del rogito di acquisto per la cessione della proprietà) non sussisteva più alcun limite alla cessione dell'immobile a terzi”; D. l'onere della prova dell'effettivo pagamento dei ratei da parte dei convenuti dovrebbe quindi essere fornito da questi ultimi. La documentazione prodotta dalla controparte per attestare che i pagamenti dei ratei sarebbero stati effettuati dai convenuti è invece assolutamente inidonea…
Controparte infatti riunisce in un medesimo documento alcuni bollettini di pagamento e attestazioni di prelievo, raggruppandone altri in ulteriori documenti…I convenuti, invece di presentare specifica prova che al pagamento di ogni singolo bollettino corrispondesse il relativo addebito sul conto corrente degli stessi, si sno limitati ad enunciazioni generiche e del tutto svincolate da qualunque riferimento specifico alla documentazione prodotta che possa corroborare con precise corrispondenze i loro assunti. Infatti non si può certo considerare prova il fatto che il Sig. GL abbia effettuato prelievi che potrebbero essere personali”.
Il Collegio non ritiene idonee siffatte circostanze e considerazioni a integrare quel compendio di indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della prova presuntiva di un negozio donativo.
Sul piano strettamente analitico emerge:
- l'infondatezza dell'affermazione circa il carattere florido della situazione patrimoniale della de cuius nel 1991 al fine di smentire la sua necessitò di ausilio da parte dei convenuti. Ciò si evince dalla stessa narrativa attorea che fa riferimento a ratei de pensione dal 2015 in avanti e che già di per sé non inducono a ritenere congrua la definizione spesa nel giudizio. Va, comunque, fatto presente, sul piano assertivo, l'irrilevanza probatoria inferenziale di una simile allegazione, in quanto non dedotta per provare un fatto noto dal quale inferire quello ignoto ma, al contrario, per “deprimere” in termini di efficacia probatoria la mera difesa spesa dai convenuti a sostengo del mutuo corrisposto alla de cuius quale fonte genetica del successivo adempimento attraverso l'atto del 2016;
- l'infondatezza della asserita sproporzione tra datio in solutum e prestazione ricevuta a suo tempo dai convenuti da parte della de cuius, quale perno centrale del ragionamento speso dall'attrice. Sul punto va svolto un approfondimento duplice:
• assertivo e giuridico rispetto all'estraneità all'istituto dell'equivalenza della prestazione data in luogo dell'adempimento e quella illo tempore ricevuta. Su di un piano strutturale non può accedersi ad una presunzione donativa sulla scorta della sproporzione di prestazioni in quanto di tratterebbe di un dato neutro;
pagina 6 di 8 • probatorio, alla luce della plastica carenza dell'elemento patrimoniale allegato in tutto il giudizio dalla parte a sostegno della sua tesi. Ciò è tanto più vero se si pensa che per tutta la causa, e fino agli scritti finali, la difesa attorea ha insistito per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio quale unico mezzo per poter dimostrare tale assunto. Si legge ancora in comparsa conclusionale: “In particolare si richiede la valutazione del valore dell'immobile, non potendo farsi riferimento al prezzo di acquisto fissato da Aler, La rimessione della causa in decisione impedisce l'accertamento delle domande sopra indicate che richiedono una valutazione del patrimonio ereditario e la suddivisione del medesimo”. E' d'uopo ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. VI-6 - L, Ord.
12 aprile 2019, n. 10373; Cass. VI-I, Ord. 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass. VI-L, Ord.
8 febbraio 2011 n. 3130; Cass. III, 14 febbraio 2006, n. 3191). La indicazione di elementi di estimo del bene, ora per allora, o la produzione in atti di una perizia giurata di stima di parte, ben potevano integrare un'allegazione tecnica agilmente deducibile dalla parte e sulla scorta della quale innestare l'eventuale contraddittorio con l'altra al fine di saggiare la difformità di criteri utilizzati. Di contro l'attrice non ha neanche allegato in via assertiva che valore avrebbe avuto l'immobile al 2016 così da poter formulare un giudizio di significativa sproporzione e con ciò elidendo in nuce il sindacato discrezionale di ammissione del mezzo da parte del Tribunale. A chiosa finale, tra l'altro, non si può sottacere una “contro constatazione” empirica ritraibile dagli stessi fatti narrati dall'attrice ovvero il decorso di un rilevante lasso di tempo tra la provvista che avrebbero prestato i convenuti e il momento della “restituzione in natura” della de cuius. Fatto dal quale indurre la “naturale” svalutazione della moneta e del suo valore di scambio (principio nominalistico) rispetto al valore di un immobile, peraltro,
“liberato” dai vincoli pubblicistici dell'edilizia popolare. Da qui la disomogeneità dei piani estimativi, comunque, posti dalla difesa attorea a fondamento della propria generica ed indimostrata affermazione. Devesi ricordare, infatti, che per accertare l'eventuale negozio misto con donazione la sproporzione di valori deve essere significativa e tale da indurre a ritenere la sussistenza di una finalità ulteriore rispetto a quella del negozio tipico
− il carattere neutro della circostanza dedotta sub C, non potendo indursi in modo certo che quel contegno non potesse che essere sorretto dalla volontà donativa atteso che anche l'allegazione svolta dai convenuti sul punto non appare illogica (la de cuius si era resa conto di non poter ripagare in liquidità corrente il prestito ricevuto);
− l'erroneità giuridica del fatto dedotto sub D in violazione dell'art. 2697 c.c.: “Onus probandi incumbit ei qui dicit”. La difesa attorea si è diffusa nel confutare l'idoneità probatoria dei documenti allegati dai convenuti a suffragio della loro difesa (docc. 3,5,6, e 10 fasc.
CONVENUTI) ovvero il mutuo erogato alla de cuius quale titolo per la successiva datio in solutum. Si tratta di una inversione dell'onere della prova in quanto è l'attrice che deve dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie donativa, seppur mista, e non i convenuti il suo carattere pagina 7 di 8 oneroso. Pare, invece, che la parte intenda allegare un fatto in contrasto con un negozio stipulato dalle parti per atto pubblico e determinare nei contraenti l'obbligo di giustificarlo come rispondente al tipo e non avente alcuna finalità ulteriore quale l'animus donandi. Questo ragionamento non può ritenersi ammissibile, neppure argomentando sulla scorta del principio della vicinanza della prova. Appare chiaro che la capacità dimostrativa di una siffatta difesa scema con il trascorrere degli anni e dei decenni sicchè si potrebbe creare il doppio paradosso per cui i convenuti non potrebbero dimostrare un fatto, che non incombe su di essi, a fronte, peraltro, del trascorrere del tempo in misura assai significativa, e contraria alla conservazione di tracce materiali del suo accadimento.
La circostanza che i convenuti non abbiano dimostrato in modo chiaro i pagamenti di tutte le rate semestrali per conto della de cuius, ma solo di alcune (il doc. 10 non ha una tale idoneità dimostrativa come segnalato dall'attrice) non vale certo ad invertire l'onere della prova applicando la regola di giudizio codicistica al contrario. Tanto basta per rigettare le domande proposte dall'attrice (anche quella subordinata di riduzione non essendovi una donazione – neanche indiretta – da ridurre).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (come da nota spese) in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta le domande proposte da EN UI in confronto di AN UI e GE IG;
• condanna EN UI alla rifusione delle spese di lite sostenute da AN UI e GE IG, liquidate in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE Alessandro Petrucci NE Cozzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NE Cozzi – Presidente dott. Federico Salmeri – Giudice dott. Alessandro Petrucci – Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1984/2022 promossa da:
LO UI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORINI MARIA e , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 5 20900 MONZA presso il difensore avv. LORINI
MARIA
ATTRICE contro
AN UI (C.F. , C.F._2 GE IG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURATOLO C.F._3
DAVIDE ed elettivamente domiciliati in VIA PRINCIPE EUGENIO, 30 20155 MILANO presso il difensore avv. CURATOLO DAVIDE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
EN UI ha convenuto in giudizio AN UI e GE IG per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 8 “accertare e dichiarare che l'atto di prestazione in luogo di adempimento registrato al n. 993 di repertorio e n. 630 di raccolta del Notaio Dott.ssa MA Cinzia Restelli, che si impugna, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum com donatione dell'appartamento sito in Milano via Uruguay 13 (così catastalmente individuato al NCEU del Comune di Milano: appartamento al quarto piano distinto con il numero interno 8, con ingresso, tre locali, cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno è un balcone, con annessa cantina al piano cantine, in catasto fabbricati al foglio 175, particella 73, subalterno 8, zona censuaria 3, via Uruguay 13, scala
A, P-T-4, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale metri quadrati 91; totale escluse aree scoperte metri quadrati 89,3 rendita euro 624,91, con la relativa quota millesimale delle parti comuni condominiali) accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del sopra citato atto stipulato dalla de cuius perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione;
- dichiarare altresì la nullità, annullabilità, inefficacia dell'atto dissimulato in quanto mancante dei requisiti di forma, così come meglio specificati nelle premesse in fatto;
- dichiarare per l'effetto l'apertura della successione legittima e la qualità di erede della sig.ra IU
EN nonchè che alla stessa spetta la quota di 1/2 dell'asse ereditario.
- accertare la consistenza dell'asse ereditario (relictum e donatum) facente capo alla de cuius MA
OS previa collazione di tutti i beni mobili, immobili e, considerati i beni donati in via diretta ed indiretta dalla defunta alla coerede AN IU.
- Ordinare la divisione dei cespiti del de cuius con attribuzione ai singoli eredi della quota ad ognuno spettante per legge eventualmente disponendo la vendita degli immobili e la divisione del ricavato.
- Ordinare le necessarie trascrizioni e iscrizioni.
In via subordinata:
- Nella non creduta ipotesi che il Tribunale ravvisi una donazione efficace nell'atto impugnato, accertare la consistenza dell'asse ereditario (relictum e donatum) facente capo alla de cuius MA
OS previa collazione di tutti i beni mobili, immobili e, considerati i beni donati in via diretta ed indiretta dalla defunta alla coerede AN IU e al Sig. GL GE, e, previo accertamento della qualità di erede della sig.ra IU EN nonché, che alla stessa spetta la quota di 1/3 dell'asse ereditario, accertare che la donazione dissimulata ha di fatto leso la quota di legittima spettante alla sig,ra EN IU;
- per l'effetto disporre la reintegrazione della legittima, mediante la proporzionale riduzione delle donazioni (dirette e indirette), lesive dei diritti dell'attrice, così come verranno determinati in corso di causa, previo espletamento di CTU, fino alla reintegrazione della quota di 1/3 spettante all'attrice. Determinare, quindi, l'esatto valore della quota di legittima spettante alla signora EN IU, con ogni conseguente comminatoria a carico dei convenuti, condannando la coerede e il Sig. GL
GE alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
- Ordinare le necessarie trascrizioni e iscrizioni”.
Si sono costituiti con comparsa di risposta del 12 maggio 2022 AN UI e GE IG chiedendo:
“Nel merito in via principale: per i motivi tutti esposti in narrativa, accertato e dato atto che tra gli odierni convenuti e la de cuius, Sig.ra MA OS, è intervenuto un contratto di datio in solutum avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Uruguay n. 13, rigettare le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto con ogni conseguente effetto”.
Il precedente assegnatario del ruolo ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 17 novembre 2022 per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie. Udienza pagina 2 di 8 poi differita d'ufficio dal successore nel ruolo del primo assegnatario al 30 marzo 2023 e, di nuovo, dall'ulteriore assegnatario al 22 giugno 2023. Al suo esito ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 15 febbraio 2024, poi, differita dal G.O.P. di turno in sostituzione temporanea dell'assegnatario, al 27 novembre 2024. Medio tempore la causa è stata definitivamente assegnata all'odierno relatore e ed estensore il quale l'ha differita al 12 dicembre
2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c..
La domanda di accertamento della simulazione è infondata e va respinta.
Il petitum appare perplesso e contraddittorio attesa l'incompatibilità strutturale tra l'ipotesi della simulazione della donazione diretta e quella della donazione indiretta, comprensiva del negotium mixtum cum donatione.
La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (infra Cass. II, Ord. 12 luglio 2024, n. 19230)
Sul piano strutturale, della prospettazione dei fatti che dovrebbero sorreggere tale domanda, non pare peregrino affermare che non ricorra alcuna volontà simulatoria della datio in solutum per dissimularne una donazione, necessariamente diretta, che in quanto non sorretta dalla forma solenne (i due testimoni) sarebbe nulla. Essa si incentra, nei fatti, sull'allegazione di una sproporzione di valore tra quanto astrattamente mutuato dai convenuti alla de cuius e quanto da questa restituito (in termini valoriali) con il trasferimento ad effetti reali della proprietà dell'immobile. L'attrice pare attaccare il risultato pratico dell'operazione piuttosto che la struttura formale del negozio utilizzato. Ciò si coniuga alla totale assenza di prove o deduzioni istruttorie rilevanti tese a far emergere la volontà simulatoria necessaria per sorreggere l'impugnativa. Ciò anche a dispetto del più favorevole regime che affascia l'azione di simulazione relativa esercitata dall'erede che spende anche la qualità di legittimario. Va ricordato che l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal
"de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass. II, 17 ottobre 2016, n. 20960; Cass. n. 19912/2014). A tal fine è irrilevante, una volta che sia stata spesa la qualità di legittimario, che l'accertamento della simulazione implichi la riduzione, la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto stesso (così Cass. n.
8215/2013; Cass. n. 24134/2009) in quanto l'allegazione della intangibilità della quota di riserva e la sua conseguente lesione assurgono a "causa petendi" principale cui è collegata la domanda di simulazione;
non assume rilievo il fatto che il legittimario oltre all'effetto di reintegrazione riceva, in quanto anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (Cass. II, 4 maggio 2023, n. 11659; conf. su quest'ultimo punto, Cass. n.
14562/2004). pagina 3 di 8 Sul piano squisitamente probatorio, poi, la parte non ha dimostrato né, poteva in via costituenda, dimostrare, l'avvenuta conclusione di un accordo simulatorio dissimulante la simulazione di una donazione vista la genericità dei capitoli di prova dedotti. Le prove presuntive che sarebbero ritraibili da alcuni elementi di fatto (rapporto di parentela, tempo decorso dal riscatto) nonché (ma ne difetta la prova offerta) la significativa sproporzione di valore possono essere vagliate nell'ambito della deduzione di una donazione indiretta, di cui appresso.
Il Tribunale ritiene, infatti, che l'atto del 10 ottobre 2016 (doc. 2 fasc. ATTRICE) costituisca una datio in solutm con la quale la quale MA OS ha trasferito in favore dei convenuti la proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Uruguay, 13, fabbricato 32, scala A per un ammontare complessivo di € 35.414,98 e non l'apparentia iuris di un altro negozio. Si tratta di un contratto solutorio ed oneroso, che estingue l'obbligazione in modo satisfattorio. Tale contratto è destinato ad operare solo con riferimento all'adempimento ed in funzione di esso, venendo a realizzazione una causa ad esso esterna (sia essa onerosa o gratuita), non equiparabile quindi ai normali contratti qui sunt causa ipsorum. La sua infatti è una causa solvendi, avente ad oggetto la sostituzione consensuale della prestazione dovuta in sede di adempimento ( C. 1524/1958).
Nella datio in solutum, l'equivalenza tra l'oggetto della solutio e quello dato in sostituzione non costituisce la causa del contratto, ma può rappresentare soltanto un motivo di esso, come tale irrilevante ove non risulti inserito obiettivamente nella struttura del negozio concluso, in funzione di specifica condizione ed efficacia, costituendo, così, un elemento di presupposizione (Cass. II, 16 febbraio 1977,
n. 721). Questione diversa, invece, concerne l'astratta possibilità che un negozio reale, e voluto, possa essere direzionato nei suoi effetti giuridici ed economici a realizzare una finalità ulteriore e diversa da quella propria sua tipica. La donazione indiretta, infatti, si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Cass. II, 21 maggio 2020, n. 9379). Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito (Cass. II;
19 marzo 2019, n. 7681; Cass. n. 23215 del 2010, in motiv.; conf.,
Cass. n. 23297 del 2009; Cass. n. 1955 del 2007; Cass. n. 19601 del 2004). Nello specifico l'attrice allega che “..il valore di mercato dell'immobile con cui sarebbe stato compensato il debito è di gran lunga superiore al debito stesso”, e che, pertanto, “anche supponendo per assurdo che i convenuti abbiano effettivamente versato tutto il prezzo di acquisto fissato da Aler per conto della sig.ra OS, gli stessi con l'intestazione dell'immobile beneficerebbero ingiustamente in primo luogo del prezzo ridotto applicato da Aler in linea generale e in secondo luogo dell'ulteriore riduzione applicata in considerazione delle annualità di canone già versate”. In definitiva:” l'atto di prestazione in luogo di adempimento i convenuti hanno ottenuto la proprietà di un immobile che è di gran lunga superiore rispetto al presunto prestito fornito alla Sig.ra OS”. Un'allegazione aderente a quel particolare tipo di negozio indiretto a causa liberale che la dottrina e la giurisprudenza denominano negotium mixtum cum donatione. Com'è pacifico in giurisprudenza, nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di pagina 4 di 8 quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione , indiretta. Tuttavia, va qui precisato che la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni, ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciò nonostante, voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo. Epperò è necessario chiarire per quali ragioni la sproporzione andava considerata significativa e, soprattutto, se l'asserita donazione fosse caratterizzata dallo spirito di liberalità. Come è stato già detto dalla giurisprudenza di legittimità (sent. 21781 del 2008), affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche, che la disposizione patrimoniale sia animata da "spirito di liberalità", ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa. (per tutte cass. II;
23 maggio 2016, n. 10614)
Ad avviso del Collegio difetta la prova tanto diretta che indiretta dell'integrazione della fattispecie donativa.
Va dato atto che non vi sono prove dirette degli elementi costitutivi della fattispecie ovvero:
- l'animus donandi;
- la sproporzione significativa tra le prestazioni rese vicendevolmente dalle parti (in questo caso mutuo contro prestazione in luogo di adempimento)
A questo proposito, infatti, l'attrice non ha dedotto prove documentali né prove costituende idonee allo scopo nella propria seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. ma ha allegato una serie di circostanze in fatto, e considerazioni di matrice logico – razionale, che dovrebbero suffragare un ragionamento, e quindi prova, di carattere presuntivo.
A questo fine vanno ricordate le coordinate giuridiche che presiedono a tale ragionamento induttivo al fine di farne buon governo, soprattutto, sotto il versante del riparto dell'onere della prova.
Si ricorda che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. II, 31 ottobre 2011, n. 22656); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. L, 5 febbraio 2014, n.
2632). Nella presunzione semplice (art. 2729 cod. civ.) spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (Cass. III, 2 aprile 2009, n. 8023; Cass. I, 21 ottobre 2003, n. 15737; Cass. L, 6 agosto 2003, n.
11906; da ultimo, Cass. VI-V, Ord. 8 gennaio 2015, n. 101) Pertanto, il procedimento si articola necessariamente in due momenti valutativi:
• in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
pagina 5 di 8 • in secundis occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
I singoli elementi fattuali allegati si inverano, nella sostanza, nei seguenti: A. la de cuius “godeva di una tranquillità finanzaria “Sig.ra OS, infatti, nell'anno 2015 percepiva una pensione mensile di circa € 850,00 e non L. 850.000, nel 2016 a € 900,00 e non L. 900.000”..”Tale cadenza faceva sì che l'importo complessivo incidesse mensilmente solo per L. 322.333 (= € 166,47) sul conto corrente”; B. “il valore di mercato dell'immobile con cui sarebbe stato compensato il debito è di gran lunga superiore al debito stesso”; C. “L'atto di prestazione in luogo di inadempimento è stato stipulato in data 10.10.2016. Pertanto già nel 2006 (anno in cui è stata pagata l'ultima rata del prezzo ed era già scaduto da un anno il vincolo decennale dalla data del rogito di acquisto per la cessione della proprietà) non sussisteva più alcun limite alla cessione dell'immobile a terzi”; D. l'onere della prova dell'effettivo pagamento dei ratei da parte dei convenuti dovrebbe quindi essere fornito da questi ultimi. La documentazione prodotta dalla controparte per attestare che i pagamenti dei ratei sarebbero stati effettuati dai convenuti è invece assolutamente inidonea…
Controparte infatti riunisce in un medesimo documento alcuni bollettini di pagamento e attestazioni di prelievo, raggruppandone altri in ulteriori documenti…I convenuti, invece di presentare specifica prova che al pagamento di ogni singolo bollettino corrispondesse il relativo addebito sul conto corrente degli stessi, si sno limitati ad enunciazioni generiche e del tutto svincolate da qualunque riferimento specifico alla documentazione prodotta che possa corroborare con precise corrispondenze i loro assunti. Infatti non si può certo considerare prova il fatto che il Sig. GL abbia effettuato prelievi che potrebbero essere personali”.
Il Collegio non ritiene idonee siffatte circostanze e considerazioni a integrare quel compendio di indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della prova presuntiva di un negozio donativo.
Sul piano strettamente analitico emerge:
- l'infondatezza dell'affermazione circa il carattere florido della situazione patrimoniale della de cuius nel 1991 al fine di smentire la sua necessitò di ausilio da parte dei convenuti. Ciò si evince dalla stessa narrativa attorea che fa riferimento a ratei de pensione dal 2015 in avanti e che già di per sé non inducono a ritenere congrua la definizione spesa nel giudizio. Va, comunque, fatto presente, sul piano assertivo, l'irrilevanza probatoria inferenziale di una simile allegazione, in quanto non dedotta per provare un fatto noto dal quale inferire quello ignoto ma, al contrario, per “deprimere” in termini di efficacia probatoria la mera difesa spesa dai convenuti a sostengo del mutuo corrisposto alla de cuius quale fonte genetica del successivo adempimento attraverso l'atto del 2016;
- l'infondatezza della asserita sproporzione tra datio in solutum e prestazione ricevuta a suo tempo dai convenuti da parte della de cuius, quale perno centrale del ragionamento speso dall'attrice. Sul punto va svolto un approfondimento duplice:
• assertivo e giuridico rispetto all'estraneità all'istituto dell'equivalenza della prestazione data in luogo dell'adempimento e quella illo tempore ricevuta. Su di un piano strutturale non può accedersi ad una presunzione donativa sulla scorta della sproporzione di prestazioni in quanto di tratterebbe di un dato neutro;
pagina 6 di 8 • probatorio, alla luce della plastica carenza dell'elemento patrimoniale allegato in tutto il giudizio dalla parte a sostegno della sua tesi. Ciò è tanto più vero se si pensa che per tutta la causa, e fino agli scritti finali, la difesa attorea ha insistito per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio quale unico mezzo per poter dimostrare tale assunto. Si legge ancora in comparsa conclusionale: “In particolare si richiede la valutazione del valore dell'immobile, non potendo farsi riferimento al prezzo di acquisto fissato da Aler, La rimessione della causa in decisione impedisce l'accertamento delle domande sopra indicate che richiedono una valutazione del patrimonio ereditario e la suddivisione del medesimo”. E' d'uopo ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. VI-6 - L, Ord.
12 aprile 2019, n. 10373; Cass. VI-I, Ord. 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass. VI-L, Ord.
8 febbraio 2011 n. 3130; Cass. III, 14 febbraio 2006, n. 3191). La indicazione di elementi di estimo del bene, ora per allora, o la produzione in atti di una perizia giurata di stima di parte, ben potevano integrare un'allegazione tecnica agilmente deducibile dalla parte e sulla scorta della quale innestare l'eventuale contraddittorio con l'altra al fine di saggiare la difformità di criteri utilizzati. Di contro l'attrice non ha neanche allegato in via assertiva che valore avrebbe avuto l'immobile al 2016 così da poter formulare un giudizio di significativa sproporzione e con ciò elidendo in nuce il sindacato discrezionale di ammissione del mezzo da parte del Tribunale. A chiosa finale, tra l'altro, non si può sottacere una “contro constatazione” empirica ritraibile dagli stessi fatti narrati dall'attrice ovvero il decorso di un rilevante lasso di tempo tra la provvista che avrebbero prestato i convenuti e il momento della “restituzione in natura” della de cuius. Fatto dal quale indurre la “naturale” svalutazione della moneta e del suo valore di scambio (principio nominalistico) rispetto al valore di un immobile, peraltro,
“liberato” dai vincoli pubblicistici dell'edilizia popolare. Da qui la disomogeneità dei piani estimativi, comunque, posti dalla difesa attorea a fondamento della propria generica ed indimostrata affermazione. Devesi ricordare, infatti, che per accertare l'eventuale negozio misto con donazione la sproporzione di valori deve essere significativa e tale da indurre a ritenere la sussistenza di una finalità ulteriore rispetto a quella del negozio tipico
− il carattere neutro della circostanza dedotta sub C, non potendo indursi in modo certo che quel contegno non potesse che essere sorretto dalla volontà donativa atteso che anche l'allegazione svolta dai convenuti sul punto non appare illogica (la de cuius si era resa conto di non poter ripagare in liquidità corrente il prestito ricevuto);
− l'erroneità giuridica del fatto dedotto sub D in violazione dell'art. 2697 c.c.: “Onus probandi incumbit ei qui dicit”. La difesa attorea si è diffusa nel confutare l'idoneità probatoria dei documenti allegati dai convenuti a suffragio della loro difesa (docc. 3,5,6, e 10 fasc.
CONVENUTI) ovvero il mutuo erogato alla de cuius quale titolo per la successiva datio in solutum. Si tratta di una inversione dell'onere della prova in quanto è l'attrice che deve dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie donativa, seppur mista, e non i convenuti il suo carattere pagina 7 di 8 oneroso. Pare, invece, che la parte intenda allegare un fatto in contrasto con un negozio stipulato dalle parti per atto pubblico e determinare nei contraenti l'obbligo di giustificarlo come rispondente al tipo e non avente alcuna finalità ulteriore quale l'animus donandi. Questo ragionamento non può ritenersi ammissibile, neppure argomentando sulla scorta del principio della vicinanza della prova. Appare chiaro che la capacità dimostrativa di una siffatta difesa scema con il trascorrere degli anni e dei decenni sicchè si potrebbe creare il doppio paradosso per cui i convenuti non potrebbero dimostrare un fatto, che non incombe su di essi, a fronte, peraltro, del trascorrere del tempo in misura assai significativa, e contraria alla conservazione di tracce materiali del suo accadimento.
La circostanza che i convenuti non abbiano dimostrato in modo chiaro i pagamenti di tutte le rate semestrali per conto della de cuius, ma solo di alcune (il doc. 10 non ha una tale idoneità dimostrativa come segnalato dall'attrice) non vale certo ad invertire l'onere della prova applicando la regola di giudizio codicistica al contrario. Tanto basta per rigettare le domande proposte dall'attrice (anche quella subordinata di riduzione non essendovi una donazione – neanche indiretta – da ridurre).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (come da nota spese) in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta le domande proposte da EN UI in confronto di AN UI e GE IG;
• condanna EN UI alla rifusione delle spese di lite sostenute da AN UI e GE IG, liquidate in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE Alessandro Petrucci NE Cozzi
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