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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. EP ND Presidente
dott.ssa Serena Baccolini Consigliere
dott.ssa LI AZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1204/2024, promossa
da
(C.F. , (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in MILANO, VIA TORTONA, 25, presso lo studio dell'avvocato TIZIANO
UGUCCIONI, che, unitamente all'avvocato FRANCESCO PAOLO BELLO, li rappresenta e difende come da procure alle liti allegate all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI
nei confronti di pagina 1 di 16 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE BIANCA MARIA, 45 presso lo studio degli avvocati
RO EN e NI AB, che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione in appello,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2581/2024 del Tribunale di Milano, depositata il
7.03.2024, - responsabilità della pubblica amministrazione.
CONCLUSIONI
Per , e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare – IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
confermata la giurisdizione del G.O., accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2581/2024 emessa dal Tribunale di Milano, I
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Boroni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 30035/2021, depositata in
cancelleria in data 07 marzo 2024, notificata il 12 marzo 2024, accogliere tutte le conclusioni
avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE: − accertare e
dichiarare il diritto dei Sig.ri al risarcimento del danno emergente che gli stessi hanno Pt_1
ingiustamente patito per fatto e colpa del con riguardo agli esborsi inutilmente Controparte_1
sopportati in vista della realizzazione dell'intervento di trasformazione dell'ambito TR2 e, per l'effetto,
condannare l'Amministrazione comunale al pagamento della complessiva somma di € 31.531,87,
rivalutata dal dovuto sino al deposito della sentenza e, successivamente, maggiorata degli interessi
legali sino all'effettivo soddisfo, o, in subordine, nella maggiore o minore somma che sarà comunque
ritenuta, anche secondo equità, oltre ad interessi e rivalutazione, come per Legge;
− accertare e
dichiarare il diritto dei Sig.ri al risarcimento del danno emergente che gli stessi hanno Pt_1
pagina 2 di 16 ingiustamente patito per fatto e colpa del e, per l'effetto, condannare Controparte_1
l'Amministrazione comunale in forma specifica, mediante riduzione in pristino a proprie spese
dell'area oggetto di causa o, in subordine, al pagamento, in favore dei Sig.ri dei costi necessari Pt_1
per provvedervi, quantificati nella complessiva somma che sarà precisata in corso di causa o che sarà
comunque ritenuta, anche secondo equità, oltre ad interessi e rivalutazione, come per Legge;
−
accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri al risarcimento del danno che gli stessi hanno Pt_1
ingiustamente patito per fatto e colpa del sub specie di lucro cessante, in Controparte_1
conseguenza dell'impossibilità di disporre in altro modo delle somme inutilmente investite in vista
della realizzazione degli interventi descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione
comunale al pagamento degli interessi compensativi maturati in relazione alle somme inutilmente
pagate, da liquidarsi secondo equità, o, in subordine, nella maggiore o minore somma che sarà
comunque ritenuta, oltre agli ulteriori interessi maturati dal deposito della sentenza, sino all'effettivo
saldo; − rigettare tutte le domande svolte da controparte, in via principale e in via subordinata”.
Per : “Tutto ciò premesso e considerato, il ut supra Controparte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso, contrariis rejectis, chiede a Codesta Ecc.ma Corte di voler accogliere le
seguenti conclusioni: - respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sez. I, Giudice Dott.ssa Boroni, n.
2581 del 7 marzo 2024. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e agivano in giudizio Pt_1 Pt_2 Parte_3
davanti al tribunale di Milano nei confronti del chiedendo la condanna di Controparte_1
quest'ultimo al risarcimento del danno emergente da quantificarsi in € 31.531,87, oltre interessi e rivalutazione, e del lucro cessante patito in ragione della condotta gravemente colposa pagina 3 di 16 dell'Amministrazione comunale, che avrebbe indotto loro a confidare nella legittimità del PGT 2012,
nell'ambito del quale era stata prevista l'edificabilità del comparto immobiliare di loro proprietà, piano poi annullato a seguito di ricorso giurisdizionale. In subordine gli attori chiedevano di condannare l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno in forma specifica, con condanna alla riduzione in pristino dell'area oggetto di causa o, in subordine, al pagamento in loro favore di una somma corrispondente ai costi necessari per provvedervi.
A fondamento delle loro domande, gli attori affermavano:
1) di essere proprietari di un comparto immobiliare sito nel territorio del Comune di , il quale CP_1
era stato incluso dal PGT, adottato con delibera n. 11 del 14 febbraio 2012, nell'ambito di trasformazione denominato TR2;
2) che il Documento di Piano subordinava l'edificabilità di tale area a un'azione di compensazione ambientale c.d. di piantumazione, che avrebbe dovuto essere realizzata, ai sensi dell'art. 8 del piano,
entro sei mesi dall'approvazione del PGT e, comunque, prima dell'approvazione del relativo piano attuativo;
3) che la , in qualità di proprietaria di un vasto comparto immobiliare ricadente nel Controparte_2
medesimo ambito della trasformazione TR2, presentava al Comune di un progetto di CP_1
piantumazione riguardante anche l'area di proprietà degli attori, progetto che veniva approvato dal
Comune con delibera G.C. n. 127/2012 del 3 ottobre 2012, per la cui realizzazione, avvenuta sempre per il tramite della società , gli attori sostenevano un costo complessivo di € 24.553,47 (€ CP_2
8.184,49 ciascuno);
4) che tale PGT veniva impugnato con ricorso presentato in data 22 giugno 2012 e veniva annullato dal
TAR Lombardia con sentenza n. 576/2015 del 27 febbraio 2015, confermata poi dal Consiglio di Stato
con sentenza n. 2921/2016 del 28 giugno 2016, con conseguente inefficacia degli atti attuativi e,
dunque, perdita della natura edificabile dell'area di loro proprietà;
pagina 4 di 16 5) di aver, quindi, subito un danno direttamente riconducibile all'attività dell'Amministrazione perché
non avrebbero mai intrapreso e ultimato le attività di piantumazione se il PGT 2012, approvato dal di , non li avesse legittimati a confidare incolpevolmente nella concreta ed effettiva CP_1 CP_1
possibilità di realizzare l'intervento edificatorio previsto nell'ambito di trasformazione TR2;
6) che era evidente la sussistenza di un comportamento gravemente colpevole dell'Amministrazione
comunale, in quanto quest'ultima non si era limitata ad adottare un piano generale illegittimo, ma aveva anche violato i principi generali dell'azione amministrativa, nonché quello di buona fede e del giusto procedimento e, altresì, le regole preposte al corretto esercizio dei poteri di pianificazione;
7) che, inoltre, approvando il progetto di piantumazione, il aveva ulteriormente alimentato CP_1
l'incolpevole affidamento dei destinatari della sua azione;
8) che, peraltro, il non aveva tenuto in alcuna considerazione il danno subito, in quanto, CP_1
successivamente, aveva, con delibera n. 32 del 13 luglio 2017 di variante del piano, impugnata dagli attori innanzi al TAR, incluso l'area di proprietà di questi ultimi nel neocostituito Parco Locale di
Interesse Sovracomunale della Martesana, in vista della riconversione dell'intero compendio all'attività
agricola;
9) che, in ordine alla sussistenza di un nesso causale, era evidente che il danno subito fosse riconducibile alla condotta colposa dell'Amministrazione, in quanto, senza l'attribuzione della natura edificatoria dell'area di loro proprietà a opera del PGT 2012, gli attori non avrebbero mai avviato e concluso tutte le attività preliminari di progettazione e contestuale sistemazione dell'area;
10) che, in relazione al danno subito, esso consisteva sia nel fatto che, a causa della condotta gravemente colposa del l'area di loro proprietà aveva perduto ogni vocazione Controparte_1
edificatoria potendo al più essere destinata a un uso agricolo, sia nel fatto che, in ragione di ciò,
avevano perduto la possibilità di portare a compimento l'investimento intrapreso e avevano inutilmente sostenuto le spese di piantumazione, opera che richiedeva anche una onerosa attività di manutenzione;
pagina 5 di 16 11) che, in merito alla quantificazione del danno, esso ammontava, a titolo di danno emergente, in €
24.553,47, pari a € 8.184,49 per ciascun attore, per la spesa inutilmente sostenuta per l'intervento di piantumazione, e in € 6.978,40 per le spese tecnico – legali sostenute a seguito dell'instaurazione del giudizio di impugnazione innanzi al TAR della delibera C.C. n. 32/2017 di variante del piano;
12) che a titolo di danno erano dovute anche le spese necessarie per procedere alla riduzione in pristino dell'area, essendo venuto meno l'interesse alla piantumazione;
13) che, infine, sussisteva anche un danno a titolo di lucro cessante, consistente nella impossibilità di destinare ad altri fini le somme impegnate nelle attività preliminari alla realizzazione dell'opera.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di CP_1 CP_1
giurisdizione del giudice ordinario adito, in quanto la dedotta lesione dell'affidamento nell'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione comunale era riconducibile a una posizione di interesse legittimo, che era devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non si configurava come un'autonoma situazione giuridica correlata a una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi al
Giudice ordinario. Inoltre, anche volendo accedere a tale opzione interpretativa, secondo il CP_1
tale diritto soggettivo, in quanto asseritamente leso nell'esercizio del potere di pianificazione territoriale, doveva essere devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo alla luce dell'art. 7, comma 5, c.p.a. e dell'art.133, comma 1, lett. f) c.p.a.. Nel merito, il convenuto chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree, attesa l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito e, in via subordinata, di quantificare il risarcimento del danno in misura inferiore rispetto all'importo richiesto dagli attori.
A fondamento delle sue eccezioni e contestazioni, il Comune deduceva:
1) che il PGT 2012 approvato aveva qualificato alcuni terreni, fra cui quelli di proprietà degli attori,
come area di trasformazione, denominata “TR2”, prevedendo che essi potessero essere interessati da pagina 6 di 16 piani attuativi unicamente se preventivamente piantumati entro sei mesi dall'approvazione definitiva del PGT;
2) che, con riferimento alle aree di proprietà degli attori, il progetto di preverdissement era stato presentato al non direttamente da questi ultimi, ma per mezzo di una società terza, Europa CP_1
2000, quale proprietaria di un vasto comparto immobiliare ricadente nel medesimo ambito TR2;
3) che, a seguito della impugnazione del PGT 2012, Europa 2000 si era costituita nel giudizio davanti al TAR Lombardia, sostenendo la legittimità della delibera consiliare di approvazione;
4) che tale società, dunque, nonostante fosse consapevole che la propria iniziativa avrebbe potuto essere travolta dall'accoglimento dell'impugnativa avverso il PGT, aveva, ciononostante, deciso di dare attuazione al progetto di piantumazione dell'area, approvato con delibera della Giunta Comunale del 3
ottobre 2012, n. 127, che era stato avviato nel 2012 ed era proseguito fino al 2015, anno in cui era intervenuta la sentenza del TAR, che aveva annullato totalmente il PGT;
5) che controparte non aveva provato la sussistenza di una colpa grave in capo all'Amministrazione, in quanto essa non poteva consistere nella mera adozione di un atto illegittimo, tenuto conto, peraltro, che quest'ultimo era stato emesso a seguito di una scusabile erronea interpretazione da parte del CP_1
dell'art. 84 delle NTA del PTCP vigente pro tempore e che il TAR aveva, comunque, dichiarato illegittima la delibera del Consiglio comunale n. 32/2017, che approvava la variante al P.G.T. adottata con delibera n. 24/2016;
6) che non era configurabile alcuna lesione del legittimo affidamento degli attori, atteso che il progetto di piantumazione relativo all'ambito di trasformazione TR2 era stato approvato dal CP_1
successivamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il PGT e, dunque, quando questi ultimi erano a conoscenza del possibile rischio di annullamento del piano;
7) che, peraltro, , costituitasi nel giudizio di impugnazione promosso da Europa 2000, CP_2
assistita da tecnici, aveva contestato la legittimità dell'art. 8 delle Norme del Documento di Piano del pagina 7 di 16 PGT, che qualificava la piantumazione preventiva quale condizione inderogabile e necessaria per la trasformazione urbanistica dell'area solo nella parte in cui qualificava come perentorio il termine semestrale di adozione dello strumento di mitigazione;
8) che il danno lamentato dagli attori era privo del carattere dell'ingiustizia, giacché aveva natura puramente patrimoniale, non spettando loro un diritto all'edificazione di suoli di proprietà, essendo, in ogni caso, onere del privato, in ossequio al principio di autoresponsabilità, verificare la spettanza del
'bene della vita' cui aspirava;
9) che, peraltro, anche nel caso in cui si fosse dovuto ritenere provata la responsabilità
dell'amministrazione comunale, il diritto al risarcimento doveva essere ridotto, poiché era configurabile un concorso di colpa degli attori;
10) che, sempre in tema di quantificazione del danno, gli attori non potevano pretendere di essere tenuti indenni dalle perdite connesse alla natura e al grado di rischiosità intrinseco nell'investimento effettuato di piantumazione preventiva, la quale, in ogni caso, alla luce dell'intervenuta variante del
Piano del 2017, conservava, comunque, un valore economico in ragione del meccanismo di perequazione urbanistica;
11) che non vi era prova dell'effettivo pagamento delle somme indicate dagli attori per l'attività di piantumazione.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 2581/2024, depositata il 7.03.2024, ritenuta la propria giurisdizione, ha rigettato le domande attoree, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
II) Il giudizio di secondo grado.
Contro tale sentenza, e hanno proposto appello sulla base del seguente Pt_1 Pt_2 Parte_3
motivo:
pagina 8 di 16 1) Erroneità e contraddittorietà della sentenza (p. 9, ultimo capoverso – p. 13), nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti tutti i presupposti costitutivi della fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 14.01.2026, poi anticipata a quella del 22.10.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello proposto, e impugnano la sentenza di Pt_1 Pt_2 Parte_3
primo grado, laddove il tribunale ha ritenuto insussistente una responsabilità in capo al CP_1
, rigettando le domande attoree.
[...]
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale erroneamente affermato che non era stata provata la presentazione, in proprio o tramite terzi, di un progetto di piantumazione relativo all'area di trasformazione TR2 approvato dal Comune di , e il CP_1
pagamento dell'intervento effettuato, essendo state, invece, fornite tutte le prove richieste. In
particolare, gli appellanti, a dimostrazione del fatto che il aveva approvato proprio il loro CP_1
piano di piantumazione, presentato dalla società e non Europa 2000, come affermato CP_2
inizialmente da parte appellata, hanno richiamato i documenti tempestivamente prodotti, ossia la nota inviata da al in data 9 novembre 2012, recante la comunicazione di CP_2 CP_1 CP_1
avvenuta conclusione dei lavori (doc. 19 di primo grado, p. 1 e 2), il certificato di fine lavori allegato
(doc. 19 di primo grado, p. 3) e, infine, la nota inviata dal anche ai signori Controparte_1 Pt_1
pagina 9 di 16 oltre che a e al “ ” in data 29 novembre 2012, in cui veniva dato atto CP_2 Persona_1
dell'avvenuto intervento di piantumazione (doc. 19 di primo grado, p. 6). A parere degli appellanti,
inoltre, il tribunale avrebbe errato nel ritenere che le azioni del non avessero Controparte_1
consolidato e leso colposamente l'affidamento da loro riposto nella legittimità del provvedimento, alla luce di una pluralità di elementi, ritenendo sussistenti anche la colpa, il nesso causale e il danno.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene, innanzitutto, condivisibile quanto affermato dal Tribunale in ordine ai presupposti necessari per la configurabilità di una responsabilità in capo all'Amministrazione comunale da c.d.
“provvedimento favorevole poi annullato”, in conformità di quanto rilevato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo le quali il comportamento rilevante ai fini dell'affidamento del privato si pone su un piano diverso rispetto a quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provvedimento con cui viene esercitato il potere amministrativo, collocandosi in una dimensione relazionale complessiva tra l'amministrazione e il privato, nel cui ambito un atto provvedimentale di esercizio del potere amministrativo potrebbe mancare del tutto (come nel caso oggetto del presente giudizio) o, addirittura, essere legittimo (cfr. Cass. S.U. 8236/2020). Ai fini della prova di una responsabilità dell'Amministrazione, infatti, alla luce di quanto asserito dai giudici di legittimità, non è
sufficiente la mera constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma è necessario un quid pluris, rappresentato dalla delusione dell'aspettativa riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, fondata sul rispetto dei doveri di correttezza e di buona fede su quest'ultima gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo,
indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale, a una responsabilità che non è qualificabile, né come extracontrattuale, né , tanto meno, come contrattuale in senso proprio, configurandosi piuttosto come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale pagina 10 di 16 qualificato (cfr. Cass. S.U. 1567/2023; in senso conf. Cass. S.U. 8236/2020; Cass. 32314/2018; Cass.
24438/2011).
In considerazione di tali principi, ai fini della configurabilità di una responsabilità in capo all'Amministrazione è, quindi, necessario un concorso di elementi ulteriori, in aggiunta al provvedimento annullato, che possono inerire allo stesso contenuto del provvedimento, o anche essere estranei al diretto esercizio del potere dell'amministrazione, che sono relativi al suo agire nelle varie fasi precedenti all'adozione dell'atto o anche successive, ricollegabili a comportamenti dell'Amministrazione o di terzi o, ancora, relativi alla situazione in cui si trovava lo stesso beneficiario o a fatti a lui noti. Esemplificando, si può far riferimento a eventuali rassicurazioni della pubblica amministrazione o dei singoli funzionari in ordine alla legittimità del provvedimento.
Il Collegio ritiene che, in realtà, tali elementi non sussistano nel caso di specie, atteso che le decisioni del T.A.R. (sentenza n. 576 del 27/02/2015) e del Consiglio di Stato (sentenza n. 2921 del 28/06/2016)
di annullamento del P.G.T. non sono, di per sé, sufficienti a fondare la responsabilità del CP_1
Con riferimento, infatti, agli altri elementi, la Corte ritiene, innanzitutto, che non sia rilevante a tale fine l'approvazione da parte del del progetto di piantumazione predisposto dalla , CP_1 CP_2
sebbene fosse avvenuta successivamente alla presentazione del ricorso giurisdizionale davanti al TAR
Lombardia, con cui era stato impugnato il PGR. Si osserva, in primo luogo, che non sia dirimente a tale riguardo la circostanza che il documento concernente la delibera di approvazione del progetto di piantumazione relativo all'ambito di trasformazione TR2, presentato dalla sia stato Controparte_3
prodotto per la prima volta in appello (doc. B del fascicolo di appello di parte appellante), in quanto, a prescindere dalla sua inammissibilità, tale circostanza circa la sua effettiva esistenza non era,
comunque, stata oggetto di specifica contestazione nel giudizio di primo grado, come si evince dalla memoria del ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. depositata in primo grado, in cui a pagina 4 CP_1
risulta che: “Ebbene, si è già chiarito che il progetto di preverdissement relativo all'ambito di
pagina 11 di 16 trasformazione TR2 è stato approvato dal Comune successivamente alla proposizione del ricorso
giurisdizionale, così come i lavori di realizzazione delle piantumazioni previste come preverdissement
sono stati gradualmente avviati dopo l'ottobre 2012 e proseguiti sino al 2015 (p. 3 della comparsa di
costituzione e risposta)”. Si ritiene, poi, che non sia significativo che tale approvazione sia avvenuta successivamente al deposito del ricorso davanti al T.A.R., in quanto esso non determina un effetto sospensivo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'Amministrazione era doverosamente tenuta comunque ad agire in base a quanto previsto dal P.G.T., il quale era pienamente efficace. Il provvedimento di approvazione del piano, che rispetti i requisiti previsti dal P.G.T., da parte della Pubblica amministrazione, infatti, è un atto vincolato, non rientrando nella discrezionalità di quest'ultima la possibilità di negare o meno l'approvazione, sulla base della mera eventualità che il piano possa essere annullato.
La Corte ritiene, inoltre, che non sia rilevante, ai fini della configurabilità di un comportamento scorretto in capo alla Pubblica amministrazione, la circostanza che il non abbia sospeso CP_1
l'esecutività del provvedimento, sebbene avesse potuto e dovuto in ragione dell'avvenuta impugnazione dello stesso. Si osserva, infatti, che il potere di sospensione di un provvedimento amministrativo è disciplinato dall'articolo 21-quater della legge 241/90, secondo cui: “L'efficacia
ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il
tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto
dalla legge”. Quanto alla gravità delle ragioni la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la pubblica amministrazione è tenuta a un accertamento in concreto di un interesse pubblico specifico e di elementi sufficienti per ritenere verosimile – secondo un giudizio di probabilità – l'illegittimità
dell'atto (cfr. Cons. St. sez. V, 18 dicembre 2012, n. 6507; Cons. St., sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 823).
Le “gravi ragioni”, dunque, non possono consistere nella semplice verosimile sussistenza di vizi di illegittimità, che potrebbero giustificare l'annullamento, dovendo investire l'ulteriore profilo del pregiudizio che subirebbe l'interesse pubblico, ove l'atto non fosse sospeso. pagina 12 di 16 Si consideri, peraltro, che la disposizione di cui sopra si limita a fornire una mera possibilità (la norma,
infatti, dispone che: “l'efficacia del provvedimento può essere sospesa”) e non un obbligo in capo all'Amministrazione di ricorrere all'istituto della sospensione, permanendo, pertanto, un'ampia sfera di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione nel decidere se sospendere o meno l'efficacia del provvedimento. Si evidenzia, a tal fine, che, nel caso di specie, non sono stati allegati, né, tanto meno,
provati dagli appellanti gli elementi in base ai quali il avrebbe potuto e dovuto ravvisare ictu CP_1
oculi l'illegittimità del P.G.T. e da cui si potesse far conseguire la contrarietà a buona fede del comportamento della Pubblica amministrazione nel non procedere alla sospensione del Piano.
La Corte ritiene, poi, che non abbia rilevanza a tale fine la circostanza che gli appellanti non erano stati asseritamente avvisati della pendenza del processo di impugnazione del P.G.T.. Si osserva, infatti, che
è circostanza pacifica che avesse preso parte del giudizio promosso per Controparte_3
l'annullamento del PGT in qualità di soggetto controinteressato (doc. 5 allegato all'atto di citazione in appello), con la conseguenza che, per un verso, è irrealistico affermare che i non fossero a Pt_1
conoscenza dell'impugnazione del provvedimento, in ragione del rapporto intercorrente con tale società
e, per l'altro verso, bisogna tenere conto che il aveva sempre interagito solo ed esclusivamente CP_1
con la la quale aveva presentato il progetto al e provveduto alla Controparte_3 CP_1
piantumazione anche per conto degli odierni appellanti, ragione per cui non può ravvisarsi alcuna scorrettezza nel comportamento della Pubblica amministrazione, qualora abbia omesso di avvisare direttamente i della pendenza del processo. Pt_1
La Corte ritiene, inoltre, irrilevante l'invio da parte dell'Amministrazione della nota prot. n. 33238
dell'11.09.2012 (doc. 18 del fascicolo di parte appellante di primo grado), indirizzata, fra i vari destinatari, anche ai e a con cui era stata ribadita la necessità, prevista dall'art. Pt_1 Controparte_3
8 del piano, di effettuare la piantumazione ai fini dell'avvio dell'istruttoria per l'adozione di piani attuativi. Si osserva, infatti, come rilevato anche dal tribunale, che il contenuto della nota era pagina 13 di 16 meramente riproduttivo dell'art. 8 del PGT, che disponeva che:“La piantumazione preventiva dovrà
avvenire entro 6 mesi dall'approvazione definitiva del P.G.T. e costituisce una condizione necessaria
ed inderogabile affinché l'Amministrazione Comunale possa procedere nell'istruttoria delle proposte
progettuali finalizzate ad ottenere l'approvazione dei piani attuativi”. Si ritiene, peraltro, che, tenuto conto del suo contenuto, la nota non poteva reputarsi uno strumento di sollecitazione da parte dell'Amministrazione verso una celere attuazione dell'opera di piantumazione, né, tanto meno, un elemento idoneo a consolidare l'affidamento degli odierni appellanti nella legittimità del Piano, non essendo nemmeno atta a configurare un comportamento contrario a buona fede per il mero fatto che era cronologicamente successiva all'impugnazione del P.G.T. Si deve, infatti, ribadire che il P.G.T.
conservava, in quanto non sospeso, la sua piena efficacia, per cui il ha correttamente agito CP_1
secondo le prescrizioni dello stesso.
La Corte ritiene, inoltre, irrilevante la presa d'atto contenuta nel provvedimento della Direzione
Ambiente e territorio – Sezione urbanistica del 19.11.2022 da parte del successiva Controparte_1
alla comunicazione dell'avvenuto intervento di piantumazione da parte della (doc. Controparte_3
19 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Si rileva, infatti, che in tale modo l'Amministrazione si era limitata a verificare l'avvenuto svolgimento dei lavori, rappresentando tale nota una presa atto della mera attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti ed efficaci in difetto di una sospensione. Valgono al riguardo le stesse considerazioni relative all'avvio della fase istruttoria per l'approvazione del piano attuativo, giacché anche questa nota è stata adottata in base alle prescrizioni del PGT, ai fini della verifica dell'ultimazione delle attività di piantumazione.
La Corte ritiene, infine, non significativa la variante al P.G.T., approvata successivamente all'annullamento della precedente versione del piano da parte del in quanto l'emissione di tale CP_4
provvedimento non costituisce una condotta contraria a buona fede. Si osserva, al riguardo, che tale variante, peraltro dichiarata legittima da plurime pronunce dei giudici amministrativi, con particolare pagina 14 di 16 riferimento alle pronunce del TAR Lombardia 16/2022 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellata), 408/2022 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata) e 1068/2022 (doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellata), su ricorso degli odierni appellanti si era limitata,
nell'escludere la vocazione edificatoria del terreno di proprietà attorea, ad adeguarsi al giudicato amministrativo della sentenza di annullamento del TAR Lombardia n. 576/2015. Si osserva, inoltre,
che, lungi dal trascurare gli interessi degli odierni appellanti, la variante ha previsto, al fine di valorizzare gli interventi di piantumazione già eseguiti, la possibilità di cessione facoltativa delle aree con corresponsione di diritti edificatori da delocalizzare o il convenzionamento (pag. 13 e 14, doc. 12
del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Nel rigetto di tale motivo di appello, con il quale deve essere esclusa la sussistenza di comportamenti illeciti da parte del restano assorbite le altre censure subordinate volte ad accertare Controparte_1
la sussistenza del nesso causale, della colpa e del danno conseguenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico solidale di e , quali parti soccombenti, avuto riguardo Pt_1 Pt_2 Parte_3
della natura della causa, delle questioni affrontate e del suo valore (€ 31.531,87), applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna , e al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.211,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per
[...]
la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase istruttoria del giudizio ed € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte di , Parte_1
, del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle Parte_2 Parte_3
spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
LI AZ EP ND
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Luca Pellicano.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. EP ND Presidente
dott.ssa Serena Baccolini Consigliere
dott.ssa LI AZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1204/2024, promossa
da
(C.F. , (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in MILANO, VIA TORTONA, 25, presso lo studio dell'avvocato TIZIANO
UGUCCIONI, che, unitamente all'avvocato FRANCESCO PAOLO BELLO, li rappresenta e difende come da procure alle liti allegate all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI
nei confronti di pagina 1 di 16 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE BIANCA MARIA, 45 presso lo studio degli avvocati
RO EN e NI AB, che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione in appello,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2581/2024 del Tribunale di Milano, depositata il
7.03.2024, - responsabilità della pubblica amministrazione.
CONCLUSIONI
Per , e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare – IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
confermata la giurisdizione del G.O., accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2581/2024 emessa dal Tribunale di Milano, I
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Boroni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 30035/2021, depositata in
cancelleria in data 07 marzo 2024, notificata il 12 marzo 2024, accogliere tutte le conclusioni
avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE: − accertare e
dichiarare il diritto dei Sig.ri al risarcimento del danno emergente che gli stessi hanno Pt_1
ingiustamente patito per fatto e colpa del con riguardo agli esborsi inutilmente Controparte_1
sopportati in vista della realizzazione dell'intervento di trasformazione dell'ambito TR2 e, per l'effetto,
condannare l'Amministrazione comunale al pagamento della complessiva somma di € 31.531,87,
rivalutata dal dovuto sino al deposito della sentenza e, successivamente, maggiorata degli interessi
legali sino all'effettivo soddisfo, o, in subordine, nella maggiore o minore somma che sarà comunque
ritenuta, anche secondo equità, oltre ad interessi e rivalutazione, come per Legge;
− accertare e
dichiarare il diritto dei Sig.ri al risarcimento del danno emergente che gli stessi hanno Pt_1
pagina 2 di 16 ingiustamente patito per fatto e colpa del e, per l'effetto, condannare Controparte_1
l'Amministrazione comunale in forma specifica, mediante riduzione in pristino a proprie spese
dell'area oggetto di causa o, in subordine, al pagamento, in favore dei Sig.ri dei costi necessari Pt_1
per provvedervi, quantificati nella complessiva somma che sarà precisata in corso di causa o che sarà
comunque ritenuta, anche secondo equità, oltre ad interessi e rivalutazione, come per Legge;
−
accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri al risarcimento del danno che gli stessi hanno Pt_1
ingiustamente patito per fatto e colpa del sub specie di lucro cessante, in Controparte_1
conseguenza dell'impossibilità di disporre in altro modo delle somme inutilmente investite in vista
della realizzazione degli interventi descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione
comunale al pagamento degli interessi compensativi maturati in relazione alle somme inutilmente
pagate, da liquidarsi secondo equità, o, in subordine, nella maggiore o minore somma che sarà
comunque ritenuta, oltre agli ulteriori interessi maturati dal deposito della sentenza, sino all'effettivo
saldo; − rigettare tutte le domande svolte da controparte, in via principale e in via subordinata”.
Per : “Tutto ciò premesso e considerato, il ut supra Controparte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso, contrariis rejectis, chiede a Codesta Ecc.ma Corte di voler accogliere le
seguenti conclusioni: - respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sez. I, Giudice Dott.ssa Boroni, n.
2581 del 7 marzo 2024. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e agivano in giudizio Pt_1 Pt_2 Parte_3
davanti al tribunale di Milano nei confronti del chiedendo la condanna di Controparte_1
quest'ultimo al risarcimento del danno emergente da quantificarsi in € 31.531,87, oltre interessi e rivalutazione, e del lucro cessante patito in ragione della condotta gravemente colposa pagina 3 di 16 dell'Amministrazione comunale, che avrebbe indotto loro a confidare nella legittimità del PGT 2012,
nell'ambito del quale era stata prevista l'edificabilità del comparto immobiliare di loro proprietà, piano poi annullato a seguito di ricorso giurisdizionale. In subordine gli attori chiedevano di condannare l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno in forma specifica, con condanna alla riduzione in pristino dell'area oggetto di causa o, in subordine, al pagamento in loro favore di una somma corrispondente ai costi necessari per provvedervi.
A fondamento delle loro domande, gli attori affermavano:
1) di essere proprietari di un comparto immobiliare sito nel territorio del Comune di , il quale CP_1
era stato incluso dal PGT, adottato con delibera n. 11 del 14 febbraio 2012, nell'ambito di trasformazione denominato TR2;
2) che il Documento di Piano subordinava l'edificabilità di tale area a un'azione di compensazione ambientale c.d. di piantumazione, che avrebbe dovuto essere realizzata, ai sensi dell'art. 8 del piano,
entro sei mesi dall'approvazione del PGT e, comunque, prima dell'approvazione del relativo piano attuativo;
3) che la , in qualità di proprietaria di un vasto comparto immobiliare ricadente nel Controparte_2
medesimo ambito della trasformazione TR2, presentava al Comune di un progetto di CP_1
piantumazione riguardante anche l'area di proprietà degli attori, progetto che veniva approvato dal
Comune con delibera G.C. n. 127/2012 del 3 ottobre 2012, per la cui realizzazione, avvenuta sempre per il tramite della società , gli attori sostenevano un costo complessivo di € 24.553,47 (€ CP_2
8.184,49 ciascuno);
4) che tale PGT veniva impugnato con ricorso presentato in data 22 giugno 2012 e veniva annullato dal
TAR Lombardia con sentenza n. 576/2015 del 27 febbraio 2015, confermata poi dal Consiglio di Stato
con sentenza n. 2921/2016 del 28 giugno 2016, con conseguente inefficacia degli atti attuativi e,
dunque, perdita della natura edificabile dell'area di loro proprietà;
pagina 4 di 16 5) di aver, quindi, subito un danno direttamente riconducibile all'attività dell'Amministrazione perché
non avrebbero mai intrapreso e ultimato le attività di piantumazione se il PGT 2012, approvato dal di , non li avesse legittimati a confidare incolpevolmente nella concreta ed effettiva CP_1 CP_1
possibilità di realizzare l'intervento edificatorio previsto nell'ambito di trasformazione TR2;
6) che era evidente la sussistenza di un comportamento gravemente colpevole dell'Amministrazione
comunale, in quanto quest'ultima non si era limitata ad adottare un piano generale illegittimo, ma aveva anche violato i principi generali dell'azione amministrativa, nonché quello di buona fede e del giusto procedimento e, altresì, le regole preposte al corretto esercizio dei poteri di pianificazione;
7) che, inoltre, approvando il progetto di piantumazione, il aveva ulteriormente alimentato CP_1
l'incolpevole affidamento dei destinatari della sua azione;
8) che, peraltro, il non aveva tenuto in alcuna considerazione il danno subito, in quanto, CP_1
successivamente, aveva, con delibera n. 32 del 13 luglio 2017 di variante del piano, impugnata dagli attori innanzi al TAR, incluso l'area di proprietà di questi ultimi nel neocostituito Parco Locale di
Interesse Sovracomunale della Martesana, in vista della riconversione dell'intero compendio all'attività
agricola;
9) che, in ordine alla sussistenza di un nesso causale, era evidente che il danno subito fosse riconducibile alla condotta colposa dell'Amministrazione, in quanto, senza l'attribuzione della natura edificatoria dell'area di loro proprietà a opera del PGT 2012, gli attori non avrebbero mai avviato e concluso tutte le attività preliminari di progettazione e contestuale sistemazione dell'area;
10) che, in relazione al danno subito, esso consisteva sia nel fatto che, a causa della condotta gravemente colposa del l'area di loro proprietà aveva perduto ogni vocazione Controparte_1
edificatoria potendo al più essere destinata a un uso agricolo, sia nel fatto che, in ragione di ciò,
avevano perduto la possibilità di portare a compimento l'investimento intrapreso e avevano inutilmente sostenuto le spese di piantumazione, opera che richiedeva anche una onerosa attività di manutenzione;
pagina 5 di 16 11) che, in merito alla quantificazione del danno, esso ammontava, a titolo di danno emergente, in €
24.553,47, pari a € 8.184,49 per ciascun attore, per la spesa inutilmente sostenuta per l'intervento di piantumazione, e in € 6.978,40 per le spese tecnico – legali sostenute a seguito dell'instaurazione del giudizio di impugnazione innanzi al TAR della delibera C.C. n. 32/2017 di variante del piano;
12) che a titolo di danno erano dovute anche le spese necessarie per procedere alla riduzione in pristino dell'area, essendo venuto meno l'interesse alla piantumazione;
13) che, infine, sussisteva anche un danno a titolo di lucro cessante, consistente nella impossibilità di destinare ad altri fini le somme impegnate nelle attività preliminari alla realizzazione dell'opera.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di CP_1 CP_1
giurisdizione del giudice ordinario adito, in quanto la dedotta lesione dell'affidamento nell'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione comunale era riconducibile a una posizione di interesse legittimo, che era devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non si configurava come un'autonoma situazione giuridica correlata a una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi al
Giudice ordinario. Inoltre, anche volendo accedere a tale opzione interpretativa, secondo il CP_1
tale diritto soggettivo, in quanto asseritamente leso nell'esercizio del potere di pianificazione territoriale, doveva essere devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo alla luce dell'art. 7, comma 5, c.p.a. e dell'art.133, comma 1, lett. f) c.p.a.. Nel merito, il convenuto chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree, attesa l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito e, in via subordinata, di quantificare il risarcimento del danno in misura inferiore rispetto all'importo richiesto dagli attori.
A fondamento delle sue eccezioni e contestazioni, il Comune deduceva:
1) che il PGT 2012 approvato aveva qualificato alcuni terreni, fra cui quelli di proprietà degli attori,
come area di trasformazione, denominata “TR2”, prevedendo che essi potessero essere interessati da pagina 6 di 16 piani attuativi unicamente se preventivamente piantumati entro sei mesi dall'approvazione definitiva del PGT;
2) che, con riferimento alle aree di proprietà degli attori, il progetto di preverdissement era stato presentato al non direttamente da questi ultimi, ma per mezzo di una società terza, Europa CP_1
2000, quale proprietaria di un vasto comparto immobiliare ricadente nel medesimo ambito TR2;
3) che, a seguito della impugnazione del PGT 2012, Europa 2000 si era costituita nel giudizio davanti al TAR Lombardia, sostenendo la legittimità della delibera consiliare di approvazione;
4) che tale società, dunque, nonostante fosse consapevole che la propria iniziativa avrebbe potuto essere travolta dall'accoglimento dell'impugnativa avverso il PGT, aveva, ciononostante, deciso di dare attuazione al progetto di piantumazione dell'area, approvato con delibera della Giunta Comunale del 3
ottobre 2012, n. 127, che era stato avviato nel 2012 ed era proseguito fino al 2015, anno in cui era intervenuta la sentenza del TAR, che aveva annullato totalmente il PGT;
5) che controparte non aveva provato la sussistenza di una colpa grave in capo all'Amministrazione, in quanto essa non poteva consistere nella mera adozione di un atto illegittimo, tenuto conto, peraltro, che quest'ultimo era stato emesso a seguito di una scusabile erronea interpretazione da parte del CP_1
dell'art. 84 delle NTA del PTCP vigente pro tempore e che il TAR aveva, comunque, dichiarato illegittima la delibera del Consiglio comunale n. 32/2017, che approvava la variante al P.G.T. adottata con delibera n. 24/2016;
6) che non era configurabile alcuna lesione del legittimo affidamento degli attori, atteso che il progetto di piantumazione relativo all'ambito di trasformazione TR2 era stato approvato dal CP_1
successivamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il PGT e, dunque, quando questi ultimi erano a conoscenza del possibile rischio di annullamento del piano;
7) che, peraltro, , costituitasi nel giudizio di impugnazione promosso da Europa 2000, CP_2
assistita da tecnici, aveva contestato la legittimità dell'art. 8 delle Norme del Documento di Piano del pagina 7 di 16 PGT, che qualificava la piantumazione preventiva quale condizione inderogabile e necessaria per la trasformazione urbanistica dell'area solo nella parte in cui qualificava come perentorio il termine semestrale di adozione dello strumento di mitigazione;
8) che il danno lamentato dagli attori era privo del carattere dell'ingiustizia, giacché aveva natura puramente patrimoniale, non spettando loro un diritto all'edificazione di suoli di proprietà, essendo, in ogni caso, onere del privato, in ossequio al principio di autoresponsabilità, verificare la spettanza del
'bene della vita' cui aspirava;
9) che, peraltro, anche nel caso in cui si fosse dovuto ritenere provata la responsabilità
dell'amministrazione comunale, il diritto al risarcimento doveva essere ridotto, poiché era configurabile un concorso di colpa degli attori;
10) che, sempre in tema di quantificazione del danno, gli attori non potevano pretendere di essere tenuti indenni dalle perdite connesse alla natura e al grado di rischiosità intrinseco nell'investimento effettuato di piantumazione preventiva, la quale, in ogni caso, alla luce dell'intervenuta variante del
Piano del 2017, conservava, comunque, un valore economico in ragione del meccanismo di perequazione urbanistica;
11) che non vi era prova dell'effettivo pagamento delle somme indicate dagli attori per l'attività di piantumazione.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 2581/2024, depositata il 7.03.2024, ritenuta la propria giurisdizione, ha rigettato le domande attoree, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
II) Il giudizio di secondo grado.
Contro tale sentenza, e hanno proposto appello sulla base del seguente Pt_1 Pt_2 Parte_3
motivo:
pagina 8 di 16 1) Erroneità e contraddittorietà della sentenza (p. 9, ultimo capoverso – p. 13), nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti tutti i presupposti costitutivi della fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 14.01.2026, poi anticipata a quella del 22.10.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello proposto, e impugnano la sentenza di Pt_1 Pt_2 Parte_3
primo grado, laddove il tribunale ha ritenuto insussistente una responsabilità in capo al CP_1
, rigettando le domande attoree.
[...]
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale erroneamente affermato che non era stata provata la presentazione, in proprio o tramite terzi, di un progetto di piantumazione relativo all'area di trasformazione TR2 approvato dal Comune di , e il CP_1
pagamento dell'intervento effettuato, essendo state, invece, fornite tutte le prove richieste. In
particolare, gli appellanti, a dimostrazione del fatto che il aveva approvato proprio il loro CP_1
piano di piantumazione, presentato dalla società e non Europa 2000, come affermato CP_2
inizialmente da parte appellata, hanno richiamato i documenti tempestivamente prodotti, ossia la nota inviata da al in data 9 novembre 2012, recante la comunicazione di CP_2 CP_1 CP_1
avvenuta conclusione dei lavori (doc. 19 di primo grado, p. 1 e 2), il certificato di fine lavori allegato
(doc. 19 di primo grado, p. 3) e, infine, la nota inviata dal anche ai signori Controparte_1 Pt_1
pagina 9 di 16 oltre che a e al “ ” in data 29 novembre 2012, in cui veniva dato atto CP_2 Persona_1
dell'avvenuto intervento di piantumazione (doc. 19 di primo grado, p. 6). A parere degli appellanti,
inoltre, il tribunale avrebbe errato nel ritenere che le azioni del non avessero Controparte_1
consolidato e leso colposamente l'affidamento da loro riposto nella legittimità del provvedimento, alla luce di una pluralità di elementi, ritenendo sussistenti anche la colpa, il nesso causale e il danno.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene, innanzitutto, condivisibile quanto affermato dal Tribunale in ordine ai presupposti necessari per la configurabilità di una responsabilità in capo all'Amministrazione comunale da c.d.
“provvedimento favorevole poi annullato”, in conformità di quanto rilevato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo le quali il comportamento rilevante ai fini dell'affidamento del privato si pone su un piano diverso rispetto a quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provvedimento con cui viene esercitato il potere amministrativo, collocandosi in una dimensione relazionale complessiva tra l'amministrazione e il privato, nel cui ambito un atto provvedimentale di esercizio del potere amministrativo potrebbe mancare del tutto (come nel caso oggetto del presente giudizio) o, addirittura, essere legittimo (cfr. Cass. S.U. 8236/2020). Ai fini della prova di una responsabilità dell'Amministrazione, infatti, alla luce di quanto asserito dai giudici di legittimità, non è
sufficiente la mera constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma è necessario un quid pluris, rappresentato dalla delusione dell'aspettativa riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, fondata sul rispetto dei doveri di correttezza e di buona fede su quest'ultima gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo,
indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale, a una responsabilità che non è qualificabile, né come extracontrattuale, né , tanto meno, come contrattuale in senso proprio, configurandosi piuttosto come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale pagina 10 di 16 qualificato (cfr. Cass. S.U. 1567/2023; in senso conf. Cass. S.U. 8236/2020; Cass. 32314/2018; Cass.
24438/2011).
In considerazione di tali principi, ai fini della configurabilità di una responsabilità in capo all'Amministrazione è, quindi, necessario un concorso di elementi ulteriori, in aggiunta al provvedimento annullato, che possono inerire allo stesso contenuto del provvedimento, o anche essere estranei al diretto esercizio del potere dell'amministrazione, che sono relativi al suo agire nelle varie fasi precedenti all'adozione dell'atto o anche successive, ricollegabili a comportamenti dell'Amministrazione o di terzi o, ancora, relativi alla situazione in cui si trovava lo stesso beneficiario o a fatti a lui noti. Esemplificando, si può far riferimento a eventuali rassicurazioni della pubblica amministrazione o dei singoli funzionari in ordine alla legittimità del provvedimento.
Il Collegio ritiene che, in realtà, tali elementi non sussistano nel caso di specie, atteso che le decisioni del T.A.R. (sentenza n. 576 del 27/02/2015) e del Consiglio di Stato (sentenza n. 2921 del 28/06/2016)
di annullamento del P.G.T. non sono, di per sé, sufficienti a fondare la responsabilità del CP_1
Con riferimento, infatti, agli altri elementi, la Corte ritiene, innanzitutto, che non sia rilevante a tale fine l'approvazione da parte del del progetto di piantumazione predisposto dalla , CP_1 CP_2
sebbene fosse avvenuta successivamente alla presentazione del ricorso giurisdizionale davanti al TAR
Lombardia, con cui era stato impugnato il PGR. Si osserva, in primo luogo, che non sia dirimente a tale riguardo la circostanza che il documento concernente la delibera di approvazione del progetto di piantumazione relativo all'ambito di trasformazione TR2, presentato dalla sia stato Controparte_3
prodotto per la prima volta in appello (doc. B del fascicolo di appello di parte appellante), in quanto, a prescindere dalla sua inammissibilità, tale circostanza circa la sua effettiva esistenza non era,
comunque, stata oggetto di specifica contestazione nel giudizio di primo grado, come si evince dalla memoria del ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. depositata in primo grado, in cui a pagina 4 CP_1
risulta che: “Ebbene, si è già chiarito che il progetto di preverdissement relativo all'ambito di
pagina 11 di 16 trasformazione TR2 è stato approvato dal Comune successivamente alla proposizione del ricorso
giurisdizionale, così come i lavori di realizzazione delle piantumazioni previste come preverdissement
sono stati gradualmente avviati dopo l'ottobre 2012 e proseguiti sino al 2015 (p. 3 della comparsa di
costituzione e risposta)”. Si ritiene, poi, che non sia significativo che tale approvazione sia avvenuta successivamente al deposito del ricorso davanti al T.A.R., in quanto esso non determina un effetto sospensivo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'Amministrazione era doverosamente tenuta comunque ad agire in base a quanto previsto dal P.G.T., il quale era pienamente efficace. Il provvedimento di approvazione del piano, che rispetti i requisiti previsti dal P.G.T., da parte della Pubblica amministrazione, infatti, è un atto vincolato, non rientrando nella discrezionalità di quest'ultima la possibilità di negare o meno l'approvazione, sulla base della mera eventualità che il piano possa essere annullato.
La Corte ritiene, inoltre, che non sia rilevante, ai fini della configurabilità di un comportamento scorretto in capo alla Pubblica amministrazione, la circostanza che il non abbia sospeso CP_1
l'esecutività del provvedimento, sebbene avesse potuto e dovuto in ragione dell'avvenuta impugnazione dello stesso. Si osserva, infatti, che il potere di sospensione di un provvedimento amministrativo è disciplinato dall'articolo 21-quater della legge 241/90, secondo cui: “L'efficacia
ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il
tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto
dalla legge”. Quanto alla gravità delle ragioni la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la pubblica amministrazione è tenuta a un accertamento in concreto di un interesse pubblico specifico e di elementi sufficienti per ritenere verosimile – secondo un giudizio di probabilità – l'illegittimità
dell'atto (cfr. Cons. St. sez. V, 18 dicembre 2012, n. 6507; Cons. St., sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 823).
Le “gravi ragioni”, dunque, non possono consistere nella semplice verosimile sussistenza di vizi di illegittimità, che potrebbero giustificare l'annullamento, dovendo investire l'ulteriore profilo del pregiudizio che subirebbe l'interesse pubblico, ove l'atto non fosse sospeso. pagina 12 di 16 Si consideri, peraltro, che la disposizione di cui sopra si limita a fornire una mera possibilità (la norma,
infatti, dispone che: “l'efficacia del provvedimento può essere sospesa”) e non un obbligo in capo all'Amministrazione di ricorrere all'istituto della sospensione, permanendo, pertanto, un'ampia sfera di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione nel decidere se sospendere o meno l'efficacia del provvedimento. Si evidenzia, a tal fine, che, nel caso di specie, non sono stati allegati, né, tanto meno,
provati dagli appellanti gli elementi in base ai quali il avrebbe potuto e dovuto ravvisare ictu CP_1
oculi l'illegittimità del P.G.T. e da cui si potesse far conseguire la contrarietà a buona fede del comportamento della Pubblica amministrazione nel non procedere alla sospensione del Piano.
La Corte ritiene, poi, che non abbia rilevanza a tale fine la circostanza che gli appellanti non erano stati asseritamente avvisati della pendenza del processo di impugnazione del P.G.T.. Si osserva, infatti, che
è circostanza pacifica che avesse preso parte del giudizio promosso per Controparte_3
l'annullamento del PGT in qualità di soggetto controinteressato (doc. 5 allegato all'atto di citazione in appello), con la conseguenza che, per un verso, è irrealistico affermare che i non fossero a Pt_1
conoscenza dell'impugnazione del provvedimento, in ragione del rapporto intercorrente con tale società
e, per l'altro verso, bisogna tenere conto che il aveva sempre interagito solo ed esclusivamente CP_1
con la la quale aveva presentato il progetto al e provveduto alla Controparte_3 CP_1
piantumazione anche per conto degli odierni appellanti, ragione per cui non può ravvisarsi alcuna scorrettezza nel comportamento della Pubblica amministrazione, qualora abbia omesso di avvisare direttamente i della pendenza del processo. Pt_1
La Corte ritiene, inoltre, irrilevante l'invio da parte dell'Amministrazione della nota prot. n. 33238
dell'11.09.2012 (doc. 18 del fascicolo di parte appellante di primo grado), indirizzata, fra i vari destinatari, anche ai e a con cui era stata ribadita la necessità, prevista dall'art. Pt_1 Controparte_3
8 del piano, di effettuare la piantumazione ai fini dell'avvio dell'istruttoria per l'adozione di piani attuativi. Si osserva, infatti, come rilevato anche dal tribunale, che il contenuto della nota era pagina 13 di 16 meramente riproduttivo dell'art. 8 del PGT, che disponeva che:“La piantumazione preventiva dovrà
avvenire entro 6 mesi dall'approvazione definitiva del P.G.T. e costituisce una condizione necessaria
ed inderogabile affinché l'Amministrazione Comunale possa procedere nell'istruttoria delle proposte
progettuali finalizzate ad ottenere l'approvazione dei piani attuativi”. Si ritiene, peraltro, che, tenuto conto del suo contenuto, la nota non poteva reputarsi uno strumento di sollecitazione da parte dell'Amministrazione verso una celere attuazione dell'opera di piantumazione, né, tanto meno, un elemento idoneo a consolidare l'affidamento degli odierni appellanti nella legittimità del Piano, non essendo nemmeno atta a configurare un comportamento contrario a buona fede per il mero fatto che era cronologicamente successiva all'impugnazione del P.G.T. Si deve, infatti, ribadire che il P.G.T.
conservava, in quanto non sospeso, la sua piena efficacia, per cui il ha correttamente agito CP_1
secondo le prescrizioni dello stesso.
La Corte ritiene, inoltre, irrilevante la presa d'atto contenuta nel provvedimento della Direzione
Ambiente e territorio – Sezione urbanistica del 19.11.2022 da parte del successiva Controparte_1
alla comunicazione dell'avvenuto intervento di piantumazione da parte della (doc. Controparte_3
19 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Si rileva, infatti, che in tale modo l'Amministrazione si era limitata a verificare l'avvenuto svolgimento dei lavori, rappresentando tale nota una presa atto della mera attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti ed efficaci in difetto di una sospensione. Valgono al riguardo le stesse considerazioni relative all'avvio della fase istruttoria per l'approvazione del piano attuativo, giacché anche questa nota è stata adottata in base alle prescrizioni del PGT, ai fini della verifica dell'ultimazione delle attività di piantumazione.
La Corte ritiene, infine, non significativa la variante al P.G.T., approvata successivamente all'annullamento della precedente versione del piano da parte del in quanto l'emissione di tale CP_4
provvedimento non costituisce una condotta contraria a buona fede. Si osserva, al riguardo, che tale variante, peraltro dichiarata legittima da plurime pronunce dei giudici amministrativi, con particolare pagina 14 di 16 riferimento alle pronunce del TAR Lombardia 16/2022 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellata), 408/2022 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata) e 1068/2022 (doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellata), su ricorso degli odierni appellanti si era limitata,
nell'escludere la vocazione edificatoria del terreno di proprietà attorea, ad adeguarsi al giudicato amministrativo della sentenza di annullamento del TAR Lombardia n. 576/2015. Si osserva, inoltre,
che, lungi dal trascurare gli interessi degli odierni appellanti, la variante ha previsto, al fine di valorizzare gli interventi di piantumazione già eseguiti, la possibilità di cessione facoltativa delle aree con corresponsione di diritti edificatori da delocalizzare o il convenzionamento (pag. 13 e 14, doc. 12
del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Nel rigetto di tale motivo di appello, con il quale deve essere esclusa la sussistenza di comportamenti illeciti da parte del restano assorbite le altre censure subordinate volte ad accertare Controparte_1
la sussistenza del nesso causale, della colpa e del danno conseguenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico solidale di e , quali parti soccombenti, avuto riguardo Pt_1 Pt_2 Parte_3
della natura della causa, delle questioni affrontate e del suo valore (€ 31.531,87), applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna , e al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.211,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per
[...]
la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase istruttoria del giudizio ed € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte di , Parte_1
, del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle Parte_2 Parte_3
spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
LI AZ EP ND
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Luca Pellicano.
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