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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.226/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/04/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del n. 586/2023 del Tribunale di Brindisi così provvede:
- RIGETTA l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese di questo grado, liquidate per ognuna in € 962, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 16/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/04/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del n. 586/2023 del Tribunale di Brindisi così provvede:
- RIGETTA l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese di questo grado, liquidate per ognuna in € 962, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 16/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Mainolfi