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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4853 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Savio Parte_2
Guarracino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via
J. Strauss n. 24/c;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE - OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 , nella qualità di Parte_1
amministratore di sostegno della madre , ricevuta Parte_2
quest'ultima comunicazione con cui l chiedeva la restituzione dei ratei CP_1
dell'indennità di accompagnamento per il periodo che va da ottobre 2021 a febbraio 2024 per l'importo complessivo di 15.262,46 € in quanto nel predetto periodo non più dovuta, sottolineando la buona fede di quest'ultima e l'errore piuttosto dell' nel continuare a erogare per anni la predetta provvidenza, CP_1
chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell . CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio CP_1
sottolineando l'avvenuta notifica dell'esito della visita di revisione senza che fosse stato proposto ricorso per A.T.P. e la piena ripetibilità della somma nel frattempo erogata. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vengono a indicare. Come affermato di recente dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI,
04/08/2022, n. 24180) "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in
armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella
generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle
pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia,
come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti,
Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372
del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella
materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema
assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto
variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo
comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non
dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a
seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al
percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non
sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Nella specie vi è prova documentale (si veda la ricevuta allegata dall' alla CP_1
sua memoria difensiva ma si tratta, per l'invero, di circostanza non pacificamente contestata) della comunicazione alla ricorrente di un verbale di revisione negativo in data 17.11.2021 portandola così tempestivamente a conoscenza della sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Seguendo, però,
la richiamata giurisprudenza del giudice di legittimità e tenendo conto che la richiesta di restituzione va sin da ottobre 2021, seppure indebiti non vanno restituiti i ratei maturati anteriormente a tale data proprio a tutela della buona fede dell'accipiens, buona fede che viene meno, invece, nel momento stesso in cui questi viene informato dell'esito della visita di revisione con la notifica del verbale della Commissione Medica dell . Avverso tale verbale la CP_1
ricorrente, pur potendo proporre apposito ricorso giudiziario, nulla opponeva,
acquiescendo pertanto alla successiva variazione. Continuava così a godere di prestazione legata a condizioni sanitarie da quel momento divenute inesistenti, ben sapendo di non avere alcun titolo al godimento della stessa.
Va ritenuta illegittima, allora, la pretesa restitutoria soltanto per i ratei dell'indennità di accompagnamento maturati anteriormente al 17.11.2021 non anche per tutti quelli - ben più numerosi - successivi (segnatamente da dicembre 2021).
E tanto nonostante l'ampio termine decorso tra novembre 2021 (data di comunicazione della revoca dell'indennità di accompagnamento) e febbraio
2024 (data di comunicazione della richiesta di restituzione dell'indennità di accompagnamento).
E invero la Suprema Corte con sentenza n. 6610/2005 ha affermato, su fattispecie analoga, che "Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti
dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di
certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della
prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga
accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la
corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite
effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita
di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando
irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione
di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale
provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti
(sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né,
così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni
assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 cost., giacché è
ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività
dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento
dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di
revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle
prestazioni (v. C. cost. n. 448 del 2000)".
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4853 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, nei confronti dell , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2 CP_1
così provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' limitatamente ai ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento di ottobre 2021 e novembre 2021 percepiti dalla;
Pt_2
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 30.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4853 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Savio Parte_2
Guarracino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via
J. Strauss n. 24/c;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE - OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 , nella qualità di Parte_1
amministratore di sostegno della madre , ricevuta Parte_2
quest'ultima comunicazione con cui l chiedeva la restituzione dei ratei CP_1
dell'indennità di accompagnamento per il periodo che va da ottobre 2021 a febbraio 2024 per l'importo complessivo di 15.262,46 € in quanto nel predetto periodo non più dovuta, sottolineando la buona fede di quest'ultima e l'errore piuttosto dell' nel continuare a erogare per anni la predetta provvidenza, CP_1
chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell . CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio CP_1
sottolineando l'avvenuta notifica dell'esito della visita di revisione senza che fosse stato proposto ricorso per A.T.P. e la piena ripetibilità della somma nel frattempo erogata. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vengono a indicare. Come affermato di recente dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI,
04/08/2022, n. 24180) "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in
armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella
generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle
pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia,
come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti,
Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372
del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella
materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema
assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto
variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo
comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non
dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a
seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al
percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non
sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Nella specie vi è prova documentale (si veda la ricevuta allegata dall' alla CP_1
sua memoria difensiva ma si tratta, per l'invero, di circostanza non pacificamente contestata) della comunicazione alla ricorrente di un verbale di revisione negativo in data 17.11.2021 portandola così tempestivamente a conoscenza della sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Seguendo, però,
la richiamata giurisprudenza del giudice di legittimità e tenendo conto che la richiesta di restituzione va sin da ottobre 2021, seppure indebiti non vanno restituiti i ratei maturati anteriormente a tale data proprio a tutela della buona fede dell'accipiens, buona fede che viene meno, invece, nel momento stesso in cui questi viene informato dell'esito della visita di revisione con la notifica del verbale della Commissione Medica dell . Avverso tale verbale la CP_1
ricorrente, pur potendo proporre apposito ricorso giudiziario, nulla opponeva,
acquiescendo pertanto alla successiva variazione. Continuava così a godere di prestazione legata a condizioni sanitarie da quel momento divenute inesistenti, ben sapendo di non avere alcun titolo al godimento della stessa.
Va ritenuta illegittima, allora, la pretesa restitutoria soltanto per i ratei dell'indennità di accompagnamento maturati anteriormente al 17.11.2021 non anche per tutti quelli - ben più numerosi - successivi (segnatamente da dicembre 2021).
E tanto nonostante l'ampio termine decorso tra novembre 2021 (data di comunicazione della revoca dell'indennità di accompagnamento) e febbraio
2024 (data di comunicazione della richiesta di restituzione dell'indennità di accompagnamento).
E invero la Suprema Corte con sentenza n. 6610/2005 ha affermato, su fattispecie analoga, che "Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti
dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di
certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della
prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga
accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la
corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite
effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita
di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando
irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione
di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale
provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti
(sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né,
così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni
assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 cost., giacché è
ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività
dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento
dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di
revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle
prestazioni (v. C. cost. n. 448 del 2000)".
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4853 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, nei confronti dell , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2 CP_1
così provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' limitatamente ai ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento di ottobre 2021 e novembre 2021 percepiti dalla;
Pt_2
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 30.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro