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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
UL NT Presidente est.
OM EN DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 805 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Fabio Andrei, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Danila Gullì, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“I sottoscritti Avv.ti Fabio Andrei e Danila Gulli, per conto dei rispettivi assistiti Parte_1
e , considerato l'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di separazione CP_1
consacrato in data 12.9.2025 come da istanza di mutamento del rito allegata, contenente altresì
la rinuncia dei coniugi alla comparizione personale, nonché la volontà di non volersi pagina 1 di 4 riconciliare, precisano congiuntamente le proprie conclusioni riportandosi all'accordo
allegato, dichiarando sin d'ora di rinunciare al deposito delle rispettive note conclusionali.
Voglia il Tribunale Ill.mo, pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
relativamente al matrimonio concordatario celebrato in data 7.6.1997, trascritto CP_1
nei registri dello stato civile del comune di Massa (MS) al n. 73, parte II, serie A, anno 1997,
con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alle relative annotazioni,
come da accordo sottoscritto tra le parti in data 12.09.2025”.
FATTO E DIRITTO
1.
, premesso di aver contratto matrimonio in Massa il 7.6.1997 con Parte_1
; che dall'unione delle parti erano nati i fgili (19.5.2002) ed CP_1 Per_1
(16.5.2005); che la prosecuzione della convivenza era divenuta Persona_2
ormai intollerabile;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi. ormai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, con addebito a carico del marito.
Si costituiva ritualmente parte resistente, non contestando la domanda in punto di an della separazione.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo, rassegnando conclusioni conformi.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di procedere all'attuale giudizio evidenzia il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, rendendo quindi fondata la pronuncia di separazione, ai sensi del primo comma dell'art. 151 Cod. civ.
In tal senso devesi provvedere.
3.
pagina 2 di 4 Vanno recepite le condizioni concordate nell'accordo del 12.9.2025, versato in atti e qui integralmente richiamato, in punto di: assegnazione della casa coniugale;
interventi edilizi e relative spese, anche con riferimento alle utenze domestiche;
contributo al mantenimento dei figli e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
autovettura e relativo uso;
cane; previsioni in punto di spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale, di cui al n.
11 dell'accordo; beni mobili ed effetti personali.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
6.6.1964, e , nata a [...] il [...] (matrimonio celebrato in CP_1
Massa il 7.6.1997 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 1997, n. 73, Parte II, Serie A); ordina all'ufficiale dello Stato Civile di Massa di provvedere ai consequenziali adempimenti di legge;
manda la cancelleria per quanto di competenza;
recepisce le concordate condizioni di cui all'accordo 12.9.2025, come da motivazione;
spese compensate.
Così deciso in Massa il 3.10.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
UL NT
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
UL NT Presidente est.
OM EN DI
Valentina Prudente DI ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 805 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Fabio Andrei, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Danila Gullì, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“I sottoscritti Avv.ti Fabio Andrei e Danila Gulli, per conto dei rispettivi assistiti Parte_1
e , considerato l'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di separazione CP_1
consacrato in data 12.9.2025 come da istanza di mutamento del rito allegata, contenente altresì
la rinuncia dei coniugi alla comparizione personale, nonché la volontà di non volersi pagina 1 di 4 riconciliare, precisano congiuntamente le proprie conclusioni riportandosi all'accordo
allegato, dichiarando sin d'ora di rinunciare al deposito delle rispettive note conclusionali.
Voglia il Tribunale Ill.mo, pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
relativamente al matrimonio concordatario celebrato in data 7.6.1997, trascritto CP_1
nei registri dello stato civile del comune di Massa (MS) al n. 73, parte II, serie A, anno 1997,
con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alle relative annotazioni,
come da accordo sottoscritto tra le parti in data 12.09.2025”.
FATTO E DIRITTO
1.
, premesso di aver contratto matrimonio in Massa il 7.6.1997 con Parte_1
; che dall'unione delle parti erano nati i fgili (19.5.2002) ed CP_1 Per_1
(16.5.2005); che la prosecuzione della convivenza era divenuta Persona_2
ormai intollerabile;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi. ormai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, con addebito a carico del marito.
Si costituiva ritualmente parte resistente, non contestando la domanda in punto di an della separazione.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo, rassegnando conclusioni conformi.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di procedere all'attuale giudizio evidenzia il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, rendendo quindi fondata la pronuncia di separazione, ai sensi del primo comma dell'art. 151 Cod. civ.
In tal senso devesi provvedere.
3.
pagina 2 di 4 Vanno recepite le condizioni concordate nell'accordo del 12.9.2025, versato in atti e qui integralmente richiamato, in punto di: assegnazione della casa coniugale;
interventi edilizi e relative spese, anche con riferimento alle utenze domestiche;
contributo al mantenimento dei figli e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
autovettura e relativo uso;
cane; previsioni in punto di spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale, di cui al n.
11 dell'accordo; beni mobili ed effetti personali.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
6.6.1964, e , nata a [...] il [...] (matrimonio celebrato in CP_1
Massa il 7.6.1997 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 1997, n. 73, Parte II, Serie A); ordina all'ufficiale dello Stato Civile di Massa di provvedere ai consequenziali adempimenti di legge;
manda la cancelleria per quanto di competenza;
recepisce le concordate condizioni di cui all'accordo 12.9.2025, come da motivazione;
spese compensate.
Così deciso in Massa il 3.10.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
UL NT
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4