Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14964 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B 1 49 64/02 h nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 18303/00 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.34879 -Rep. " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Ud.27.6.2002 " Federico Roselli " 11 Antonio "Lamorgese -Oggetto: 11 ND LL " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, giusta di procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
GRAVINA Vincenza intimata 3108 1 per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 125 in data 6-17 luglio 2000 (R.G.Lav. 337/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. N 1 RILEVATO IN FATTO che la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, ha confermato la cumulabilità di rendita NA ai superstiti e reversibilità di pensione di vecchiaia INPS, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995; che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di détta norma, mentre la parte intimata non si è costituita;
CONSIDERATO IN DIRITTO che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (per quanto interessa) dispone:"Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica B 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa"...; che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di infortunio o malattia professionale;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di reversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, con la conseguenza che, sebbene la morte dell'assicurato sia stata determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati con rendita NA, 3 i superstiti dell'assicurato possono cumulare il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita NA, del pari già cumulabili dal beneficiario diretto;
che perciò il divieto non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensione INPS correlata al versamento dei contributi ed all'età dell'assicurato; che 1'obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto - ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (v. Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dall' - comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n. 346 (i cui effetti sono stati fatt dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n. 388), dall'art. 78, della citata legge n. 388 del 2000 e dall'art. 73, comma 1, di questa legge, innovazioni in virtù delle quali il divieto di cumulo per i suf ora più non sussiste neppure in ipotesi di trattamenti di reversibilità originati dallo stesso evento invalidante determinativo della rendita NA (v. Cass. 20 dicembre 2001 n. 16105 e 3 giugno 2002 n. 8028, che però considerano solo l'art. 73, c. 1, della legge n. 388 del 2000); che il ricorso deve quindi essere rigettato, senza peraltro alcuna statuizione - in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in quanto la parte intimata non si è costituita;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 27 giugno 2002 сично Consigliere estensore Il Presidente Battimell CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 23 OTT 2002 E R P U IL CANCELLIERE