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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/04/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel collegio composto da:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5355/2021 del Ruolo generale affari contenziosi, riunita alla causa iscritta al n. 5368/2021 posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20 gennaio 2025 e vertente
TRA
C.F.: ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Appio Claudio n. 215, presso lo studio dell'avv. Antonino Bosco che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti ove elegge domicilio per le notifiche e le comunicazioni.
Appellante nel giudizio 5355/2021
E
-. - Controparte_1 CP_2 [...]
-. Controparte_3 CP_4
- -
[...] Controparte_5 Controparte_6
1 FORTUNATO -. DADDABBO -DADDABBO CP_7 CP_8
- DADDABBO - DEL RIO - DI
[...] CP_9 CP_10 [...]
-. -LIGUORI LUIGI - LUCCHI CP_11 Controparte_12
DAVIDE -. -MORAZZINI - Controparte_13 CP_14
- - - CP_15 CP_16 CP_17
- - Controparte_18 Controparte_19 [...]
- - CP_20 CP_21 Controparte_22
-SORVILLO - -
[...] CP_1 Controparte_23
- -. Controparte_24 Controparte_25 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella Parte_2
( ed elett.te domiciliati nel suo studio in Roma, via C.F._2
Domenico Chelini 5 giusta procura in atti. appellanti nel giudizio 5368/2021
E
(C.F. ), in persona del Controparte_26 P.IVA_1
pro tempore, Controparte_27 Controparte_28
( C.F. ) in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2
, (C.F ) in persona Controparte_29 P.IVA_3
del Ministro pro tempore, il , (C.F ), in Controparte_30 P.IVA_4
persona del pro tempore, rappresentati e difesi ex lege CP_31
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , per il P.IVA_5
ricevimento degli atti fax 06/96514000, PEC
, presso i cui uffici domiciliano ope Email_1
legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
Appellati
2 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2776/2021, Repert. 3048/2021, pubblicata il 16 febbraio 2021 dal Tribunale di Roma, sez. 2° civile,
Giudice Dott. A. Cianfarini, che ha definito il giudizio R.G. 41834/2018.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato, gli odierni appellanti convenivano in giudizio la il , Controparte_26 Controparte_30
il e il Controparte_32 Controparte_29
rivendicando lo stesso trattamento economico nel tempo
[...]
assegnato ai medici specialisti.
Gli allora attori esponevano: di avere frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale negli anni 1994 – 2006; di aver goduto di un trattamento in contrasto con le direttive del Consiglio Europeo nn.
75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla direttiva n.
82/76/CEE e trasfuse nella direttiva n. 93/16/CEE; che, in particolare, in base all'art. 3 del d.l. n. 325 del 30.5.1994 avevano percepito una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandi con il d.lgs. n. 257/91, però soggetta alle imposte IRPEF e IRAP e con il carico delle spese di copertura assicurativa, di guisa che avevano goduto di un trattamento economico ridotto;
che la normativa comunitaria era stata applicata in maniera discriminatoria, perché con i DPCM del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 era stata garantita una adeguata remunerazione solo agli altri medici specialisti, nonostante le caratteristiche del tutto analoghe dei corsi frequentati;
che, conseguentemente, lo Stato italiano avrebbe dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citati anche per coloro che avevano frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale e, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 d.lgs n. 257/91, espressamente richiamato dall'art. 3 d.l. n. 325/94, l'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere oggetto di incremento al tasso annuale e di rideterminazione triennale.
Si costituivano in giudizio la e i Controparte_26
3 convenuti, eccependo la prescrizione dei diritti vantati dagli CP_33
attori, la carenza di legittimazione passiva dei e, nel merito, CP_33
chiedevano il rigetto della domanda perché infondata.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda accogliendo l'eccezione di prescrizione del credito.
I medici indicati in epigrafe, rilevando l'erroneità della valutazione operata dal giudice di primo grado, hanno impugnato -per il tramite di due diversi difensori -la sentenza di primo grado.
Nel giudizio iscritto al 5355/2021 il Dott. ha proposto i Pt_1
seguenti motivi di appello:
1) Erronea applicabilità della prescrizione al caso in esame.
Violazione ex art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana.
Violazione ex art. 1173 cod. civ.
2) Assoluta incertezza della decorrenza del dies a quo per il computo del termine della prescrizione, ove applicabile.
3) Risvolti pensionistici, previdenziali e assicurativi dei Medici di famiglia. Natura parasubordinata del rapporto tra il Medico e la di appartenenza. CP_34
Con i predetti motivi, parte appellante - riconducendo la responsabilità dello Stato per inosservanza di atti eurounitari al modello della responsabilità contrattuale per inadempimento di un'obbligazione, ex lege, fondata sull'art. 1173 cod. civ.- ha ritenuto indebita l'applicazione, ad opera del giudice di prime cure, del termine di prescrizione quinquennale e, ferma la tesi della imprescrittibilità prospettata con il 3° motivo d'impugnazione in ragione dell'attuale pendenza del rapporto di lavoro
“parasubordinato” tra l'appellante e la e, quindi, della non CP_34
definitività del danno subìto con riferimento agli emolumenti pensionistici, previdenziali e assicurativi, il Tribunale avrebbe dovuto, tuttalpiù, applicare il termine decennale.
4 Gli altri appellanti, con il ricorso iscritto al n. 5368/21, hanno eccepito:
1)Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del
Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE,
93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle
Preleggi c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in
Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell'art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto
1999, n. 368, dell'art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L.
23 dicembre 2005, n. 266., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
2)Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del
Trattato CEE., dell'art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi
c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art.
11 della Legge n. 370/99
Con riferimento al dies a quo di decorrenza della prescrizione, i medici appellanti, hanno ritenuto non potersi prescindere dal principio sancito dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 luglio 1991
n. 208 in base al quale: "Finché una direttiva non è stata correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti”. Da ciò ne deriverebbe la non eccepibilità, ad opera dello Stato membro inadempiente, della tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti, potendo il termine prescrizionale
5 cominciare a decorrere solo dal momento dell'esatta trasposizione della direttiva.
Sotto altro verso, gli appellanti hanno ritenuto erronea la decisione del
Tribunale in ordine all'applicazione, al caso di specie, della previsione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, determinando, così, l'estinzione del diritto degli appellanti ad ottenere il risarcimento in ragione della tardiva messa in mora dello Stato, avvenuta solo con la citazione in giudizio del 12.6.2018 e, quindi, sotto l'imperio della nuova disciplina in vigore dal 1.1.2012. Il termine quinquennale, quindi, non avrebbe potuto trovare applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2012 anche per i fatti anteriori.
Si sono costituiti in giudizio la e Controparte_26
i convenuti, chiedendo preliminarmente la riunione del fascicolo CP_33
n. 5368/2021 alla causa civile in grado di appello iscritta al n. 5355/2021 e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'appello.
Riuniti i fascicoli e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione alla data in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
I motivi di appello, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, vanno condivise le motivazioni espresse dal giudice di prime cure, il quale osserva “che la citazione è stata notificata il 12.6.2018. L'ultimo corso più recente, tra tutte le parti attrici, è del 2006. Appare evidente la prescrizione decennale in assenza di alcun atto interruttivo. Inoltre, sussiste anche la prescrizione quinquennale. La L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), approvata in via definitiva dal
Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, ha disposto che "La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento
6 nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato". Ai sensi dell'art. 36 della stessa legge la norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2012. La legge n.183 regola la prescrizione (ora quinquennale, prima decennale) della tipologia di crediti per cui sussiste la presente causa, nelle fasi successive alla sua entrata in vigore: appare evidente che la messa in mora rientra sotto l'imperio della nuova disciplina. E' parere di questo Giudice che la materia del mutamento da parte del legislatore del termine di prescrizione di un determinato diritto sia soggetta ad un ineludibile principio generale dell'Ordinamento che si fonda sul secondo comma dell'art.12 preleggi: questa norma consente
l'utilizzo in via analogica dell'art.252 disp. att. codice civile, il quale impone l'immediata applicazione della nuova prescrizione a patto della non ancora iniziata azione civile al 1.1.2012. La normativa sopra esaminata non stabilisce infatti un'espressa deroga all'art.252 disp. att.
c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale
(Corte costituzionale, 3 febbraio 1994, n.20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purché,
a norma della legge precedente, non residui un termine minore
(testualmente Cassazione Sezioni unite civili, sent. 7 marzo 2008, n. 6173).
Con l'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, la quale, come detto, ha introdotto il nuovo regime, per la prescrizione opera il nuovo termine più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012; detto termine non può essere
7 quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
(cit. SSUU, 7 marzo 2008, n. 6173) Ne discende, analogamente in questo caso, che il termine quinquennale decorre dal 1 gennaio 2012 (sul punto
Cass. sez. 3, n. 1917 del 2012)”.
Parimenti immune da censure è l'osservazione ad opera del Tribunale in forza della quale, nelle direttive comunitarie citate dall'odierna appellante, non vi è alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche.
La direttiva 93/16/CEE, in particolare, ha riservato un apposito titolo
(il Titolo IV) alla formazione specifica in Medicina Generale.
In ogni caso tale direttiva, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Né a tal fine rileva il fatto che il d.lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina per i medici specializzandi.
Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria (cfr. tra le più recenti Cass. 1449/2018).
La Corte condivide pertanto la motivazione del tribunale.
Come d'altronde precisato da Cass. n. 18588/2024, la materia è regolata - secondo la previsione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n.
212, e a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citate direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e
82/76/CEE – dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che contiene una regolazione ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257.
8 Secondo la Corte di legittimità, il fatto che la posizione dei medici specializzati in medicina generale sia diversa “è confermato non solo dalla strutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256 del
1991) in modo del tutto differente, ma anche dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Quest'ultimo, infatti, ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale nel titolo quarto
(artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazione sono regolati nel titolo quinto (artt. 34 e ss.). Tale diversità si traduce nell'evidente impossibilità di fare una comparazione tra le due situazioni.” (Cass. n.
18588/2024).
Dunque, le norme e le regole richiamate dagli appellanti a sostegno delle loro doglianze nulla hanno a che fare con la specializzazione in medicina generale.
Si ritiene parimenti infondata la domanda di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/91, che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa di studio.
Il d.l. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n.
438/1992, ha previsto al comma 1 che "Resta ferma sino al 31 dicembre
1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994".
Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che
"Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
9 modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato
o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno
1992".
Il blocco della indicizzazione è stato confermato: per il triennio 1994-1996 dall'art. 3 comma 36 della legge n. 537/1993; per il triennio 1997-1999 dall'art. 1 commi 66 e 67 della L. n. 662/1995; per il triennio 2000-2002 dall'art. 22 della legge n. 488/1999; per il triennio 2003-2005 dall'art. 36 della legge n. 289/2002; per il triennio 2006-2008 dall'art. 1 c. 212 della legge n. 266/2005, per il biennio 2009-2010 dall'art. 41, comma 7, del d.l.
n. 207/2008 e per il triennio 2011-2013 dall'art. 8, comma 13, d.l. n.
78/2010.
Il regime di blocco della indicizzazione ha riguardato anche le borse di studio dei medici specializzandi: l'art. 1 comma 33, della l.n. 549/1995, interpretando autenticamente le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6
d.l. n. 384/1992, ha stabilito che le stesse devono essere interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per l'anno 1992, siano comprese le borse di studio di cui all' art. 6 del d.lgs. n. 257/91.
Infine, in base alla disposizione contenuta nell' art. 22 l.n. 488/1999 la disposizione così interpretata continua ad applicarsi anche nel triennio
2000-2002. Il divieto di periodico aggiornamento al tasso di inflazione delle borse di studio dei medici specializzandi è stato successivamente confermato dall' art. 36 della l.n. 289/2002 per il triennio 2003- 2005 e dall'art. 1, comma 212, l.n. 266/2005 (cfr. tra le più recenti Cass. n.
4449/2018).
Alla luce delle considerazioni già indicate l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in
10 dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. sentenza n.
2776/2021 del Tribunale di Roma;
- condanna, non in solido, gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore della che liquida in € Controparte_26
35.000 per compensi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. 115/02.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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