TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4680/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico, n. Parte_1
92, presso lo studio dell'Avv. Carlo Di Silvestro, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio, n. Controparte_1
19, presso lo studio dell'Avv. Vito Alberto Calabrese, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento della figlia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 04.12.2023, ha Parte_1 agito chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata in Per_1 data 05.12.2021), con collocamento presso la madre e frequentazione in forma protetta con il padre. 2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.02.2024, si è costituito nel presente giudizio , opponendosi all'accoglimento delle domande di Controparte_1 parte ricorrente.
Con ordinanza del 01.03.2024, sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti di affidamento esclusivo della figlia alla madre, collocamento presso la madre, presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Roma, frequentazione in forma protetta con il padre, contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 250,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia per pari quote tra i genitori.
La causa è stata istruita mediante ascolto delle parti, acquisizione dei documenti depositati e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 28.01.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione orale ed è stata trattenuta in decisione al Collegio.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione della figlia minore
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis
e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei figli.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione delle condotte instabili del padre, nonché delle gravi carenze nella capacità genitoriale del medesimo e delle problematiche psicologiche e comportamentali, come emerse e accertate nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
In primo luogo, deve tenersi conto della sentenza penale del Tribunale di Roma, n.
13282 del 30.11.2023, recante condanna del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia, in relazione a gravi e allarmanti condotte di violenza e aggressione fisica ai danni della coniuge e della figlia . Controparte_2 Per_2
Al riguardo, va evidenziato che tali condotte, ancorché dirette nei confronti di soggetti diversi dalle parti del presente procedimento, risultano nondimeno rilevanti in relazione alla ricostruzione delle capacità genitoriali del padre e alla individuazione di situazioni di pericolo nella permanenza con lo stesso della figlia minore. 3
In secondo luogo, occorre dare atto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 15.05.2023 e richiesta di rinvio a giudizio del 15.01.2024 del resistente, per atti persecutori realizzati in danno della ricorrente.
Anche tali condotte, ancorché non abbiano formato oggetto di accertamento definitivo e provvedimento di condanna, denotano la sussistenza di una situazione di allarme ed esposizione della figlia minore a situazioni per la stessa pregiudizievoli.
In terzo luogo, deve evidenziarsi che la realizzazione da parte del padre di condotte di elevata instabilità psichica e considerevole pericolo per le parti coinvolte è stata confermata dallo stesso resistente in sede di audizione.
In particolare, all'udienza del 05.04.2024, il resistente ha dichiarato che “a novembre 2021 c'è stata una discussione verbale tra me e la ricorrente, sempre in relazione al problema di casa e anche alla situazione della madre della ricorrente. Poi è entrata la madre della ricorrente, ci sono state delle discussioni verbali.
In quel giorno, dopo la discussione, ero solo in casa, io ho bevuto alcool e ho preso delle gocce per andare a dormire, preso dall'ira ho lanciato un passeggino dalla finestra, non mi ricordo bene perché non avevo controllo, dopo è arrivata la polizia ed
è entrato mio fratello”.
In relazione alle plurime e allarmanti condotte descritte, risulta necessario richiamare l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” o Convenzione di
Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77, che dispone che
“al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
Convenzione”. Inoltre, l'indicata disposizione prevede che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Dunque, la circostanza per cui i procedimenti penali a carico del padre non siano giunti all'emanazione di una sentenza di condanna passata in giudicato non risulta dirimente in questa sede, nella quale non si tratta di accertare la rilevanza penale delle condotte addebitate al resistente, ma di ponderare il rischio per l'incolumità e la serenità della figlia in tenera età derivante dal coinvolgimento della stessa nelle condotte aggressive o in comportamenti instabili del padre.
Conseguentemente, nel bilanciamento tra l'interesse del padre ad avere un ampio rapporto con la figlia e l'interesse della figlia e della madre a che non si verifichino condotte aggressive ai loro danni o si ingenerino comportamenti di violenza o condotte instabili tali da minare la serenità della minore, deve darsi prevalenza a tale ultimo interesse. 4
Fermo quanto indicato, va tenuto conto degli esiti della espletata consulenza tecnica d'ufficio, svolta con analisi approfondita e dettagliatamente motivata, che ha dato conto di gravi e molteplici carenze nella capacità genitoriale del padre, con particolare riguardo a situazioni di instabilità psichica rilevanti, nonché dell'adeguatezza della figura genitoriale materna.
In particolare, in relazione alla situazione del padre, è stato evidenziato che “rispetto al sig. dalla raccolta anamnestica, dai colloqui effettuati e dalle certificazioni CP_1 sociosanitarie emerge una psicopatologia importante: Disturbo Borderline di
Personalità.
Si osserva, inoltre, un profilo con difficoltà di mentalizzazione che condizionano in maniera peggiorativa l'assetto affettivo e la percezione dell'altro. Elemento critico è rappresentato dalla manifestazione di un'affettività piuttosto limitata che comporta la difficoltà a comprendere empaticamente l'altro e i suoi stati emotivi.
Nella relazione con la minore e rispetto al processo di formazione della stessa, tutto ciò determina la mancata capacità di comprendere ed accogliere i suoi bisogni, trovandone la giusta risoluzione” (cfr. C.T.U. pag. 34).
Conseguentemente, in sede di consulenza è stato rilevato che “la valutazione della storia familiare, delle caratteristiche di personalità connesse alla competenza genitoriale, nonché l'osservazione delle competenze genitoriali, determinano che il padre non si presenti come genitore tutelante il benessere e la sicurezza della propria figlia.
Il sig. manifesta aspetti nella funzione genitoriale che hanno carattere di CP_1 pregiudizio nello sviluppo della minore, poiché la sottopongono a condizioni di rischio evolutivo.
Seppure l'analisi di personalità non possa essere direttamente collegata alle competenze genitoriali, va considerato che i disturbi psichici, come in tale circostanza osservato rispetto agli aspetti di seguito indicati, possono avere un effetto sulla genitorialità, possono inficiare l'esame di realtà, la capacità di rapportarsi al mondo, di avere credenze e valori socialmente condivisibili e trasmissibili alla figlia e possono avere conseguenze sulla minore, in relazione alla capacità di accudire ed occuparsi di lei e soprattutto sulla disponibilità a mantenere uno spazio mentale adeguato alla figlia.
Nella valutazione delle competenze del sig. , si osserva la presenza di alcune CP_1 condizioni che divengono, in associazione tra loro e con le caratteristiche psicopatologiche dello stesso, variabili che non favoriscono la capacità di essere un genitore sufficientemente tutelante: misura coercitiva degli arresti domiciliari, carenza di relazioni interpersonali, carenza di integrazione sociale, scarse conoscenze per lo sviluppo della bambina. Completamente assente è una vita affettiva, una rete amicale ed un contesto lavorativo stabile.
In considerazione di quanto osservato nella ricostruzione della storia personale e familiare, nonché durante i colloqui con la scrivente, emerge, inoltre, che la presenza di 5
energia in maniera importante e non adeguatamente controllata, con la relativa espressione di verbalizzazioni e agiti aggressivi, non consentirebbe al sig. di CP_1 presentarsi come genitore protettivo e tutelante lo stato di benessere della bambina, soprattutto laddove tali condotte fossero state adottate in sua presenza.
L'effetto emotivo generato da un'eventuale esposizione a tali comportamenti, non protetti da un'adeguata terapia farmacologica e non contenuti da un progetto terapeutico, porrebbe la minore in una condizione di importante rischio evolutivo.
Tutto ciò va considerato nell'ambito di un'altra significativa criticità, rappresentata dalla mancata coscienza da parte del sig. della propria condizione clinica con CP_1 la conseguente assenza di un adeguato progetto terapeutico.
Si osserva, inoltre, un basso investimento affettivo, un atteggiamento di distacco e inibizione della mentalizzazione che condizionano la percezione dell'altro e dei suoi stati emotivi” (cfr. C.T.U. pagg. 35 e 36).
Diversamente, in relazione alla situazione della madre, è stato indicato che “la sig.ra presenta una strutturazione stabile, con parziali difficoltà in ambito affettivo che Pt_1 vengono confinate a determinate situazioni circoscritte, non inficiando così il proprio potenziale affettivo, la propria capacità relazionale e la comprensione del bisogno altrui” (cfr. C.T.U. pag. 34).
Pertanto, risulta coerente la conclusione per cui “la sig.ra in considerazione di Pt_1 quanto emerso dalla storia familiare e individuale, dall'osservazione della relazione con la minore e dalla valutazione delle competenze genitoriali, si presenta come l'unico genitore tutelante il benessere e la sicurezza della propria figlia e come l'unico genitore esclusivamente idoneo alla crescita e alla cura della minore” (cfr. C.T.U. pag. 36).
Alla luce di quanto emerso, il profilo psicologico del padre, con particolare riguardo alle patologie psicologiche del medesimo, alle limitazioni nella manifestazione di affettività
e difficoltà di comprendere empaticamente l'altro, alle carenze di relazioni interpersonali e di integrazione sociale, alla mancata coscienza della propria condizione clinica, risulta radicalmente incompatibile con la possibilità di affidare al genitore l'adozione di decisioni nell'interesse della figlia minore. D'altro canto, dalla consulenza tecnica espletata è emersa capacità relazionale e l'attitudine alla comprensione dei bisogni altrui della madre, nonché l'idoneità della stessa a tutelare il benessere e la sicurezza della figlia minore.
Le circostanze esaminate rendono necessario disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per la medesima, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
Inoltre, il collocamento della figlia minore deve essere previsto presso la madre, nell'abitazione della ricorrente, sita Roma, Via Casal Bianco, n. 190. 6
A fronte della gravità della situazione fattuale emersa, risulta necessario confermare la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Roma territorialmente competente, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari.
In particolare, deve essere demandato al Servizio Sociale di svolgere una funzione di controllo e vigilanza della incolumità della ricorrente e della figlia, nonché di monitoraggio delle condizioni di accudimento della minore.
Inoltre, il Servizio Sociale dovrà segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze.
In relazione alla determinazione delle modalità di frequentazione della figlia con il padre, occorre operare un bilanciamento tra la prioritaria necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità della figlia e l'esigenza di preservare il legame affettivo ed emotivo con la figura paterna.
Sul punto, deve essere richiamata l'analisi svolta in sede di consulenza tecnica d'ufficio, per cui “rispetto alla frequentazione tra padre e figlia, in considerazione della ridotta età della minore e quindi della mancanza di una definita strutturazione identitaria e di adeguate risorse emotive, volte a far fronte ad eventuali difficoltà relazionali, nonché, principalmente, le caratteristiche di personalità del sig. , caratterizzate dalla CP_1 difficoltà a rispettare le regole che determinano le condizioni di relazione entro contesti condivisi, il mancato riconoscimento del pensiero altrui, con la tendenza a ritenere valido solo il proprio, la difficoltà a gestire adeguatamente situazioni che comportano un investimento emotivo importante, si ritiene opportuno sospendere, al momento, la suddetta frequentazione e riconsiderarla nelle sue modalità relativamente allo sviluppo emotivo della minore e alla costituzione di una strutturazione identitaria della stessa più evoluta” (cfr. C.T.U. pag. 36).
Conseguentemente, valorizzando quanto premesso, occorre prevedere che la frequentazione della figlia con il padre avvenga tramite incontri da effettuarsi in spazio neutro e in forma protetta, tramite le modalità e l'organizzazione ritenute idonee da parte del Servizio Sociale, alla necessaria presenza di operatore specializzato.
Inoltre, deve aggiungersi che l'inizio degli incontri indicati sia attualmente sospeso e subordinato a valutazione da svolgersi da parte del Servizio Sociale, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, sulle Pt_2 condizioni del resistente, in relazione all'assenza di condizioni di pericolo o pregiudizio per la figlia minore.
2. Contributo al mantenimento della figlia 7
Sia pure in mancanza di domanda espressamente sul punto spiegata dalla ricorrente, venendo in rilievo previsione nell'interesse della figlia minore, deve essere determinato il contributo del padre al mantenimento della figlia.
Sul piano economico, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di impiegata presso uno studio medico, con reddito mensile medio netto dell'importo di circa Euro
1.400,00 per quattordici mensilità.
Inoltre, la ricorrente ha depositato credibile e coerente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, evidenziando di aver percepito reddito netto annuo dell'importo di Euro
19.061,00 in relazione all'anno 2020, di Euro 20.975,00 in relazione all'anno 2021, di
Euro 22.436,00 in relazione all'anno 2022.
Sul piano delle proprietà immobiliari, la ricorrente risulta proprietaria dell'immobile in
Roma, Via Casal Bianco, n. 190, adibito ad abitazione famigliare.
In relazione alla situazione del resistente, lo stesso ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarando il proprio attuale stato di disoccupazione,
l'assenza di reddito percepito e il ricorso al sostegno dei propri genitori, circostanze che trovano riscontro nella situazione di arresti domiciliari del medesimo.
D'altro canto, occorre anche tenere conto della capacità lavorativa del resistente, da valutarsi alla luce delle attività lavorative precedentemente svolte dallo stesso, che ha dichiarato di aver lavorato come guardia giurata per circa dodici anni e aver prestato attività lavorativa nel campo dei trasporti per circa quattro anni.
Deve essere aggiunto che il resistente risulta privo di proprietà immobiliari.
Ulteriormente, occorre tenere conto delle spese correlate con i bisogni della minore, nonché delle fisiologiche esigenze della stessa correlate con l'età.
Inoltre, deve essere valorizzato il tempo trascorso dalla minore con la madre, con gli oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi.
Dunque, tenuto conto dei diversi fattori indicati, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 150,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata al momento di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, mancando domanda di parte in relazione alla determinazione del contributo indicato.
Infine, in considerazione delle rispettive capacità economiche, appare congruo prevedere che le parti concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, la madre per la quota del 75% e il padre per la quota del 25% 8
La decisione in merito a tali spese straordinarie deve ritenersi demandata alla madre affidataria esclusiva, ferma la ripartizione delle stesse tra i genitori per le quote indicate.
3. Spese di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio
Sussistono motivi di equità, attesa la natura del procedimento, per dichiarare compensate le spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, in quanto svolta nel prioritario interesse della figlia minore, devono essere definitivamente poste a carico della ricorrente e del resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- Affida in via esclusiva rafforzata la figlia minore alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per la medesima, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- Dispone il collocamento della figlia minore presso la madre, nell'abitazione della ricorrente, sita Roma, Via Casal Bianco, n. 190;
- Conferma la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Roma territorialmente competente, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari;
- Manda al Servizio Sociale di svolgere una funzione di controllo e vigilanza della incolumità della ricorrente e della figlia, nonché di monitoraggio delle condizioni di accudimento della minore;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice
Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che la frequentazione della figlia con il padre avvenga tramite incontri da effettuarsi in spazio neutro e in forma protetta, tramite le modalità e l'organizzazione ritenute idonee da parte del Servizio Sociale, alla necessaria presenza di operatore specializzato;
- Dispone che l'inizio degli incontri indicati sia attualmente sospeso e subordinato a valutazione da svolgersi da parte del Servizio Sociale, in collaborazione con il TSMREE presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, sulle condizioni del resistente, in relazione all'assenza di condizioni di pericolo o pregiudizio per la figlia minore;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro 9
150,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti;
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, determinate come indicato in parte motiva, la madre per la quota del 75% e il padre per la quota del 25%
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico della ricorrente e del resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 4680/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico, n. Parte_1
92, presso lo studio dell'Avv. Carlo Di Silvestro, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio, n. Controparte_1
19, presso lo studio dell'Avv. Vito Alberto Calabrese, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento della figlia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 04.12.2023, ha Parte_1 agito chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata in Per_1 data 05.12.2021), con collocamento presso la madre e frequentazione in forma protetta con il padre. 2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.02.2024, si è costituito nel presente giudizio , opponendosi all'accoglimento delle domande di Controparte_1 parte ricorrente.
Con ordinanza del 01.03.2024, sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti di affidamento esclusivo della figlia alla madre, collocamento presso la madre, presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Roma, frequentazione in forma protetta con il padre, contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 250,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia per pari quote tra i genitori.
La causa è stata istruita mediante ascolto delle parti, acquisizione dei documenti depositati e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 28.01.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione orale ed è stata trattenuta in decisione al Collegio.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione della figlia minore
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis
e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei figli.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione delle condotte instabili del padre, nonché delle gravi carenze nella capacità genitoriale del medesimo e delle problematiche psicologiche e comportamentali, come emerse e accertate nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
In primo luogo, deve tenersi conto della sentenza penale del Tribunale di Roma, n.
13282 del 30.11.2023, recante condanna del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia, in relazione a gravi e allarmanti condotte di violenza e aggressione fisica ai danni della coniuge e della figlia . Controparte_2 Per_2
Al riguardo, va evidenziato che tali condotte, ancorché dirette nei confronti di soggetti diversi dalle parti del presente procedimento, risultano nondimeno rilevanti in relazione alla ricostruzione delle capacità genitoriali del padre e alla individuazione di situazioni di pericolo nella permanenza con lo stesso della figlia minore. 3
In secondo luogo, occorre dare atto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 15.05.2023 e richiesta di rinvio a giudizio del 15.01.2024 del resistente, per atti persecutori realizzati in danno della ricorrente.
Anche tali condotte, ancorché non abbiano formato oggetto di accertamento definitivo e provvedimento di condanna, denotano la sussistenza di una situazione di allarme ed esposizione della figlia minore a situazioni per la stessa pregiudizievoli.
In terzo luogo, deve evidenziarsi che la realizzazione da parte del padre di condotte di elevata instabilità psichica e considerevole pericolo per le parti coinvolte è stata confermata dallo stesso resistente in sede di audizione.
In particolare, all'udienza del 05.04.2024, il resistente ha dichiarato che “a novembre 2021 c'è stata una discussione verbale tra me e la ricorrente, sempre in relazione al problema di casa e anche alla situazione della madre della ricorrente. Poi è entrata la madre della ricorrente, ci sono state delle discussioni verbali.
In quel giorno, dopo la discussione, ero solo in casa, io ho bevuto alcool e ho preso delle gocce per andare a dormire, preso dall'ira ho lanciato un passeggino dalla finestra, non mi ricordo bene perché non avevo controllo, dopo è arrivata la polizia ed
è entrato mio fratello”.
In relazione alle plurime e allarmanti condotte descritte, risulta necessario richiamare l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” o Convenzione di
Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77, che dispone che
“al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
Convenzione”. Inoltre, l'indicata disposizione prevede che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Dunque, la circostanza per cui i procedimenti penali a carico del padre non siano giunti all'emanazione di una sentenza di condanna passata in giudicato non risulta dirimente in questa sede, nella quale non si tratta di accertare la rilevanza penale delle condotte addebitate al resistente, ma di ponderare il rischio per l'incolumità e la serenità della figlia in tenera età derivante dal coinvolgimento della stessa nelle condotte aggressive o in comportamenti instabili del padre.
Conseguentemente, nel bilanciamento tra l'interesse del padre ad avere un ampio rapporto con la figlia e l'interesse della figlia e della madre a che non si verifichino condotte aggressive ai loro danni o si ingenerino comportamenti di violenza o condotte instabili tali da minare la serenità della minore, deve darsi prevalenza a tale ultimo interesse. 4
Fermo quanto indicato, va tenuto conto degli esiti della espletata consulenza tecnica d'ufficio, svolta con analisi approfondita e dettagliatamente motivata, che ha dato conto di gravi e molteplici carenze nella capacità genitoriale del padre, con particolare riguardo a situazioni di instabilità psichica rilevanti, nonché dell'adeguatezza della figura genitoriale materna.
In particolare, in relazione alla situazione del padre, è stato evidenziato che “rispetto al sig. dalla raccolta anamnestica, dai colloqui effettuati e dalle certificazioni CP_1 sociosanitarie emerge una psicopatologia importante: Disturbo Borderline di
Personalità.
Si osserva, inoltre, un profilo con difficoltà di mentalizzazione che condizionano in maniera peggiorativa l'assetto affettivo e la percezione dell'altro. Elemento critico è rappresentato dalla manifestazione di un'affettività piuttosto limitata che comporta la difficoltà a comprendere empaticamente l'altro e i suoi stati emotivi.
Nella relazione con la minore e rispetto al processo di formazione della stessa, tutto ciò determina la mancata capacità di comprendere ed accogliere i suoi bisogni, trovandone la giusta risoluzione” (cfr. C.T.U. pag. 34).
Conseguentemente, in sede di consulenza è stato rilevato che “la valutazione della storia familiare, delle caratteristiche di personalità connesse alla competenza genitoriale, nonché l'osservazione delle competenze genitoriali, determinano che il padre non si presenti come genitore tutelante il benessere e la sicurezza della propria figlia.
Il sig. manifesta aspetti nella funzione genitoriale che hanno carattere di CP_1 pregiudizio nello sviluppo della minore, poiché la sottopongono a condizioni di rischio evolutivo.
Seppure l'analisi di personalità non possa essere direttamente collegata alle competenze genitoriali, va considerato che i disturbi psichici, come in tale circostanza osservato rispetto agli aspetti di seguito indicati, possono avere un effetto sulla genitorialità, possono inficiare l'esame di realtà, la capacità di rapportarsi al mondo, di avere credenze e valori socialmente condivisibili e trasmissibili alla figlia e possono avere conseguenze sulla minore, in relazione alla capacità di accudire ed occuparsi di lei e soprattutto sulla disponibilità a mantenere uno spazio mentale adeguato alla figlia.
Nella valutazione delle competenze del sig. , si osserva la presenza di alcune CP_1 condizioni che divengono, in associazione tra loro e con le caratteristiche psicopatologiche dello stesso, variabili che non favoriscono la capacità di essere un genitore sufficientemente tutelante: misura coercitiva degli arresti domiciliari, carenza di relazioni interpersonali, carenza di integrazione sociale, scarse conoscenze per lo sviluppo della bambina. Completamente assente è una vita affettiva, una rete amicale ed un contesto lavorativo stabile.
In considerazione di quanto osservato nella ricostruzione della storia personale e familiare, nonché durante i colloqui con la scrivente, emerge, inoltre, che la presenza di 5
energia in maniera importante e non adeguatamente controllata, con la relativa espressione di verbalizzazioni e agiti aggressivi, non consentirebbe al sig. di CP_1 presentarsi come genitore protettivo e tutelante lo stato di benessere della bambina, soprattutto laddove tali condotte fossero state adottate in sua presenza.
L'effetto emotivo generato da un'eventuale esposizione a tali comportamenti, non protetti da un'adeguata terapia farmacologica e non contenuti da un progetto terapeutico, porrebbe la minore in una condizione di importante rischio evolutivo.
Tutto ciò va considerato nell'ambito di un'altra significativa criticità, rappresentata dalla mancata coscienza da parte del sig. della propria condizione clinica con CP_1 la conseguente assenza di un adeguato progetto terapeutico.
Si osserva, inoltre, un basso investimento affettivo, un atteggiamento di distacco e inibizione della mentalizzazione che condizionano la percezione dell'altro e dei suoi stati emotivi” (cfr. C.T.U. pagg. 35 e 36).
Diversamente, in relazione alla situazione della madre, è stato indicato che “la sig.ra presenta una strutturazione stabile, con parziali difficoltà in ambito affettivo che Pt_1 vengono confinate a determinate situazioni circoscritte, non inficiando così il proprio potenziale affettivo, la propria capacità relazionale e la comprensione del bisogno altrui” (cfr. C.T.U. pag. 34).
Pertanto, risulta coerente la conclusione per cui “la sig.ra in considerazione di Pt_1 quanto emerso dalla storia familiare e individuale, dall'osservazione della relazione con la minore e dalla valutazione delle competenze genitoriali, si presenta come l'unico genitore tutelante il benessere e la sicurezza della propria figlia e come l'unico genitore esclusivamente idoneo alla crescita e alla cura della minore” (cfr. C.T.U. pag. 36).
Alla luce di quanto emerso, il profilo psicologico del padre, con particolare riguardo alle patologie psicologiche del medesimo, alle limitazioni nella manifestazione di affettività
e difficoltà di comprendere empaticamente l'altro, alle carenze di relazioni interpersonali e di integrazione sociale, alla mancata coscienza della propria condizione clinica, risulta radicalmente incompatibile con la possibilità di affidare al genitore l'adozione di decisioni nell'interesse della figlia minore. D'altro canto, dalla consulenza tecnica espletata è emersa capacità relazionale e l'attitudine alla comprensione dei bisogni altrui della madre, nonché l'idoneità della stessa a tutelare il benessere e la sicurezza della figlia minore.
Le circostanze esaminate rendono necessario disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per la medesima, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
Inoltre, il collocamento della figlia minore deve essere previsto presso la madre, nell'abitazione della ricorrente, sita Roma, Via Casal Bianco, n. 190. 6
A fronte della gravità della situazione fattuale emersa, risulta necessario confermare la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Roma territorialmente competente, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari.
In particolare, deve essere demandato al Servizio Sociale di svolgere una funzione di controllo e vigilanza della incolumità della ricorrente e della figlia, nonché di monitoraggio delle condizioni di accudimento della minore.
Inoltre, il Servizio Sociale dovrà segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze.
In relazione alla determinazione delle modalità di frequentazione della figlia con il padre, occorre operare un bilanciamento tra la prioritaria necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità della figlia e l'esigenza di preservare il legame affettivo ed emotivo con la figura paterna.
Sul punto, deve essere richiamata l'analisi svolta in sede di consulenza tecnica d'ufficio, per cui “rispetto alla frequentazione tra padre e figlia, in considerazione della ridotta età della minore e quindi della mancanza di una definita strutturazione identitaria e di adeguate risorse emotive, volte a far fronte ad eventuali difficoltà relazionali, nonché, principalmente, le caratteristiche di personalità del sig. , caratterizzate dalla CP_1 difficoltà a rispettare le regole che determinano le condizioni di relazione entro contesti condivisi, il mancato riconoscimento del pensiero altrui, con la tendenza a ritenere valido solo il proprio, la difficoltà a gestire adeguatamente situazioni che comportano un investimento emotivo importante, si ritiene opportuno sospendere, al momento, la suddetta frequentazione e riconsiderarla nelle sue modalità relativamente allo sviluppo emotivo della minore e alla costituzione di una strutturazione identitaria della stessa più evoluta” (cfr. C.T.U. pag. 36).
Conseguentemente, valorizzando quanto premesso, occorre prevedere che la frequentazione della figlia con il padre avvenga tramite incontri da effettuarsi in spazio neutro e in forma protetta, tramite le modalità e l'organizzazione ritenute idonee da parte del Servizio Sociale, alla necessaria presenza di operatore specializzato.
Inoltre, deve aggiungersi che l'inizio degli incontri indicati sia attualmente sospeso e subordinato a valutazione da svolgersi da parte del Servizio Sociale, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, sulle Pt_2 condizioni del resistente, in relazione all'assenza di condizioni di pericolo o pregiudizio per la figlia minore.
2. Contributo al mantenimento della figlia 7
Sia pure in mancanza di domanda espressamente sul punto spiegata dalla ricorrente, venendo in rilievo previsione nell'interesse della figlia minore, deve essere determinato il contributo del padre al mantenimento della figlia.
Sul piano economico, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di impiegata presso uno studio medico, con reddito mensile medio netto dell'importo di circa Euro
1.400,00 per quattordici mensilità.
Inoltre, la ricorrente ha depositato credibile e coerente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, evidenziando di aver percepito reddito netto annuo dell'importo di Euro
19.061,00 in relazione all'anno 2020, di Euro 20.975,00 in relazione all'anno 2021, di
Euro 22.436,00 in relazione all'anno 2022.
Sul piano delle proprietà immobiliari, la ricorrente risulta proprietaria dell'immobile in
Roma, Via Casal Bianco, n. 190, adibito ad abitazione famigliare.
In relazione alla situazione del resistente, lo stesso ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarando il proprio attuale stato di disoccupazione,
l'assenza di reddito percepito e il ricorso al sostegno dei propri genitori, circostanze che trovano riscontro nella situazione di arresti domiciliari del medesimo.
D'altro canto, occorre anche tenere conto della capacità lavorativa del resistente, da valutarsi alla luce delle attività lavorative precedentemente svolte dallo stesso, che ha dichiarato di aver lavorato come guardia giurata per circa dodici anni e aver prestato attività lavorativa nel campo dei trasporti per circa quattro anni.
Deve essere aggiunto che il resistente risulta privo di proprietà immobiliari.
Ulteriormente, occorre tenere conto delle spese correlate con i bisogni della minore, nonché delle fisiologiche esigenze della stessa correlate con l'età.
Inoltre, deve essere valorizzato il tempo trascorso dalla minore con la madre, con gli oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi.
Dunque, tenuto conto dei diversi fattori indicati, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 150,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata al momento di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, mancando domanda di parte in relazione alla determinazione del contributo indicato.
Infine, in considerazione delle rispettive capacità economiche, appare congruo prevedere che le parti concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, la madre per la quota del 75% e il padre per la quota del 25% 8
La decisione in merito a tali spese straordinarie deve ritenersi demandata alla madre affidataria esclusiva, ferma la ripartizione delle stesse tra i genitori per le quote indicate.
3. Spese di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio
Sussistono motivi di equità, attesa la natura del procedimento, per dichiarare compensate le spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, in quanto svolta nel prioritario interesse della figlia minore, devono essere definitivamente poste a carico della ricorrente e del resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- Affida in via esclusiva rafforzata la figlia minore alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per la medesima, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- Dispone il collocamento della figlia minore presso la madre, nell'abitazione della ricorrente, sita Roma, Via Casal Bianco, n. 190;
- Conferma la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Roma territorialmente competente, che mantenga le proprie funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari;
- Manda al Servizio Sociale di svolgere una funzione di controllo e vigilanza della incolumità della ricorrente e della figlia, nonché di monitoraggio delle condizioni di accudimento della minore;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice
Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che la frequentazione della figlia con il padre avvenga tramite incontri da effettuarsi in spazio neutro e in forma protetta, tramite le modalità e l'organizzazione ritenute idonee da parte del Servizio Sociale, alla necessaria presenza di operatore specializzato;
- Dispone che l'inizio degli incontri indicati sia attualmente sospeso e subordinato a valutazione da svolgersi da parte del Servizio Sociale, in collaborazione con il TSMREE presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, sulle condizioni del resistente, in relazione all'assenza di condizioni di pericolo o pregiudizio per la figlia minore;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro 9
150,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti;
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, determinate come indicato in parte motiva, la madre per la quota del 75% e il padre per la quota del 25%
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico della ricorrente e del resistente per pari quote, con vincolo di solidarietà
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai