Articolo 5 della Legge 30 luglio 1990, n. 212
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 agosto 1990
Art. 5. Medicina generale 1. Il decreto legislativo in materia di formazione specifica in medicina generale sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nella direttiva da attuare:
a) regolamentare l'accesso dei medici, in possesso della formazione specifica, alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale per il convenzionamento concernente la medicina generale;
b) individuare le procedure e le modalita' per il riconoscimento della formazione conseguita negli altri Paesi membri;
c) fissare la ripartizione della formazione in campo nazionale e la relativa programmazione nonche' i criteri e le modalita' per l'accesso;
d) indicare gli organi, gli uffici, gli enti ed i soggetti cui spetta l'organizzazione e l'attuazione della formazione, ivi comprese le verifiche al fine di consentire una valutazione complessiva ed uniforme dell'attivita' di formazione;
e) individuare le incompatibilita' anche con altre attivita' formative dei medici in formazione e prevedere che la frequenza non determini alcun rapporto di impiego o di lavoro autonomo con le strutture sanitarie e con i titolari degli studi medici;
f) prevedere le modalita' della formazione specifica, ivi comprese quelle relative ai periodi di tirocinio, da svolgere, salvo quanto espressamente previsto dalla direttiva, presso le ordinarie strutture pubbliche, definendo le caratteristiche delle strutture, i requisiti dei docenti e dei medici tutori e favorendone l'espletamento delle funzioni.
Entrata in vigore il 19 agosto 1990
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