Sentenza 27 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/03/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02039/2025REG.PROV.COLL.
N. 08858/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8858 del 2024, proposto da
FL OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4711/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Viola in delega orale di Furnari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la sig.ra FL OR ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Napoli alla sua istanza del 18.3.2021, volta a esaminare ed estrarre copia, in carta libera, del verbale di accertamento n. VE 6936582/16 del 23.02.2016, notificato il
11.05.2016 e della corrispondente relata di notificazione.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha depositato i documenti oggetto dell’istanza di accesso.
Con memoria del 9 luglio 2024 la ricorrente si è dichiarata soddisfatta dal deposito di detta documentazione, corrispondente a quanto richiesto.
Per tali ragioni, il TAR Campania, con sentenza n. 4711/24, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra OR ha interposto appello, lamentando l’ingiustizia della pronuncia appellata, relativamente al capo concernente la compensazione delle spese di lite.
Ha chiesto pertanto, a parziale riforma della sentenza appellata, la condanna del Comune di Napoli al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di appello.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza camerale del 27.2.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr, in tal senso, C.d.S, V, 12 giugno 2024, n. 5265. In termini confermativi, ex alia, C.d.S, V, 15 novembre 2023, n. 9791; 22 agosto 2023, n. 7890; 10 marzo 2023, n. 2543; 7 febbraio 2023, n. 1298; III, 10 ottobre 2022, n. 8665; 5 settembre 2022, n. 7739; 11 luglio 2022, n. 5802; 6 maggio 2022, n. 3565; 11 aprile 2022, n. 2685; IV, 15 luglio 2022, n. 6036; 17 gennaio 2022, n. 278; VI, 20 gennaio 2022, n. 362; 1 marzo 2021, n. 1720; II, 30 novembre 2021, n. 7962; IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; IV, 10 gennaio 2014, n. 46; cfr., al riguardo, anche i principi affermati da Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
Nel caso di specie non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, avuto riguardo altresì alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, resa in ragione dell’ostensione, da parte del Comune di Napoli, della chiesta documentazione.
Per tali ragioni, la pronuncia impugnata deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere esercitato in maniera non irragionevole.
3. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Napoli, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO