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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 339/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele Di Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 339/2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 250 del 2024, pubblicata il 12 marzo 2024, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella Via C.F._1
Sardegna n. 17 presso lo studio dell'Avv. Raimondo Maira che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- appellante -
CONTRO
(C.F.: e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a tanto legittimata dalla prima mandataria Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_3
RI US con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angela Incorvaia sito in Caltanissetta, Via Malta n. 73/D
- appellata –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2021, emesso dal Tribunale di
Caltanissetta in data 26/03/2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla la somma di Euro 37.929,99, oltre interessi e spese della fase Controparte_1
monitoria, per rate scadute relative ad un contratto di finanziamento stipulato in data 20/02/2007 con la Idea Finanziaria s.p.a.: allora Parte_1
dipendente del Comune di Caltanissetta, aveva effettuato la cosiddetta cessione del quinto dello stipendio, mediante delegazione al proprio ente datoriale, per il versamento di 108 rate dell'ammontare di Euro 365,00 ciascuna alla parte mutuante a partire dal 30/04/2007 e fino al 30/03/2016 salvo, poi, avere interrotto il pagamento del dovuto dopo la corresponsione di 25 rate, per un totale di Euro
9.125,00, a seguito del suo collocamento a riposo.
ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità del Parte_1
procedimento monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione mentre, nel merito, ha dedotto sia l'invalidità delle cessioni del credito tra la originaria finanziatrice Idea Finanziaria s.p.a. e la prima e tra Controparte_4
quest'ultima e la poi, in quanto avente ad oggetto un rapporto Controparte_1
contrattuale con delegazione di pagamento effettuata in capo al
[...]
, ente che, a suo dire, era l'unico soggetto obbligato nei confronti CP_5
della sia la prescrizione del credito, in quanto risalente al Controparte_1
2007, sia la nullità del contratto di finanziamento per essere stati previsti tassi di interesse eccedenti la soglia usuraria.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato in fatto e Controparte_1
diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto dell'opposizione: la società opposta ha da un lato rilevato come il non avesse contestato né la Pt_1
sussistenza del rapporto di finanziamento mediante delegazione al proprio ente datoriale, né l'erogazione della somma pattuita, né infine l'inadempimento contrattuale sì da far ritenere le relative circostanze non contestate, precisando di avere inoltrato invano, una volta andato in pensione il la richiesta di Pt_1
pagamento all'I.N.P.D.A.P., ente previdenziale del soggetto finanziato il quale, nonostante i solleciti ricevuti, non aveva preso in carico il versamento delle rate rimanenti, mentre dall'altro ha sostenuto come non vi fosse alcun divieto di cessione di crediti con delegazione di pagamento e che comunque tale cessione era stata regolarmente notificata al che infatti aveva Controparte_5
provveduto al pagamento in capo alla cessionaria sino al collocamento a riposo del quanto all'affermazione di parte opponente secondo cui l'unico Pt_1
soggetto obbligato era da ritenere il , la società opposta Controparte_5
ha argomentato che, ai sensi dell'art. 1268 c.c., nel caso di sostituzione di debitore quello originario non è liberato dalla sua obbligazione, senza poi sottacere come nel contratto di finanziamento per cui è lite fosse stato previsto all'art. 8 delle condizioni generali, specificatamente sottoscritte dal che il delegante Pt_1
aveva esonerato il creditore dall'onere di preventiva richiesta prevista dall'art. 1268 c.c., secondo comma, al delegato, con conseguente legittimità della pretesa monitoria azionata avverso l'odierno attore;
sull'asserita prescrizione del credito l'opposta ha affermato che, trattandosi di contratti di finanziamento con pagamenti rateali, il dies a quo non fosse rappresentato dalla data di stipula del contratto ma dalla data dell'ultima rata prevista in contratto, stante l'unicità del rapporto obbligatorio, mentre, in punto di sostenuta usura e illegittimità dei conteggi, ha sottolineato la genericità della relativa contestazione.
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'adozione della sentenza n. 250 del 2024, resa in data 11 marzo 2024 e pubblicata il 12 marzo 2024, con cui il Tribunale di Caltanissetta ha respinto le domande azionate da confermando il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto: il Tribunale ha con motivazione esaustiva e chiara affermato che “si osserva in primo luogo che l'opponente non ha contestato la sottoscrizione del contratto di finanziamento del 20/02/2007 e non ha altresì contestato l'erogazione del finanziamento e il suo successivo inadempimento. In ogni caso, l'opposta società ha provato il proprio credito, avendo prodotto in giudizio il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento e l'estratto conto relativo al rapporto oggetto del giudizio. Entrando nel merito delle doglianze avanzate dall'opponente e iniziando da quella relativa alla nullità della cessione del credito in quanto avente ad oggetto un contratto assistito da delegazione di pagamento, si osserva quanto segue. Il contratto stipulato tra il sig. e la Idea Finanziaria s.p.a. è un contratto di finanziamento con Pt_1
delegazione di pagamento nel quale è intervenuto il , Controparte_5
datore di lavoro del sig. che ha assunto l'obbligo di effettuare le trattenute Pt_1
dallo stipendio del debitore ed effettuare il pagamento al creditore. Ora, il credito derivante dal menzionato contratto può liberamente essere oggetto di cessione, non essendovi alcuna previsione normativa che preveda il contrario. Il credito in questione è stato inserito nell'elenco allegato al contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato tra Idea Finanziaria s.p.a. e in data CP_4
09/03/2007 (allegato al fascicolo monitorio). Successivamente, tale credito è stato ceduto da a con ulteriore contratto di cessione CP_4 CP_1
del 05/12/2018. Di questo ulteriore atto di cessione è stata data pubblicità nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018 in cui si avvisava che fra i crediti ceduti da rientravano quelli aventi ad oggetto “finanziamento CP_4
contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento” e con espresso avviso secondo cui “i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Persona_1
Milano, il 5.12.2018”. L'opposta ha dunque dimostrato la validità della cessione del credito e la propria legittimazione attiva. Pertanto, tale motivo di opposizione risulta infondato. Con il secondo motivo di opposizione, parte opponente lamenta
l'errata richiesta di pagamento del debito al sig. che invece andava Pt_1
effettuata nei confronti del , unico obbligato. Anche tale Controparte_5
doglianza è infondata. Ed infatti il contratto di finanziamento è stato strutturato prevedendo, dal lato passivo dell'obbligazione, una delegazione di pagamento cumulativa, disciplinata dall'art. 1268 c.c. secondo cui “Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato
l'adempimento”. Nel contratto in esame non vi è una clausola di espressa liberazione del debitore originario per cui deve ritenersi che le parti abbiano stipulato un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento pro solvendo e, all'art. 8 delle condizioni generali, specificatamente sottoscritte anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., hanno previsto che “Il delegante esonera espressamente il delegatario dall'onere di preventiva richiesta al delegato prevista dall'art. 1268 secondo comma c.c.” Pertanto, l'eccezione di parte opponente è infondata considerato che l'opposta avrebbe potuto escutere direttamente il debitore originario non espressamente liberato e che la società creditrice ha comunque effettuato la richiesta di pagamento delle rate all'INPDAP, in data 05/10/2012, non appena è venuta a conoscenza della circostanza per cui il debitore e lavoratore dipendente era stato collocato a riposo (all. 3 – comparsa di costituzione). Non avendo ricevuto alcun riscontro ha proposto l'azione monitoria indirizzandola correttamente nei confronti del debitore originario. Relativamente all'eccepita prescrizione del credito costituito dai ratei del finanziamento in quanto stipulato in data 20/02/2007, si rammenta che, in tema di contratti di finanziamento, il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nella scadenza dell'ultima rata di mutuo.
Dunque, ben può sostenersi che i termini prescrizionali decennali non siano maturati, atteso che il pagamento dell'ultima rata di mutuo stabilita nel piano di ammortamento allegato al contratto scadeva il 30/03/2016. Quanto poi alle allegazioni dell'opponente circa l'applicazione di tassi usurari al contratto in esame e l'errata effettuazione dei conteggi di parte opposta, esse sono rimaste prive di adeguato supporto probatorio, non avendo l'opponente indicato e quantificato specificamente, rispetto alle indicazioni contenute nel contratto e alle annotazioni degli estratti conto, come e in che misura siano stati pattuiti o applicati interessi usurari. Invero, l'opponente non ha prodotto neppure una consulenza di parte a dimostrazione dei maggiori importi pagati quali interessi usurari e/o costi vari;
ha, invece, richiesto l'ammissione di una C.T.U. tecnico contabile ma tale richiesta istruttoria si è palesata inammissibile, assumendo essa, alla luce della genericità delle doglianze formulate rispetto alla documentazione prodotta dalla società cessionaria, i contorni di una C.T.U. meramente esplorativa, dovendosi, sul punto, ricordare il principio per cui la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Infine, è appena il caso di osservare che le argomentazioni di parte opponente relativa ad una pretesa cessione del credito
a prezzo vile da parte di alla società , affermate CP_1 CP_6
dall'opponente in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono manifestamente infondate, in quanto la relativa missiva si riferisce ad un credito diverso, acquistato da dalla società , mentre quello oggetto CP_1 Parte_2 di esame in questa sede era stato ceduto dalla società (cfr. missiva CP_4
allegata alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 di parte opponente). Sulla scorta di tutte le superiori argomentazioni, le domande di parte opponente devono essere tutte rigettate e l'opposto decreto deve essere confermato”.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 250 del 2024 Parte_1
con atto di citazione con il quale, dopo avere riassunto nelle prime quattro pagine del libello l'incedere processuale svoltosi in primo grado, così ha prospettato e motivato il gravame nelle successive tre pagine: “I fatti di causa e la documentazione prodotta in atti, ed anche depositata e proveniente da
, rendono definitiva priva di corretta motivazione la sentenza che, tra CP_1
l'altro, è contrastante e contraddittoria proprio con le prove, documentali è
d'uopo ripeterlo, provenienti da controparte. Ed invero: 1) tralasciando, per il momento, che la giurisprudenza della Cassazione, e dei giudici di merito, che ha, più prudentemente, mutato il proprio convincimento nel senso che vada disposta la C.T.U. a prescindere dal deposito di Consulenza Tecnica di Parte proprio perché quando si tratti, come nel caso in esame, di affermazione della parte che affermi il superamento della “soglia usura” ciò comporti, proprio perché ciò riguardi la violazione di una norma penale e di grande valenza socio- economica, debba sempre disporsi l'espletamento di una consulenza di ufficio tecnico contabile che va' adesso, in grado di appello, disposta per verificare se contro è stata superata la soglia usura (considerando gli interessi, Parte_1
gli interessi sugli interessi, la rivalutazione monetaria, oltre spese di tenuta del conto, ecc.) la stessa documentazione prodotta da doveva CP_1
determinare il Giudice di primo grado a disporre consulenza sulla sussistenza degli interessi usurai, sulla violazione del calcolo degli interessi, e sulla legittimità e correttezza degli interessi pretesi visto che, sempre a cura di controparte, con il ricorso per decreto impugnativo ha richiesto il pagamento per sorte di euro 39.420,00 a fronte di un finanziamento, giusto contratto Idea in atti, di euro 27.307,92, e visto che la concludente difesa, con le note scritte dell'1-
06-2022, ha depositato comunicazione del 24-03-2022 della con la CP_1
quale detta società comunicava la propria disponibilità ad addivenire ad una transazione con con la riduzione debitoria dello stesso, nonostante con Pt_1
precedente nota del 01-02-2022 la società aveva comunicato di avere CP_6
ceduto il credito alla per soli euro 304,51. Ed il Pt_1 Controparte_7
Giudice di prime cure, che erroneamente ha ritenuto che questa lettera di CP_6
si riferisse ad altro diverso contratto, mentre è chiaramente riferibile alla
[...]
stessa vicenda ed è espressamente menzionata , non ha ritenuto di CP_1
minimamente motivare su questo equivoco comportamento di , CP_8
tra l'altro non ammettendo senza alcuna motivazione l'interrogatorio formale dei dirigenti che hanno sottoscritto dette comunicazioni come CP_8
richiesto espressamente dalla difesa del con proprie note difensive né Pt_1
valutare sotto gli aspetti obbligazionari della sussistenza del credito nei confronti del e sulla entità di questo credito, così rendendo sentenza Pt_1
carente di motivazione e contraddittoria ed in violazione degli articoli 115, 11
e114 c.p.c. In verità, aldilà della motivazione opponente, è l'intero corpo della sentenza che si impugna, e la sua motivazione, che vanno disattese integralmente riformulate anche perché il Giudice monocratico non ha esaminato ed affrontato le domande del che debbono qui intendersi Pt_1
integralmente riportate e trascritte anche per gli effetti devolutivi dell'appello”.
Si è costituita nel presente giudizio la società contestando Controparte_1
quanto dedotto dall'appellante ed eccependo l'inammissibilità dell'appello Pt_1
per omessa indicazione dei motivi specifici di impugnazione a corredo del gravame, come richiesto e previsto dall'art. 342 del codice di rito civile: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito di discussione avvenuta a seguito di udienza cartolare del 27 novembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato da stante l'omessa indicazione nel Parte_1
libello introduttivo del giudizio dei motivi specifici di impugnazione a corredo del gravame: è lo stesso ad avere affermato, con un linguaggio tautologico, Pt_1
di avere genericamente censurato l'intero corpo della sentenza senza essersi analiticamente soffermato sugli specifici capi del deciso che, ad avviso della
Corte, ha in modo esaustivo trattato tutte le doglianze sollevate dal n prime Pt_1
cure disattendendone il contenuto, e ad avere concluso che la sentenza impugnata e la relativa motivazione “vanno disattese integralmente riformulate”; le uniche contestazioni che è dato evincere dall'atto di citazione in appello riguardano il mancato esperimento di una c.t.u. econometrica “per verificare se contro
[...]
è stata superata la soglia usura” e l'asserita mancata e/o scorretta Pt_1
valutazione del fatto che “la società aveva comunicato di avere ceduto CP_6
il credito alla per soli euro 304,51”, senza che tra Pt_1 Controparte_7
le due questioni segnalate sussista alcuna logica conseguenziale od alcun collegamento.
Circa la mancata disposizione della c.t.u. tecnico contabile, la decisione presa dal
Giudice di prime cure è condivisibile laddove la sentenza ha affermato che “le allegazioni dell'opponente circa l'applicazione di tassi usurari al contratto in esame e l'errata effettuazione dei conteggi di parte opposta, …sono rimaste prive di adeguato supporto probatorio, non avendo l'opponente indicato e quantificato specificamente, rispetto alle indicazioni contenute nel contratto e alle annotazioni degli estratti conto, come e in che misura siano stati pattuiti o applicati interessi usurari”: il non ha indicato non soltanto quale fosse il Pt_1
tasso soglia applicabile al caso concreto, ma neanche sulla base di quale calcolo era pervenuto a tale indimostrata conclusione, non potendo lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o per compiere indagini esplorative volte alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati né provati.
Quanto poi alla circostanza dedotta dalla parte appellante secondo cui “la società
aveva comunicato di avere ceduto il credito alla CP_6 Pt_1 [...]
per soli euro 304,51”, la doglianza appare incomprensibile ed CP_7
infondata, atteso che nella sentenza impugnata è stato spiegato come il suddetta credito nulla aveva a che fare con la posta attiva oggetto del monitorio e come il credito oggetto del contendere non sia mai stato ceduto da Controparte_1
attesi la macroscopica differenza di importi ed il numero identificativo diverso riferibile al credito per cui si controverte, prima n. 24385 ed in seguito n. 46068, ammesso e non concesso che la questione rilevasse ai fini del decidere.
Pacifica l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dell'impugnazione, nel merito vanno ribadite le argomentazioni palesate dalla sentenza n. 250 del 2024 che ha disatteso tutte le contestazioni formulate da in primo grado di seguito evidenziate: Parte_1
1) Il procedimento di mediazione obbligatoria è stato espletato con esito infausto, con conseguente verificazione della condizione di procedibilità della domanda monitoria, all'incontro tra le parti avutosi in data 25 novembre 2021 come da verbale di mediazione versato in atti;
2) La società ha provato non soltanto il titolo giuridico da Controparte_1
cui trae linfa la pretesa azionata e l'inadempimento non contestato ad opera del soggetto finanziato odierno appellante, ma anche la serie continua delle cessioni in blocco che le hanno garantito la titolarità attiva nel rapporto controverso;
3) Non esiste alcun divieto di cessione del credito con delegazione di pagamento anche se interessante un ente pubblico quale risulta essere il di Caltanissetta immediatamente notiziato dell'intervenuta CP_5
cessione: il soggetto obbligato all'estinzione del finanziamento rimane il delegante che ha percepito la somma mutuata;
4) Priva di pregio è l'eccezione secondo cui la società Controparte_1
nulla potrebbe richiedere al in quanto avrebbe dovuto rivolgersi al Pt_1
: secondo l'art. 1268 c.c. se il debitore assegna al Controparte_5
creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, essendo nel caso di specie la delegazione avvenuta non “pro soluto” ma “pro solvendo”: l'art. 8 delle condizioni generali di contratto, accettato peraltro con apposita sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., prevedeva inoltre che “il delegante esonera espressamente il delegatario dall'onere di preventiva richiesta al delegato prevista dall'art. 1268 secondo comma
c.c.”, con la conseguenza che del tutto legittimamente la società ha richiesto il pagamento al Pt_1
5) Infondata risulta anche l'eccepita prescrizione del credito in quanto la sua data di decorrenza non è quella relativa alla sottoscrizione del contratto
(20/02/2007) ma la scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, nel caso di specie il 30 marzo 2016.
Consegue in definitiva la conferma del contenuto precettivo della sentenza impugnata: le spese vanno addossate a nella misura di Parte_1
cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello azionato da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 250 del 2024, pubblicata il 12 marzo 2024, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dalla spese liquidate in Euro 6.946,00 (di cui Controparte_1
Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma
1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 28 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele Di Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 339/2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 250 del 2024, pubblicata il 12 marzo 2024, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella Via C.F._1
Sardegna n. 17 presso lo studio dell'Avv. Raimondo Maira che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- appellante -
CONTRO
(C.F.: e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a tanto legittimata dalla prima mandataria Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_3
RI US con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angela Incorvaia sito in Caltanissetta, Via Malta n. 73/D
- appellata –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2021, emesso dal Tribunale di
Caltanissetta in data 26/03/2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla la somma di Euro 37.929,99, oltre interessi e spese della fase Controparte_1
monitoria, per rate scadute relative ad un contratto di finanziamento stipulato in data 20/02/2007 con la Idea Finanziaria s.p.a.: allora Parte_1
dipendente del Comune di Caltanissetta, aveva effettuato la cosiddetta cessione del quinto dello stipendio, mediante delegazione al proprio ente datoriale, per il versamento di 108 rate dell'ammontare di Euro 365,00 ciascuna alla parte mutuante a partire dal 30/04/2007 e fino al 30/03/2016 salvo, poi, avere interrotto il pagamento del dovuto dopo la corresponsione di 25 rate, per un totale di Euro
9.125,00, a seguito del suo collocamento a riposo.
ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità del Parte_1
procedimento monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione mentre, nel merito, ha dedotto sia l'invalidità delle cessioni del credito tra la originaria finanziatrice Idea Finanziaria s.p.a. e la prima e tra Controparte_4
quest'ultima e la poi, in quanto avente ad oggetto un rapporto Controparte_1
contrattuale con delegazione di pagamento effettuata in capo al
[...]
, ente che, a suo dire, era l'unico soggetto obbligato nei confronti CP_5
della sia la prescrizione del credito, in quanto risalente al Controparte_1
2007, sia la nullità del contratto di finanziamento per essere stati previsti tassi di interesse eccedenti la soglia usuraria.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato in fatto e Controparte_1
diritto il merito delle avverse pretese instando per il rigetto dell'opposizione: la società opposta ha da un lato rilevato come il non avesse contestato né la Pt_1
sussistenza del rapporto di finanziamento mediante delegazione al proprio ente datoriale, né l'erogazione della somma pattuita, né infine l'inadempimento contrattuale sì da far ritenere le relative circostanze non contestate, precisando di avere inoltrato invano, una volta andato in pensione il la richiesta di Pt_1
pagamento all'I.N.P.D.A.P., ente previdenziale del soggetto finanziato il quale, nonostante i solleciti ricevuti, non aveva preso in carico il versamento delle rate rimanenti, mentre dall'altro ha sostenuto come non vi fosse alcun divieto di cessione di crediti con delegazione di pagamento e che comunque tale cessione era stata regolarmente notificata al che infatti aveva Controparte_5
provveduto al pagamento in capo alla cessionaria sino al collocamento a riposo del quanto all'affermazione di parte opponente secondo cui l'unico Pt_1
soggetto obbligato era da ritenere il , la società opposta Controparte_5
ha argomentato che, ai sensi dell'art. 1268 c.c., nel caso di sostituzione di debitore quello originario non è liberato dalla sua obbligazione, senza poi sottacere come nel contratto di finanziamento per cui è lite fosse stato previsto all'art. 8 delle condizioni generali, specificatamente sottoscritte dal che il delegante Pt_1
aveva esonerato il creditore dall'onere di preventiva richiesta prevista dall'art. 1268 c.c., secondo comma, al delegato, con conseguente legittimità della pretesa monitoria azionata avverso l'odierno attore;
sull'asserita prescrizione del credito l'opposta ha affermato che, trattandosi di contratti di finanziamento con pagamenti rateali, il dies a quo non fosse rappresentato dalla data di stipula del contratto ma dalla data dell'ultima rata prevista in contratto, stante l'unicità del rapporto obbligatorio, mentre, in punto di sostenuta usura e illegittimità dei conteggi, ha sottolineato la genericità della relativa contestazione.
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'adozione della sentenza n. 250 del 2024, resa in data 11 marzo 2024 e pubblicata il 12 marzo 2024, con cui il Tribunale di Caltanissetta ha respinto le domande azionate da confermando il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto: il Tribunale ha con motivazione esaustiva e chiara affermato che “si osserva in primo luogo che l'opponente non ha contestato la sottoscrizione del contratto di finanziamento del 20/02/2007 e non ha altresì contestato l'erogazione del finanziamento e il suo successivo inadempimento. In ogni caso, l'opposta società ha provato il proprio credito, avendo prodotto in giudizio il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento e l'estratto conto relativo al rapporto oggetto del giudizio. Entrando nel merito delle doglianze avanzate dall'opponente e iniziando da quella relativa alla nullità della cessione del credito in quanto avente ad oggetto un contratto assistito da delegazione di pagamento, si osserva quanto segue. Il contratto stipulato tra il sig. e la Idea Finanziaria s.p.a. è un contratto di finanziamento con Pt_1
delegazione di pagamento nel quale è intervenuto il , Controparte_5
datore di lavoro del sig. che ha assunto l'obbligo di effettuare le trattenute Pt_1
dallo stipendio del debitore ed effettuare il pagamento al creditore. Ora, il credito derivante dal menzionato contratto può liberamente essere oggetto di cessione, non essendovi alcuna previsione normativa che preveda il contrario. Il credito in questione è stato inserito nell'elenco allegato al contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato tra Idea Finanziaria s.p.a. e in data CP_4
09/03/2007 (allegato al fascicolo monitorio). Successivamente, tale credito è stato ceduto da a con ulteriore contratto di cessione CP_4 CP_1
del 05/12/2018. Di questo ulteriore atto di cessione è stata data pubblicità nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018 in cui si avvisava che fra i crediti ceduti da rientravano quelli aventi ad oggetto “finanziamento CP_4
contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento” e con espresso avviso secondo cui “i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Persona_1
Milano, il 5.12.2018”. L'opposta ha dunque dimostrato la validità della cessione del credito e la propria legittimazione attiva. Pertanto, tale motivo di opposizione risulta infondato. Con il secondo motivo di opposizione, parte opponente lamenta
l'errata richiesta di pagamento del debito al sig. che invece andava Pt_1
effettuata nei confronti del , unico obbligato. Anche tale Controparte_5
doglianza è infondata. Ed infatti il contratto di finanziamento è stato strutturato prevedendo, dal lato passivo dell'obbligazione, una delegazione di pagamento cumulativa, disciplinata dall'art. 1268 c.c. secondo cui “Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato
l'adempimento”. Nel contratto in esame non vi è una clausola di espressa liberazione del debitore originario per cui deve ritenersi che le parti abbiano stipulato un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento pro solvendo e, all'art. 8 delle condizioni generali, specificatamente sottoscritte anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., hanno previsto che “Il delegante esonera espressamente il delegatario dall'onere di preventiva richiesta al delegato prevista dall'art. 1268 secondo comma c.c.” Pertanto, l'eccezione di parte opponente è infondata considerato che l'opposta avrebbe potuto escutere direttamente il debitore originario non espressamente liberato e che la società creditrice ha comunque effettuato la richiesta di pagamento delle rate all'INPDAP, in data 05/10/2012, non appena è venuta a conoscenza della circostanza per cui il debitore e lavoratore dipendente era stato collocato a riposo (all. 3 – comparsa di costituzione). Non avendo ricevuto alcun riscontro ha proposto l'azione monitoria indirizzandola correttamente nei confronti del debitore originario. Relativamente all'eccepita prescrizione del credito costituito dai ratei del finanziamento in quanto stipulato in data 20/02/2007, si rammenta che, in tema di contratti di finanziamento, il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nella scadenza dell'ultima rata di mutuo.
Dunque, ben può sostenersi che i termini prescrizionali decennali non siano maturati, atteso che il pagamento dell'ultima rata di mutuo stabilita nel piano di ammortamento allegato al contratto scadeva il 30/03/2016. Quanto poi alle allegazioni dell'opponente circa l'applicazione di tassi usurari al contratto in esame e l'errata effettuazione dei conteggi di parte opposta, esse sono rimaste prive di adeguato supporto probatorio, non avendo l'opponente indicato e quantificato specificamente, rispetto alle indicazioni contenute nel contratto e alle annotazioni degli estratti conto, come e in che misura siano stati pattuiti o applicati interessi usurari. Invero, l'opponente non ha prodotto neppure una consulenza di parte a dimostrazione dei maggiori importi pagati quali interessi usurari e/o costi vari;
ha, invece, richiesto l'ammissione di una C.T.U. tecnico contabile ma tale richiesta istruttoria si è palesata inammissibile, assumendo essa, alla luce della genericità delle doglianze formulate rispetto alla documentazione prodotta dalla società cessionaria, i contorni di una C.T.U. meramente esplorativa, dovendosi, sul punto, ricordare il principio per cui la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Infine, è appena il caso di osservare che le argomentazioni di parte opponente relativa ad una pretesa cessione del credito
a prezzo vile da parte di alla società , affermate CP_1 CP_6
dall'opponente in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono manifestamente infondate, in quanto la relativa missiva si riferisce ad un credito diverso, acquistato da dalla società , mentre quello oggetto CP_1 Parte_2 di esame in questa sede era stato ceduto dalla società (cfr. missiva CP_4
allegata alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 di parte opponente). Sulla scorta di tutte le superiori argomentazioni, le domande di parte opponente devono essere tutte rigettate e l'opposto decreto deve essere confermato”.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 250 del 2024 Parte_1
con atto di citazione con il quale, dopo avere riassunto nelle prime quattro pagine del libello l'incedere processuale svoltosi in primo grado, così ha prospettato e motivato il gravame nelle successive tre pagine: “I fatti di causa e la documentazione prodotta in atti, ed anche depositata e proveniente da
, rendono definitiva priva di corretta motivazione la sentenza che, tra CP_1
l'altro, è contrastante e contraddittoria proprio con le prove, documentali è
d'uopo ripeterlo, provenienti da controparte. Ed invero: 1) tralasciando, per il momento, che la giurisprudenza della Cassazione, e dei giudici di merito, che ha, più prudentemente, mutato il proprio convincimento nel senso che vada disposta la C.T.U. a prescindere dal deposito di Consulenza Tecnica di Parte proprio perché quando si tratti, come nel caso in esame, di affermazione della parte che affermi il superamento della “soglia usura” ciò comporti, proprio perché ciò riguardi la violazione di una norma penale e di grande valenza socio- economica, debba sempre disporsi l'espletamento di una consulenza di ufficio tecnico contabile che va' adesso, in grado di appello, disposta per verificare se contro è stata superata la soglia usura (considerando gli interessi, Parte_1
gli interessi sugli interessi, la rivalutazione monetaria, oltre spese di tenuta del conto, ecc.) la stessa documentazione prodotta da doveva CP_1
determinare il Giudice di primo grado a disporre consulenza sulla sussistenza degli interessi usurai, sulla violazione del calcolo degli interessi, e sulla legittimità e correttezza degli interessi pretesi visto che, sempre a cura di controparte, con il ricorso per decreto impugnativo ha richiesto il pagamento per sorte di euro 39.420,00 a fronte di un finanziamento, giusto contratto Idea in atti, di euro 27.307,92, e visto che la concludente difesa, con le note scritte dell'1-
06-2022, ha depositato comunicazione del 24-03-2022 della con la CP_1
quale detta società comunicava la propria disponibilità ad addivenire ad una transazione con con la riduzione debitoria dello stesso, nonostante con Pt_1
precedente nota del 01-02-2022 la società aveva comunicato di avere CP_6
ceduto il credito alla per soli euro 304,51. Ed il Pt_1 Controparte_7
Giudice di prime cure, che erroneamente ha ritenuto che questa lettera di CP_6
si riferisse ad altro diverso contratto, mentre è chiaramente riferibile alla
[...]
stessa vicenda ed è espressamente menzionata , non ha ritenuto di CP_1
minimamente motivare su questo equivoco comportamento di , CP_8
tra l'altro non ammettendo senza alcuna motivazione l'interrogatorio formale dei dirigenti che hanno sottoscritto dette comunicazioni come CP_8
richiesto espressamente dalla difesa del con proprie note difensive né Pt_1
valutare sotto gli aspetti obbligazionari della sussistenza del credito nei confronti del e sulla entità di questo credito, così rendendo sentenza Pt_1
carente di motivazione e contraddittoria ed in violazione degli articoli 115, 11
e114 c.p.c. In verità, aldilà della motivazione opponente, è l'intero corpo della sentenza che si impugna, e la sua motivazione, che vanno disattese integralmente riformulate anche perché il Giudice monocratico non ha esaminato ed affrontato le domande del che debbono qui intendersi Pt_1
integralmente riportate e trascritte anche per gli effetti devolutivi dell'appello”.
Si è costituita nel presente giudizio la società contestando Controparte_1
quanto dedotto dall'appellante ed eccependo l'inammissibilità dell'appello Pt_1
per omessa indicazione dei motivi specifici di impugnazione a corredo del gravame, come richiesto e previsto dall'art. 342 del codice di rito civile: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito di discussione avvenuta a seguito di udienza cartolare del 27 novembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato da stante l'omessa indicazione nel Parte_1
libello introduttivo del giudizio dei motivi specifici di impugnazione a corredo del gravame: è lo stesso ad avere affermato, con un linguaggio tautologico, Pt_1
di avere genericamente censurato l'intero corpo della sentenza senza essersi analiticamente soffermato sugli specifici capi del deciso che, ad avviso della
Corte, ha in modo esaustivo trattato tutte le doglianze sollevate dal n prime Pt_1
cure disattendendone il contenuto, e ad avere concluso che la sentenza impugnata e la relativa motivazione “vanno disattese integralmente riformulate”; le uniche contestazioni che è dato evincere dall'atto di citazione in appello riguardano il mancato esperimento di una c.t.u. econometrica “per verificare se contro
[...]
è stata superata la soglia usura” e l'asserita mancata e/o scorretta Pt_1
valutazione del fatto che “la società aveva comunicato di avere ceduto CP_6
il credito alla per soli euro 304,51”, senza che tra Pt_1 Controparte_7
le due questioni segnalate sussista alcuna logica conseguenziale od alcun collegamento.
Circa la mancata disposizione della c.t.u. tecnico contabile, la decisione presa dal
Giudice di prime cure è condivisibile laddove la sentenza ha affermato che “le allegazioni dell'opponente circa l'applicazione di tassi usurari al contratto in esame e l'errata effettuazione dei conteggi di parte opposta, …sono rimaste prive di adeguato supporto probatorio, non avendo l'opponente indicato e quantificato specificamente, rispetto alle indicazioni contenute nel contratto e alle annotazioni degli estratti conto, come e in che misura siano stati pattuiti o applicati interessi usurari”: il non ha indicato non soltanto quale fosse il Pt_1
tasso soglia applicabile al caso concreto, ma neanche sulla base di quale calcolo era pervenuto a tale indimostrata conclusione, non potendo lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o per compiere indagini esplorative volte alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati né provati.
Quanto poi alla circostanza dedotta dalla parte appellante secondo cui “la società
aveva comunicato di avere ceduto il credito alla CP_6 Pt_1 [...]
per soli euro 304,51”, la doglianza appare incomprensibile ed CP_7
infondata, atteso che nella sentenza impugnata è stato spiegato come il suddetta credito nulla aveva a che fare con la posta attiva oggetto del monitorio e come il credito oggetto del contendere non sia mai stato ceduto da Controparte_1
attesi la macroscopica differenza di importi ed il numero identificativo diverso riferibile al credito per cui si controverte, prima n. 24385 ed in seguito n. 46068, ammesso e non concesso che la questione rilevasse ai fini del decidere.
Pacifica l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dell'impugnazione, nel merito vanno ribadite le argomentazioni palesate dalla sentenza n. 250 del 2024 che ha disatteso tutte le contestazioni formulate da in primo grado di seguito evidenziate: Parte_1
1) Il procedimento di mediazione obbligatoria è stato espletato con esito infausto, con conseguente verificazione della condizione di procedibilità della domanda monitoria, all'incontro tra le parti avutosi in data 25 novembre 2021 come da verbale di mediazione versato in atti;
2) La società ha provato non soltanto il titolo giuridico da Controparte_1
cui trae linfa la pretesa azionata e l'inadempimento non contestato ad opera del soggetto finanziato odierno appellante, ma anche la serie continua delle cessioni in blocco che le hanno garantito la titolarità attiva nel rapporto controverso;
3) Non esiste alcun divieto di cessione del credito con delegazione di pagamento anche se interessante un ente pubblico quale risulta essere il di Caltanissetta immediatamente notiziato dell'intervenuta CP_5
cessione: il soggetto obbligato all'estinzione del finanziamento rimane il delegante che ha percepito la somma mutuata;
4) Priva di pregio è l'eccezione secondo cui la società Controparte_1
nulla potrebbe richiedere al in quanto avrebbe dovuto rivolgersi al Pt_1
: secondo l'art. 1268 c.c. se il debitore assegna al Controparte_5
creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, essendo nel caso di specie la delegazione avvenuta non “pro soluto” ma “pro solvendo”: l'art. 8 delle condizioni generali di contratto, accettato peraltro con apposita sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., prevedeva inoltre che “il delegante esonera espressamente il delegatario dall'onere di preventiva richiesta al delegato prevista dall'art. 1268 secondo comma
c.c.”, con la conseguenza che del tutto legittimamente la società ha richiesto il pagamento al Pt_1
5) Infondata risulta anche l'eccepita prescrizione del credito in quanto la sua data di decorrenza non è quella relativa alla sottoscrizione del contratto
(20/02/2007) ma la scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, nel caso di specie il 30 marzo 2016.
Consegue in definitiva la conferma del contenuto precettivo della sentenza impugnata: le spese vanno addossate a nella misura di Parte_1
cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello azionato da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 250 del 2024, pubblicata il 12 marzo 2024, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dalla spese liquidate in Euro 6.946,00 (di cui Controparte_1
Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma
1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 28 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico