Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/04/2026, n. 2884
TAR
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
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TAR
Sentenza 6 novembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione estintiva dei crediti

    Il TAR ha correttamente individuato il termine di prescrizione decennale e constatato il suo decorso, non avendo le amministrazioni fornito prova di validi atti interruttivi nel periodo intercorso tra la notifica della cartella (ottobre 2008) e la notifica delle intimazioni (novembre 2021). I trasferimenti di competenza tra le agenzie e i periodi di sospensione invocati dalle amministrazioni sono irrilevanti ai fini interruttivi della prescrizione nei confronti del debitore.

  • Altro
    Illegittimità per difetto di motivazione e mancata allegazione della presupposta cartella di pagamento, mancata indicazione delle campagne lattiere, violazione del contraddittorio

    La questione della prescrizione assorbe gli altri motivi sollevati in primo grado e non esaminati dal TAR.

  • Altro
    Illegittimità per genericità e indeterminatezza del calcolo della quota interessi e indebita richiesta degli interessi di mora

    La questione della prescrizione assorbe gli altri motivi sollevati in primo grado e non esaminati dal TAR.

  • Altro
    Prescrizione quadriennale o quinquennale del credito per tardiva notifica dell’atto di intimazione rispetto alla data di presunta notifica di cartella e per mancata notifica dell’atto di imputazione dei prelievi

    La questione della prescrizione assorbe gli altri motivi sollevati in primo grado e non esaminati dal TAR.

  • Altro
    Illegittimità per violazione della normativa comunitaria, eccesso di potere

    La questione della prescrizione assorbe gli altri motivi sollevati in primo grado e non esaminati dal TAR.

  • Altro
    Nullità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione sui recuperi PAC

    La questione della prescrizione assorbe gli altri motivi sollevati in primo grado e non esaminati dal TAR.

  • Rigettato
    Sulla notifica della cartella di pagamento e degli atti successivi

    Le amministrazioni non hanno fornito prova di atti interruttivi della prescrizione nel periodo successivo alla notifica della cartella. I trasferimenti di competenza e le sospensioni normative non sono atti interruttivi della prescrizione nei confronti del debitore. Il credito era già estinto per prescrizione decennale alla data invocata dalle amministrazioni.

  • Rigettato
    Sull’inammissibilità del ricorso introduttivo

    I motivi sono infondati nel merito. La questione della prescrizione è stata correttamente valutata dal TAR.

  • Rigettato
    Sull’intervenuta prescrizione della pretesa

    Le amministrazioni non hanno fornito prova di atti interruttivi della prescrizione nel periodo successivo alla notifica della cartella. I trasferimenti di competenza e le sospensioni normative non sono atti interruttivi della prescrizione nei confronti del debitore. Il credito era già estinto per prescrizione decennale alla data invocata dalle amministrazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/04/2026, n. 2884
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2884
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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