Articolo 1 della Legge 11 novembre 1971, n. 1071
Versione
2 gennaio 1972
Art. 1. Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 , quale risulta modificato dall' legge 26 luglio 1970, n. 571 , recante la conversione in legge del decreto stesso, e' abrogato.
Gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748 , che abbiano conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validita' viene esteso alla scuola media secondo le norme stabilite dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129 , saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo considerata dallo stesso articolo 1 della citata legge n. 748 del 1969 , nelle graduatorie nazionali previste dall' articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 .

Entrata in vigore il 2 gennaio 1972