Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 6 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/04/2026, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02884/2026REG.PROV.COLL.
N. 02668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2668 del 2025, proposto da
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Agricola IN PI e OR S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 2618/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola IN PI e OR S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la Cons. RU OS;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le Agenzie chiedono la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 2618/2024 che ha accolto il ricorso proposto dai due soci della ormai estinta Azienda Agricola IN PI e IN OR per l’annullamento di due intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell’Agea, n. 122 2021 90022 52892 000 e n. 122 2021 90022 526900 000, con le quali è stato richiesto loro il pagamento dei crediti verso l’estinta azienda per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferite alle cartelle di pagamento Agea notificate nel 2008 (relativa alle campagne 1995-96, 1996-97 e 1999-00) entrambe pari a Euro 273.796.
2. In prime cure i ricorrenti avevano dedotto i seguenti motivi di censura:
I. Illegittimità per difetto di motivazione e mancata allegazione della presupposta cartella di pagamento, mancata indicazione delle campagne lattiere, violazione del contraddittorio;
II. Illegittimità per genericità e indeterminatezza del calcolo della quota interessi e indebita richiesta degli interessi di mora;
III. Prescrizione quadriennale o quinquennale del credito per tardiva notifica dell’atto di intimazione rispetto alla data di presunta notifica di cartella e per mancata notifica dell’atto di imputazione dei prelievi;
IV. Illegittimità per violazione della normativa comunitaria, eccesso di potere;
V. Nullità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione sui recuperi PAC;
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar Veneto, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento delle intimazioni di pagamento per intervenuta prescrizione estintiva dei crediti nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 30 ottobre 2008, e la data di notifica delle impugnate intimazioni, del 19 novembre 2021, non avendo le amministrazioni fornito prova di aver compiuto nel suddetto arco di tempo validi atti interruttivi.
3. Avverso la suddetta pronuncia del Tar Veneto le Agenzie proponevano appello formulando le seguenti censure:
I. “ Sulla notifica della cartella di pagamento e degli atti successivi ”;
II. “ Sull’inammissibilità del ricorso introduttivo ”;
III. “ Sull’intervenuta prescrizione della pretesa ”.
Contestualmente al ricorso le appellanti depositavano la prova di avvenuta notifica della cartella.
4. La parte appellata si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento di nuovi documenti in sede di appello e, nel merito, all’accoglimento del gravame. L’appellato riproponeva ai sensi dell’art. 101 c.p.a. i restanti motivi di ricorso rimasti assorbiti in quanto non esaminati in primo grado.
5. All’odierna udienza pubblica del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo e il terzo mezzo di gravame, che risultano connessi, le amministrazioni appellanti gravano il pronunciamento per aver accertato la prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento emessa nel 2008. Le amministrazioni insistono nel fatto che AD all’epoca abbia regolarmente notificato tale atto all’azienda agricola produttrice fornendo nuovamente la relativa documentazione probatoria che risulta già depositata da AD nel fascicolo di primo grado.
In particolare le amministrazioni deducono che dopo la notifica della cartella, con l’entrata in vigore del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni, dalla L. 33/2009, la competenza per la riscossione per tutte le campagne lattiere è diventata di competenza di Agea, ma soltanto fino al passaggio dei residui affidati ad AD il 23.12.2020. La parte specifica che in seguito all’avvenuto passaggio dei residui AD ha provveduto tempestivamente ad ingiungere la pretesa procedendo alla notifica della intimazione in data 19 novembre 2021. Sostiene che, tenendo conto di questi passaggi di competenza e si considerano i periodi di sospensione dei termini ex lege previsti per il passaggio dei residui (fino al 15 luglio 2019) e per far fronte all’emergenza covid (dal 8.3.2020 al 31.8.2021), non si potrebbe ritener maturata la prescrizione decennale.
2. Con il secondo motivo di gravame invece le Agenzie insistono nella inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto era rivolto averso meri di pagamento inerenti alla fase esecutiva.
All’uopo affermano che tutti i motivi avrebbero dovuti essere fatti valere nei confronti della cartella di pagamento, trattandosi vizi propri della stessa e non degli atti meramente esecutivi, posto che l’intimazione, qui in questione, non ha innovato la pretesa creditoria che sarebbe ormai consolidata. Conseguentemente i motivi tesi a mettere in discussione la debenza del prelievo, ivi compreso il motivo sulla prescrizione, in tesi delle appellanti, avrebbero perciò dovuto essere dichiarati inammissibili in quanto non tempestivamente fatti valere averso la cartella.
3. I motivi stante la connessione si prestano ad essere scrutinati congiuntamente.
A prescindere dalla dubbia ammissibilità delle censure in quanto risultano formulate in modo non organico e senza chiarire in quale vizio sarebbe incorso il Tar, i motivi sono infondati nel merito.
Sulla base della documentazione versata in atti, la pronuncia sulla prescrizione del credito deve essere confermata. Correttamente il Tar ha individuato il termine di prescrizione ordinario decennale e constatato il suo decorso per essere trascorsi oltre 13 anni tra la data di notifica della cartella orinaria, avvenuta il 30 ottobre 2008, e la notifica degli atti impugnati avvenuta nel novembre nel 2021.
Le amministrazioni non hanno fornito alcuna prova circa l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo in questione che non è, come assunto dalle appellanti, quello che precede la notifica della cartella ma quello che segue la notifica della stessa.
Per questa ragione non possono aver rilevanza, nel caso in esame, i principi affermati dalle sentenze della Corte di Cassazione citate nel ricorso in appello, posto che non viene in rilievo un periodo prescrizionale che segue gli atti di prelievo e che avrebbe dovuto essere fatto valere tempestivamente avverso la cartella ma viene in rilievo il credito portato in esecuzione dalla cartella del 2008.
Del pari non possono aver rilievo le vicende interne relative al trasferimento delle competenze per la riscossione da AD ad Agea nel 2009 e viceversa nel 2020. Tali passaggi sono del tutto irrilevanti nei confronti del debitore e non costituiscono in alcun modo atti interruttivi della prescrizione, trattandosi di meri passaggi di consegne amministrative che non manifestano all’esterno alcuna volontà di esercitare il diritto di credito.
Analogo discorso vale per i periodi di sospensione invocati dalle amministrazioni, che sono del tutto irrilevanti in quanto nei suddetti periodi di sospensione il credito risultava già estinto a decorrere dal 30 ottobre 2018, come riconosciuto dal Tar.
4. Per le ragioni che precedono l’appello deve essere respinto.
Ne consegue l’improcedibilità dei motivi assorbiti riproposti per carenza di interesse.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le amministrazioni appellanti a rifondere le spese di lite in favore di IN PI e IN OR che si liquidano complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Il contributo unificato va posto a carico della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De LI, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
RU OS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU OS | SE De LI |
IL SEGRETARIO