Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1980, n. 3425
CASS
Sentenza 24 maggio 1980

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Il rapporto di lavoro subordinato con un invalido civile si costituisce non ex lege o per effetto di provvedimenti amministrativi, ma per contratto su richiesta delle aziende obbligate all'assunzione a norma del quarto comma dell'art 16 della legge 2 aprile 1968 n 482, con esclusione, quindi, di assegnazioni di ufficio. Pertanto, ove per un invalido sussista soltanto l'iniziativa del direttore dello ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ma non la richiesta dell'azienda obbligata all'assunzione, non puo ritenersi costituito il rapporto di lavoro subordinato. ( V 3702/77, mass n 387357).*

Il sistema delle assunzioni obbligatorie, previsto dalla legge 2 aprile 1968 n 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e strutturato in modo da dare luogo a meri obblighi legali, per il datore di lavoro, di stipulare contratti con gli invalidi a lui indicati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e non gia alla Costituzione autoritativa di tali rapporti. Esso, inoltre, lascia all'autonomia delle parti la Determinazione concreta di molteplici ed essenziali elementi di quei contratti, sicche, non essendo nella legge sufficientemente specificato il contenuto dell'accordo che si deve stipulare, si rivela impossibile il ricorso all'art 2932 cod civ, sull'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, nel caso di inadempimento del datore di lavoro al suddetto Obbligo di assunzione. ( Conf 1322/79, mass n 397590).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1980, n. 3425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3425
    Data del deposito : 24 maggio 1980

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